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Convegno: “Comunità energetiche rinnovabili. Energia e energie per il territorio lariano”

Il prossimo 29 settembre 2022, dalle ore 10 presso Lariofiere a Erba (Como), la Camera di Commercio di Como-Lecco avvia un percorso di accompagnamento per imprese, enti e cittadini, alla conoscenza delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) con il convegno dal titolo “Comunità energetiche rinnovabili. Energia e energie per il territorio lariano. Una risposta comune: imprese, istituzioni e cittadini”.

La Camera di Commercio di Como-Lecco da tempo stimola e assiste il territorio lariano nella realizzazione di interventi specifici verso la sostenibilità ed in questo contesto intende porsi come soggetto facilitatore per attivare percorsi di accompagnamento verso la creazione di comunità di energia rinnovabile sul territorio.

Una Comunità Energetica è un insieme di soggetti che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari. Esse rappresentano quindi un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili e un passo verso la transizione ecologica.

Interverranno numerosi esperti per offrire un quadro di riferimento in grado di avviare una riflessione sulle opportunità che le CER possono costituire per il territorio lariano.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI.

(RP/am)




“Non possiamo fermarci Speriamo nell’Europa”

La Provincia del 12 settembre 2022, intervista alla nostra aziende associata Tag di Dolzago sul tema energia. 




Farsi conoscere dai buyer internazionali Contributi per chi partecipa alle fiere

La Provincia di sabato 10 settembre, parla Angelo Crippa export manager del nostro Ufficio Estero. 




Tecnologia lecchese per l’alluminio Commessa in India

La Provincia del 9 settembre 2022, servizio sulla nostra azienda associata Atie Uno. 




Onorificenza Stella al Merito del Lavoro

Si trasmettono in allegato le istruzioni e le principali norme per il conferimento dell’onorificenza Stella al merito del Lavoro per l’anno 2023 inviate dall’Ispettorato Interregionale del Lavoro. La modulistica è presente anche sul sito www.ispettorato.gov.it 

(SG/sg)




Impianti di stoccaggio rifiuti: da novembre 2022 nuove regole di prevenzione incendi

Sono state definite le norme tecniche di prevenzione incendi per alcune categorie di impianti di gestione rifiuti, in particolare: stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
Le norme tecniche, stabilite nell’allegato 1 del Dm 26 luglio 2022, pubblicato in agosto 2022, si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelli esistenti alla data del 9 novembre 2022 cioè quando entrano in vigore le norme tecniche citate; le disposizioni transitorie (art.5) specificano che le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Il testo del Dm 26 Luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.187 del 11-08-2022 è direttamente consultabile on line, si allega per comodità il pdf dell’allegato 1.
 
(SN/bd)
 
 

 




Potenziare la digitalizzazione in azienda: corsi online gratuiti

Confapi è partner del progetto DataSkills4SMEs, finanziato dalla Ue, per aiutare le pmi a migliorare le competenze digitali dei propri dipendenti e favorire l’utilizzo di tecnologie moderne e innovative per la gestione dei dati al fine di alzare gli standard qualitativi all’interno delle aziende.

 

Al seguente sito  è possibile iscriversi a corsi online gratuiti focalizzati sul commercio online, sul costumer relation management (CRM), sulla sicurezza informatica e paperless office.

(SG/sg)




Aperto il “Buono fiere” dedicato all’internazionalizzazione

Dal 9 settembre le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il “Buono fiere”, il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

Inoltre, già, dal 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.

Il “buono fiere” è assegnato dal MISE (Ministero dello sviluppo economico), sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato dal MISE stesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.

È con il decreto direttoriale 4 agosto 2022 che il MISE ha dettato le modalità di presentazione delle domande.

Introduzione

L’art. 25-bis del Dl. 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto “Aiuti”), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un nuovo incentivo del valore massimo di 10.000 euro, pari al 50 per cento delle spese sostenute per chi partecipa a una o più manifestazioni fieristiche internazionali in Italia.

Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/) e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

Requisiti richiesti all’impresa per l’accesso al bonus
 

La dote complessiva prevista per l’intervento è di 34 milioni di euro per l’anno in corso.

Per accedere ai fondi, è necessario che il soggetto rientri nei seguenti parametri:

  • essere il legale rappresentante dell’impresa proponente;
  • avere sede operativa nel territorio nazionale ed essere iscritto e risultare attivo al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche;
  • avere sostenuto o dovere sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000.
Spese ammissibili
 
Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
  • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
  • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  • spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • spese per l’impiego di hostesssteward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Presentazione dell’istanza
 

Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022.

Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

Nell’istanza, è riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e MISE, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

L’iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l’espletamento delle seguenti attività:

  • accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica;
  • finalizzazione della domanda.
Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.
Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma.
A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.
Richiesta di erogazione del bonus
 
Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono (30 novembre 2022), apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).

All’istanza di rimborso devono essere allegate:

  • copia del buono fiere;
  • copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
  • la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse;
  • apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante la quale il soggetto beneficiario attesta l’avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.
Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero:
  • verifica la completezza e la regolarità della richiesta e
  • determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, come dichiarato dall’impresa beneficiaria.
Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la citata dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell’agevolazione.
Controlli a campione
Il MISE, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali, al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.

Nel caso di esito negativo dei controlli, il MISE procede alla revoca delle agevolazioni.

Il MISE può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal decreto.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MISE.

Obbligo di trasparenza

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, commi 125 ss., della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Entro il 30 giugno di ogni anno bisogna accedere al sito CLICCANDO QUI, indicare il codice fiscale nel campo “C.F. Beneficiario” e scaricare i dati necessari all’informativa da fornire.

(MF/ms)




Mortarotti e Rotta parlano del caro energia in azienda

Massimo Mortarotti, vice-presidente di Api Lecco Sondrio e Mauro Rotta consigliere del Consorzio Adda Energia intervistati sul caro energia.

Cliccare sui link sotto per vederle.

Lecco Fm: video intervista al nostro associato Mauro Rotta della Fratelli Rotta di Pescate
 
 
TeleSondrio News: intervista a Massimo Mortarotti, vice-presidente di Api Lecco Sondrio  
 
 




Credito imposta autotrasportatori: definite le modalità di accesso

L’art. 3 del Dl 50/2022 ha previsto un credito di imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio di attività di trasporto, al netto dell’Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e con il decreto direttoriale del 29 luglio 2022 sono state definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a 496.945.000 euro.

Sono state inoltre rese disponibili sul sito del Ministero alcune faq (suddivise in tre gruppi e datate rispettivamente 5 agosto, 29 agosto e 1° settembre, ma tutte aggiornate al 1° settembre 2022).

Per il riconoscimento del credito d’imposta, i destinatari del beneficio devono presentare l’istanza esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che acquisisce i dati secondo gli specifici modelli messi a disposizione.

La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta avviene, attraverso la suddetta piattaforma, a decorrere dalla data comunicata dalla Direzione generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto sul sito del Ministero. Il portale web sarà fruibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura.

Stando alle indicazioni fornite sul sito dell’Agenzia delle Dogane, aggiornate al 2 settembre, e con comunicato del Ministero del 3 settembre, la piattaforma sarà disponibile dal 12 settembre.

Il credito d’imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del Dlgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 comma 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

Credito utilizzabile decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, trasmette infatti all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir.

Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

(MF/ms)