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Proroga per la Lipe del secondo trimestre

La comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva, che non è venuta meno con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha cadenza trimestrale, deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza è fissata al 16 settembre 2022.

Tale tempistica opera a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, sia essa mensile o trimestrale, in quest’ultimo caso per natura o per opzione.

Proroga per la Lipe del secondo trimestre

A seguito della novità introdotta dal decreto Semplificazioni (Dl n. 73/2022), il termine del 16 settembre è sostituito con quello del 30 settembre, consentendo in tal modo ai contribuenti di beneficiare di un maggior termine per comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre dell’anno.

Per effetto dell’art. 12-quater, comma 1, Dl. n. 34/2019 (decreto Crescita), inserito in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

La modifica intende semplificare l’obbligo comunicativo in esame, prevedendo la facoltà, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio, di comunicare i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre all’interno della dichiarazione, evitando un duplice adempimento dichiarativo e comunicativo, senza incidere sui termini di liquidazione e versamento dell’imposta.

Va da sé che i soggetti che decidono di non avvalersi della semplificazione devono trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre entro il mese febbraio dell’anno successivo a quello del periodo di riferimento, nonché presentare la dichiarazione IVA annuale secondo i termini ordinari, vale a dire entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, ex art. 8, comma 1, Dpr n. 322/1998.

Al fine di consentire ai contribuenti interessati di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, nel modello di dichiarazione IVA è stato istituito il quadro VP, la cui composizione riproduce l’analogo ed unico quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Comunicazione dell’avvenuta presentazione telematica

Le istruzioni relative al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della comunicazione è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

In relazione alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, le istruzioni chiariscono, richiamando le indicazioni della C.M. n. 195/E/1999, che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. In tal caso, come specificato dalla risoluzione n. 5/E/2003 (§ 2.6), l’invio si considera comunque tempestivo, non comportando pertanto l’applicazione di sanzioni, se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

La stessa possibilità di re-invio era stata riconosciuta dall’Agenzia per la comunicazione dei dati delle fatture (risposta alle FAQ del 6 aprile 2018), anche in questo caso, però, senza specificare se i cinque giorni successivi da prendere in considerazione siano quelli “lavorativi”.

Seppure in altre occasioni – come, per esempio, a proposito della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017) – sia stato espressamente indicato che la trasmissione del file corretto deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto, si ritiene che, anche per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, sia possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni, facendo riferimento ai cinque giorni lavorativi che seguono lo scarto.

Se, quindi, il file sarà inviato e scartato il 30 settembre 2022, sarà possibile ritrasmettere la comunicazione entro il 7 ottobre 2022, avendo cura di conservare – al fine di evitare eventuali contestazioni – non solo la comunicazione originaria di scarto, ma anche la successiva ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati.

Rettifica della comunicazione già trasmessa

Le istruzioni relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’Agenzia delle Entrate, in merito al comportamento da tenere nel caso si intenda rettificare una comunicazione già trasmessa e per la quale sia scaduto il termine di presentazione, ha chiarito che il sistema telematico accoglie eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario, ribadendo che, ovviamente, la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse (risposta alle FAQ del 26 maggio 2017).

La comunicazione non deve essere inviata in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP, come nel caso dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.

L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel Quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.

Correzione di eventuali errori od omissioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, Dlgs. n. 471/1997).

Sul punto, le istruzioni ribadiscono quando già specificato dalla risoluzione n. 104/E/2017, ossia che per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione, compilando il quadro VH; sicché, se quest’ultima è stata presentata senza provvedere alla relativa regolarizzazione occorrerà sanare le irregolarità od omissioni presentando una dichiarazione integrativa.

(MF/ms)
 




La nuova certificazione degli investimenti in R&S & I&D

In uno scenario caratterizzato da sempre più frequenti contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sull’inquadramento delle attività svolte nei periodi 2015-2019 nell’ambito della ricerca e sviluppo ammissibile al credito d’imposta ex articolo 3 Dl 145/2013 e dalla possibilità, da attivare entro il 30.09.2022, di sanare le indebite compensazioni effettuate entro il 22.10.2021 con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall’articolo 5, commi 7-12, Dl 146/2021, era improrogabile un intervento decisivo atto a consentire alle imprese l’applicazione della nuova disciplina del credito d’imposta R&S&I&D “in condizioni di certezza operativa”.

Un primo tentativo in tale direzione, seppur parzialmente infruttuoso, è ravvisabile nelle modifiche apportate dalla lettera g) del comma 1064, articolo 1, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) all’onere di relazione tecnica del comma 206 dell’articolo 1, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), che ha imposto l’obbligo di asseverazione del documento col fine di “assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute”.

La mancanza di ulteriori chiarimenti sulla modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha indotto le imprese ad adottare soluzioni difformi, che spaziano dall’asseverazione ad opera del medesimo legale rappresentante e/o del responsabile delle attività, fino al rilascio di una perizia tecnica asseverata da parte di un soggetto terzo.

L’articolo 23, commi 2-8, Dl. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) è intervenuto sul tema delineando un vero e proprio sistema di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica incardinati nella disciplina dell’articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019.

La certificazione degli investimenti rappresenta uno strumento liberamente azionabile dal contribuente a propria tutela, in virtù del suo effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In attesa della pubblicazione del DPCM su proposta del Mise e di concerto con il Mef, previsto entro il 22.07.2022, che dovrà definire i requisiti dei certificatori, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni di richiesta della certificazione, gli oneri a carico dei richiedenti parametrati ai costi della procedura, analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo sistema di certificazione.

L’ambito applicativo della certificazione comprende tutte le attività ammissibili al nuovo credito d’imposta R&S&I&D (in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2020 per la generalità delle imprese), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, già effettuate o da effettuarsi, purché non siano già state contestate violazioni relative all’utilizzo del credito o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento in relazione alle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il contenuto della certificazione attiene alla qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al credito d’imposta.

L’aspetto di maggiore appeal del sistema risiede nell’effetto vincolante della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, che comporta la nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni.

Unica deroga a questo effetto vincolante è rappresentata dal caso in cui la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Legittimati al rilascio della certificazione saranno i soggetti abilitati secondo i requisiti da definirsi dall’apposito DPCM.

Sulla natura e le caratteristiche dei soggetti il testo del comma 3 dell’articolo 23, Dl 73/2022 resta generico, precisando soltanto che si tratterà di:

  • soggetti pubblici o privati;
  • in possesso di requisiti, idonei anche a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità;
  • iscritti all’apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mise.
Ulteriore aspetto che dovrebbe garantire l’efficacia del sistema di certificazione è l’ingerenza del Mise sui procedimenti valutativi adottati dai certificatori: i soggetti abilitati dovranno infatti attenersi, nell’espletamento dell’incarico, a quanto previsto da apposite linee guida del Mise, periodicamente elaborate ed aggiornate e saranno soggetti ad attività di vigilanza.

Il sistema di certificazione così delineato prevede dunque un ruolo pervasivo del Mise, che potrà contare su una spesa autorizzata al comma 8 di euro 307.000 per il 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dal 2023 per costituire una task force dedicata mediante ampliamento del proprio organico con le seguenti figure:

  • un dirigente di livello non generale;
  • dieci unità di personale non dirigenziale.
(MF/ms)



Prolungati di dieci giorni i termini per registrare gli atti

Con l’entrata in vigore, il 22 giugno 2022, del Dl 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”), sono divenute efficaci alcune novità in relazione all’imposta di registro, la prima delle quali riguarda il prolungamento a 30 giorni (prima erano 20) del termine per la registrazione in termine fisso degli atti.

Infatti, modificando gli artt. 13 e 19 del Dpr 131/86, l’art. 14 del Dl 73/2022 ha portato a 30 giorni il termine ordinario per:

  • la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
  • la denuncia di eventi successivi alla registrazione.
Si ricorda che l’imposta di registro si applica al momento della registrazione degli atti e la registrazione è obbligatoria “in termine fisso” per gli atti individuati dalla Tariffa Parte I allegata al Dpr 131/86.

Il “termine fisso” di registrazione è stabilito dall’art. 13 del Dpr 131/86 che, fino al 21 giugno 2022, lo fissava in 20 giorni dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per gli atti di locazione immobiliare e per gli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per i quali già valeva il termine di 30 giorni.

Dal 22 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni fiscali” porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del Dpr 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine (residuale) di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).

Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili nulla muta, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate diverse dalle locazioni (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare), dal 22 giugno 2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.

Inoltre, è stato modificato anche l’art. 19 del Dpr 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione, che deve essere presentata, ad esempio, in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto, ovvero di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del Dpr 131/86).

La novità dovrebbe riguardare non solo gli atti stipulati dal 22 giugno 2022 ma, in virtù della natura procedimentale della disposizione, anche gli atti il cui termine fosse pendente al 22 giugno 2022.

L’altra modifica apportata al Dpr 131/86 riguarda, invece, i soli pubblici ufficiali: l’art. 1 del Dl 73/2022, modificando l’art. 68 del Dpr 131/86, sopprime l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, a carico dei pubblici ufficiali.

L’art. 67 del Dpr 131/86 dispone, infatti, l’obbligo di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti “del loro ufficio” soggetti a registrazione in termine fisso, in capo a:

  • notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
  • cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
  • capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti.
L’art. 68 del Dpr 131/86, come vigente fino al 21 giugno 2022, prevedeva l’obbligo, con cadenza quadrimestrale, in capo a tali soggetti, di presentare i suddetti repertori all’Agenzia delle Entrate per le verifiche.

Il Dl 73/2022 sopprime l’obbligo di presentazione quadrimestrale dei repertori, sostituendolo con una verifica “a richiesta” degli Uffici.

Il nuovo art. 68 del Dpr 131/86, come riscritto dall’art. 1 del Dl 73/2022 con decorrenza dal 22 giugno 2022, demanda, infatti, il controllo sui repertori all’iniziativa degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, specificando che i soggetti obbligati alla tenuta dei repertori trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta da parte degli Uffici.

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate effettuano verifiche “anche presso gli uffici dei soggetti roganti”.

Mentre la norma previgente prevedeva l’apposizione di un visto sul repertorio, il novellato art. 68 del Dpr 131/86 precisa che, a seguito del controllo, l’Ufficio competente “dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali”.

Anche l’applicazione delle sanzioni viene adattata alle nuove modalità di controllo dei repertori: viene infatti, previsto (modificando l’art. 73 del Dpr 131/86) che la sanzione amministrativa “da euro 1.032,91 a euro 5.164,57” (che resta immutata) si applica ai pubblici ufficiali che omettano la “presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 68”.

La sanzione, quindi, scatta se il pubblico ufficiale non presenta il repertorio entro 30 giorni dalla richiesta.

(MF/ms)
 




Nel vecchio esterometro le operazioni effettuate fino al 30 giugno

Gli acconti corrisposti per acquisti intracomunitari entro il 30 giugno scorso, e riferiti a beni la cui consegna o spedizione è avvenuta dal 1° luglio 2022, dovranno essere comunicati entro il 15 agosto 2022 utilizzando il Sistema di Interscambio se la fattura è ricevuta nel corso del corrente mese di luglio.

È questo uno degli aspetti che gli operatori economici dovranno tener conto per il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” esterometro, tenendo conto che le nuove modalità di comunicazione riguardano le operazioni (attive e passive) effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Nella normativa Iva nazionale, il momento di effettuazione è disciplinato nell’articolo 6 Dpr 633/72, al cui interno si distinguono le seguenti regole generali:

  • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione, mentre quelle relative a beni immobili alla data del rogito notarile. In ogni caso, se antecedentemente a tali momenti è incassato il corrispettivo o è emessa fattura, il momento di effettuazione è anticipato in corrispondenza dell’incasso o dell’emissione della fattura,
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo, fatta salva l’anticipata fatturazione, nel qual caso il momento di effettuazione coincide con la data di emissione della fattura antecedente al pagamento.
Per la nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere le questioni più delicate riguardano gli acquisti di prestazioni di servizi generiche di cui all’articolo 7-ter e gli acquisti intracomunitari di beni.

Per la prima delle due categorie di operazioni, l’articolo 6, comma 6, Dpr 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato si considerano effettuate alla data di ultimazione delle prestazioni stesse, fermo restando che in caso di pagamento anticipato il momento di effettuazione coincide con il pagamento stesso.

Ad esempio, l’incarico di consulenza legale sottoscritto da una società italiana nel mese di giugno con un avvocato tedesco per il recupero di crediti vantati verso debitori stabiliti in Germania, la cui esecuzione termina nel corso del mese di agosto, con emissione di fattura nel corso dello stesso mese, deve essere comunicato allo Sdi entro il 15 del mese di settembre (ferma restando la necessità della ricezione della fattura entro la fine del mese di agosto) inviando il TD17.

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, si deve tener conto che l’articolo 39 Dl 331/1993 considera rilevante, quale momento di effettuazione, l’inizio del trasporto con partenza dal Paese membro di provenienza.

Laddove prima di tale momento vi sia il pagamento, totale o parziale, non assume alcun rilievo ai fini della verifica del momento di effettuazione (salva la facoltà del fornitore di emettere fattura a fronte dell’acconto ricevuto).

Ad esempio, se una società italiana ha ordinato dei beni da un fornitore francese per euro 10.000, partiti da Parigi il giorno 4 luglio, corrispondendo un acconto in data 29 giugno 2022, l’operazione si considera effettuata nel mese di luglio per l’intero importo, con conseguente obbligo di inviare, ad opera del cessionario italiano, il TD18 a mezzo Sdi entro il 15 agosto 2022 (ferma restando la ricezione del documento da parte del fornitore francese nel corso del mese di luglio).

È appena il caso di precisare che per le prestazioni di servizi, di cui gli articoli 7-quater e 7-quinquies Dpr 633/72, anche se scambiate con soggetti passivi stabiliti in altri Stati, il momento di effettuazione resta ancorato al pagamento del corrispettivo, con la conseguenza che per tutti i pagamenti avvenuti a partire dal 1° luglio 2022 gli acquisti di tali servizi dovranno essere comunicati con le nuove modalità, inviando tramite Sdi il documento TD17 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura del prestatore comunitario o di effettuazione dell’operazione da parte del prestatore extraUe.

(MF/ms)




Esterometro: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In un webinar  il dott. Piancaldini e la dott.ssa Lami dell’Agenzia dell’Entrate, preannunciando che a breve la stessa Agenzia pubblicherà dei documenti ufficiali con dei chiarimenti in merito all’esterometro, hanno anticipato alcuni importanti concetti.

Circa le operazioni soggette all’obbligo di comunicazione, i relatori ricordano che non devono essere comunicate le operazioni documentate da bolla doganale.

In particolare, per quanto riguarda le importazioni, viene ricordato che se le operazioni dovessero comunque essere comunicate, nessuna sanzione potrebbe essere irrogata al contribuente; tuttavia, le bozze dei registri, delle Li.Pe. e della dichiarazione Iva predisposte dall’Agenzia, riporteranno delle duplicazioni, con possibili perdite di tempo per il contribuente e l’Amministrazione.

Altro caso in cui non si deve effettuare la comunicazione è quello di ricezione di fatture elettroniche via SDI; si ricevono fatture elettroniche via SDI da San Marino, posto che le autorità fiscali della Repubblica del Titano hanno emanato norme di obbligo quasi generalizzato di emissione di fatture elettroniche via SDI per i loro contribuenti.

Viene inoltre ricordato che gli acquisti di beni e di servizi non territoriali, di importo unitario fino ad euro 5.000, non devono essere oggetto di comunicazione. Si tratta in genere di operazioni assoggettate ad Iva estera, ed una diapositiva precisa che tale importo va assunto al lordo dell’imposta.

Circa le decorrenze del nuovo obbligo, i relatori sono tornati due volte sull’argomento, concludendo che deve essere fatto riferimento – per le operazioni passive – alla data di ricezione della fattura e non a quella di effettuazione dell’operazione.

Sull’argomento, è opportuno che si attendano dei chiarimenti scritti, posto che in funzione delle diverse operazioni che si pongono in essere il documento ricevuto dal fornitore può rilevare o meno per l’individuazione del mese in cui l’operazione deve essere registrata.

Per le operazioni attive, è lasciato intendere che il file XML inviato a SDI è “un rigo di esterometro”, posto che la fattura sarà il file PDF inviato via mail al cliente (o quello cartaceo inviato per posta). La cosa è rassicurante dal punto di vista sanzionatorio, visto che le violazioni sul “rigo di esterometro” sono punite con euro 2 per operazione, mentre l’omissione della fattura è più pesantemente sanzionata.

Solo nel caso in cui il soggetto estero (verosimilmente identificato in Italia) autorizzi il cedente/prestatore italiano ad inviare la fattura elettronica in formato XML via SDI, e fornisca quindi un codice destinatario o venga utilizzato il codice 0000000, allora il file viene considerata la vera “fattura”, e quindi diverse sono le sanzioni in caso di violazione.

Una slides evidenzia che i files delle fatture attive devono essere con tipo documento da TD01 a TD06.

In un successivo quesito viene precisato che anche il codice TD24 è ammesso.

Anche in tale caso è opportuno che venga chiarito se anche il codice TD26, ad esempio, è utilizzabile, nel caso in cui al soggetto estero si ceda un bene ammortizzabile.

Viene rimarcato che anche le operazioni verso privati devono essere comunicate, purché siano documentate con emissione di fattura o di certificazione fiscale (scontrino, ricevuta, o documento commerciale). Ricordiamo che non sono oggetto di obbligo di fatturazione e di certificazione, tra le altre, le operazioni di commercio elettronico diretto ed indiretto.

Un altro interessante chiarimento riguardante le operazioni attive è che in caso di emissione di fatture anticipate rispetto al termine ultimo di emissione normativamente previsto, l’invio del file dell’esterometro scadrà nel momento ultimo di emissione previsto dalla norma.

Per le operazioni passive, come noto, è necessario inviare dei files, con “tipo documento” valorizzati con TD17, TD18 e TD19, utilizzando il tracciato della fattura elettronica. Anche in tale caso, questi files sono “righi di esterometro”.

Un po’ di confusione ha generato una slides nella quale – dopo aver rimarcato che l’obbligo di invio dell’esterometro non modifica le norme sul reverse charge, ed aver precisato che la tardiva od omessa trasmissione del file XML è una violazione autonoma rispetto a quelle sul reverse charge – viene riportata una frase secondo la quale “se la trasmissione dei dati avviene utilizzando tipologie di documenti che assolvono anche agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri Iva esplica i suoi effetti sulla detrazione dell’imposta, impedendola sino al corretto adempimento”.

In sostanza, sembra che la posizione dell’Agenzia sia quella per cui l’invio di un file TD17/TD18/TD19 a SDI, potrebbe sostituire l’obbligo di emissione dell’autofattura ma, in tale caso, un eventuale ritardo dell’invio del file a SDI comporterà l’irrogazione di sanzioni sull’esterometro (2 euro) e sul reverse charge (500 euro). Il contribuente, tuttavia è libero di emettere comunque autofatture cartacee e conservarle analogicamente, oltre ad inviare il file dell’esterometro. È logico ritenere che nel caso di registrazione dell’autofattura nei termini corretti, il ritardo dell’invio del file dell’esterometro  produrrà solo l’irrogazione della sanzione di due euro, salvo che l’Agenzia non sia in grado di dimostrare che anche l’autofattura cartacea, a suo tempo, è stata emessa in ritardo.

L’Agenzia si è soffermata più volte sull’importanza della data di ricezione della fattura per determinare le tempistiche di invio del file dell’esterometro, ripetendo che nel caso di mancata ricezione di fattura deve essere fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione.

Sicuramente si è in presenza di mancata ricezione di “fattura” da fornitori extracomunitari, posto che i documenti da loro emessi non possono definirsi come “fatture” e le tempistiche di emissione dell’autofattura fanno (quasi) sempre riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. Destano perplessità gli esempi di acquisto comunitario con mancato ricevimento di fattura o di ricezione della fattura in un mese antecedente rispetto alla merce, o ancora, di pagamento anticipato.

Anche in tale caso si auspica che successivi chiarimenti confermino che l’esterometro va inviato entro il 15 del mese successivo rispetto al mese in cui l’operazione è soggetta a registrazione ai fini Iva.

Cosa lasciata per ultima, ma non certo per la sua importanza, riguarda i dati di dettaglio per la compilazione del file dell’esterometro delle operazioni passive, per i quali è stato precisato che, rispetto agli elementi che devono comparire nel registro delle fatture ricevute, devono essere aggiunti “solo” quelli relativi alla descrizione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni acquistati o dei servizi ricevuti), peraltro con delle “semplificazioni”.

Viene riportato l’esempio di chi acquista scooter o biciclette, che può aggregare i beni della stessa natura con diversi colori, rimarcando che l’obbligo di compilare i campi relativi alla natura dell’operazione non può essere genericamente assolto con una descrizione del tipo “acquisti comunitari”.

In sostanza, parrebbe che un supermercato che riceve da fornitore estero 200 tipi di beni (zucchine, carne bovina, yogurt, …), debba compilare 200 righi, nel file di esterometro, in quanto esisterebbe un obbligo di descrizione delle operazioni; in un certo momento è stato proposto pure di allegare una copia della fattura estera, riportante il dettaglio dei beni e servizi acquistati.

Ora, l’unico obbligo cogente di descrivere le operazioni, previsto da una norma, esiste solo per le operazioni attive e non per le operazioni passive.

Un eventuale obbligo di descrizione così dettagliato, oltre a non avere supporto normativo (il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non ha tale forza), porterebbe chiaramente molti contribuenti a considerare che la sanzione per l’omesso invio del file dell’esterometro costi meno rispetto al costo della persona che deve ricopiare il dettaglio dei beni e dei servizi acquistati.

In questo senso si auspica che i chiarimenti ufficiali precisino che la descrizione dell’operazione di acquisto di beni e servizi possa essere assolutamente generica, essendo necessario scomporre gli acquisti su più righi solo nel caso in cui vi siano, all’interno della stessa fattura estera, operazioni con regimi Iva differenti (ad esempio beni assoggettati a diverse aliquote Iva, o servizi in parte soggetti ad Iva ed in parte non imponibili). Una diversa interpretazione, peraltro, visto il dispendio economico che genererebbe ai soggetti acquirenti merci da fornitori comunitari, potrebbe addirittura porsi in contrasto coi principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione delle merci.

(MF/ms)
 
 




“Flussi migratori Noi del meccanico siamo tagliati fuori”

La Provincia del 5 luglio 2022, intervista ad Andrea Beri, amministratore delegato Ita Spa e consigliere Api Lecco Sondrio. 




Protocollo anti-Covid negli ambienti di lavoro: aggiornamento

Il 30 giugno scroso è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022 e che resta valido fino al 31 ottobre 2022 (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).
Questo richiede innanzitutto che ogni datore di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato), riconvochi il comitato aziendale e provveda ad aggiornare il protocollo anticovid interno.
Invitando a leggere con attenzione il testo integrale del protocollo che si allega, si segnalano alcune delle novità più salienti.

Punti 4 e 5 – Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con particolare attenzione alle attrezzature in uso promiscuo. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.

Punto 6 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
La mascherina rimane un presidio importante di tutela. Per questo il datore di lavoro assicura la disponibilità delle FFP2. Solo su specifica indicazione del medico competente o dell’Rspp, il datore di lavoro può imporre l’obbligo a gruppi di lavoratori che, per specifiche mansioni o per contesto lavorativo, siano ritenuti più a rischio di contagio. I criteri per decidere l’eventuale obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 sono questi:

  • ambiente chiuso che non permetta di mantenere un’adeguata distanza interpersonale
  • impossibilità di ventilazione naturale o artificiale
  • presenza di cluster aziendali di contagio
  • presenza di lavoratori fragili (v. anche punto 12 del Protocollo).
I lavoratori che non avessero l’obbligo di mascherina FFP2 potrebbero continuare ad utilizzare una mascherina chirurgica, ma il datore di lavoro non risulterebbe tenuto a fornirla.

Punto 7 e 8 – Gestione degli spazi comuni ed entrata e uscita dipendenti
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con ridotto tempo di sosta. Si favoriscono orari scaglionati per evitare assembramenti.

(SN/am)




Esportazione imballaggi in Germania: dall’ 1 luglio 2022 coinvolto anche il settore B2B

Come si anticipava nella circolare Api n.342 del 16 giugno 2022, dal primo luglio 2022 tutte le imprese esportatrici di merci imballate in Germania dovranno adempiere agli obblighi previsti dalla legge tedesca sugli imballaggi, pena pesanti sanzioni ed il divieto di vendita.

Questo richiede che tutte le aziende esportatrici debbano obbligatoriamente iscriversi al portale Lucid (registro elettronico dei produttori e delle merci importate in Germania).

Nel caso in cui gli imballaggi siano destinati direttamente ad un consumatore finale privato è imprescindibile anche l’adesione ad un sistema duale (cioè stipulare un contratto con specifiche società private per la gestione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi immessi sul territorio tedesco).

I vari obblighi sono di chi ha la responsabilità giuridica del prodotto al momento del passaggio di confine, quindi:

  • la responsabilità è del venditore se la consegna è effettuata franco arrivo (a carico dell’esportatore/venditore);
  • la responsabilità è del compratore se la consegna è effettuata franco partenza (a carico dell’importatore/compratore).
Fino al 30 giugno 2022 gli obblighi riguardavano solo gli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C), dal primo luglio 2022 sono invece estesi anche al settore B2B (coinvolgendo così anche gli imballaggi commerciali e per il trasporto…).

In caso di e-commerce sul mercato tedesco, la responsabilità di adempiere agli obblighi ricade normalmente sul venditore.

Per chiarimenti è utile rivolgersi alla Ahk Italien (Camera di commercio italo – germanica).

(SN/bd)
 




“I ragazzi vanno assistiti nella scelta della scuola”

La Provincia del 30 giugno 2022, pagine dedicate al mondo universitario, parla la pro-rettrice del Politecnico Manuela Grecchi che ha partecipato alla tavola rotonda per i 30 anni del Gruppo Giovani Imprenditori Api




Isa: nel cassetto fiscale le comunicazioni per le anomalie rilevate negli anni 2018-2019-2020

Con il provvedimento n. 237932, pubblicato il 24 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono rese disponibili:
  • le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili;
  • le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni, utilizzando lo specifico software.
Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:
  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell’indicatore durata delle scorte);
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2021 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2018-2019-2020 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
  • imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2020, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA BG68U) con incongruenze, per il 2020, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA BG91U) che presentano, per il 2020, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che hanno presentato l’ISA BG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2020 incongruenze tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati;
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti dal relativo Albo per il 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2020, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica 2021;
  • professionisti che, per il periodo 2020, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2021;
  • professionisti che, per il 2020, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2021;
  • imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2020, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2020.
Sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie nell’utilizzo delle cause di esclusione relative all’inizio e alla cessazione dell’attività e all’emergenza COVID (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l’esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli ISA a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice ATECO dichiarato).

Se sono rilevate più anomalie, le comunicazioni segnalano le tre più gravi.

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia e potranno essere regolarizzati errori od omissioni effettivamente riscontrati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.

(MF/ms)