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“Pmi Network MidTerm Event”: 21 luglio 2021 ore 17

Pmi Network, progetto finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 allo scopo di realizzare un’innovazione aperta a beneficio delle piccole e medie aziende, di cui Api Lecco e Sondrio è partner, presenta lo stato di avanzamento e i risultati raggiunti nei primi due anni di attività, attraverso i contributi dei partner, degli innovation expert e di due aziende di successo.

L’evento si terrà il giorno mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 17 presso il Polo territoriale di Lecco, aula A1.2 – ED.10 primo piano.

Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione entro il 14 luglio 2021 scrivendo una mail a pmi-network@polimi.it.

(IM/im)

 




Bando Fiere internazionali all’estero, internazionali e nazionali in Italia, regionali in Lombardia

Si informano le aziende associate che la Camera di Commercio di Como-Lecco promuove la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese lariane tramite un bando mirato all’abbattimento dei costi di partecipazione alle fiere del 2021, in particolare internazionali all’estero, internazionali e nazionali in Italia e regionali in Lombardia.

Dotazione
La dotazione finanziaria messa a disposizione è pari a 150.000,00 euro.
 
Beneficiari
Possono partecipare Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) che, dal momento della presentazione della domanda stessa e fino alla liquidazione del beneficio, abbiano sede legale operativa nella circoscrizione territoriale lariana

Caratteristiche dell’agevolazione
Contributo in conto esercizio (erogato con la ritenuta d’acconto del 4%), nella misura del 50% dei costi sostenuti, a netto di IVA, secondo i valori riportati nella tabella che segue:

 

  Investimento minimo Importo contributo massimo
Fiere regionali in Lombardia Euro 2.000,00 euro 2.500,00
Fiere internazionali e nazionali in Italia euro 2.500,00 euro 2.500,00
Fiere internazionali all’estero (Ue ed extra-UE) euro 2.500,00 Euro 5.000,00
 
 

 

Modalità di partecipazione
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2021 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2021. Per le manifestazioni che si svolgono dopo la pubblicazione del presente Bando le domande dovranno essere presentate prima dell’avvio della manifestazione stessa.
 
La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica attraverso questo sito.
 

Per ulteriori informazioni cliccare qui.

(GF/gf)




Bando Inail “bonifica amianto”: scadenza 15 luglio 2021

Si avvicina la scadenza per il bando Inail dedicato alle aziende che vogliano rimuovere amianto (già segnalato con la circolare Api n.504 del 3 dicembre 2020). 

Entro e non oltre il 15 luglio 2021 le imprese possono accedere alla procedura Inail per la bonifica dell’amianto nei luoghi di lavoro. Si tratta di un’agevolazione a fondo perduto fino a un massimo di 130.000 € (pari al massimo al 65% delle spese ammissibili).Per i progetti di rimozione di mca (materiale contenente amianto) da coperture e componenti edilizie, la spesa ammissibile si calcola però sulla base della superficie da bonificare.

Possono presentare domanda le aziende, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, a esclusione delle micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria (alle quali è stato riservato il bando Isi Agricoltura 2019-2020).

Per l’esecuzione dei lavori devono essere incaricate ditte specializzate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – categorie 10A e 10B – in grado di attuare tutti gli accorgimenti necessari a operare in sicurezza e garantire il trasporto e lo smaltimento dell’amianto presso impianti autorizzati.

(SN/bd)
 
 




E’ online il nuovo sito della Formazione Api Lecco Sondrio

Informiamo le aziende associate che il sito della Formazione di Api Lecco Sondrio è online all’indirizzo www.apiformazione.org per offrire un accesso al servizio formazione in maniera semplice e funzionale.

Il nuovo portale è stato progettato, infatti, per rispondere alle vostre esigenze: snellire, velocizzare e rendere più fruibile la consultazione dei corsi, la procedura di iscrizione e il monitoraggio della formazione dei vostri dipendenti. 
 
Le aziende registrate avranno la possibilità di visualizzare:
 

  • i corsi a catalogo direttamente dalla homepage, dalla sezione corsi e dal calendario. I corsi toccano le seguenti aree: qualità, ambiente, sicurezza, gestione aziendale, internazionalizzazione e informatica.
  • le edizioni finanziate tramite l’Area riservata. Questa sezione è dedicata alle aziende che fanno parte dei piani formativi finanziati tramite il Fapi.
 
A tal proposito, ricordiamo alle aziende non aderenti al Fondo che possono manifestare la volontà di iscriversi al Fapi contattando l’Area Formazione.
 
Una volta selezionato il corso di vostro interesse è possibile inviare una “segnalazione di interesse” che funge da preiscrizione e, in seguito, completare l’iscrizione e la relativa modulistica in maniera semplificata e veloce.
 
Come accedere?
Per accedere ai contenuti è necessario effettuare la registrazione al nostro sito inserendo le credenziali ricevute tramite mail.
 
Cosa si può fare?
  1. Consultare l’offerta formativa proposta (corsi a pagamento e finanziati)
  2. Manifestare l’interesse per uno o più corsi
  3. Iscriversi al corso programmato e calendarizzato
  4. Compilare e caricare la modulistica
  5. Visualizzare lo storico aziendale e l’elenco dei dipendenti formati
 
Quest’ultimo elemento rappresenta un salto di qualità notevole perché vi permetterà di avere sempre una panoramica completa delle preiscrizioni, delle iscrizioni e dei dipendenti che hanno completato la formazione.
 
Alleghiamo una breve guida all’utilizzo.
 
Per qualsiasi ulteriore informazione siamo a vostra disposizione: formazione@api.lecco.it, 0341.282822.
(SB/tm)



Decreto Sostegni bis: per le utenze in bassa tensione riduzione oneri fornitura elettrica anche per il mese di luglio 2021

Facciamo seguito alla precedente comunicazione sul tema (n. 186 del 01/04/2021) per informare le aziende associate che, con delibera n. 279/2021/R/eel, l'Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – rende operativa la misura prevista dall'art. 5 del Decreto Sostegni bis di riduzione dei costi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema per le utenze diverse dagli usi domestici alimentate in bassa tensione.

Il provvedimento proroga al mese di luglio 2021 la validità delle disposizioni dell'art. 6 dal Decreto Sostegni (che interessavano il solo periodo aprile/giugno 2021) e dispone che:

  • sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
  • per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 KW, la spesa effettiva relativa al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema non superi quella che si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente a 3 KW.
Il beneficio viene applicato in fattura automaticamente senza necessità di inoltrare alcuna richiesta.

A titolo esemplificativo, per un'utenza altri usi in bassa tensione (tipologia tariffaria BTA6, non energivora) con potenza impegnata pari a 50 KW, la riduzione della spesa per i mesi da aprile a luglio 2021 è attesa nella misura di circa 230 €/mese.
Alle utenze altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (tipologia tariffaria BTA6) con contatore senza limitatore di potenza (per le quali è prevista l'applicazione, quale potenza impegnata, ai fini tariffari, del valore massimo della potenza prelevata nel mese), viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW. Gli eventuali importi a restituzione dovranno essere riconosciuti dalle imprese distributrici alle società di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2021 e da queste ultime ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2021.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

 
(RP/rp)




Ciclo di webinar gratuiti a tema “Internazionalizzazione”

Nell’ambito del Programma Internazionalizzazione 2021, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno previsto una serie di incontri formativi in modalità webinar, destinati a imprese, associazioni di categoria, consorzi export e professionisti (avvocati e commercialisti).

Si tratta di 10 incontri gratuiti, programmati tra i mesi di luglio e novembre, che hanno l’obiettivo di sostenere e supportare le imprese che operano sui mercati esteri strategici per il territorio lombardo, attraverso servizi di formazione sulle principali tematiche dell’internazionalizzazione. Si toccheranno, inoltre, le novità introdotte per superare l’emergenza Covid e favorire la ripresa della crescita internazionale delle imprese.
 
 
In allegato la brochure con il calendario degli eventi e la locandina con il link per l’iscrizione al primo webinar.

(GF/gf)




Versamento imposte: proroga dimezzata per i contribuenti Isa e forfetari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno scorso, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

È quindi confermata la scadenza del 20 luglio 2021 per effettuare, senza la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2021.

A differenza dello scorso anno (cfr. Dpcm 27 giugno 2020), il Dpcm 28 giugno 2021 non prevede però la facoltà di effettuare i suddetti versamenti dal 21 luglio al 20 agosto 2021, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Rispetto alla proroga disposta per il 2020 e ad analoghe proroghe intervenute in anni precedenti, il Dpcm 28 giugno 2021, a fronte della “classica” proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021 dei versamenti senza la maggiorazione dello 0,4%, non ha provveduto a “rimodulare” anche il termine previsto per il versamento con lo 0,4%, consentendolo nel periodo dal 21 luglio al 20 agosto 2021.

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 133 del 28 giugno 2021 non conteneva indicazioni al riguardo, ma la possibilità di beneficiare del termine “lungo” del 20 agosto per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% appariva del tutto probabile.

Anche lo scorso anno, infatti, il comunicato del Mef n. 147 del 22 giugno 2020, nell’annunciare la proroga, non faceva riferimento alla possibilità di versare entro il 20 agosto con lo 0,4%, facoltà invece poi “puntualmente” prevista dal Dpcm 27 giugno 2020, come avvenuto per analoghe proroghe in anni precedenti.

La diversa formulazione del Dpcm 28 giugno 2021 costituisce quindi una sostanziale novità, la quale comporta che il termine per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo rimanga fermo al 30 luglio 2021 per tutti i contribuenti che avevano come scadenza ordinaria il 30 giugno 2021.

In sostanza, per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del Dpcm 28 giugno 2021, la proroga da esso prevista è limitata a escludere la maggiorazione dello 0,4% per i primi 20 giorni, quindi fino al 20 luglio 2021; dopo tale data si ritorna al regime ordinario, con applicazione dello 0,4% dal 21 luglio e termine di versamento al 30 luglio 2021.

Il Dpcm 28 giugno 2021 conferma invece l’ambito soggettivo della proroga e le tipologie di versamenti interessati.

Come lo scorso anno, la proroga riguarda i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del Dl 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da Covid-19.
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del Tuir (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).

Confermato inoltre che la proroga si estende ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.
Con riferimento alle tipologie di versamenti interessati, il Dpcm 28 giugno 2021 conferma che la proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva. La proroga si estende quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi Inps artigiani, commercianti e professionisti, Iva per adeguamento agli Isa, diritto camerale).

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2021 per effetto della data di:

  • approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021).
(MF/ms)



Cartelle di pagamento e dilazione dei ruoli: sospeso il versamento fino al 30.09.21

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 giugno un decreto legge contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In base alla bozza circolata prima della riunione, viene disposta, ancora una volta, la sospensione dei termini di pagamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps.

Non viene, di contro, prorogato il termine per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli, né vengono dettate norme specifiche per la ripresa delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Come anticipato, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sono sospesi, e vanno eseguiti, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, dunque entro il 30 settembre 2021.

In base alla normativa vigente, la sospensione sarebbe terminata a fine giugno e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2021.

Uguale considerazione, per espressa disposizione normativa, vale per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale, in materia doganale e per gli avvisi di addebito emessi dall’Inps.

Non resta che ribadire, ancora una volta, come la proroga debba applicarsi anche agli accertamenti esecutivi ex art. 29 del Dl 78/2010, relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, siccome così prevede la legge.

Non può accettarsi l’opinione dell’Agenzia delle Entrate (per tutte, si veda la circolare n. 5 del 2020), secondo cui la proroga, per gli accertamenti esecutivi, opera solo per la fase successiva all’affidamento del carico, quindi mai in considerazione del fatto che nella menzionata fase nemmeno ci sono termini di versamento propriamente intesi.

Premesso ciò, i pagamenti andranno eseguiti entro fine settembre 2021, ma sarà comunque possibile domandare la dilazione dei ruoli.

Ove la domanda venga presentata entro il 30 settembre 2021, il debitore non potrà considerarsi moroso.

Anche le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del Dpr 602/73, se scadenti nel predetto iato temporale, sono destinate ad essere prorogate.

Emerge in questa ipotesi un problema non da poco.

Ormai dal marzo 2020 le rate sono state oggetto di continue proroghe, quindi, in assenza di un intervento ad hoc del legislatore, i debitori, a settembre 2021, dovranno pagare un considerevole numero di rate.

In considerazione del periodo emergenziale, il Dl 137/2020, per facilitare i debitori, ha solo previsto che la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, e non di cinque.

A questo punto, appare imprescindibile un intervento atto a spalmare il debito da dilazione in un arco temporale maggiore, in considerazione del fatto che molti debitori non hanno i fondi per onorare un carico che viene potenzialmente ad essere pesante.

Sempre per effetto delle disposizioni contenute nella bozza, non saranno adottati pignoramenti né disposte misure cautelari sino al 31 agosto 2021. Del pari, le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni sono sospese sino al 31 agosto 2021.

Urge una norma ad hoc per la ripresa delle dilazioni dei ruoli

In modo analogo, la procedura di compensazione volontaria dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo (art. 28-ter del Dpr 602/73) non opera sino a fine agosto 2021.

Nulla viene detto per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, che continua a dover avvenire:

  • entro il 31 luglio 2021 per le rate scadute nel 2020;
  • entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
(MF/ms)



Memorizzazione fatture elettroniche e adesione al servizio di consultazione : ufficiale la proroga al 30.09.21

È stato emanato in data 30 giugno il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2021, n. 17289 , con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto:
  1. la proroga dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 del periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche;
  2. la possibilità, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, di aderire – entro il 30 settembre – al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
  • con il Provvedimento 21 dicembre 2018, n. 524526, sono state modificate le modalità – previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757- con le quali l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva o ai loro intermediari, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. Si tratta in particolare del servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
  • l’art. 14 del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, modificando l’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)



Covid 19: fine blocco licenziamenti e proroga ammortizzatori sociali

Il Decreto Legge approvato il 30 giugno 2021 all’art. 4 prevede, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati secondo la classificazione Ateco2007 con i codici 13, 14 e 15, ulteriori diciassette settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale per Covid-19 fino al 31 ottobre 2021 e, conseguentemente, la prosecuzione del blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo sino a tale data.

Per gli altri settori, il Decreto ribadisce la fine del blocco dei licenziamenti a partire dal 1º luglio 2021, fatta salva la particolare ipotesi (utilizzabile fino al 31 dicembre 2021) di domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al citato art. 4.

Si ricorda che il Decreto “Sostegni” aveva già previsto il blocco dei licenziamenti, per le aziende che utilizzano FIS e Cassa in deroga, fino al 31 ottobre 2021.

I divieti di licenziamento continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:

1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del c.c.;

2) ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).

3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Da ultimo, si segnala, nella Presa d’atto sottoscritta il 29 giugno 2021 con il Governo, che le Parti sociali si sono impegnate, alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, a raccomandare l‘utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il Decreto Legge in questione prevedono, in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

(FV/fv)