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Esterometro 2021: prima scadenza 30 aprile 2021

Scade il 30 aprile 2021 il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, relativa al I trimestre 2021 (gennaio-febbraio-marzo).

Quest’anno sarà, come noto, l’ultimo per il c.d. esterometro: l’adempimento è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1103, L.178/2020.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato andranno trasmesse telematicamente utilizzando il formato della fattura elettronica, ossia trasmettendo un file xml al sistema di interscambio.

Pertanto, nel 2021 siamo ancora interessati all’invio dell’esterometro.
I dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia, vanno trasmessi trimestralmente all’agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per quanto riguarda il primo trimestre 2021, occorre attenersi al contenuto dell’allegato A – specifiche tecniche versione 1.6.2 (provvedimento agenzia delle entrate del 20 aprile 2020), che ha introdotto un maggior grado di dettaglio nei campi del tracciato xml utilizzato sia per la fattura elettronica che per l’esterometro.
Non tutte le novità introdotte dalla citata versione 1.6 (e seguenti aggiornamenti) hanno effetti sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Esclusivamente per i dati delle fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti in Italia (blocco DTE), occorre valorizzare il campo “codice destinatario” con il valore “XXXXXXX” ed il campo “natura”, volto ad esprimere il “motivo” specifico per il quale il cedente/prestatore non indica l’imposta in fattura.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il campo “natura” non può più accogliere il codice generico N2, N3 o N6, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica: di conseguenza sono stati introdotti i seguenti sottocodici di dettaglio.

  • 1 non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr. 633/1972
  • 2 non soggette – altri casi
  • 1 non imponibili – esportazioni
  • 2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • 3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • 4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • 5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • 6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
Dal 1° gennaio 2021, qualora venga indicato il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione, il file viene scartato con codice errore 00448.

Esemplificando, una prestazione di servizi resa ad un committente soggetto passivo Iva estero richiede l’utilizzo della “natura” N2.1, in quanto operazione non soggetta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972mentre una cessione intracomunitaria di beni necessita del codice “natura” N3.2 – operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41 Dl. 331/1993.
Dal lato degli acquisti (blocco DTR), invece, restano validi i codici “tipo documento” utilizzati fino allo scorso anno. Pertanto, occorre riportare uno tra i seguenti codici:

  • TD01 fattura
  • TD04 nota di credito
  • TD05 nota di debito
  • TD07 fattura semplificata
  • TD08 nota di credito semplificata
  • TD10 fattura per acquisto intracomunitario beni
  • TD11 fattura per acquisto intracomunitario servizi
  • TD12 documento riepilogativo (art.6, Dpr  695/1996).
Restano escluse, in ogni caso, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; in quest’ultimo caso, il contribuente può scegliere facoltativamente di avvalersi della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti estere (operazione attive e/o passive), evitando la comunicazione delle operazioni transfrontaliere già per l’anno in corso.
Tale scelta non comporta alcuna opzione preventiva né l’onere per il contribuente di seguire una strada piuttosto che l’altra: resta inteso che, salvo ripensamenti da parte del legislatore, con l’approssimarsi della fine dell’anno è consigliabile iniziare a prendere dimestichezza con la fatturazione elettronica anche per le operazioni estere. A tal proposito segnaliamo che le specifiche tecniche della fatturazione elettronica prevedono dei codici “tipo documento” in parte distinti da quelli sopra elencati.

Riportiamo di seguito i codici “tipo documento” di maggior utilizzo con riferimento alla fatturazione elettronica:

  • TD01 fattura
  • TD02 acconto/anticipo su fattura
  • TD03 acconto/anticipo su parcella
  • TD04 nota di credito
  • TD05 nota di debito
  • TD06 parcella
  • TD16 integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 Dpr. 633/1972
(MF/ms)



Registri contabili tenuti elettronicamente: conservazione obbligatoria

Con la risposta a interpello n. 236 pubblicata il 9 marzo, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli obblighi di conservazione (su supporto cartaceo o informatico) dei registri contabili tenuti in modalità elettronica non vengono meno a seguito dell’introduzione dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94 in quanto la disposizione interessa la tenuta dei registri e non incide sugli obblighi di conservazione.
Inoltre, per i registri tenuti in modalità elettronica l’imposta di bollo, indipendentemente dalla successiva conservazione, è liquidata e versata in base alle prescrizioni del Dm 17 giugno 2014, ossia ogni 2500 registrazioni con modello F24.

Il documento di prassi risulta di particolare interesse poiché chiarisce, anche se a notevole distanza dalla sua introduzione, l’esatta portata dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94.

Tale norma è intervenuta sulla tenuta dei registri contabili elettronici stabilendo – come riportato anche dai documenti parlamentari citati nella risposta – l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”, in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La norma, originariamente riferita ai soli registri Iva, è stata estesa a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto dall’art. 12-octies comma 1 del Dl 34/2019, conv. L. 58/2019.

Intendendo avvalersi della disposizione, l’istante chiedeva se fosse corretto procedere nel seguente modo:

  • tenere i registri contabili elettronici aggiornati e memorizzati con e sui propri sistemi elettronici e negli archivi del proprio software gestionale, senza procedere alla conservazione sostitutiva tramite apposizione di marcatura temporale e firma digitale, procedendo alla stampa quando e se sarebbe pervenuta la richiesta degli organi di controllo
  • determinare l’imposta di bollo sulla base del numero di registrazioni contabilizzate (anziché ogni 100 pagine) e versarla con modello F24 (anziché con contrassegno o F23)
La procedura descritta dall’istante, di mantenimento dei registri sui sistemi informatici fino alla richiesta di materializzazione degli organi di controllo, non è ritenuta corretta atteso che – a parere dell’agenzia – tenuta dei registri (cui fa riferimento la norma in questione) e conservazione (cartacea o elettronica) dei medesimi restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, i registri tenuti in formato elettronico:
  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
A fronte di tale conclusione verrebbe da domandarsi allora quale sia, nei fatti, la finalità semplificatrice della norma.

Si ricorda che, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’art. 5 comma 16 del Dl 41/2021 ha disposto che il processo di conservazione elettronica si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’art. 7 comma 4-ter del Dl 357/94, sostanzialmente entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché, per i soggetti “solari”, il termine per la presentazione del modello Redditi  2020 è scaduto il 10 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 3 del Dl 157/2020), il processo di conservazione elettronica deve concludersi entro il 10 giugno 2021

Infine, vengono condivise le osservazioni dell’istante in merito a liquidazione e versamento dell’imposta di bollo. Viene infatti precisato che, nell’ipotesi di registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici, occorre far riferimento al Dm 17 giugno 2014 per cui l’imposta è:

  • dovuta ogni 2500 registrazioni (intendersi per tale ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio, ris. n. 161/2007);
  • versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del Dm 17 giugno 2014).
In base al tenore della risposta, ciò varrebbe “indipendentemente dalla successiva conservazione”, ossia a prescindere che il registro informatico venga, ai fini della conservazione, stampato o mantenuto in formato elettronico.

(MF/ms)




Decreto Sostegni: compensazione contributo, istituito il codice tributo 6941

Con la risoluzione n. 24 del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6941” per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del Dl 41/2021, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione.

La medesima risoluzione ha istituito anche i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante tramite F24 “Elide”.

In merito all’utilizzo del contributo a fondo perduto, il comma 7 del citato articolo 1 prevede che, in alternativa all’accredito diretto sul conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la scelta della modalità di utilizzo dell’agevolazione (accredito diretto o compensazione) avviene nell’istanza per la richiesta del contributo e può essere modificata solo fino all’esito finale di riconoscimento del contributo.

L’utilizzo in compensazione può quindi avvenire successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo .

Ai fini della compensazione, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui agli art. 34 della L. 388/2000, art. 1 comma 53 della L. 244/2007, art. 31 comma 1 del Dl 78/2010.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato istituito il codice tributo “6941” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 Dl n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” e il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA” (quindi indicando 2021).

La risoluzione precisa che l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle entrate, al link “crediti Iva/agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Codici tributo ad hoc per la restituzione del contributo

La risoluzione n. 24 ha inoltre istituito i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 Elide”.

A tal fine, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “8128” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 Dl n. 41 del 2021”;
  • “8129” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 Dl n. 41 del 2021”;
  • “8130” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 Dl n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
  • nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “erario ed altro”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in commento (8128, 8129, 8130); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
(MF/ms)
 



Radio Confapi si accende il 21 aprile 2021

Mercoledì prossimo inizia una nuova avventura editoriale. Il 21 aprile 2021 parte con le trasmissioni Radio Confapi, la nuova web radio ideata per informare e comunicare con il mondo imprenditoriale.

A Radio Confapi si parlerà di attualità, economia, politica, delle attività di Confapi e dei suoi associati sul territorio, inizialmente con due ore di trasmissioni al giorno, la mattina presto e la sera, per poi crescere andando a creare un palinsesto completo che copra tutta la giornata.
I contenuti della radio saranno originali, dedicati alle varie tematiche inerenti al nostro mondo e, inoltre, ci saranno diversi radiogiornali per non perdere nessuna notizia.

Per ascoltare Radio Confapi da lunedì 19 aprile 2021 sarà possibile scaricare l’app sul proprio smartphone disponibile sia per Android sia per iOS; oppure sarà fruibile anche tramite i social Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter; altrimenti si potrà ascoltare accedendo a una sezione dedicata del sito di Confapi.

Tutte le trasmissioni saranno disponibili anche in podcast per essere riascoltate in qualsiasi momento.

(AM/am)
 
 




Webinar lunedì 19 aprile 2021: “Il tema della sicurezza per le pmi”

Nell’ambito degli incontri di PMI Network, Api Lecco Sondrio ha collaborato all’organizzazione di un webinar, in programma lunedì 19 aprile 2021 alle ore 11, dal titolo “Il tema della sicrezza per le pmi” rivolto a titolari d’azienda e personale tecnico, in cui si discuterà il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro per le piccole e medie imprese. Le norme sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro si applicano a tutte le imprese, non importa quanto piccole: i datori di lavoro sono chiamati a prendere le dovute precauzioni per ridurre i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, chimici, radiologici e altro ancora. Spesso si ignorano buone prassi che porterebbero a proteggere i lavoratori da infortuni o malattie professionali, garantendo la crescita delle aziende. Gli interventi tratteranno i principali rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici (vibrazioni e rumore), alla movimentazione manuale dei carichi e a buone prassi che possono essere applicate con investimenti limitati al fine di ridurre l’esposizione dei lavoratori a rischi specifici aumentando la produttività e riducendo il rischio di malattie professionali. Si tratta di interventi che le aziende spesso vivono come onerosi sia sul fronte delle spese che su quello dei processi organizzativi, ma che possono essere sostenuti e valorizzati grazie a incentivi e strumenti dedicati che consentono di tradurre: dal bando “Inail” alle certificazioni di qualità.

Relatori dell’incontro saranno:

  • Prof. Marco Tarabini, professore associato di misure meccaniche e termiche presso il Politecnico di Milano; la sua ricerca si concentra sullo studio della risposta del corpo umano alle vibrazioni di tipo mano braccio e corpo intero, sullo studio dell’incertezza di misura in applicazioni industriali e sulla progettazione di strumenti di misura per lo spazio. È coordinatore scientifico del progetto PMI Network, titolare di oltre 30 contratti di ricerca nel settore delle misure meccaniche e termiche, direttore del servizio PoliLINK@Lecco e responsabile scientifico del Joint Research Center MATT.
  • Prof. Enrico Cagno, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. I suoi principali interessi sono la Sostenibilità Industriale con particolare attenzione all’Efficienza Energetica e delle Risorse e la Sicurezza sul Lavoro, e il loro sviluppo nella prospettiva della Supply Chain/Network e l’Analisi e la Gestione del Rischio. Particolare attenzione è rivolta alle Piccole e Medie Imprese. È autore di più di 350 pubblicazioni.
  • Dr. Davide Accordini, studente di dottorato presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Attualmente la sua ricerca è indirizzata verso l’efficientamento energetico e la sicurezza sul lavoro, con focus sul settore industriale. Dopo la laurea in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano, ha lavorato come ingegnere responsabile per la qualità della fornitura in una nota azienda automobilistica italiana.
  • Prof. Giuseppe Andreoni, professore ordinario presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano dove è Direttore del Laboratorio “Tecnologia e Design per la Salute (TeDH)”. La sua attività di ricerca sfrutta la sinergia tra design e tecnologia e consiste principalmente nella progettazione di prodotti, sistemi, ambienti e servizi per la salute e il benessere delle persone utilizzando metodi di Co-Design e User-Centered Design abbinati all’Ergonomia. Sensori indossabili, ergonomia e tecnologie assistive innovative sono le applicazioni principali.
  • Dr. Igor Zardoni, consulente aziendale presso lo Studio Brusadelli dal 2016, con funzioni di analista di bilancio, controllo di gestione e finanza agevolata, con particolare esperienza nel Bando ISI – Inail.
  • Ing. Luca Sala, ingegnere geometra con ultradecennale esperienza in pratiche edili e catastali. Ha competenza nelle redazioni di perizie tecniche utili al superamento della fase istruttoria del Bando ISI-Inail.
  • Dr. Marco Rossi, dal 2001 consulenza Gestionale alle imprese per gli schemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, Marcature CE, Automotive, Settore Food ed Aerospace. Auditor qualificato schema Qualità ed Ambiente. Responsabile laboratorio ricerca e sviluppo settore vernici per automotive in una multinazionale Americana, Responsabile tecnico azienda Lodigiana settore produzione per verniciature industriali. Responsabile sistema di gestione qualità dal 1988 al 2001.
Il seminario si terrà sulla piattaforma Zoom. Per partecipare iscriversi cliccando QUI
Dopo l’iscrizione vi sarà inviato il link per accedere al webinar.

(IM/im)




Quando il talento è in rosa

Il Giornale di Lecco del 12 aprile 2021, intervista a Elena Del Piero responsabile produzione della nostra associata Tag di Dolzago. 




Protocollo condiviso per il contrasto alla pandemia negli ambienti di lavoro: aggiornamento

Api Lecco Sondrio segnala alcune novità riguardo il contrasto alla pandemia negli ambienti di lavoro emerse dal protocollo condiviso aggiornato al 6 aprile 2021 che alleghiamo alla presente circolare.

Riammissione al lavoro – punto 2
Si precisano le regole per la riammissione dopo la malattia: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”.

Dispositivi di protezione individuale – punto 5
Il Protocollo condiviso indica che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”.

Trasferte – punto 8
Il riferimento alla sospensione/annullamento delle trasferte scompare dal protocollo e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.

 
(SN/am)
 




Vaccini in azienda: firmato il protocollo nazionale

Informiamo le nostre aziende associate sul tema “Vaccini in azienda” allegando il protocollo di intesa tra Governo, parti sociali e Inail che è stato firmato martedì 6 aprile 2021.
Il protocollo contiene le linee guida per definire ed attuare piani aziendali per la vaccinazione dei lavoratori. Qualora la disponibilità dei vaccini lo consentirà, per le imprese che lo vorranno e in coerenza con gli indirizzi del piano nazionale per la vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid 19, sarà possibile organizzare la somministrazione del vaccino ai propri lavoratori.

Tuttavia, per poter rendere operativo il protocollo, è richiesto di rispettare regole e procedure definite in un documento che non è ancora disponibile, dal titolo “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”. Non appena completato sarà nostra cura fornire agli associati gli aggiornamenti in merito perché ad oggi non ci sono ancora indicazioni pratiche di comportamento.

Si sottolinea che il protocollo specifica che la vaccinazione negli ambienti di lavoro, anche se affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro, resta una iniziativa di sanità pubblica, per la quale è espressamente richiamato l’esonero da responsabilità del medico, previsto dal recente decreto-legge n.44/2021, ed è evidenziato che non attiene alla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Api Lecco Sondrio continua a tenere i contatti con le autorità di riferimento locali per essere pronti nel momento in cui si aprirà la reale possibilità di operare presso le aziende o per agevolare convenzioni per utilizzare gli hub già operativi.

Appena ci saranno informazioni dettagliate, sarà nostra cura informarvi tempestivamente e organizzare un webinar per spiegarvi le modalità di attuazione di questa iniziativa.
 

(SN/am)
 




22 aprile 2021 webinar: “Sostenibilità = Competitività”

Api Lecco Sondrio e ApiTech organizzano, in collaborazione con Deloitte, per giovedì 22 Aprile 2021, ore 16.00, tramite la piattaforma Zoom, il seminario dal titolo “Sostenibilità=Competitività”, rivolto a titolari d’azienda e personale tecnico, in cui si discuterà il tema della sostenibilità.
La diffusione del Covid-19 ha avuto e avrà forti conseguenze sull’attuale realtà economica, sociale e ambientale, impattando sulle aziende sia in ambito finanziario che non finanziario. Questa situazione può rivelarsi un’opportunità di rinnovamento grazie alla diffusione di ambiti di sostenibilità sociale e ambientale all’interno delle attività di stampo imprenditoriale. Il ruolo odierno delle pmi è in continua evoluzione, seguendo i principali driver di cambiamento globale. Infatti, i valori chiave, per mantenersi competitivi nel medio-lungo periodo, rispettano gli obiettivi posti dalle agende internazionali e comunitarie in materia di sostenibilità, intesa nella sua accezione economica e socio-ambientale. Riconoscere e saper affrontare i rischi e le conseguenze del cambiamento climatico e di una ridotta responsabilità sociale d’impresa costituisce la colonna portante del business del futuro e comporta un vantaggio competitivo indispensabile per le pmi. La rendicontazione di sostenibilità (e.g. Bilancio di Sostenibilità) sarà un asset sempre più richiesto, in considerazione del settore in cui opera l’azienda e delle spinte normative e di mercato. Misurare, comunicare l’assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni rispetto agli impatti economici, sociali e ambientali dell’organizzazione sarà determinate per l’evoluzione dell’impresa.
 
Il webinar sarà tenuto in lingua italiana.
 
Relatori dell’incontro:

  • Dr. Santo Rizzo, entrato a far parte dell’organizzazione Deloitte nel 1988 dove ha iniziato la sua esperienza professionale nella revisione contabile, acquisendo competenze significative nei settori di appartenenza di grandi gruppi multinazionali come Fiat Group Automobiles, Buzzi Unicem, Magnetto Group, Bitron Group, SKF.  Oltre a seguire attualmente società manifatturiere e di servizi nell’area piemontese, fa parte del Collegio dei Revisori di API Torino. Nell’ambito della struttura di Deloitte presso l’ufficio di Torino, riveste il ruolo di Regional Risk Managing Partner ed è iscritto all’Albo dei Revisori Contabili sin dalla sua costituzione.
     
  • Dr. Giuseppe Milici, Senior Manager in Deloitte, nell’area Sustainability. Entrato in Deloitte nel 2007, Giuseppe ha poi lavorato presso realtà eterogenee negli ambiti dell’Audit e della Sostenibilità, ricoprendo ruoli diversi, tra cui quello di Auditor nel Foreign Subsidiaries Department nella Direzione Auditing di Intesa Sanpaolo Spa e il ruolo di Sustainability Reporting Specialist & CSR di Hera Group. Successivamente di nuovo in Deloitte, con solide competenze professionali dovute all’esperienza maturata nell’ambito della revisione e della consulenza strategica sui temi di sostenibilità, stakeholder engagement. Supporta oggi numerosi clienti (di primarie realtà nazionali e internazionali) alla predisposizione di bilanci di sostenibilità e nello sviluppo di strategie e piani di sostenibilità, nonché all’implementazione e recepimento delle disposizioni del Decreto Legislativo 254/2016.
     
  • Dott.ssa Francesca Testa, Supervisor in Deloitte, nell’area Sustainability. Entrata in Deloitte nel 2013 nell’area Audit & Assurance. Francesca ha maturato esperienza nella revisione di gruppi italiani ed esteri quotati e non del settore industriale. In particolare, si è occupata di revisione di bilanci di società appartenenti al settore automotive, food and beverage, media and communication and real estate. Attualmente in Deloitte, Francesca si occupa della revisione e della consulenza strategica sui temi di sostenibilità, stakeholder engagement e recepimento delle disposizioni del Decreto Legislativo 254/2016 per numerosi clienti sul suolo nazionale.

 
Per iscriversi al seminario cliccare qui.

A seguire vi sarà inviato il link per accedere al seminario.

(IM/im)

 




I contributi del Decreto Sostegni non sono da iscrivere nel bilancio 2020

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni, anche se richiesto nel 2021, si riferisce all’impatto della pandemia nel 2020 e origina in alcuni il dubbio su quale sia il bilancio in cui iscriverlo.

Dal 30 marzo 2021, si ricorda, le imprese ed i loro professionisti stanno predisponendo le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Dl  41/2021 (c.d. “Sostegni”).

Si tratta di un “ristoro” che si propone di sopperire ai mancati redditi 2020 conseguenti al calo di fatturato. Hanno infatti diritto a tale contributo i soggetti che rispettano due requisiti: ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito quest’ultimo non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019).
È quindi evidente come tale contributo sia riferibile all’andamento della gestione del 2020.

Tale considerazione induce a domandarsi se il contributo sia da iscrivere nel bilancio 2020.

Si tratta di un comportamento non in linea con quanto previsto dai principi contabili nazionali.

Il tema è trattato dal principio contabile nazionale Oic 29, nella parte che disciplina i fatti successivi alla data di riferimento dell’esercizio.
Il principio contabile, ai nostri fini, distingue tra:

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza
     
  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Tali fatti, se rilevanti, sono illustrati nella Nota integrativa
Già della lettura di quanto sopra riportato si evince come il decreto sostegni non origini l’esigenza di apportare “modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio”. Si tratterebbe, piuttosto, di iscrivere una nuova attività.
A questo proposito, l’Oic già in passato fornì un chiarimento sulla corretta interpretazione del concetto di “recepimento in bilancio” dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.

All’Oic fu chiesto se, in presenza di fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, tale recepimento sia limitato alla sola modifica della stima di valori esistenti alla chiusura del bilancio (il “quantum”), oppure se il recepimento possa consistere nel riclassificare le poste di bilancio.
Si trattava dell’ipotesi della definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio. In caso di sconfitta in via definitiva, oltre all’eventuale esigenza di aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri, si deve anche riclassificare tale fondo come debito?
L’Oic chiarì che il principio contabile nazionale Oic 29 indica quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio. Secondo tale principio contabile, un fatto successivo “può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività esistenti alla chiusura dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere a tale data”.

Pertanto, un fatto successivo non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito non esistenti alla data di chiusura del bilancio, in quanto tale credito o tale debito sotto il profilo giuridico sorgono soltanto nell’esercizio successivo.

Riteniamo, quindi, che i contributi a fondo perduto richiesti nel 2021 non si possano iscrivere nel bilancio 2020.

Naturalmente, però, nel caso in cui l’istanza sia stata presentata prima della redazione del progetto di bilancio 2020, si potrà valutare, qualora si ritenga rilevante, di inserire una specifica informativa nella nota integrativa.

(MF/ms)