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Webinar fiscale giovedì 4 maggio ore 14.30

Informiamo che il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas giovedì 4 maggio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • pubblicità aiuti e sovvenzioni 2022
  • adempimenti e iter approvazione bilanci 2022

Per partecipare compilare il form cliccando qui

(MF/am)

 




Diritto camerale 2023

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy i decreti che approvano le maggiorazioni pari al 20% e al 50% del diritto camerale annuale.

Gli importi del tributo dovuti per il 2023 sono stati riepilogati con la nota n. 339674/2022 e non subiscono variazioni rispetto all’anno precedente.

In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, le Camere di Commercio possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.

L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 23 febbraio 2023, pubblicato sul sito ministeriale.

Per tutte le Camere di Commercio è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%, fatta eccezione per le Camere di Commercio della Regione Sicilia individuate nel Dm 28 febbraio 2023.

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dal 1° gennaio 2023 possono effettuare il versamento del conguaglio rispetto all’importo pagato, entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. b) del Dpr n. 435/2001 previsto per la seconda rata degli acconti IRPEF/IRES, ossia entro il 30 novembre, ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

In base all’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

  • alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
  • all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
  • all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma.
In attuazione della disposizione, il Dm 28 febbraio 2023 ha approvato l’incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

Il versamento dell’importo derivante dall’applicazione del decreto è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023 entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. a) del Dpr n. 435/2001, previsto per la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi.

Il medesimo termine è richiamato dal decreto per il versamento dell’incremento relativo all’anno 2024, corrisposto unitamente al diritto annuale relativo a quell’anno.

Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 17 aprile 2023 sul sito ministeriale), hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. a) del Dpr n. 435/2001 previsto per la prima rata degli acconti e del saldo delle imposte sui redditi.

Rispetto a entrambe le maggiorazioni, le singole Camere di Commercio sono tenute a rendicontare l’utilizzo delle somme, da un lato, per verificare i risultati conseguiti rispetto ai singoli progetti e, dall’altro, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento.
 

(MF/ms)




Cessioni comunitarie, le prove di arrivo merce in altro stato membro

Quando si effettuano cessioni comunitarie, spetta al contribuente dimostrare che le merci sono arrivate nel territorio di altro Stato Membro.

Nel 2020 è entrato in vigore l’articolo 45-bis del Regolamento Ue 282/2011, il quale indica degli elementi che, se sono forniti dal contribuente, creano una presunzione a suo favore circa il fatto che la merce è giunta a destino, ma questa prova è nei fatti utilizzabile solo quando il trasporto è effettuato da un trasportatore incaricato dal venditore.

La presunzione prevista dal Regolamento comunitario non è proprio applicabile nel caso in cui il trasporto sia eseguito coi mezzi propri di cedente o cessionario, mentre quando sono eseguiti con trasportatore incaricato dal cessionario, la raccolta dei documenti previsti dal Regolamento è praticamente impossibile, salvo che il cessionario non metta a disposizione del cedente documenti tipici della propria contabilità, come ad esempio le fatture del trasportatore.

Nel caso in cui comunque si riesca a farsi dare questi documenti, bisognerebbe farsi dare anche una dichiarazione di ricezione della merce, sulla quale la norma comunitaria prevede delle regole particolari, e su cui le linee guida della Commissione Europea hanno fornito interessanti chiarimenti; ad esempio, secondo la Commissione Europea, non è necessario avere un documento cartaceo, ma “sarebbe ragionevole aspettarsi che gli Stati membri siano flessibili al riguardo e non impongano limitazioni rigorose, ad esempio accettando solo un documento cartaceo, ma accettino anche una versione elettronica, nella misura in cui contenga tutte le informazioni richieste dall’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i) del Regolamento 282/2011”.

Togliendo i casi di aziende che curano il trasporto della merce incaricando un trasportatore, che possono far valere le prove previste dal Regolamento Ue senza nemmeno chiedere al cliente un documento che certifichi l’arrivo della merce, negli altri casi il contribuente deve seguire le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in alcuni chiarimenti di prassi e recuperare una serie di documenti che certifichino l’arrivo della merce in altro Stato; sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiede che il contribuente abbia – alternativamente – un documento proveniente dal sistema informatico vettore (POD), una copia del documento di trasporto (tipicamente CRM) firmato dal cliente, oppure una dichiarazione di ricezione della merce firmata dal cliente; come chiarito con la risposta ad interpello 100/2019, è sufficiente che tale ultimo documento certifichi il mese ed il Paese di ricezione, e potrebbe elencare le merci ricevute facendo riferimento ai documenti di trasporto o alle fatture.

Il dubbio che potrebbe sorgere è con che modalità recuperare la dichiarazione di ricezione della merce.

Appare evidente che risulta molto attendibile un documento pdf allegato ad una mail proveniente da una casella di posta elettronica che viene utilizzata abitualmente nei contatti con il cliente; ovviamente, considerato che le mail sono quella “corrispondenza” che per il Codice civile deve essere conservata dall’imprenditore, deve essere conservata anche la mail a cui la dichiarazione era allegata.

Si ritiene che una dichiarazione di ricezione della merce, fatta pervenire dal cliente tramite mail, abbia la stessa validità giuridica di quella fatta avere tramite posta; peraltro, ricordiamo che con risoluzione 19/2013 l’Agenzia delle Entrate riconobbe prova valida il “CMR elettronico”, cioè un file (ad esempio pdf) ricevuto dal trasportatore; in tale risoluzione ricordò che se i files non hanno un “riferimento temporale” e la “sottoscrizione elettronica”, sono da considerare documenti analogici, e quindi da stampare e conservare in cartaceo (salva una loro conservazione a norma effettuata secondo altre regole).

Fatto sta che con la risposta ad interpello 272/2023 l’Agenzia delle Entrate ha dato conferma della validità dei documenti di prova ricevuti dal cliente in formato elettronico, e nello specifico via EDI.

In tale documento l’Agenzia ha precisato che – analogamente a quanto aveva chiarito riguardo al CMR – tutti i documenti che consentono di provare l’arrivo della merce a destino possono essere elettronici, e quindi anche la dichiarazione di arrivo della merce.

A tale riguardo è d’obbligo precisare che esiste il concetto di “documento elettronico” e di documento “analogico consegnato per via elettronica”; la differenza, emersa ad esempio nella circolare 45/E/2005 è che per una fattura “analogica” “la posta elettronica è un mezzo di spedizione della fattura, cosicché risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua “materializzazione” su un documento cartaceo, nonché la sua sostanziale corrispondenza di contenuto tra l’esemplare dell’emittente e quello del ricevente e tra le annotazioni nei registri Iva di entrambi gli operatori; non è invece, obbligatorio che la fattura sia resa immodificabile mediante la firma elettronica qualificata il riferimento temporale”.

In sostanza, il documento contenuto in un file senza riferimento temporale e sottoscrizione elettronica è un documento “cartaceo”, che deve essere stampato, e conservato in tale forma (fatta salva una “successiva” smaterializzazione), mentre un documento che ha determinati requisiti (immodificabilità, definitività della data, certezza sulle origini, ecc…) è considerato documento elettronico e può essere conservato nella stessa forma.

Essendo quindi consentito l’invio per posta elettronica del documento di arrivo della merce (così come era consentito l’invio delle fatture analogiche dalla circolare 45/E/2005e dei CMR dalla risoluzione 19/E/2013) l’Agenzia conferma che lo stesso deve fornire “le medesime garanzie di una dichiarazione cartacea”. In questo senso, con gli ordinari mezzi e oneri della prova se ne dimostrerà o disconoscerà la fonte o la veridicità e quindi appare opportuno, nel caso, un sistema di archiviazione efficace della posta elettronica in arrivo.

Qualora invece non si intenda materializzare tale documento, e considerarlo “elettronico”, in un passaggio successivo l’Agenzia delle Entrate richiede dei requisiti che devono avere i files, e conferma che l’utilizzo della trasmissione EDI attribuisce ai files trasmessi con tale sistema determinate garanzie circa l’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto.

(MF/ms)




L’intelligenza artificiale è già realtà – Unionmeccanica, Sabadini presidente

Il Giornale di Lecco del 24 aprile 2023, servizi sul seminario di ApiTech e sull’elezione di Luigi Sabadini.




Lavoro e solidarietà. Da 40 anni

La Provincia del 23 aprile 2023, pagina dedicata alla nostra associata Cooperativa Due Mani. 




Albo gestori ambientali: webinar per trasportatori iscritti

La Segreteria dell’Albo nazionale gestori ambientali propone un webinar per illustrare le nuove modalità digitali di attestazione dell’iscrizione e delle informazioni contenute nelle autorizzazioni, introdotte dalle recenti delibere (Delibera n. 1 del 13/02/2023 e n. 3 del 7 febbraio 2022) dal titolo  “La dematerializzazione dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali” in calendario mercoledì 3 maggio dalle ore 11 alle ore 12. 

Programma
• Le modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali con QR-code
• L’applicativo informatico: modalità ed indicazioni d’uso del nuovo strumento
 
Dal 15 giugno 2023 infatti entrano in vigore nuove modalità digitali di attestazione dell’iscrizione (alternative e non sostitutive alle attuali): imprese, pubbliche amministrazioni ed enti di controllo devono essere informate e formate sulle novità per velocizzare i controlli e che consentono alle imprese che lo scelgono, di eliminare i documenti cartacei all’interno dei veicoli.

Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione, seguire le istruzioni sulla pagina web dell’albo.

(SN/am)




Bando Conai per l’ecodesign: 28 aprile 2023 il termine per partecipare

Per valorizzare le iniziative aziendale di riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, nel biennio 2021/2022 fin dal 1° febbraio scorso è stato pubblicato il Regolamento del Bando Conai per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare, finalizzato a valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai consorziati Conai.
In palio ci sono € 600.000 di cui 5 premi speciali da €10.000 ciascuno (un importo complessivo aumentato rispetto a quello delle edizioni precedenti).
Le informazioni sul bando si trovano alla pagina dedicata del sito Conai dove è scaricabile/consultabile il Regolamento completo con i principi generali e le modalità di adesione/partecipazione, che qui si allega per comodità.

Restano ancora pochi giorni per presentare le candidature, c’è tempo fino al 28 aprile 2023.
Se occorrono chiarimenti si può scrivere all’indirizzo ecotoolconai@conai.org

(SN/am)




Bandi regionali 2023: pacchetto investimenti linea Sviluppo Aziendale

Tra i bandi del Programma Regionale a valere sul FESR 2021/2027 già elencati nella circolare Api n.177 del 6/04/2023, si focalizza qui quello dedicato agli investimenti per lo sviluppo aziendale (comprende il ricorso alle nuove tecnologie digitali per il miglioramento organizzativo e la crescita dimensionale).

Pacchetto investimenti, linea sviluppo aziendale
Le domande devono essere presentate dalle ore 10.30 del 13 giugno 2023 fino ad esaurimento delle risorse.
Lo scopo è agevolare sia le PMI che le Imprese MidCap (Media Capitalizzazione) negli investimenti tesi a rafforzare la loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali.
La scheda allegata contiene tutti i dettagli del caso.
L’importo minimo dell’investimento è di 100.000 euro e l’importo massimo agevolabile (finanziamento assistito da garanzia e contributo) è fino a 3 milioni di euro.
L’agevolazione si compone di un contributo a fondo perduto sull’investimento in conto capitale e una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti Finanziatori.
Il contributo in conto capitale verrà erogato da Finlombarda, soggetto gestore della misura, in un’unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili.
Si segnala infine il sito regionale di riferimento per partecipare.

Per ottenere queste risorse è necessario svolgere per tempo le valutazioni di fattibilità. Api Lecco Sondrio e ApiTech in particolare è a disposizione per fornire chiarimenti e supporto alle imprese interessate. Potete telefonare o scrivere a gianluca.mustillo@api-tech.it oppure a silvia.negri@api.lecco.it.

(SN/am)




Promozione della salute in azienda: webinar Ats Brianza e Lilt

Si segnala l’evento dal titolo “Nuovi strumenti per promuovere la salute in azienda” organizzato da Ats Brianza, in collaborazione con LILT, mercoledì 3 maggio 2023 dalle h. 12 alle 13 in modalità streaming.

 

E’ un’ottima occasione per inserirsi come azienda o ritornare se avete già fatto qualche esperienza, sui temi della prevenzione dei comportamenti sbagliati e sulla promozione di buone pratiche di salute.
L’attenzione aziendale al benessere delle persone migliora la partecipazione e il rendimento sul lavoro. L’incontro punta ad accrescere la consapevolezza dei benefici di uno stile di vita sano, trasversale fra il tempo del lavoro e il tempo libero.
Destinatari privilegiati sono i responsabili del personale nelle aziende e i referenti per la salute e la sicurezza sul lavoro. E’ necessaria l’iscrizione. Per dettagli sull’evento fare riferimento al programma allegato.

Per i servizi di Ats Brianza consultare il sito web cliccando qui.

Se siete interessati a questi temi, Api Lecco Sondrio vi può supportare e intende raccogliere nelle prossime settimane, le aspettative delle imprese su questi temi, per articolare un percorso su questi temi. Scrivete a
silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)
 




Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulle “persone di fiducia” e accesso ai servizi on line per terzi

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 130859 pubblicato il 17 aprile, è stata semplificata la procedura di abilitazione delle persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, nell’interesse di altre persone fisiche.

Il provvedimento in esame ha modificato il precedente provv. n. 173217 del 19 maggio 2022, relativo all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate da parte non solo delle persone di fiducia, ma anche dei rappresentanti legali.

Le modifiche sono state introdotte al fine di agevolare ulteriormente l’accesso e la fruizione dei servizi dell’Agenzia da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei servizi telematici, particolarmente utile ad esempio per accedere alla propria dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

Si sottolinea che con il termine “persone di fiducia” si intendono le persone fisiche abilitate, su istanza di altre persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, a utilizzare i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, agendo al di fuori dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Rispetto allo scorso anno non è quindi più richiesto il conferimento di una procura ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/73.

Per abilitare o disabilitare le suddette persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, i soggetti interessati, a partire da quest’anno, possono presentare l’istanza anche mediante:

  • una specifica funzionalità web che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 aprile 2023, che sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio “Consegna documenti e istanze”, previsto dal provv. n. 173217/2022;
  • il servizio di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia, secondo le modalità ivi indicate. In questo caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato.
A conclusione dell’appuntamento in videochiamata, l’interessato invia il modulo all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate contattato:
  • sottoscritto con firma digitale in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria;
  • o, in alternativa, la sua copia per immagine, corredata della copia del proprio documento di identità.
Restano ferme le disposizioni previste dal provv. n. 173217/2022, ai sensi del quale l’istanza può essere presentata a una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate via PEC, o direttamente presso un ufficio territoriale dell’Amministrazione finanziaria presentando il modello in originale, unitamente a copia del documento di identità dell’interessato.

Nel caso in cui il soggetto interessato ad abilitare una persona di fiducia sia impossibilitato a presentarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, è presentato dalla persona di fiducia:

  • esclusivamente presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia;
  • corredato dalla copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia dell’interessato o un suo sostituto).
    Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria o residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura in cui si trova.
Si ricorda che ogni persona può designare una sola persona di fiducia, la quale può essere designata quale persona di fiducia al massimo da tre persone.

L’abilitazione della persona di fiducia scade il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza, che non può superare il secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.

Il termine rimane al 31 dicembre dell’anno in cui è attivata l’abilitazione, come previsto per le abilitazioni attivate l’anno scorso, solo nel caso in cui nell’istanza non sia indicato alcun termine.

Posto che la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, viene specificato che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo al soggetto abilitante.

Servizi on line disponibili nell’area riservata

Una volta accolta l’istanza di abilitazione, la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali e utilizza i servizi on line seguendo le indicazioni riportate nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

(MF/ms)