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Conservazione scritture contabili per dieci anni

Con l’ordinanza n. 9794, depositata il 14 aprile, la Corte di Cassazione è tornata a precisare che resta fermo, in ogni caso, in capo al contribuente, l’obbligo di conservare la documentazione contabile per dieci anni e non solo per il minor lasso di tempo riconosciuto all’amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

Il caso riguarda una S.p.a.  alla quale era stato notificato un avviso di accertamento volto al recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’anno 2011.

La società eccepiva la violazione dell’articolo 22 Dpr. 600/1973 e dell’articolo 2220 cod. civ.

In forza della prima delle citate disposizioni, le scritture contabili obbligatorie “devono essere conservate sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 o da altre leggi tributarie”.

In merito alla richiamata disposizione era già intervenuta la Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 9834 del 13.05.2016, con la quale aveva chiarito che la norma doveva essere interpretata nel rispetto del principio specifico previsto dall’articolo 8, comma 5, L. 212/2000, in forza del quale “l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”.

Alla luce della richiamata previsione la Corte di Cassazione, già nel 2016, aveva ritenuto che l’estensione oltre il termine decennale fosse possibile solo nel caso in cui il decennio fosse spirato prima che l’accertamento, seppur iniziato, non fosse definito, “diversamente derivandone, se non un interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un’applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l’amministrazione procedere all’accertamento nei termini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die”.

La più recente pronuncia, pur tenendo conto di quanto appena richiamato, ha tuttavia ritenuto che la medesima disposizione non possa essere interpretata nel senso di derogare l’articolo 2220 cod. civ., prevedendo un obbligo di conservazione per un tempo più limitato dei dieci anni previsti dal codice civile, coincidente con il termine attribuito all’Amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

Nel caso di specie, infatti:

  • l’accertamento aveva avuto inizio nell’anno 2011,
  • le agevolazioni con riferimento alle quali vi era un obbligo di conservazione della documentazione risalivano al 2003,
  • le dichiarazioni omesse riguardavano i periodi 2005-2009.
Trattandosi di documenti tutti rientranti nel lasso di tempo decennale previsto dall’articolo 2220 cod. civ., la Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata, ha qualificato come perdurante l’obbligo di conservazione, e, dunque, legittima la richiesta di documentazione avanzata dall’Agenzia delle entrate.

Con riferimento alla richiamata pronuncia e, soprattutto, alle disposizioni in materia di conservazione dei documenti contabili, non può ignorarsi quanto recentemente è stato stabilito dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8500 del 25.03.2021: “una volta stabilito che la deduzione dell’elemento pluriennale in ogni singola annualità di imposta espone il contribuente alla potestà di accertamento dell’Amministrazione finanziaria indipendentemente dalla decadenza nella quale quest’ultima sia incorsa sulle annualità pregresse, non pare inesigibile – proprio in ottica, anche questa statutaria, di affidamento e reciproca collaborazione – che il contribuente sia onerato della diligente conservazione delle scritture, non sine die, ma fino allo spirare del termine di rettifica (anche se ultradecennale) dell’ultima dichiarazione accertabile”.

Alla luce del quadro richiamato, dunque, permane sempre, in capo al contribuente, l’onere di conservare la documentazione per dieci anni, nonché per il maggior termine di decadenza dell’accertamento (che, alla luce di quanto appena esposto, ben potrebbe essere superiore ai dieci anni).

(MFms)
 




Dichiarazione Iva 2021: 30 aprile 2021 il termine per la detrazione Iva sugli acquisti 2020

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentata la dichiarazione Iva 2021 relativa al 2020, come previsto in via ordinaria dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta (art. 6 comma 5 del Dpr 633/72);
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente (art. 178 della direttiva 2006/112/Ce).
Ciò sta a significare che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2020 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2020, vale a dire – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2021.

Per chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2026.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2021, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2020; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva 2022 relativa al 2021 (anno di ricezione del documento di acquisto), atteso che la contemporanea presenza dei requisiti sostanziale (esigibilità dell’imposta) e formale (possesso della fattura), si è potuta verificare soltanto nel 2021.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del DPR 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Sul punto, sono da evidenziare, tuttavia, due recenti interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate che paiono discostarsi rispetto al principio di cui alla circolare n. 1/2018.

Nella risposta a interpello n. 192/2020, per un verso viene ribadito che la nota di variazione in diminuzione, per una procedura la cui “infruttuosità” si è manifestata nel 2019, può essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 per il 2019 (il cui termine era stato differito al 30 giugno 2020).

Per altro verso, il documento di prassi indica che l’Iva detratta dovrebbe confluire “nella dichiarazione annuale Iva 2021 relativa al periodo d’imposta 2020” (qualora la nota sia emessa nel 2020)

Si tratta di un’affermazione che desta qualche perplessità: non risulta del tutto comprensibile, difatti, per quale ragione la nota di variazione debba essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva riferita al periodo 2019, se il diritto alla detrazione è esercitato nella dichiarazione successiva.

Analoghe considerazioni sono contenute nella risposta a interpello n. 119/2021, con riferimento a un caso di risoluzione contrattuale, da parte di una società di fornitura di energia elettrica (in mancanza del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario), avvenuta nel 2019, con emissione della nota di variazione nel 2020, entro il termine per la presentazione del modello Iva.

Anche in questa circostanza, si sostiene che l’Iva detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del documento “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”.

La conclusione a cui sono pervenute le due recenti risposte a interpello non appare coerente neppure con le istruzioni contenute nel modello dichiarativo (si veda, ad esempio, il modello Iva 2021, riferito al 2020).
In tale sede, è precisato che nei righi da Ve1 a Ve12 devono essere riportate le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno, “tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno”.
La predetta locuzione lascerebbe intendere che, nei righi da Ve1 a Ve12 del modello Iva 2021 relativo al 2020 possano essere incluse anche le note di credito registrate con riferimento all’anno cui la dichiarazione si riferisce.

(MF/ms)




Agenzia delle Entrate: online la guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulla piattaforma “cessione crediti”, dedicata ai vari crediti d’imposta cedibili a soggetti terzi.

Per una serie di spese sostenute, infatti, il contribuente può usufruire, in alternativa alla detrazione:

  1. di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore
  2. della possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante
A tal fine, in particolare, occorre distinguere tra due tipologie di crediti:
  • quelli già inseriti in via automatica nella piattaforma: si tratta ad esempio del bonus vacanze, del credito d’imposta riconosciuto per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché del credito d’imposta previsto per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Per tali misure, i titolari del credito accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito delle Entrate, e possono comunicare la cessione a terzi
  • quelli che, invece, non sono noti all’Agenzia, in quanto possono essere utilizzati senza una preventiva comunicazione. Si tratta ad esempio del Superbonus e dei crediti d’imposta riconosciuti per i canoni di locazione
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
  1. monitorare i crediti
  2. cedere i crediti
  3. confermare di accettare la cessione tramite la funzione “accettazione crediti”
  4. consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario
La piattaforma – spiega la guida in esame – è infatti composta dalle seguenti quattro funzioni, accessibili dalla home page:
  • monitoraggio crediti
  • cessione crediti
  • accettazione crediti
  • lista movimenti
In quest’ultima area della piattaforma, l’utente può consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario, nonché le eventuali operazioni successive; a tal fine è necessario specificare il periodo temporale oggetto della consultazione o il codice fiscale del cedente o del cessionario (anche parzialmente) e poi cliccare sul pulsante “visualizza”.

(MF/ms)




Valute estere marzo 2021

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 09 aprile 2021)

Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di marzo 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 158.8529
Peso Argentino 108,269
Dollaro Australiano 1,5444
Real Brasiliano 6,7247
Dollaro Canadese 1,497
Corona Ceca 26,1781
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,7465
Corona Danese 7,4363
Yen Giapponese 129,3804
Rupia Indiana 86,655
Corona Norvegese 10,1469
Dollaro Neozelandese 1,6686
Zloty Polacco 4,5991
Lira Sterlina 0,85873
Leu Rumeno 4,8884
Rublo Russo 88,6326
Dollaro USA 1,1899
Rand Sud Africa 17,8284
Corona Svedese 10,1692
Franco Svizzero 1,1065
Dinaro Tunisino 3,2797
Hryvnia Ucraina 33,0802
Forint Ungherese 365,6117
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Istat marzo 2021 variazioni

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.7% (variazione annuale) e a + 0,8% (variazione biennale).

 

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,525% e + 0,6%.

 

(MP/bd)




Sostanze pericolose: obbligo di presentazione della “Scip Declaration”

Come già indicato nella precedente circolare Api n.20 del 14 gennaio 2021, si ricorda che i produttori e i rivenditori di articoli contenenti sostanze pericolose presenti nella Candidate-List, hanno l’obbligo della presentazione della notifica Scip. Tra le sostanze pericolose presenti in questa lista ricordiamo il piombo, componente di numerose leghe metalliche, tra cui la più comune è l’ottone.

Chi produce articoli immessi sul mercato dell’Ue che contengono sostanze pericolose dal 5 gennaio 2021 deve trasmettere all’Echa le informazioni su di essi, qualora le sostanze estremamente preoccupanti (Svhc) siano presenti in concentrazione superiore allo 0,1 % p/p.

I soggetti che devono fornire informazioni all’Echa sono:
• produttori ed assemblatori dell’Ue, importatori, distributori di articoli, altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.
I dettaglianti e gli altri soggetti della catena che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori, sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati Scip.
 
Le notifiche all’Echa devono contenere le seguenti informazioni:
• dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
• il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e pericolosa in quell’articolo;
• altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo e ne garantiscano la corretta gestione quando diventa un rifiuto.

L’Echa ha stabilito che le informazioni da trasmettere al database Scip devono essere nel formato Iucid.

Api Lecco Sondrio ha predisposto un servizio di assistenza per le aziende che devono attivarsi per la notifica, se ne avete necessità potete contattare il servizio Ambiente e Sicurezza dell’associazione compilando il questionario di Google “Indagine per aziende interessate alla Scip”.

Altrimenti potete richiedere un incontro con Apitech, il servizio innovazione di Api Lecco Sondrio, se volete un supporto nella valutazione di alternative all’uso di materiali contenenti sostanze preoccupanti, presenti nella candidate list.

 
(SN/am)
 




La passione è famiglia e donna

Il Giornale di Lecco del 19 aprile 2021, parla Silvia Corbetta Ceo della nostra associata Rosval di Nibionno (Lecco).




Contributi a fondo perduto per progetti di economia circolare

Regione Lombardia ha approvato i criteri del bando per l’innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia – edizione 2021, con l’obiettivo di promuovere e riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in ottica di economia circolare attraverso il sostegno a:
  1. progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini e la riduzione della produzione di rifiuti
  2. Eco-design, progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia Life Cycle Thinking
  3. progetti che intendano fornire una risposta alle nuove esigenze economiche, sanitarie e sociali, in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di nuovi materiali, dispositivi e/o componenti in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, con sede operativa in Lombardia, in forma singola o in aggregazione.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese sostenute, per un investimento minimo di 40.000,00 euro e un contributo massimo concedibile di 120.000,00 euro per progetto.
La selezione dei progetti verrà effettuata con procedura valutativa e i progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Unioncamere Lombardia cliccando qui.

In alternativa, ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di economia circolare.

Pertanto, rimaniamo a disposizione per chiarimenti sul bando e, nel caso siate interessati a richiedere il contributo, chiediamo di contattarci il prima possibile, per organizzare la proposta al meglio.

Potete contattarci scrivendo a ileana.malavasi@api.lecco.it, oppure telefonando in sede Api 0341.282822.

(IM/im)




Riammissione al lavoro dopo assenza per Covid-19: nota del Ministero della Salute

In tema di riammissione al lavoro – punto 2 del protocollo condiviso – il Ministero della Salute ha mandato una nota datata 12 aprile 2021, con ulteriori precisazioni. In allegato il breve testo integrale che specifica le condizioni per il rientro al lavoro nelle varie casistiche: lavoratore positivo con sintomi gravi, sintomatico non grave, asintomatico, positivi a lungo termine, contatti stretti asintomatici.

I chiarimenti sono molto utili per capire come agire in circostanze nelle quali c’era un ampio margine di incertezza. 

(SN/bd)
 




Vaccini in azienda: indicazioni ad interim

E’ ora disponibile il documento dal titolo “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” che completa quanto esposto nel “protocollo per la vaccinazione in azienda” che abbiamo segnalato la scorsa settimana (circolare n. 197 del 8/04/2021) e che contiene maggiori indicazioni sull’organizzazione della campagna vaccini in azienda.

Tra le altre cose, a pagina 4 sono indicati alcuni requisiti relativamente agli spazi, che vi invitiamo a consultare direttamente. Sottolineiamo soltanto che sono previsti ambienti “interni, esterni o mobili” e che l’allestimento venga previsto laddove la popolazione lavorativa sia “sufficientemente numerosa”.

Il ruolo di Ats risulta cruciale per valutare l’idoneità degli ambienti che vengono “candidati”: l’approntamento di punti vaccinali territoriali aggiuntivi, a servizio di più aziende, è comunque subordinato ad una disponibilità di vaccini così ampia che il piano nazionale preveda di procedere alle vaccinazioni indipendentemente dall’età dei lavoratori, che ad oggi costituisce invece il criterio irrinunciabile per la scala di priorità.

Come si vede consultando direttamente l’allegato, il medico competente o il personale sanitario individuato, ora dispongono di fac simili per raccogliere il consenso informato e per eseguire il triage prevaccinale e l’anamnesi Covid-19 correlata. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni che possono arrivare dal proprio medico competente per prepararsi in modo adeguato alle fasi successive. 

Come dicevamo già la scorsa settimana, appena ci saranno istruzioni operative da parte di Regione Lombardia e dalle Ats locali, sarà nostra cura informarvi tempestivamente. Non si esclude di poter organizzare un webinar informativo con tutti gli interessati, per spiegare le modalità di attuazione di questa iniziativa.

 
(SN/bd)