Opportunità di lavoro con nuove competenze Un corso con le aziende
La Provincia del 9 ottobre 2022, focus sul corso di riqualificazione lavorativa per inoccupati.
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La Provincia del 9 ottobre 2022, focus sul corso di riqualificazione lavorativa per inoccupati.
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di agosto 2022 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 144,7036 |
| Peso Argentino | 136,6845 |
| Dollaro Australiano | 1,455 |
| Real Brasiliano | 5,2111 |
| Dollaro Canadese | 1,3078 |
| Corona Ceca | 24,5684 |
| Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 6,8884 |
| Corona Danese | 7,4393 |
| Yen Giapponese | 136,8548 |
| Rupia Indiana | 80,5563 |
| Corona Norvegese | 9,8309 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6158 |
| Zloty Polacco | 4,7233 |
| Lira Sterlina | 0,84499 |
| Leu Rumeno | 4,8943 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0128 |
| Rand Sud Africa | 16,9182 |
| Corona Svedese | 10,5021 |
| Franco Svizzero | 0,969 |
| Dinaro Tunisino | 3,2075 |
| Hryvnia Ucraina | 37,0404 |
| Forint Ungherese | 402,0974 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di agosto sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/bd)
Comunichiamo che l’indice Istat di agosto 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 8,1% (variazione annuale) e a + 10,4% (variazione biennale).
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 6,075% e + 7,8%.
(MP/bd)
In questa puntata Silvia Negri, Carlo Antonini e Gianluca Mustillo spiegano le opportunità per le aziende di partecipare al “Bando SI 4.0 2022” per promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia del Piano Nazionale di Transizione 4.0.
La scadenza di presentazione delle domande è il 28 ottobre 2022.
Per maggiori informazioni: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.
CLICCA QUI per vedere la puntata.
(SN/am)
Per essere ammesse a contributo, calcolato al 50% dei costi ammissibili, con un massimo di 50 mila euro di beneficio, le pmi interessate devono presentare un progetto di efficientamento del proprio processo produttivo che comprenda un impianto di autoproduzione, quale un fotovoltaico, ma anche altri interventi di efficientamento energetico per almeno 15 mila euro.
I fondi messi a disposizione possono soddisfare un buon numero di imprese, purchè siano tempestive nell’inoltro della domanda, dal momento dell’apertura dello sportello, che sarà comunicata a breve.
L’impresa deve prevedere e poi documentare un intervento finalizzato alla riduzione degli impieghi di energica, per esempio la sostituzione di sistemi o impianti con nuovi a minor consumo o sistemi di ottimizzazione energetica. La previsione di risparmio energetico, assieme ai preventivi di investimento, deve essere preventivamente attestata con una perizia. Il programma presentato, anche sulla base di quanto dichiarato dal perito, per essere ammesso a contributo deve superare una soglia di merito individuata dai tecnici della Regione.
Per consentire alle imprese interessate di essere preparate e di conoscere subito la data di apertura del bando, Api Lecco Sondrio invita a compilare il brevissimo questionario cliccando qui.
ApiTech è a disposizione delle aziende associate per supportare le imprese nella predisposizione del progetto e per ottenere la valutazione del perito.
Per qualsiasi domanda o approfondimento contattare Silvia Negri: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.
(SN/am)
Si allegano le istruzioni di dettaglio per effettuare la registrazione in autonomia.
Api vi invita a compilare il brevissimo questionario cliccando qui al fine di verificare l’adempimento degli obblighi vigenti nelle diverse circostanze.
Se siete tenuti anche ad eseguire l’adesione ad un sistema duale e avete bisogno di essere supportati, potete scrivere alla dott.ssa Silvia Negri (silvia.negri@api.lecco.it) che può valutare l’organizzazione di un momento di approfondimento condiviso del tema oppure inviare istruzioni più dettagliate.
(SN/am)
Gli articoli pubblicati sull’indagine condotta dal nostro centro studi sulle risorse umane:
In caso contrario, successivamente a tale data, non sarà più garantita l’acquisizione delle trasmissioni telematiche effettuate con certificati non adeguati ai nuovi standard di sicurezza.
La scadenza, originariamente fissata al 30 aprile 2022, era già stata rinviata una prima volta al 31 dicembre 2022 dal comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2022.
In particolare, secondo quanto si legge nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate allegata all’Informativa in commento, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:
Innanzitutto, indipendentemente dalla tipologia di applicazione utilizzata, è opportuno inserire preventivamente nel proprio pc la chiavetta USB sulla quale sono memorizzate le credenziali di sicurezza necessarie per controllare se i certificati sono già aggiornati e, in caso contrario, procedere alla relativa rigenerazione.
Poi, nel caso di utilizzo del Desktop Telematico, occorre utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menù “Entratel”, selezionare il bottone “Dettaglio”, dopo aver specificato il certificato da verificare, e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Nel caso in cui la dicitura riporti un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo (per approfondimenti, si rimanda alla Procedura pratica 4 ottobre 2022 n. 57).
Per quanto riguarda, invece, l’applicazione Generazione certificati, bisogna utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo.
Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni saranno scartate dal sistema con il seguente messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell’ambiente di sicurezza”.
Ove necessario, appare consigliabile provvedere per tempo all’eventuale rigenerazione degli ambienti di sicurezza, onde evitare interruzioni della connessione internet durante la procedura di rinnovo, causate da una presumibile “congestione” del traffico dati in prossimità della scadenza.
(MF/ms)
L’indennità è stata istituita per consentire con più facilità la partecipazione del mondo produttivo agli eventi fieristici internazionali svolti nel nostro territorio nazionale. Il canale telematico predisposto dal Mise per la prenotazione del bonus ha cessato la sua attività, come specifica il decreto, dal 12 settembre 2022.
Tale norma riconosce un buono, del valore massimo di 10.000 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 50/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Dopo la presentazione della richiesta, il Mise invia il buono a mezzo Pec comunicato dal richiedente, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022.
Per l’effettiva erogazione dell’agevolazione, tuttavia, i beneficiari devono:
Per le istanze di agevolazione:
Il Mise verifica la completezza e la regolarità delle richieste, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, fermo restando il valore massimo del buono fiere e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis.
A seguito dell’esito positivo dei controlli, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica:
La disciplina ha riguardato gli operatori economici per i quali l’obbligo di emissione di e-fattura mediante Sistema di Interscambio è stato introdotto a decorrere dallo scorso 1° luglio, cioè a dire:
Occorrerà, tuttavia, porre particolare attenzione al fatto che dal 1° ottobre 2022 i medesimi soggetti dovranno rispettare i termini previsti dall’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.
Ciò sta significare, a mero titolo esemplificativo, che il forfetario che ceda un bene mobile consegnandolo al cessionario il 30 settembre 2022 potrà emettere e-fattura entro il 31 ottobre 2022.
Nondimeno, qualora la consegna (e, quindi, il momento di effettuazione ex art. 6 del Dpr 633/72) avvenisse il giorno successivo, la fattura elettronica immediata dovrebbe essere emessa entro i “canonici” dodici giorni previsti dal citato art. 21 comma 4 primo periodo del Dpr 633/72.
Dal 1° ottobre 2022 entreranno in funzione anche le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica B2B e B2C (versione 1.7.1) nonché per quella B2G (versione 1.3.2).
In entrambe è contenuto il nuovo codice “Tipo Documento” TD28, utilizzabile per comunicare i dati degli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino documentati da fatture cartacee con Iva.
Può essere utile rammentare che dal 1° luglio scorso, è divenuta obbligatoria l’emissione di e-fattura via SdI per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (Dm 21 giugno 2021).
La normativa sammarinese esclude tuttavia dall’obbligo i soggetti passivi “stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00”, consentendo loro il ricorso alla fattura cartacea (art. 18 del decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147).
La ricezione, da parte di un operatore economico nazionale, di un documento analogico con addebito dell’imposta in fattura emesso da un soggetto sammarinese che beneficia del particolare regime agevolativo, comporta l’utilizzo del codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Qualora la controparte stabilita o identificata in San Marino avesse emesso fattura senza addebito d’imposta, il soggetto passivo nazionale dovrebbe, invece, assolvere l’Iva nel territorio dello Stato grazie ai codici TD17 o TD19.
Per quanto concerne le specifiche tecniche relative alle fatture elettroniche B2B e B2C (versione 1.7.1), si segnala che dal 1° ottobre verranno scartati, con codice errore 00471, i file XML in cui, all’interno dei campi relativi al cedente/prestatore (C/P) e al cessionario/committente (C/C), sia indicato il medesimo soggetto, non solo, come accadeva in passato, nel caso in cui siano stati scelti i codici TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20, ma anche qualora sia indicata una delle seguenti tipologie di documento: TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata), TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD28.
I campi C/C e C/P devono invece coincidere sia nella regolarizzazione dello splafonamento (TD21), come già avveniva in precedenza, sia in caso di autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), pena lo scarto da parte del sistema (codice errore 00472).
Si segnala, infine, che, secondo quanto previsto dalla versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, il SdI non accetterà file XML nei quali sia riportato “contemporaneamente nel paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT” (codice errore 00476). Ciò escluderebbe, di fatto, la comunicazione dei dati delle operazioni intercorse fra stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi italiani e controparti non residenti in Italia.
(MF/ms)