1

Chiusura uffici festività Ognissanti

Comunichiamo alle aziende associate che, in occasione delle festività di Ognissanti, lunedì 31 ottobre 2002, gli uffici dell’associazione resteranno chiusi.

(MP/bd)

 

 



Visita all’azienda associata Dispotech di Gordona

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio organizza una visita presso l’azienda associata DISPOTECH di Gordona (So), azienda leader nella produzione di prodotti mono uso in tutto il mondo per ospedali e cliniche dentistiche, case di cura e RSA, strutture e operatori sportivi, farmacie e grandi distributori.

Ad accogliere i visitatori sarà il fondatore, Massimo Mortarotti, Vice Presidente di Api Lecco Sondrio. Seguirà la visita all’area produttiva.

La visita è in programma martedì 18 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo stabilimento di Dispotech in via al Piano 29, Gordona (So).

Programma:

  • ore 14.00 – presentazione aziendale a cura di Massimo Mortarotti
  • ore 14.30 – visita stabilimento produttivo
  • ore 16 circa – networking, saluti e termine visita

Adesioni al seguente link entro venerdì 14 ottobre 2022.

Per informazioni contattare la segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio allo 0341.282822 (Stefania Giussani).

(SG/sg)




Un aiuto all’export delle piccole imprese: “Puntiamo sulle fiere internazionali”

La Provincia del 13 ottobre 2022, parla Angelo Crippa export manager della Rete Ufficio Estero.




Aziende italiane per la ricostruzione dell’Ucraina: conferenza e missione

La Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina, in collaborazione con FederCamere, organizza in data 15 novembre 2022, ore 10:30, la conferenza online “ReBuild Ukraine – Italia“, patrocinata da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere e Assocamerestero, oltre ad altre importanti istituzioni italiane e ucraine.
Il sistema camerale italiano e tutte le istituzioni e associazioni di categoria, italiane e locali, illustreranno alle imprese partecipanti le opportunità che si presenteranno non appena terminata la crisi bellica in corso, in merito alla ricostruzione ucraina.
La conferenza sarà in italiano e gli interventi in ucraino saranno tradotti simultaneamente.

Per iscriversi alla conferenza gratuitamente cliccare qui

La conferenza è il primo step del progetto ReBuild Ukraine, organizzato da Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina in collaborazione con Premier Expo, che proseguirà con la missione d’affari a Varsavia (Polonia), organizzata in occasione del Forum “ReBuild Ukraine”, che si svolgerà il 15-16 febbraio 2023 e sarà interamente dedicato alla ricostruzione del Paese Ucraina.

Le imprese italiane del settore potranno incontrare direttamente in loco i potenziali clienti ucraini per attivare nuovi business e proporre i propri prodotti e servizi.

Oltre alla partecipazione all’evento, la missione d’affari comprenderà gli incontri con le istituzioni ucraine e la completa organizzazione del viaggio.

Clicca qui per ricevere maggiori informazioni sulla missione del febbraio 2023.

(MP/am)




Valute estere settembre 2022

 
Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di settembre 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 139.3512
Peso Argentino 141,6701
Dollaro Australiano 1,482
Real Brasiliano 5,1791
Dollaro Canadese 1,3187
Corona Ceca 24,5763
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,9508
Corona Danese 7,4366
Yen Giapponese 141.5682
Rupia Indiana 79,4558
Corona Norvegese 10,1697
Dollaro Neozelandese 1,6691
Zloty Polacco 4,7414
Lira Sterlina 0,87463
Leu Rumeno 4,9097
Rublo Russo 0
Dollaro USA 0,9904
Rand Sud Africa 17,3828
Corona Svedese 10,784
Franco Svizzero 0,964
Dinaro Tunisino 3,2067
Hryvnia Ucraina 36,2132
Forint Ungherese 404,1864
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 
 




Bonus edilizi: scadenze e correzione errori di comunicazione

Con la circolare n. 33 pubblicata il 6 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le tanto attese indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020.

Oltre a questo tema (a cui è dedicato il § 5), i chiarimenti hanno anche riguardato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi. 

Con un comunicato pubblicato, il CNDCEC ha “preso atto con favore” dei chiarimenti, arrivati dopo una “fattiva interlocuzione” con i vertici dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda le recenti modifiche sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave.

Le casistiche di errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti in Piattaforma (cassetto fiscale), per i quali l’Amministrazione finanziaria consente la correzione, sono diverse.

Prima di tutto viene precisato che “Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it” (segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all’indirizzo pec menzionato).

Anzitutto, l’Agenzia consente di correggere:

  • gli errori formali, o l’omissione, di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto (è il caso, ad esempio, di errori nel frontespizio della comunicazione, nell’errata indicazione dei dati catastali dell’immobile nel quadro B, ecc.). In questi casi, l’opzione risulta valida in quanto sussistono i presupposti per beneficiare dell’agevolazione fiscale, ma, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato nel caso di condomini minimi) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa al suddetto indirizzo Pec;
  • gli errori commessi in relazione alla comunicazione del primo SAL senza aver indicato il valore “1”, motivo per cui non era possibile trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi. Anche in questi casi è necessario comunicare l’accaduto all’indirizzo Pec dell’Agenzia indicando specificatamente i protocolli delle comunicazioni compilate in modo errato e il numero di SAL cui si riferiscono. Allo stesso modo dovranno essere segnalate all’indirizzo Pec dell’Agenzia le comunicazioni relative a SAL successivi al primo che non contengono il protocollo relativo alla comunicazione primo SAL (correttamente compilata).
È altresì possibile correggere la comunicazione trasmessa nella quale è stato indicato un importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) inferiore a quello della detrazione spettante.

In questa ipotesi potrà essere trasmessa una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza quale ammontare del credito ceduto.

Analogamente si può correggere la comunicazione trasmessa in cui era stata indicata una spesa inferiore rispetto a quella effettivamente sostenuta per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Nei casi in cui siano stati commessi errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione (es. un errato codice intervento, codice fiscale del cedente ecc.) e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite Pec, il modello allegato alla circ. n. 33/2022 (il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal cessionario/fornitore).

L’Agenzia ammette poi la possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del Dl 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29 aprile 2022 (il differimento di detto termine al 15 ottobre 2022, infatti, riguarda solo i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022).

La generalità dei contribuenti che entro il 29 aprile scorso non sono riusciti a trasmettere la comunicazione (ma anche per quelli, si ritiene, le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione), quindi, hanno tempo fino al 30 novembre per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250 euro, di cui all’art. 11 comma 1 del Dlgs. 471/97.

(MF/ms)
 




Api: “Mancano risorse umane”

Il Giornale di Lecco del 10 ottobre 2022, articolo sul risultato dell’indagine del nostro centro studi.




Ministero Transizione Ecologica: “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas”

E’ stato recentemente pubblicato sul sito del MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) il Decreto che rende attuativo il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas.

Il decreto del 6/10/2022, che trovate nell’allegato A, prevede la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione e di un’ora la durata giornaliera di accensione degli impianti termici di climatizzazione, alimentati a gas naturale.

La penisola è suddivisa in zone, proprio in base al clima:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Allegato B Italia divisa a zone.

Sono previste alcune esenzioni, riportiamo quelle con possibili applicazione alle imprese:

Esenzione relativa alla durata complessiva di accensione

  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Esenzione relativa alla sola durata giornaliera
  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste per la durata complessiva di accensione, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Esenzione relativa alla riduzione di 1° di temperatura
  • edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il decreto entra in vigore alla data di pubblicazione e si applica per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

(MP/am)

 



Opportunità di lavoro con nuove competenze Un corso con le aziende

La Provincia del 9 ottobre 2022, focus sul corso di riqualificazione lavorativa per inoccupati. 




Valute estere agosto 2022

 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di agosto 2022 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,7036
Peso Argentino 136,6845
Dollaro Australiano 1,455
Real Brasiliano 5,2111
Dollaro Canadese 1,3078
Corona Ceca 24,5684
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,8884
Corona Danese 7,4393
Yen Giapponese 136,8548
Rupia Indiana 80,5563
Corona Norvegese 9,8309
Dollaro Neozelandese 1,6158
Zloty Polacco 4,7233
Lira Sterlina 0,84499
Leu Rumeno 4,8943
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0128
Rand Sud Africa 16,9182
Corona Svedese 10,5021
Franco Svizzero 0,969
Dinaro Tunisino 3,2075
Hryvnia Ucraina 37,0404
Forint Ungherese 402,0974
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di agosto sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)