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Avvisi bonari: l’impatto dei relativi versamenti ai fini dell’emissione del DURC per le imprese appaltatrici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 63 del 3 marzo 2026, ha fornito indicazioni ai fini del rilascio del DURF, affermando che rientrano nel calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi anche i versamenti effettuati a seguito di avviso bonario, seppur a determinate condizioni.

La questione riguarda il DURF, il documento che attesta il possesso dei requisiti per la disapplicazione degli obblighi posti a carico delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, la cui disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 17-bis del DLgs. 241/97.

In base a quanto previsto al comma 5 lett. a), le imprese comunicano al committente, allegando il relativo certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (DURF), la sussistenza cumulativa, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza di versamento, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • avere eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione; a tali fini non rilevano i piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza.

È importante, al riguardo, chiarire quali elementi possono essere ricompresi nella soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi.

In passato l’Agenzia, mediante la ris. 22 settembre 2020 n. 53, aveva chiarito che, a tali fini, vanno computati fra i versamenti anche l’IVA relativa alle operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72) o dell’inversione contabile (art. 17 del DPR 633/72), l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73 comma 3 del DPR 633/72) e l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR).

Al contrario, le operazioni oggettivamente non imponibili IVA, come i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex art. 9 del DPR 633/72, non rilevano ai fini del calcolo della soglia (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29 aprile 2025 n. 123).

Il quesito posto alla base dell’interpello n. 63/2026 prende le mosse da una richiesta effettuata da una società che, dovendo ottenere il DURF per lavorare con committenti pubblici e privati, chiedeva se potesse ricomprendere nel calcolo dei “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale” anche i pagamenti effettuati tramite modello F24 a seguito di avvisi bonari per controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Secondo l’istante, i versamenti derivanti da avvisi bonari devono essere inclusi nel conteggio, quantomeno per la parte riferibile all’imposta, quindi al netto di sanzioni e interessi. Si tratterebbe, infatti, di somme che estinguono un debito di imposta che, anche se emerse a seguito di controlli, si riferiscono a tributi dovuti in sede di dichiarazione.

Rileva la data di effettuazione del pagamento

L’Agenzia, nel richiamare il quadro normativo e i chiarimenti già forniti con la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020, conferma una lettura favorevole.

Nel documento viene messo in evidenza che i versamenti effettuati tramite F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 attestano la volontà del contribuente di adempiere ai propri obblighi tributari.

Di conseguenza, essi possono legittimamente concorrere nel calcolo della soglia del 10%, a condizione però che siano stati eseguiti nel triennio rilevante, ossia nel periodo compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui si riferiscono gli ultimi tre modelli dichiarativi presentati.
 
(MF/ms)




Convenzione UNI – CONFAPI

Si comunica che anche per l’anno 2026 è stata rinnovata la  tra UNI e CONFAPI per rendere più accessibili e diffuse le norme tecniche per le PMI.

La convenzione prevede le seguenti agevolazioni:

  • Lo sconto del 15% sull’acquisto delle singole norme UNI – formato cartaceo o elettronico – i corsi e i servizi info-formativi UNITRAIN.
  • L’abbonamento annuale per la consultazione on line:
           € 200,00 + Iva Raccolta Completa norme UNI per aziende con meno di 50 dipendenti.

          € 300,00 + Iva Raccolta Completa norme UNI per aziende con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni di Euro

          € 140 € + Iva 22% per la consultazione delle norme UNI citate nelle Norme Tecniche delle Costruzioni, con la possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario di Euro 15,00, più iva come di legge, per singola norma. L’elenco delle norme comprese è disponibile nella pagina di acquisto.

Le imprese che intendono usufruire delle condizioni agevolate devono inviare all’Associazione Territoriale di appartenenza il presente modulo compilato in ogni sua parte.

L’Associazione Territoriale, previa verifica della sussistenza delle condizioni vincolanti (iscrizione all’associazione e regolarità dei versamenti contributivi) , inoltrerà la richiesta validata a UNI.

UNI fornirà direttamente all’impresa interessata tutte le informazioni necessarie per registrarsi e completare l’adesione per acquistare on-line le norme o il servizio di abbonamento direttamente nello store UNI a mezzo carta di credito accettando il documento “Licenza d’uso dei Prodotti Digitali” e le “Condizioni Generali di Contratto per il Servizio di Vendita e fornitura dei Prodotti.”
 

L’accesso – riservato al cliente e inteso solo per uso interno – avviene tramite specifiche login e password personali non cedibili. Ogni combinazione di login e password dà diritto a un solo accesso contemporaneo alla banca dati delle norme.
Sono consultabili tutte le norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite). L’aggiornamento delle norme avviene in continuo.
La consultazione può avvenire 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tramite collegamento ad internet.
L’abbonamento dà diritto alla consultazione dei testi integrali delle norme, non al download dei file né alla stampa.
Il servizio di consultazione decorre dalla data di attivazione e resta attivo per 12 mesi.

(MS/ms)




Emissioni in deroga: dati in Aua-point entro 31 marzo 2026

Con riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in tema di emissioni convogliate in atmosfera, si ricorda che i soggetti obbligati ad eseguire le analisi chimiche periodiche ai punti di emissione devono comunicarle alle autorità caricando i dati dell’anno precedente sull’applicativo AUA Point entro la fine del mese di marzo di ogni anno.

Per accedere ad Aua point con le credenziali si utilizza questo link.

L’obbligo deriva dalla DGR n° XI/5773 del 21 dicembre 2021, che ha introdotto in Lombardia l’obbligo dell’utilizzo di Aua-point. Le tipologie autorizzative che comprendono l’obbligo di Aua Point sono qui elencate:

• Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. ​ 272 c.2 d.lgs. ​ 152/2006 (extra AUA) ​
• Autorizzazione emissioni 269 ​
• AUA contenenti scarichi industriali (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. ​ 269 o 124 del d.lgs. ​ 152/2006.
• autorizzate ex art.12 d.lgs. ​ 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili); ​
• autorizzate ex art. ​ 208 d.lgs. ​ 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti); ​
• autorizzazione ex art 8 d.lgs. ​ 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali); ​

Tutti i dettagli normativi e le eventuali eccezioni sono consultabili sul sito Arpa Lombardia.

Si segnala anche il manuale Aua-point disponibile sul web nell’ultima revisione del 22 agosto 2025.

Si precisano alcuni aspetti:

  • le attività sotto la “soglia massima”, ove individuata dall’allegato tecnico di riferimento, non sono tenute a compilare Aua Point, non essendo tenute ad effettuare analisi di messa a regime, né periodiche;
  • nel caso di analisi da effettuarsi con cadenza biennale, è obbligatorio caricare sull’applicativo Aua-point le analisi degli anni in cui il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio.
  • per le analisi di messa a regime degli impianti nuovi, i dati dovranno essere caricati su Aua-point secondo le tempistiche previste negli allegati tecnici.
Confapi Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it .

(SN/am)




Comunicazione pile ed accumulatori: scadenza al 31 marzo 2026

Dal 22 gennaio 2026 è attivo il portale per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2025 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori.

La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D. lgs.188 del 2008, è la fine del mese di marzo.

La scrivania personale è accessibile mediante CNS o SPID dalla home page del portale registro pile, cliccando su Scrivania per i produttori.

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2025. La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.

Per approfondimenti, consultare il sito del Registro Pile e/o la scheda di sintesi allegata.

(SN/am)
 




Leghe con il piombo: disallineamento tra Adr e Seveso

Si porta all’attenzione delle imprese che trattano leghe contenenti piombo una criticità normativa legata alle scadenze previste da due norme diverse (ADR/M366 e Seveso III) che però si applicano alla stessa sostanza. 

In estrema sintesi: le imprese assoggettate dovrebbero adeguarsi alla Seveso entro il 1/09/2026 mentre il quadro ADR transitorio definito dall’M366 rimane valido fino al 31/08/2027.

Questo deriva dal fatto che dal 1° settembre 2025, in applicazione dell’ATP 22 del CLP, il piombo massivo è classificato come:

•                Aquatic Acute 1 – H400
•                Aquatic Chronic 1 – H410

Conseguentemente, ai sensi dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, le imprese che detengono ≥100 t o ≥200 t di leghe contenenti piombo potrebbero essere assoggettate agli obblighi Seveso (soglia inferiore o superiore).
L’art. 13 del D.lgs. 105/2015 prevede un termine di 1 anno per l’adeguamento, portando la scadenza al 1° settembre 2026. Tuttavia, ciò determina un disallineamento temporale rispetto alla validità dell’Accordo M366, che rimane efficace fino al 31 agosto 2027.

Per informazioni sull’applicabilità delle norme Seveso III, consultare il sito ISPRA

Per informazioni sull’accordo multilaterale per il trasporto di merci, consultare il sito ministeriale

(SN/am)
 




Bando INAIL: apertura sportello fissata al 13 aprile 2026

Con riferimento al bando annuale INAIL che favorisce gli investimenti in sicurezza, sono state pubblicate le date ufficiali dello sportello per il bando ISI INAIL 2026:
  • Apertura: 13 aprile 2026
  • Chiusura: 28 maggio 2026 (ore 18:00)
Si segnala che il 13 aprile non è solo il giorno in cui si può iniziare a caricare i dati, ma è anche l’ultimo termine utile per inviare quesiti specifici all’INAIL. È necessario dunque sfruttare il prossimo periodo per avviare la raccolta documentale e verificare tutti i requisiti, in modo che, in caso di dubbi, si possa richiedere tempestivamente il parere dell’ente.

(SN/am)
 




GSE gruppi di autoconsumo e CER: aperta la funzionalità per l’erogazione del contributo Pnrr

Era attesa ed è finalmente attiva la funzionalità per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale per i soggetti beneficiari di contributi PNRR come Comunità Energetiche o Gruppi di autoconsumo.
Lo ha recentemente annunciato il GSE attraverso una nota sul proprio sito.

La funzionalità viene abilitata dal GSE solo per i Soggetti Beneficiari titolari di impianti di produzione:

  • per i quali risulta emanato l’atto di concessione e sottoscritto l’atto d’obbligo;
  • entrati in esercizio e inseriti in configurazioni di autoconsumo per le quali il Soggetto Referente ha già presentato la richiesta di qualifica al GSE.
I soggetti beneficiari potranno inviare la richiesta di erogazione del contributo e i relativi allegati secondo quanto riportato nelle Istruzioni Operative per la rendicontazione delle spese.
Tutti i documenti necessari e le Guide interattive sono scaricabili nella sezione dedicata del sito GSE.
La richiesta è riservata ai beneficiari con impianti in esercizio, atto di concessione/obbligo sottoscritto e pratica di qualifica presentata. Le domande si gestiscono dal portale GSE.

(SN/am)




GSE Conto termico 3.0: sospensione temporanea delle domande

Con riferimento alle opportunità derivanti dal cosiddetto “Conto termico 3.0” si segnala la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo.

In data 3 marzo 2026 infatti, a seguito dell’elevato numero di richieste pervenute nei primi giorni di apertura del portale (le richieste pervenute ammontano a circa 1,3 miliardi di euro) il Gse ha ritenuto di adottare una sospensione prudenziale per compiere le attività di istruttoria e di verifica delle domande già presentate, nel rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e al fine di garantire la sostenibilità degli impegni finanziari.

Il portale sarà riattivato non appena concluse le necessarie verifiche operative.

Tutte le informazioni sul conto termico si trovano sul sito del GSE

Si allega la comunicazione ufficiale della sospensione.
 
(SN/am)




Recipienti in pressione: conformità alla direttiva PED

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

Con riferimento agli obblighi che riguardano i recipienti in pressione in uso presso diverse realtà produttive, si invitano le imprese a considerare gli obblighi vigenti come esposti nella scheda tematica che si allega.
Per chi fosse interessato, si segnala l’opportunità di un servizio di consulenza attraverso professionisti qualificati. La Direttiva PED (Pressure Equipment Directive) impone la conformità dei recipienti in pressione per la produzione di aria compressa, e la loro verifica periodica. In caso di nuova installazione, è necessaria la Dichiarazione di Messa in servizio sul portale Civa-INAIL.

Le attività includono:

1) sopralluoghi e ispezioni dettagliate nelle sale compressori per verificare lo stato e la conformità dei recipienti in pressione.
2) raccolta e verifica dei certificati e dei documenti necessari per garantire la conformità degli apparecchi.
3) redazione di documentazione tecnica, assistenza sul portale CIVA.

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione servizi@confapi.lecco.it , facendo riferimento a Silvia Negri.

(SN/am)
 




Rentri: approvate alcune proroghe nel sistema di tracciabilità

Il Parlamento ha inserito nel Decreto Milleproroghe del 27/02/2026 tre novità che riguardano il Rentri. Si allega la scheda di Confapi Lecco Sondrio con le novità e si sintetizzano qui le tre proroghe:
  • Proroga utilizzo FIR cartaceo: può continuare ad essere emesso fino al 15 settembre 2026
  • Proroga delle sanzioni RENTRI: le sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dell’xFIR al RENTRI si applicano solo a decorrere dal 15 settembre 2026
  • Geolocalizzazione mezzi – Categoria 5: l’obbligo di dotare i mezzi di trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione è prorogato al 30 giugno 2026
L’Associazione resta a disposizione e raccomanda di consultare sempre il sito del Rentri e il sito dell’albo gestori ambientali per tutte le comunicazioni ufficiali.

 

(SN/am)