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Bando “Ri.Circo.Lo.” settore edilizia, costruzione e demolizione: domande dal 30 settembre 2025

Bando destinato a piccole imprese che producono materiali per l’edilizia, imprese edili, imprese di recupero rifiuti da C&D e da bonifica, imprese che effettuano bonifiche, etc.

Tutti i dettagli del bando sono consultabili nella pagina web dedicata.

Nel mese di luglio è avvenuta l’approvazione con dgr n. 4648 del 01/07/2025 dei criteri del bando su fondi FESR per lo sviluppo dell’economia circolare nella filiera delle costruzioni e delle bonifiche. In agosto invece è stato approvato e pubblicato il bando attuativo, con decreto n. 11309 del 07/08/2025.

E’ possibile presentare le domande dal 30 settembre 2025 fino al 7 novembre 2025.

(SN/am)




“Linea impresa efficiente”: bando regionale per efficientare le PMI, domande dal 16 settembre 2025

La misura è destinata a favorire investimenti per l’efficientamento energetico delle imprese, tramite l’adeguamento o il rinnovo degli impianti produttivi, anche con l’uso di energie rinnovabili, al fine di ridurre l’impatto ambientale, i consumi energetici e le emissioni di gas serra.

E’ stata approvata con decreto n. 9923 dell’11 luglio 2025 dal titolo “Investimenti – Linea impresa efficiente”. Alla pagina del sito di Regione Lombardia si trovano tutte le informazioni necessarie.

Possono presentare domanda le Pmi con sede in Lombardia a partire dal 16 settembre 2025. Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di invio. Gestore: Finlombarda.
I progetti devono riguardare investimenti dedicati all’efficientamento energetico; determinare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti registrate in Lombardia; avere un valore compreso tra un importo minimo di 100.000 € e un importo massimo di euro 5.000.000 €.
Il progetto deve essere corredato da una diagnosi energetica che può riguardare l’intera sede o uno o più processi produttivi svolti in tale sede. 

L’agevolazione si compone di:

  • un contributo a fondo perduto;
  • una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine concesso ed erogato dai soggetti finanziatori.
Per informazioni e supporto potete rivolgervi in associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

 




AI e transizione ecologica: webinar Unioncamere Lombardia mercoledì 10 settembre 2025

Le tecnologie che impiegano l’intelligenza artificiale possono aiutare le imprese ad essere sostenibili, soprattutto nel campo dell’uso efficiente dell’energia. Di questo tema si discute nella mattinata prevista mercoledì 10 settembre 2025, ore 9.30, in modalità webinar.

L’iniziativa è gratuita ma occorre la registrazione cliccando qui

Alleghiamo locandina. 

(SN/am)

 




Incontro istituzionale con la Delegazione della Repubblica di Corea a Como

Nell’ambito della visita istituzionale promossa da “Korea Evaluation Institute of Industrial Technology” (KEIT), in collaborazione con il Comitato Presidenziale per la Decentralizzazione e lo Sviluppo Equilibrato della Repubblica di Corea, la camera di Commercio Como-Lecco invita le aziende associate all’incontro istituzionale che si terrà giovedì 11 settembre p.v. alle ore 10:00 presso la sede camerale di Como (Via Parini 16) Auditorium G. Scacchi. 

L’incontro, promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con il Comune di Como, rappresenta un’importante occasione di confronto e scambio su esperienze e buone pratiche in tema di sviluppo territoriale sostenibile, valorizzazione turistica del Lago di Como e cooperazione pubblico-privata. 

La delegazione coreana è composta da dirigenti del KEIT, rappresentanti del Governo coreano e funzionari territoriali provenienti da 17 province e città metropolitane della Corea del Sud, accompagnati da un interprete in lingua italiana- inglese. 

Alleghiamo programma dell’evento e componenti della delegazione. 

(MP/am)




Emissioni, rifiuti e scarichi: scadenziario aziendale delle attività connesse agli aspetti ambientali NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione ambientale delle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

 

Poiché il Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 e smi, così come recepito nella normativa applicabile alle imprese e/o nelle autorizzazioni obbligatorie, richiede dei monitoraggi e dei controlli periodici sugli impatti ambientali, Confapi offre il servizio di creazione di uno scadenziario, con verifica ed eventuale scrittura o revisione delle procedure aziendali interne per il monitoraggio costante dei consumi (idrici ed energetici) e della registrazione dei dati sugli impatti (analisi chimiche a emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rifiuti).
Nel dettaglio, le attività di supporto per la gestione ambientale sono le seguenti:

  1. Predisposizione o verifica del calendario delle scadenze delle prescrizioni obbligatorie, ruoli interni, responsabilità.
  2. Supporto per il monitoraggio e la registrazione dei dati ambientali, analisi e valutazioni ai fini del miglioramento e della sostenibilità.
  3. Predisposizione di un bilancio ambientale o di sostenibilità per la parte ambiente.
Per maggiori informazioni e un eventuale preventivo scrivere a servizi@confapi.lecco.it con riferimento a Silvia Negri.

 

(SN/am)




Ires premiale: definite le disposizioni attuative

Con il DM 8 agosto 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono state definite le disposizioni attuative della c.d. IRES premiale di cui all’art. 1 commi 436-444 della L. n. 207/2024, che si sostanzia in una riduzione dell’IRES al 20% per il solo 2025 per le imprese che effettuano investimenti rilevanti.

Le indicazioni più significative riguardano le condizioni per accedere all’agevolazione, che risolvono alcune delle criticità che erano emerse.

Si ricorda che la riduzione dell’aliquota IRES spetta al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

  • una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
  • un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B alla L. n. 232/2016.
Con riferimento alla prima condizione, l’art. 4 del DM stabilisce che si considera accantonato ad apposita riserva tutto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.

A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all’art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.

Come rilevato nella Relazione illustrativa al DM, i soggetti che non hanno realizzato un utile nell’esercizio 2024 (soggetti “solari”) non potranno accedere all’agevolazione.

Il comma 2 del citato art. 4 introduce una presunzione in base alla quale l’utile relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 si considera accantonato “ad apposita riserva” se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio. A tal fine, anche eventuali acconti sui dividendi si considerano non accantonati.

Pertanto, secondo la Relazione illustrativa, ai fini in esame costituisce utile accantonato l’utile dell’esercizio 2024 (soggetti “solari”) accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo.

Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell’utile relativo al 2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata “spontaneamente” dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria. Parimenti, è sottoposto al vincolo anche l’utile destinato ad aumento di capitale, nonché quello semplicemente portato a nuovo. Rileva quindi integralmente, ad esempio, la quota dell’utile dell’esercizio 2024 destinata a riserva legale.

In altri termini, ai fini dell’IRES premiale, la presenza di vincoli civilistici (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve non osta all’apposizione del diverso vincolo avente natura esclusivamente fiscale.

In merito poi alla seconda condizione relativa alla destinazione degli utili a investimenti “qualificati”, l’art. 5 comma 5 del DM dispone che l’ammontare minimo degli investimenti rilevanti sia determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato a riserva ai sensi dell’art. 4 del DM;
  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
  • 20.000 euro.
La Relazione illustrativa al DM precisa che non è necessario che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia realizzato un utile. Il beneficio, quindi, potrà essere fruito da soggetti in perdita nel 2023, se rispettano le altre condizioni e destinano all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile accantonato nell’esercizio successivo (che deve a sua volta essere pari ad almeno l’80% di quello realizzato in tale esercizio).

Gli investimenti devono riguardare l’acquisto, anche mediante leasing, di beni indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 (beni materiali e immateriali 4.0) e nell’art. 38 commi 4 e 5 del DL 19/2024, quindi, in pratica, i beni che sono oggetto del bonus investimenti 4.0 e transizione 5.0.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a norma dell’art. 109 del TUIR, dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (31 ottobre 2026, per i soggetti “solari”).

Viene altresì espressamente stabilito, all’art. 12 del DM, che la riduzione dell’aliquota IRES è cumulabile con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi investimenti, quali ad esempio, secondo la Relazione al DM, i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

L’art. 6 del DM definisce inoltre le modalità con cui operano le condizioni di accesso relative all’esistenza di incrementi occupazionali.
 

In allegato analisi delle condizioni richieste.

(MF/ms)




Dazi. Camisa: impatto negativo ma serve approccio pragmatico

“L’accordo commerciale raggiunto tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti avrà un impatto negativo sulla crescita economica europea, seppur meno drammatico di quanto si ipotizzava solo qualche settimana fa. Tuttavia, se affiancato da una mirata politica industriale, l’accordo può rappresentare paradossalmente anche un’opportunità per il settore della componentistica italiana. Le prime stime indicano che i dazi statunitensi del 15% avranno un impatto dello 0,34% sull’economia dell’UE27. Per l’Italia, tale impatto sarà leggermente superiore (0,41%), data la maggiore incidenza dell’export sul Pil nazionale. Dunque, pur riconoscendo il potenziale danno, invito ad un approccio pragmatico e proattivo”.  Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“È fondamentale avviare – aggiunge – un’azione di diversificazione commerciale. In quest’ottica, Confapi auspica una rapida stipula dell’accordo commerciale con i Paesi del Mercosur, che rappresenterebbe un’importante valvola di sfogo per le esportazioni italiane. Non va trascurato, inoltre, il differenziale di dazi tra l’Ue e la Cina, che si attesterà probabilmente intorno al 30%. Questo scenario offre all’industria della componentistica italiana un’occasione per acquisire quote di mercato negli USA, attualmente detenute dai competitor cinesi. Per cogliere questa opportunità, è indispensabile che il Governo italiano supporti le imprese, in particolare le Pmi, attraverso una politica industriale mirata, abbandonando l’epoca dei sussidi indiscriminati”.

“È inoltre necessario – sottolinea Camisa – un maggiore impegno da parte dell’Unione Europea nel mettere le imprese in condizione di competere sui mercati internazionali, togliendo immediatamente i cosiddetti dazi autoimposti cioè tutti quei costi che l’Europa ha messo in capo alle aziende ad esempio sul tema del Green Deal e non solo, che andrebbero sospesi. L’Europa – prosegue – deve inoltre tutelare le imprese europee da una potenziale invasione di prodotti cinesi sul mercato interno, qualora questi non trovassero più sbocchi sul mercato americano a causa degli elevati dazi imposti alla Cina. Il rischio più concreto è un cambio delle rotte oceaniche dal Pacifico all’Atlantico”.

“Infine – specifica -, un punto cruciale riguarda la Banca Centrale Europea (BCE), che dovrebbe considerare un taglio dei tassi di interesse immediato. Tale misura contribuirebbe a mitigare il rialzo dell’euro sui mercati, un fattore che incide negativamente sulla competitività delle esportazioni italiane, agendo come un ulteriore dazio”.

“È apprezzabile che l’incertezza sui dazi sia finalmente terminata – conclude il Presidente di Confapi -, ma ora si tratta di reagire con prontezza, mettendo in campo le migliori energie e la resilienza che da sempre caratterizzano le Pmi industriali italiane. Questo è il momento di agire con determinazione e lungimiranza”.
 




Confapi: Assemblea nazionale 2025

Un focus sull’anno appena trascorso che ha visto Confapi sempre più protagonista ai tavoli istituzionali e nell’economia del Paese. Poi uno sguardo al futuro con l’obiettivo comune di far crescere il sistema delle piccole e medie imprese italiane insieme ai suoi imprenditori.
Sono stati questi i punti principali che sono stati affrontati nell’Assemblea annuale di Confapi che si è tenuta a Roma il 30 luglio scorso a cui ha presenziato una delegazione della nostra territoriale composta dal presidente Enrico Vavassori, dal vice Davide Gianola e dai consiglieri Luigi Rosa, Franco Valagussa e dal direttore Marco Piazza.

Nel corso del suo intervento introduttivo il Presidente Cristian Camisa ha fatto il punto sulla situazione non certamente semplice in cui si trovano le Pmi industriali e, al contempo, ha tracciato un percorso sulle priorità della Confederazione e sulle strategie da adottare nei prossimi mesi, a partire dall’avvicinare sempre più industrie al nostro Sistema.

Infine, il Presidente Camisa ha espresso il suo auspicio affinché la Confederazione continui a rafforzare il proprio ruolo: “Confapi sia sempre più l’unico punto di riferimento della piccola e media industria privata”.
 




Nuovi corsi di formazione per datore di lavoro e di aggiornamento DL/RSPP

Informiamo che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni 2025 che, tra l’altro, definisce i contenuti del corso di formazione rivolto a tutti i datori di lavoro e del corso di aggiornamento della formazione del datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP, abbiamo provveduto a organizzare e calendarizzare tali corsi. 

Accedendo al sito www.apiformazione.org, nella sezione “Corsi a pagamento”, sono disponibili i suddetti corsi. Potete prenderne visione per consultare i calendari e le modalità di iscrizione mediante i seguenti link:

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio all’indirizzo formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341282822. 

(SB/tm)

 




Credito imposta 4.0/5.0: chiarimenti sui riferimenti da indicare nei documenti fiscali

Modifiche in vista per le fatture di acquisto dei beni oggetto dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 e 5.0.

Nell’ambito del Ddl. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, recante misure di semplificazione per le imprese, sarebbe infatti prevista l’eliminazione dell’indicazione del riferimento normativo dell’agevolazione nella dicitura in fattura, che verrebbe sostituito con l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti.

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti 4.0, l’attuale comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito siano tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, altresì, che “a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 438 e 439 del 2020, in relazione all’analoga disposizione prevista dall’art. 1 comma 195 della L. 160/2019, ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Con la circolare n. 9/2021, l’Agenzia ha chiarito che se nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non è stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati “possono integrare (rectius, regolarizzare)” i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

L’Agenzia ha poi precisato che la dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, mentre non va indicata nel verbale di collaudo o di interconnessione (risposta a interpello n. 270/2022). Tuttavia, con la risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, è stato chiarito che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto in cui è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Tanto premesso, l’art. 1 della bozza del Ddl. semplificazioni circolata prevede che, all’art. 1 comma 1062 della L. n. 178/2020, le parole “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis” siano sostituite con “l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti di cui ai commi da 1054 a 1058-bis, stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. Pertanto, nelle fatture e negli altri documenti non andrà più indicato il riferimento normativo dell’agevolazione, ma il codice identificativo degli investimenti agevolabili, che sarà stabilito con provvedimento dell’Agenzia.

La medesima modifica sarebbe introdotta anche per il credito d’imposta transizione 5.0. L’attuale art. 38 comma 15 del DL 19/2024 stabilisce infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”. Modificando questa disposizione, sarebbe prevista anche in tal caso l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti agevolati, stabilito con provvedimento dell’Agenzia.

Applicabilità per i beni acquistati dal provvedimento dell’Agenzia

Quanto alla decorrenza delle modifiche, stando alla bozza di Ddl., le nuove disposizioni si applicherebbero, sia per il credito d’imposta 4.0 sia per il credito transizione 5.0, con riferimento alle spese per l’acquisto di beni agevolati sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, dalla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia che definirà i codici identificativi.

Nessuna modifica, invece, per le comunicazioni richieste per accedere all’agevolazione, che resterebbero invariate.

Con particolare riferimento al bonus investimenti 4.0, il MIMIT ha comunicato che, per l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio risultavano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni. Le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito del GSE, accessibile tramite SPID, usando il modello editabile ivi disponibile.
 

(MF/ms)