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Reckon: evento finale presentazione progetto

Informiamo le aziende associate che mercoledì 19 ottobre 2022, dalle ore 9, presso il Potecnico di Lecco si terrà l’evento finale del progetto “Reckon” a cui ApiTech ha preso parte.

La finalità del progetto, che ha coinvolto alcune nostre associate, è migliorare la sicurezza sul lavoro attraverso nuovi strumenti digitali. 

In allegato potete trovare la locandina con il dettaglio del programma.

(SN/am)




Agevolazioni per le imprese energivore: apertura portale per la raccolta dichiarazioni anno 2023

Informiamo le aziende interessate che con circolare n. 41/2022/ELT, riportata in allegato, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l’apertura dal prossimo 14 ottobre del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2023.
 
Il portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della Csea cliccando sulla sezione Energivori o tramite il seguente indirizzo http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2022 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Registrati”. Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
La possibilità di accesso al sistema telematico avrà termine alle ore 23.59 del 28 novembre 2022.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio 2023).
 
Entro il 18 dicembre 2022 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2023, distinte per classi di agevolazione.
 
Per le imprese neo costituite (cioè costituite nel 2022) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, l’accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 2 gennaio 2023.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:
  1. abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh nel periodo di riferimento, intendendo per l’anno di competenza 2023 gli anni 2019 e 2021;
  2. operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito “Linee guida CE”). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2021;
  3. operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2021;
  4. non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS.
 
Livelli di contribuzione componente ASOS
Caso 1
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 o dall’allegato 5 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20%, la contribuzione alla componente ASOS è pari al minor valore tra quanto previsto al successivo Caso 2 e la contribuzione alla componente ASOS parametrata al VAL dell’impresa e posta pari a:
•          2,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•          1,5% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•          1,0% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•          0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
Caso 2
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% oppure alle imprese energivore di cui al precedente punto 4., la contribuzione alla tariffa ASOS è stabilita in modo decrescente al crescere dell’indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT), secondo il seguente schema:
•          Se 2% ≤ IFAT ≤ 10% pagano il 55% della ASOS (classe di agevolazione FAT.1);
•          Se 10% < IFAT  ≤ 15% pagano il 40% della ASOS (classe di agevolazione FAT.2);
•          Se IFAT > 15% pagano il 25% della ASOS (classe di agevolazione FAT.3);
•          Se IFAT < 2% pagano il 100% della ASOS.
 
Tali disposizioni si traducono, a livello di fatturazione, nell’applicazione di aliquote differenziate (pubblicate trimestralmente dall’ARERA) della componente ASOS nelle seguenti tipologie:
•          ASOS per clienti non energivori (classe di agevolazione 0);
•          ASOS per clienti energivori distinti in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, cioè:
A. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20% (classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4).
B. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 2 al 10% (classe di agevolazione FAT.1).
C. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 10 al 15% (classe di agevolazione FAT.2).
D. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato superiore al 15% (classe di agevolazione FAT.3).
In particolare, nel caso di classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4 si prevede l’applicazione in bolletta di una ASOS pari a 0; il successivo addebito all’impresa, calcolato come da Caso 1 di cui sopra, sarà ripartito in due rate ed avverrà direttamente da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA.
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL)
Per l’annualità di competenza 2023, l’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e VAL dell’impresa, assumendo le seguenti regole:
  • il VAL è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020). Se il VAL è minore di zero, non si ha accesso ai benefici;
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2021;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2023 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT)
Per l’annualità di competenza 2023, l’intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e il volume d’affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’IVA, assumendo le seguenti regole:
•          il fatturato è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020);
•          il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2021;
•          il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2023 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75. Sulle dichiarazioni e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese la Csea effettuerà idonei controlli a campione.
 
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
 
Ricordiamo infine che per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2023 è stato fissato dall’ARERA pari a:
•          100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
 
Le imprese riceveranno a mezzo PEC l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) utile al pagamento del contributo.
Il pagamento del contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Chiusura uffici festività Ognissanti

Comunichiamo alle aziende associate che, in occasione delle festività di Ognissanti, lunedì 31 ottobre 2002, gli uffici dell’associazione resteranno chiusi.

(MP/bd)

 

 



Visita all’azienda associata Dispotech di Gordona

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio organizza una visita presso l’azienda associata DISPOTECH di Gordona (So), azienda leader nella produzione di prodotti mono uso in tutto il mondo per ospedali e cliniche dentistiche, case di cura e RSA, strutture e operatori sportivi, farmacie e grandi distributori.

Ad accogliere i visitatori sarà il fondatore, Massimo Mortarotti, Vice Presidente di Api Lecco Sondrio. Seguirà la visita all’area produttiva.

La visita è in programma martedì 18 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo stabilimento di Dispotech in via al Piano 29, Gordona (So).

Programma:

  • ore 14.00 – presentazione aziendale a cura di Massimo Mortarotti
  • ore 14.30 – visita stabilimento produttivo
  • ore 16 circa – networking, saluti e termine visita

Adesioni al seguente link entro venerdì 14 ottobre 2022.

Per informazioni contattare la segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio allo 0341.282822 (Stefania Giussani).

(SG/sg)




Un aiuto all’export delle piccole imprese: “Puntiamo sulle fiere internazionali”

La Provincia del 13 ottobre 2022, parla Angelo Crippa export manager della Rete Ufficio Estero.




Aziende italiane per la ricostruzione dell’Ucraina: conferenza e missione

La Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina, in collaborazione con FederCamere, organizza in data 15 novembre 2022, ore 10:30, la conferenza online “ReBuild Ukraine – Italia“, patrocinata da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere e Assocamerestero, oltre ad altre importanti istituzioni italiane e ucraine.
Il sistema camerale italiano e tutte le istituzioni e associazioni di categoria, italiane e locali, illustreranno alle imprese partecipanti le opportunità che si presenteranno non appena terminata la crisi bellica in corso, in merito alla ricostruzione ucraina.
La conferenza sarà in italiano e gli interventi in ucraino saranno tradotti simultaneamente.

Per iscriversi alla conferenza gratuitamente cliccare qui

La conferenza è il primo step del progetto ReBuild Ukraine, organizzato da Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina in collaborazione con Premier Expo, che proseguirà con la missione d’affari a Varsavia (Polonia), organizzata in occasione del Forum “ReBuild Ukraine”, che si svolgerà il 15-16 febbraio 2023 e sarà interamente dedicato alla ricostruzione del Paese Ucraina.

Le imprese italiane del settore potranno incontrare direttamente in loco i potenziali clienti ucraini per attivare nuovi business e proporre i propri prodotti e servizi.

Oltre alla partecipazione all’evento, la missione d’affari comprenderà gli incontri con le istituzioni ucraine e la completa organizzazione del viaggio.

Clicca qui per ricevere maggiori informazioni sulla missione del febbraio 2023.

(MP/am)




Valute estere settembre 2022

 
Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di settembre 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 139.3512
Peso Argentino 141,6701
Dollaro Australiano 1,482
Real Brasiliano 5,1791
Dollaro Canadese 1,3187
Corona Ceca 24,5763
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,9508
Corona Danese 7,4366
Yen Giapponese 141.5682
Rupia Indiana 79,4558
Corona Norvegese 10,1697
Dollaro Neozelandese 1,6691
Zloty Polacco 4,7414
Lira Sterlina 0,87463
Leu Rumeno 4,9097
Rublo Russo 0
Dollaro USA 0,9904
Rand Sud Africa 17,3828
Corona Svedese 10,784
Franco Svizzero 0,964
Dinaro Tunisino 3,2067
Hryvnia Ucraina 36,2132
Forint Ungherese 404,1864
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 
 




Bonus edilizi: scadenze e correzione errori di comunicazione

Con la circolare n. 33 pubblicata il 6 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le tanto attese indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020.

Oltre a questo tema (a cui è dedicato il § 5), i chiarimenti hanno anche riguardato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi. 

Con un comunicato pubblicato, il CNDCEC ha “preso atto con favore” dei chiarimenti, arrivati dopo una “fattiva interlocuzione” con i vertici dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda le recenti modifiche sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave.

Le casistiche di errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti in Piattaforma (cassetto fiscale), per i quali l’Amministrazione finanziaria consente la correzione, sono diverse.

Prima di tutto viene precisato che “Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it” (segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all’indirizzo pec menzionato).

Anzitutto, l’Agenzia consente di correggere:

  • gli errori formali, o l’omissione, di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto (è il caso, ad esempio, di errori nel frontespizio della comunicazione, nell’errata indicazione dei dati catastali dell’immobile nel quadro B, ecc.). In questi casi, l’opzione risulta valida in quanto sussistono i presupposti per beneficiare dell’agevolazione fiscale, ma, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato nel caso di condomini minimi) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa al suddetto indirizzo Pec;
  • gli errori commessi in relazione alla comunicazione del primo SAL senza aver indicato il valore “1”, motivo per cui non era possibile trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi. Anche in questi casi è necessario comunicare l’accaduto all’indirizzo Pec dell’Agenzia indicando specificatamente i protocolli delle comunicazioni compilate in modo errato e il numero di SAL cui si riferiscono. Allo stesso modo dovranno essere segnalate all’indirizzo Pec dell’Agenzia le comunicazioni relative a SAL successivi al primo che non contengono il protocollo relativo alla comunicazione primo SAL (correttamente compilata).
È altresì possibile correggere la comunicazione trasmessa nella quale è stato indicato un importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) inferiore a quello della detrazione spettante.

In questa ipotesi potrà essere trasmessa una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza quale ammontare del credito ceduto.

Analogamente si può correggere la comunicazione trasmessa in cui era stata indicata una spesa inferiore rispetto a quella effettivamente sostenuta per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Nei casi in cui siano stati commessi errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione (es. un errato codice intervento, codice fiscale del cedente ecc.) e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite Pec, il modello allegato alla circ. n. 33/2022 (il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal cessionario/fornitore).

L’Agenzia ammette poi la possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del Dl 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29 aprile 2022 (il differimento di detto termine al 15 ottobre 2022, infatti, riguarda solo i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022).

La generalità dei contribuenti che entro il 29 aprile scorso non sono riusciti a trasmettere la comunicazione (ma anche per quelli, si ritiene, le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione), quindi, hanno tempo fino al 30 novembre per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250 euro, di cui all’art. 11 comma 1 del Dlgs. 471/97.

(MF/ms)
 




Api: “Mancano risorse umane”

Il Giornale di Lecco del 10 ottobre 2022, articolo sul risultato dell’indagine del nostro centro studi.




Ministero Transizione Ecologica: “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas”

E’ stato recentemente pubblicato sul sito del MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) il Decreto che rende attuativo il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas.

Il decreto del 6/10/2022, che trovate nell’allegato A, prevede la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione e di un’ora la durata giornaliera di accensione degli impianti termici di climatizzazione, alimentati a gas naturale.

La penisola è suddivisa in zone, proprio in base al clima:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Allegato B Italia divisa a zone.

Sono previste alcune esenzioni, riportiamo quelle con possibili applicazione alle imprese:

Esenzione relativa alla durata complessiva di accensione

  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Esenzione relativa alla sola durata giornaliera
  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste per la durata complessiva di accensione, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Esenzione relativa alla riduzione di 1° di temperatura
  • edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il decreto entra in vigore alla data di pubblicazione e si applica per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

(MP/am)