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Confapi festeggia i suoi 75 anni e premia Dispotech, Ita e Metallurgica Alta Brianza

Il Giornale di Lecco, articolo sulla trasferta romana di Api Lecco Sondrio.




Il Politecnico fa squadra con imprese e scuole

Il Giornale di Lecco del 3 aprile 2023, servizio sull’incontro dedicato al mondo universitario e aziende.




Aua Point: scadenza posticipata al 30 luglio 2023

In extremis, Regione Lombardia delibera la proroga di 4 mesi della scadenza per l’inserimento nel portale Aua Point dei dati chimici rilevati con le analisi periodiche alle emissioni in atmosfera, svolte nel 2022.
La scadenza e i soggetti obbligati erano descritti nella precedente circolare Api n.125 del 9 marzo 2023.

Il 30 marzo 2023 abbiamo invece ricevuto il decreto regionale n.4503 del 27/03/2023 che si allega e che stabilisce il differimento del termine.
Chi fosse in ritardo può ancora controllare se l’adempimento è applicabile alla propria realtà, consultando l’elenco delle attività con emissioni “in deroga” art.272 c.2 del Testo Unico Ambientale n.152/2006 e smi.

Nel merito, la delibera comprende alcuni chiarimenti tesi a dipanare i dubbi di coloro che avevano già tentato di ottemperare all’obbligo.

Si consiglia di prendere visione della delibera, in particolare della pagina “allegato”.

(SN/am)




Esenzioni Conai: scadenza 28 febbraio, ricevibili in ritardo entro il 30 marzo

Come comunicato nella precedente circolare API n.34 del 19/01/2023, il 28 febbraio 2023 era la scadenza per gli esportatori di merce imballata, che potevano ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero.

Ora si ricorda che

  • le richieste pervenute entro 30 giorni dal suddetto termine (quindi entro giovedì 30 marzo 2023) non vengono respinte da Conai ma viene comunque riconosciuto il rimborso del 75% dell’importo spettante, ferme restando le preliminari verifiche di congruità delle istanze presentate;
Si ricorda infine che a partire dal 1° gennaio 2022, agli imballaggi vuoti destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, ad essere esportati nella loro totalità, può essere applicata un’esenzione totale del Contributo ambientale Conai.

Per approfondimenti della procedura si può consultare la circolare “nuova procedura di esenzione per export” disponibile alla pagina delle esenzioni CLICCANDO QUI

(SN/am)




Confapi 75, aziende Api Lecco Sondrio premiate: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il comunicato stampa diffuso ieri sulla delegazione della nostra associazione presente a Roma per i 75 anni di Confapi.

 




Contributi camerali per le fiere internazionali, nazionali e regionali

La Camera di Commercio di Como-Lecco conferma, anche per quest’anno, la misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Como e di Lecco, finalizzata all’abbattimento dei costi di partecipazione alle fiere internazionali all’estero, nazionali e internazionali in Italia, regionali in Lombardia, organizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

L’agevolazione, che ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 150.000 euro, consiste in un contributo a fondo perduto (erogato con ritenuta d’acconto del 4%) nella misura del 50% dei costi sostenuti, al netto di IVA, secondo i valori della seguente tabella:

Natura della manifestazione
Investimento minimo(*)
Importo contributo massimo
Fiere regionali in Lombardia euro 2.000,00 euro 2.500,00
Fiere internazionale e nazionali
in Italia
euro 2.500,00 euro 2.500,00
Fiere internazionali all’estero
(UE ed extra UE) 
euro 2.500,00 euro 5.000,00

 (*) sommatoria delle spese ammissibili da sostenere obbligatoriamente a pena di decadenza.

 

 Le spese ammissibili comprendono:

  • noleggio degli spazi espositivi
  • allestimento stand
  • assicurazioni collegate all’esposizione
  • iscrizione al catalogo ufficiale
  • servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi
  • servizi accessori (hostess, steward, interpretariato, sicurezza)
  • costi per la partecipazione a iniziative promozionali previste dal programma ufficiale della fiera
  • progettazione e traduzione in lingua straniera di cataloghi, brochure, presentazioni aziendali

 

Ogni impresa potrà presentare solo una domanda e riferita a una sola manifestazione fieristica.

Non potranno richiedere il bonus le imprese assegnatarie* del contributo “Fiere internazionali all’estero, internazionali e nazionali in Italia, regionali in Lombardia” – anno 2022 della Camera di Commercio di Como-Lecco.

*Per “impresa assegnataria” si intende quella inserita nella graduatoria delle “ammesse al contributo”, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato o meno erogato a seguito di rendicontazione delle spese o di mancata rendicontazione.

 

Calendario
27 aprile 2023 – 29 settembre 2023 Periodo per la presentazione delle domande (salvo esaurimento fondi)
27 novembre 2023 Approvazione domande ammissibili 
29 febbraio 2024 Termine presentazione rendicontazione
2 maggio 2024 Erogazione contributi

 

L’assegnazione del contributo avviene con procedura a sportello valutativo, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

 

Ulteriori informazioni e il modulo di richiesta del bonus sono disponibili cliccando qui.

(GF/am)




Violazioni formali: regolarizzazione entro il 31 marzo

Scade domani, 31 marzo, il termine per pagare i 200 euro utili per regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.

Tale definizione, prevista dall’art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando appena 200 euro per periodo di imposta.

In base al dato normativo, il pagamento avviene in due rate, scadenti il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 ma è ovviamente possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Bisogna a tal fine indicare il codice tributo “TF44” nel modello F24, istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.

Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione (esempio, comunicazione delle minusvalenze) si indica l’anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l’anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l’anno in cui la violazione è stata commessa.

Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2020, nel modello F24 è corretto indicare l’anno 2019.

In base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito dei 200 euro mediante compensazione con crediti di imposta.

La L. 197/2022 non contiene nessun divieto e il provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629 tace sul punto.

Del pari, alcuna indicazione si rinviene nella ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 651.

Per completezza, si segnala che in occasione della definizione ex art. 9 del DL 119/2018 (identica a quella in esame), il divieto di compensazione era stato introdotto dal provv. Agenzia delle Entrate 15 marzo 2019 n. 62274 in assenza di una base normativa.

Oltre al pagamento è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione ma per questo c’è tempo sino al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).

Non sempre è necessaria la rimozione, anche se per quanto possibile è prudente provvedere.

Per quanto riguarda le violazioni definibili deve naturalmente trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.

È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell’elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019.

A titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:

  • l’omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
  • l’omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, sempre se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
  • l’omessa o tardiva fatturazione di operazioni esenti, non imponibili, escluse se non c’è stato effetto sulle imposte dirette;
  • l’omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
  • gli errori in tema di reverse charge (incluso l’omesso reverse charge) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
  • la detrazione di un’IVA non dovuta per errore di aliquota, se l’imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
  • l’omessa comunicazione delle minusvalenze;
  • l’omissione o la tardività nell’invio dei modelli INTRASTAT;
  • le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.
Per rimuovere l’irregolarità c’è tempo sino al 31 dicembre 2024

Invece, non possono essere sanate le violazioni seguenti:

  • omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (è sanabile la sola tardività secondo le circolari);
  • omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche;
  • violazioni in tema di quadro RW;
  • omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
  • omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.
Non rientrano nella definizione in oggetto le irregolarità che possono essere sanate tramite la remissione in bonis (mancata opzione per il consolidato fiscale, per la trasparenza fiscale, modello EAS).
 

(MF/ms)




“Ravvedimento speciale”: in cosa consiste e il termine di pagamento

La bozza di “Dl bollette”, approvato il 28 marzo dal Consiglio dei Ministri contiene parecchie novità in tema di definizioni delle pendenze fiscali introdotte dalla L. 197/2022.

Vengono tra l’altro posticipati i termini di alcune definizioni, nello specifico:

  • il termine per il pagamento della prima rata (o di tutte le somme) per il ravvedimento operoso speciale slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023;
  • il termine per il pagamento della prima rata per la definizione delle violazioni formali slitta dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Rammentiamo brevemente che il ravvedimento operoso speciale è disciplinato dall’art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022 e si distingue dal ravvedimento ordinario (disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97) principalmente per i seguenti aspetti:

  • le somme vanno pagate entro il 31 marzo 2023, ora 30 settembre 2023 (nel ravvedimento ordinario non ci sono limiti, se non derivanti dalla notifica dell’accertamento o dai termini decadenziali);
  • le sanzioni sono ridotte, a prescindere dal periodo di imposta che si ravvede, a 1/18 del minimo (nel ravvedimento ordinario la riduzione, a seconda dei casi e di quando avviene il ravvedimento, può essere da 1/10 del minimo a 1/5 del minimo);
  • gli importi possono essere pagati in 8 rate (nel ravvedimento ordinario non c’è il pagamento rateale).

In conseguenza della posticipazione del termine di pagamento della prima rata al 30 settembre 2023, vengono spostate le rate successive sebbene rimanga il tetto massimo delle 8 rate. Le rate successive scadranno il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Permane il tasso del 2% sulle rate successive.

Il DL modifica il comma 175, quindi slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 non solo il termine per pagare le somme o la prima rata ma anche il termine per rimuovere la violazione (in genere si tratta di presentare una dichiarazione integrativa).

Vengono introdotte due norme di interpretazione autentica quindi per definizione retroattive.

In primo luogo, si prevede che tutte le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) non possono fruire del ravvedimento speciale. Quindi, non solo le classiche ipotesi di imposte dichiarate ma non pagate ma anche le ulteriori casistiche indicate dalle norme citate, come la fruizione di detrazioni in misura maggiore rispetto a quella consentita e la compensazione di crediti derivanti da dichiarazione omessa.

Non importa che si tratti di violazioni che possono o meno essere definite ai sensi dell’art. 1 comma 153 ss. della L. 197/2022 (definizione degli avvisi bonari).

C’è una esclusione reciproca tra ravvedimento speciale e definizione delle violazioni formali: tutto ciò che è definibile tramite quest’ultima definizione non può essere oggetto di ravvedimento speciale.

Poi, sono ricomprese tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario, “commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti”, sempre che la dichiarazione del relativo periodo sia stata validamente presentata.

Insomma, tutte le violazioni che hanno in qualche modo riflesso dichiarativo possono beneficiare del ravvedimento, come ad esempio quelle disciplinate dall’art. 7 del DLgs. 471/97 (mancata esportazione nei 90 giorni, errato utilizzo del plafond).

Per effetto del comma 176, “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato”. Mediante interpretazione autentica, si prevede che:

  • non sono ravvedibili le violazioni dell’art. 4 del DL 167/90 (in sostanza, l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW);
  • può essere ravveduta la mancata dichiarazione di redditi di fonte estera quand’anche le relative somme avrebbero dovuto essere indicate nel quadro RW, comprese le violazioni in tema di IVIE/IVAFE.

In questo caso, si potrebbero ravvedere ex L. 197/2022 i redditi esteri e l’IVIE/IVAFE e le violazioni in tema di quadro RW ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
 
 
Da versare entro il 31 ottobre i 200 euro per le violazioni formali

Per quanto riguarda la definizione delle violazioni formali, viene modificato il comma 167: ne deriva che le somme potranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 marzo) o in due rate entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.

Il termine per rimuovere la violazione, ove ciò sia necessario, rimane fissato al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).
 
(MF/ms)




Api Lecco Sondrio a Roma per i 75 anni di Confapi. Premiate Dispotech, Ita e Mab

Una delegazione di Api Lecco Sondrio composta da circa una trentina di persone, imprenditori e personale della struttura, ha preso parte questa mattina all’Auditorium della Conciliazione a Roma all’evento di celebrazione per i 75 anni di Confapi, la Confederazione della piccola e media industria italiana.
A guidare la delegazione lecchese il presidente dell’associazione Enrico Vavassori che rappresenta circa 500 associate del territorio, il vice e referente per la provincia di Sondrio Massimo Mortarotti, il presidente di Confapindustria Lombardia Luigi Sabadini, la presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Laura Silipigni e il direttore Marco Piazza.
Il convegno si è aperto con la relazione del presidente di Confapi Christian Camisa, a seguire sono intervenuti anche rappresentanti del Governo come il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.
Momento importante di confronto la tavola rotonda dal titolo ”Il mercato del lavoro del futuro: nuove regole di ingaggio?” a cui hanno partecipato Monsignor Vincenzo Paglia Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Carolina Sansoni co-founder di Talkin Pills, Carlo Alberto Carnevale Maffè professore associato dell’Università Bocconi, Carlo Pisani professore ordinario dell’Università Tor Vergata e Cristian Camisa Presidente di Confapi.
Al termine del convegno sono state premiate alcune aziende del sistema Confapi che si sono particolarmente distinte in questi anni, tre le imprese associate ad Api Lecco Sondrio hanno ricevuto questo riconoscimento Dispotech srl di Gordona (presenti il presidente Massimo Mortarotti e il direttore generale Emanuele Mortarotti), Ita Spa di Calolziocorte (presente Andrea Beri amministratore delegato) e Metallurgica Alta Brianza di Lecco (presente il titolare Guido Baggioli).

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione on-line entro il 17 aprile 2023

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2022 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, devono predisporre entro il 31 marzo 2023 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale cliclavoro
 
Modalità di comunicazione
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l’accesso all’ applicazione “usuranti” è possibile solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all’indirizzo oltre alle risposte a quesiti FAQ
da consultare prima della compilazione.

 
(FP/fp)