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Mercoledì 21 aprile si è accesa Radio Confapi: rassegna stampa

Rassegna stampa locale sull'avvio di trasmissioni per Radio Confapi.

Lecco notizie, 20 aprile 2021: Api. Da domani si accende Radio Confapi: la voce delle Piccola Media Industria 

Lecco Today, 20 aprile 2021: Mercoledì si accende Radio Confapi: la voce delle piccole medie imprese

La Provincia di Lecco, 21 aprile 2021: "Megafono per la voce di Api. Tremite una (web) radio"




Mercato dell’export: un nuovo bando sblocca altre risorse

La Provincia di Lecco, 21 aprile 2021, parla Angelo Crippa export manager dell'Ufficio Estero




Inps: nuovo flusso Uniemens-Cig per il pagamento diretto ai lavoratori

Al fine di provvedere al pagamento diretto da parte dell’Inps degli interventi di integrazione salariale, sia con causale Covid19 che ordinarie, con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 l’istituto indica le prime istruzioni operative circa l’utilizzo del nuovo flusso UniEmens-Cig che andrà a sostituire il modello SR41 utilizzato sino ad ora.

È previsto, in ogni caso, un periodo transitorio di sei mesi fino al mese di settembre 2021 entro il quale entrambe le modalità potranno coesistere, in modo tale che le aziende e gli intermediari abilitati potranno apprendere la nuova modalità di invio ed adeguare i propri sistemi operativi.

È importante sottolineare che la scelta del nuovo flusso Uniemens-Cig genera un numero ticket definito “tipizzato” che dovrà essere sempre associato nella dichiarazione di tutte le richieste di pagamento successive al primo flusso inviato.

Il rispetto dei tempi di inoltro all’istituto rimangono invariati: le aziende e gli intermediari abilitati devono inviare il flusso di informazioni entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole.

L’istituto sottolinea cha la nuova procedura consentirà tempi più rapidi di analisi e verifica; potrà essere trasmessa senza dover attendere l’autorizzazione, poiché il riconoscimento avverrà attraverso l’associazione al ticket “tipizzato”; il pagamento sarà comunque effettuato solo dopo rilascio dell’autorizzazione da parte della sede competente per territorio.

Per i lavoratori beneficiari sprovvisti di conto corrente, l’istituto suggerisce di evitare la compilazione della casella “Iban” in modo da consentire l’attivazione automatica di un bonifico domiciliato presso Poste Italiane purchè sia di importo inferiore ai mille euro, limite determinato dalle norme antiriciclaggio: l’accorgimento consentirà di evitare blocchi e ritardi nell’accreditamento delle somme ai lavoratori.

Le istruzioni complete utili alla corretta compilazione del flusso UniEmens-Cig sono contenute nei documenti allegati.

(FP/fp)




Bando Linea Internazionalizzazione Plus: contributi a fondo perduto

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia mette a disposizione un bando a favore dell’internazionalizzazione delle pmi sul territorio lombardo. Sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, volti alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle pmi.
 
Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda le pmi iscritte e attive al registro imprese da almeno 24 mesi, che abbiano sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione dell’agevolazione.
 
Dotazione finanziaria 7.500.000 euro di cui:

  • 6.000.000 euro per la quota di finanziamento a valere sulle risorse disponibili del fondo internazionalizzazione (istituito con l.r. n. 35/2016 e già contabilmente impegnate per 13 mln. Euro, comprensive delle spese di gestione del fondo)
  • 1.500.000 euro per la quota di contributo a fondo perduto a valere su risorse autonome

 
Caratteristiche dell’agevolazione

  • L’agevolazione è concessa fino al 100% delle spese ammissibili, di cui l’80% sotto forma di finanziamento agevolato e il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto
  • Il tasso nominale annuo di interesse applicato al finanziamento è fisso ed è pari allo 0%
  • L’importo dell’agevolazione richiedibile è compreso tra un minimo di 40.000 euro e un massimo di 500.000 euro. La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.

 
Valutazione ed erogazione

  • I progetti verranno valutati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande tramite una procedura valutativa a sportello. Su questo bando si applica il nuovo credit scoring di regione Lombardia.
  • Il 50% dell’importo del finanziamento sarà erogato a titolo di anticipazione, il resto dell’agevolazione a saldo, compresa la quota a fondo perduto.

 
Presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma bandi online di Regione Lombardia a partire dalle ore 12.00 del 20 aprile 2021. L’accesso avviene tramite Spid.
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito web di Regione Lombardia o contattate Rete Ufficio Estero ai seguenti recapiti:
Tel.  +39 0341 286338
Cell. +39 338 3742861
Mail: info@ufficioestero.it
 
 
(GF/gf)

 



Credito imposta locazioni: riconosciuto sulle mensilità 2020 anche se il pagamento avviene nel 2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del Dl 34/2020 può spettare, con riferimento ai mesi del 2020 per cui è previsto, anche se i canoni vengono corrisposti nel 2021, ma solo dopo il pagamento (in caso di cessione al locatore, dopo il pagamento parziale), purché siano presenti tutte le condizioni richieste dalla normativa.

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 263, pubblicata il 19 aprile. 

Si rammenta che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del Dl 34/2020, riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d’azienda).

Per accedere al credito, i conduttori devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):

  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1 al Dl 137/2020 “Ristori”;
  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 2 al Dl 137/2020 convertito, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.
Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 602 della L. 178/2020) ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, specificando, poi (art. 2-bis del Dl 172/2020, come conv. dalla L. 6/2021) che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di riferimento dell’anno 2021 con gli stessi mesi dell’anno 2019 (e non 2020).

Il credito può essere utilizzato:

  • in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del Dl 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta ex art. 28 comma 5-bis del Dl 34/2020 convertito; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020, § 5).
Nel caso di specie, il contribuente istante si domandava se potesse accedere al tax credit locazioni con riferimento ai mesi agevolati del 2020, pur non avendo ancora pagato tali canoni. In particolare, egli intenderebbe cedere il credito al locatore e corrispondere, quindi, nel 2021, al locatore solo il 40% dei canoni 2020 oggetto di agevolazione. 

L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere al credito locazioni per le mensilità 2020 anche ove il canone venga corrisposto nel 2021 (come già affermato nel corso di Telefisco 2021, superando il dato letterale del comma 5 dell’art. 28 del Dl 34/2021, che fa riferimento a quanto “versato nel periodo d’imposta 2020”). Tale soluzione, d’altronde, pare necessitata a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, che, per taluni soggetti, ha ammesso il credito anche per le prime 4 mensilità del 2021. 

Infine, l’Agenzia precisa, nuovamente, che il credito locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni e, quindi, in caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché, peraltro, siano rispettate le prescrizioni in tema di efficacia della cessione del credito dettate dal provv. n. 250739/2020 e dai successivi provv. n. 378222/2020 e n. 43058/2021.

(MF/ms)




Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle politiche attive regionali

Con la delibera n.4398 del 10 marzo 2021 è stata approvata una nuova misura per potenziare l’efficacia delle azioni di reimpiego dei lavoratori, finanziate da Regione Lombardia, sostenere il rilancio dell’economia e delle politiche per il lavoro.
Ai datori di lavoro che assumeranno i destinatari delle politiche attive regionali, saranno riconosciuti incentivi occupazionali, aggiuntivi e complementari a quelli statali.
Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono i destinatari, presi in carico dagli operatori accreditati regionali o dai Centri per l’Impiego, che partecipano alle politiche attive nell’ambito di Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro fase I e II:

  • lavoratori disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia; 
  • occupati sospesi (in CIG) presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in aziende con previsione di esubero.

Le imprese interessate possono rivolgersi agli operatori accreditati regionali per i servizi al lavoro o ai centri per l’impiego. L’elenco completo è consultabile al seguente link
Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro:

  • lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €
  • lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 €
  • lavoratori over 55: 7.000 €
  • lavoratrici over 55: 9.000 €.

È previsto, per le micro e piccole imprese, un contributo aggiuntivo.

Gli importi sono maggiorati di 1.000 €:

  • per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti;
  • per le imprese costituite o acquisite da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”).

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione. 

La documentazione è reperibile sul sito di Regione Lombardia

(TM/tm)
 




Contributi a fondo perduto per progetti di innovazione

Regione Lombardia mette a disposizione, tramite la misura “Tech Fast” a valere sull’Asse I Por Fesr 2014-2020, contributi a fondo perduto per accelerare l’innovazione e sostenere la competitività di micro, piccole e medie (pmi) imprese lombarde anche a livello internazionale.

La misura è volta a finanziare progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo (sviluppo di prototipi, di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati) e progetti di digitalizzazione delle pmi lombarde. I progetti dovranno inoltre essere legati alle aree di specializzazione intelligente (S3) di Regione Lombardia (aerospazio, agroalimentare, eco-Industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile).

Il sostegno previsto è pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 250 mila euro per soggetto, a fronte di una spesa minima di 80.000 euro per progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo.

Ai fini della determinazione del contributo, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: personale, strumentazioni e attrezzature, ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, servizi di consulenza, materiali e forniture, spese generali calcolate su base forfettaria (nella misura del 15% delle spese di personale).

I progetti dovranno essere realizzati da ciascuna impresa in una sede operativa sul territorio lombardo e avviati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo (di prossima emanazione). I progetti dovranno inoltre essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione e comunque entro e non oltre il 31/05/2023, termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.

L’erogazione del contributo, non cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, avverrà in unica soluzione a saldo o alternativamente in due trance, a fronte di fidejussione, con anticipo del 40% del contributo.

Data prevista di pubblicazione del bando: metà maggio 2021. Data prevista per l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande: 1 luglio 2021.

Per maggiori informazioni cliccare qui

In alternativa, ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di innovazione.

Se interessati chiediamo di contattarci il prima possibile: ileana.malavasi@api.lecco.it.

(IM/im)




Contributi a fondo perduto per tutelare nuove invenzioni industriali

Regione Lombardia mette a disposizione, tramite la misura “Brevetti 2021”, contributi a fondo perduto per accelerare l’innovazione e sostenere la competitività di micro, piccole e medie imprese (pmi) lombarde anche a livello internazionale.

La misura agevola le pmi interessate a ottenere nuovi brevetti europei e internazionali – o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale – per tutelare delle invenzioni industriali legate alle aree di specializzazione intelligente (S3) di Regione Lombardia (aerospazio, agroalimentare, eco-Industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile).

L’agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto di importo forfettario, per coprire i costi di deposito di una nuova domanda di brevetto o di una estensione di domanda a livello europeo o internazionale. I contributi saranno pari all’80% dei costi forfettari, ovvero:

  • 5.680 € per un nuovo brevetto/estensione europeo;
  • 7.200 € per un nuovo brevetto/estensione internazionale.

I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/06/2023, termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. L’erogazione del contributo, non cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, avverrà in unica soluzione a saldo.

Data prevista di pubblicazione del bando: metà maggio 2021. Data prevista per l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande: 1 luglio 2021.

Per maggiori informazioni cliccare qui 

(IM/im)

 




Conservazione scritture contabili per dieci anni

Con l’ordinanza n. 9794, depositata il 14 aprile, la Corte di Cassazione è tornata a precisare che resta fermo, in ogni caso, in capo al contribuente, l’obbligo di conservare la documentazione contabile per dieci anni e non solo per il minor lasso di tempo riconosciuto all’amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

Il caso riguarda una S.p.a.  alla quale era stato notificato un avviso di accertamento volto al recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’anno 2011.

La società eccepiva la violazione dell’articolo 22 Dpr. 600/1973 e dell’articolo 2220 cod. civ.

In forza della prima delle citate disposizioni, le scritture contabili obbligatorie “devono essere conservate sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 o da altre leggi tributarie”.

In merito alla richiamata disposizione era già intervenuta la Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 9834 del 13.05.2016, con la quale aveva chiarito che la norma doveva essere interpretata nel rispetto del principio specifico previsto dall’articolo 8, comma 5, L. 212/2000, in forza del quale “l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”.

Alla luce della richiamata previsione la Corte di Cassazione, già nel 2016, aveva ritenuto che l’estensione oltre il termine decennale fosse possibile solo nel caso in cui il decennio fosse spirato prima che l’accertamento, seppur iniziato, non fosse definito, “diversamente derivandone, se non un interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un’applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l’amministrazione procedere all’accertamento nei termini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die”.

La più recente pronuncia, pur tenendo conto di quanto appena richiamato, ha tuttavia ritenuto che la medesima disposizione non possa essere interpretata nel senso di derogare l’articolo 2220 cod. civ., prevedendo un obbligo di conservazione per un tempo più limitato dei dieci anni previsti dal codice civile, coincidente con il termine attribuito all’Amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

Nel caso di specie, infatti:

  • l’accertamento aveva avuto inizio nell’anno 2011,
  • le agevolazioni con riferimento alle quali vi era un obbligo di conservazione della documentazione risalivano al 2003,
  • le dichiarazioni omesse riguardavano i periodi 2005-2009.
Trattandosi di documenti tutti rientranti nel lasso di tempo decennale previsto dall’articolo 2220 cod. civ., la Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata, ha qualificato come perdurante l’obbligo di conservazione, e, dunque, legittima la richiesta di documentazione avanzata dall’Agenzia delle entrate.

Con riferimento alla richiamata pronuncia e, soprattutto, alle disposizioni in materia di conservazione dei documenti contabili, non può ignorarsi quanto recentemente è stato stabilito dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8500 del 25.03.2021: “una volta stabilito che la deduzione dell’elemento pluriennale in ogni singola annualità di imposta espone il contribuente alla potestà di accertamento dell’Amministrazione finanziaria indipendentemente dalla decadenza nella quale quest’ultima sia incorsa sulle annualità pregresse, non pare inesigibile – proprio in ottica, anche questa statutaria, di affidamento e reciproca collaborazione – che il contribuente sia onerato della diligente conservazione delle scritture, non sine die, ma fino allo spirare del termine di rettifica (anche se ultradecennale) dell’ultima dichiarazione accertabile”.

Alla luce del quadro richiamato, dunque, permane sempre, in capo al contribuente, l’onere di conservare la documentazione per dieci anni, nonché per il maggior termine di decadenza dell’accertamento (che, alla luce di quanto appena esposto, ben potrebbe essere superiore ai dieci anni).

(MFms)
 




Dichiarazione Iva 2021: 30 aprile 2021 il termine per la detrazione Iva sugli acquisti 2020

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentata la dichiarazione Iva 2021 relativa al 2020, come previsto in via ordinaria dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta (art. 6 comma 5 del Dpr 633/72);
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente (art. 178 della direttiva 2006/112/Ce).
Ciò sta a significare che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2020 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2020, vale a dire – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2021.

Per chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2026.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2021, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2020; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva 2022 relativa al 2021 (anno di ricezione del documento di acquisto), atteso che la contemporanea presenza dei requisiti sostanziale (esigibilità dell’imposta) e formale (possesso della fattura), si è potuta verificare soltanto nel 2021.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del DPR 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Sul punto, sono da evidenziare, tuttavia, due recenti interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate che paiono discostarsi rispetto al principio di cui alla circolare n. 1/2018.

Nella risposta a interpello n. 192/2020, per un verso viene ribadito che la nota di variazione in diminuzione, per una procedura la cui “infruttuosità” si è manifestata nel 2019, può essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 per il 2019 (il cui termine era stato differito al 30 giugno 2020).

Per altro verso, il documento di prassi indica che l’Iva detratta dovrebbe confluire “nella dichiarazione annuale Iva 2021 relativa al periodo d’imposta 2020” (qualora la nota sia emessa nel 2020)

Si tratta di un’affermazione che desta qualche perplessità: non risulta del tutto comprensibile, difatti, per quale ragione la nota di variazione debba essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva riferita al periodo 2019, se il diritto alla detrazione è esercitato nella dichiarazione successiva.

Analoghe considerazioni sono contenute nella risposta a interpello n. 119/2021, con riferimento a un caso di risoluzione contrattuale, da parte di una società di fornitura di energia elettrica (in mancanza del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario), avvenuta nel 2019, con emissione della nota di variazione nel 2020, entro il termine per la presentazione del modello Iva.

Anche in questa circostanza, si sostiene che l’Iva detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del documento “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”.

La conclusione a cui sono pervenute le due recenti risposte a interpello non appare coerente neppure con le istruzioni contenute nel modello dichiarativo (si veda, ad esempio, il modello Iva 2021, riferito al 2020).
In tale sede, è precisato che nei righi da Ve1 a Ve12 devono essere riportate le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno, “tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno”.
La predetta locuzione lascerebbe intendere che, nei righi da Ve1 a Ve12 del modello Iva 2021 relativo al 2020 possano essere incluse anche le note di credito registrate con riferimento all’anno cui la dichiarazione si riferisce.

(MF/ms)