Prestiti a piccole aziende e negozianti Confirete fa volumi per 250 milioni
La Provincia del 19 novembre 2021, articolo sulla nascita di Confirete.
La Provincia del 19 novembre 2021, articolo sulla nascita di Confirete.
L’obiettivo della struttura è di fornire una risposta concreta e immediata agli effetti della crisi determinata da Covid-19, che sta ulteriormente pesando in particolare sul sistema delle micro e piccole imprese, che rappresentano l’ossatura numericamente più rilevante del comparto produttivo italiano. Confirete, nel solco delle linee strategiche tratteggiate dai rispettivi sistemi associativi di riferimento (Confcommercio e Confapi), concretizza la tendenza al consolidamento numerico nel sistema del credito e della consulenza alle imprese E’ un soggetto multiregionale che per patrimonializzazione, organizzazione e gamma di prodotti offerti, incrementa la capacità di interlocuzione con le Istituzioni Nazionali, Regionali e con l’intero sistema del credito, di origine bancaria ma anche volgendo uno sguardo attento ai nuovi operatori non bancari. Una strategia che va a tutto vantaggio delle pmi già socie e di quelle che aderiranno in futuro a questo soggetto. Confirete affiancherà alla caratteristica e prevalente attività di rilascio di garanzie ed a quella di erogazione di servizi di consulenza finanziaria e gestionale, anche l’operatività di erogazione di finanziamento diretto alle imprese, con particolare attenzione al “microcredito di prossimità”. Questa attività è resa possibile anche grazie alla partnership istituzionale con Cassa Depositi e Prestiti Spa con l’iniziativa “Plafond Confidi”, nonché mediante l’utilizzo dei Fondi a valere sulla misura anti-usura.
“Siamo orgogliosi – aggiunge Piero Dell’Oca, vicepresidente di Confirete e di Api Lecco Sondrio – della sinergia attuata dalle due società. Il risultato ottenuto ci permetterà di dialogare più efficacemente con il sistema delle PMI sull’intero territorio nazionale, continuando a promuovere la crescita e lo sviluppo delle pmi del nostro territorio”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio
(SN/am)
Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori (non solo agli addetti), in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.
Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Gli addetti devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.
Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio (in allegato la tabella riepilogativa). La novità rispetto al passato è che è stata definita la frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso di livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso (livello di rischio 1 e 2) si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.
Requisiti dei docenti
I corsi possono essere svolti da soggetti, pubblici o privati, in possesso di precisi requisiti. La docenza della parte pratica può essere svolta dalla stessa figura che ha svolto la docenza della parte teorica, ma anche da un’altra figura, perché i requisiti sono diversi.
Disposizioni transitorie
Il nuovo Dm entra in vigore 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero il 4/10/2022. I corsi secondo le norme precedenti sono ancora validi e restano validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, ovvero entro il 4/04/2023, data dalla quale tutti i corsi dovranno svolgersi rispettando i nuovi requisiti.
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.
Per coloro che alla data del 4/10/2022 si trovassero ad avere svolto una formazione valida da oltre 5 anni, avrebbero al massimo un anno di tempo per aggiornarla, ovvero devono provvedere entro il 4/10/2023.
(SN/bd)
Con il provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha infatti determinato al 100% la percentuale effettiva di fruizione dell’agevolazione, considerando che l’ammontare complessivo degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate.
L’art. 32 del Dl 73/2021 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Con la circolare n. 13/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi a tale agevolazione
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 luglio 2021 n. 191910 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro.
In particolare, tale provvedimento ha, tra l’altro, previsto quanto di seguito:
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito d’imposta, il provvedimento afferma che si applicano le disposizioni di cui al punto 5 del citato provvedimento del 15 luglio 2021.
Utilizzo in dichiarazione o in F24
Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile, esclusivamente tramite i servizi della stessa Agenzia.
Il credito d’imposta teoricamente potrebbe essere quindi utilizzato già da oggi.
Con la Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951” per l’utilizzo in compensazione.
Non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007.
Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, quindi nel modello Redditi 2022.
Si ricorda che il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
(MF/ms)
(FV/fv)
Viene così attuato l’art.1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).
Si tratta in particolare delle seguenti informazioni, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio cassetto fiscale:
Sono 14 le tipologie di anomalie potenzialmente rilevabili dall’Agenzia.
(MF/ms)
A tal proposito, con il provv. n. 312528 pubblicato il 12 novembre, l’Agenzia ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal Dl 157/2021.
Nel dettaglio, l’art. 1 comma 1 lett. b) del Dl 157/2021 introduce all’art. 121 del Dl 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:
La novità di cui alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020 è invece frutto dell’accordo politico trovato in seno al Consiglio dei Ministri; essa implica l’estensione dell’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del Dl 34/2020.
In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione Irpef al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell’ecobonus e del superbonus, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso), ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Ai sensi dell’art. 5 del Dl 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta.
Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.
Peraltro, l’attestazione di congruità (per tutte le opzioni, d’ora in poi) dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del Dm 6 agosto 2020 “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.
Tale è infatti l’integrazione normativa che il n. 2) della lett. a) del comma 1 dell’art. 1 del Dm “antifrode” apporta, in materia di attestazione di congruità delle spese, al disposto del comma 13-bis dell’art. 119 del Dl 34/2020.
Urgono opportuni chiarimenti sui profili di disciplina transitoria, essendo lecito aspettarsi che simili blitz normativi siano adeguatamente supportati da altrettanta immediatezza nella chiarificazione del quadro applicativo.
Nell’attesa, se è pacifico che sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate da oggi in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), parrebbe di contro ragionevole riconoscere che l’attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.
(MF/ms)
Il contributo è rivolto ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54 comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.
Con Provvedimento n.227357 del 4 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici da porre a confronto, ai fini della verifica del requisito del calo reddituale.
Con il decreto MEF, ora firmato, viene posto un ulteriore tassello, con la definizione della misura minima del calo necessaria per essere ammessi al contributo e delle modalità di calcolo del contributo stesso, come nel seguito analizzato.
Viene altresì ricordato che è condizione essenziale per l’accesso al contributo l’aver trasmesso telematicamente il Modello Redditi 2021 entro il 30 settembre 2021, oltre l’aver regolarmente trasmesso il Modello Redditi 2020.
CFP Perequativo – Beneficiari e condizioni | |
Beneficiari |
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Soggetti esclusi |
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Condizioni |
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Ammontare del contributo |
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Per determinare l’ammontare di contributo spettante occorrerà innanzi tutto conteggiare la base di calcolo sulla quale, in un secondo momento, si dovranno applicare percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello in corso alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dl. n. 73/2021.
CFP perequativo = base di calcolo CFP perequativo moltiplicata per una percentuale variabile a seconda dei ricavi / compensi secondo esercizio precedente
Base di calcolo CFP Perequativo | |
Differenza risultati economici 2019 / 2020 | (+) |
Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34) | (-) |
Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (artt. 59 e 60 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104) | (-) |
Contributi a fondo perduto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137) | (-) |
Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del Dl. 18 dicembre 2020, n. 172) | (-) |
Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del Dl. 22 marzo 2021, n. 41) | (-) |
Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art.1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3) | (-) |
Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”, ovvero quello basato sul calo di fatturato “aprile/marzo” (art. 1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 5 a 13) | (-) |
Valore sul quale applicare le percentuali a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente (*A) | (=) |
Ammontare ricavi / compensi secondo esercizio precedente | Percentuale da applicare alla base di calcolo del CFP Perequativo (*A) |
Fino a 100.000 euro | 30% |
Oltre 100.000 e fino a 400.000 euro | 20% |
Oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro | 15% |
Oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro | 10% |
Oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro | 5% |
Al momento non è nota la data a partire dalla quale sarà possibile procedere con l’invio delle domande; tuttavia, è bene anticipare i conteggi posto che, per espressa previsione di norma (art. 1, comma 23, Dl. n. 73/2021), a partire dal momento in cui la piattaforma per l’invio delle istanze sarà attiva, le imprese avranno soli 30 giorni a disposizione per inoltrare le richieste.
(MF/ms)
Sul nuovo portarle è possibile trovare tutte le iniziative che la Regione mette in campo a sostegno del sistema economico e imprenditoriale lombardo: dai servizi alle nuove opportunità, dagli albi/elenchi ai procedimenti.
(MP/am)