Fine dell’esterometro per gli scambi con San Marino
La fatturazione elettronica, in base a quanto previsto dal Dm 21 giugno 2021, diverrà obbligatoria dal 1° luglio 2022, fatti salvi specifici casi di esonero.
Le regole tecniche per l’emissione e la ricezione sono state definite con provv. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2021, sostanzialmente rinviando alla disciplina già in uso tra soggetti stabiliti in Italia dal provv. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 così come successivamente modificato.
L’introduzione delle e-fatture, in formato Xml e trasmesse via Sistema di Interscambio, pone alcuni interrogativi rispetto agli adempimenti attualmente in essere nei rapporti tra operatori italiani e sammarinesi.
In particolare, le nuove modalità di documentazione delle operazioni in via elettronica, disciplinate dal Dm 21 giugno 2021, ragionevolmente renderanno superato l’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro”.
Difatti, le cessioni e prestazioni con controparti di San Marino sono attualmente soggette alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 comma 3-bis del D.lgs. 127/2015, in quanto operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che non sono documentate mediante bolletta doganale.
Il combinato disposto dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015 (che detta gli obblighi di fatturazione elettronica) e del comma 3-bis (che disciplina la comunicazione transfrontaliera) porta a concludere che, in presenza di un documento elettronico trasmesso via Sistema di Interscambio, non sia più dovuta la comunicazione, anche nei rapporti tra Italia e San Marino.
La delicatezza della questione meriterebbe un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, prima del 1° ottobre 2021, data a decorrere dalla quale sarà possibile emettere fattura elettronica nei rapporti di scambio italo-sammarinesi.
Al momento, una conferma di quanto esposto potrebbe rinvenirsi nella circolare n. 14/2019, ove l’Agenzia ha avuto modo di osservare che nel caso di operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (o dagli stessi poste in essere) per le quali vige l’obbligo di fatturazione, “questa potrà comunque essere elettronica via SdI, per accordo tra le parti ovvero per scelta del cedente/prestatore – ipotesi che escludono gli adempimenti connessi al cosiddetto esterometro”.
Ciò dovrebbe valere anche nei casi dei rapporti di San Marino, tanto per le e-fatture emesse su base facoltativa (dal 1° ottobre 2021 nel caso di specie) quanto, a maggior ragione, per le e-fatture elettroniche in via obbligatoria (dal 1° luglio 2022).
Sotto il profilo dei codici natura da attribuire alle cessioni dall’Italia a San Marino, sulla base della versione 1.6 e seguenti delle specifiche tecniche della fattura elettronica, resta confermata la codifica “N3.3”, dedicata alle operazioni “Non imponibili – Cessioni verso San Marino”. Essa è adottata sia in caso di “esterometro” sia per l’emissione delle e-fattura via Sistema di Interscambio.
Per gli acquisti da San Marino con il meccanismo del reverse charge ex art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, è lo stesso Dm 21 giugno 2021 a consentire al soggetto passivo nazionale l’integrazione della fattura elettronica eventualmente ricevuta (senza esposizione dell’Iva dovuta dal cessionario).
L’integrazione avviene secondo le regole previste a livello interno dall’Agenzia delle Entrate ossia, nel caso in analisi, dovrà essere riportato il codice “TD19” per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ai sensi del richiamato art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.
Anche in questa circostanza, l’integrazione elettronica dovrebbe assorbire la presentazione del c.d. “esterometro”.
Possibile abolizione dell’obbligo Intrastat
Un ulteriore aspetto da verificare concerne il superamento dell’attuale obbligo di presentazione del modello Intra vendite, previsto, in relazione alla sola parte fiscale, per le cessioni di beni in regime di non imponibilità Iva dall’Italia a San Marino, ai sensi dell’art. 4 del Dm 24 dicembre 1993 (dal quale sono esentati i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con Stati appartenenti all’Unione europea).
A prescindere dal fatto che il soggetto passivo italiano dal 1° ottobre 2021 certifichi le cessioni di beni nei confronti di San Marino mediante fattura elettronica (su base facoltativa) o fattura analogica, l’obbligo di presentazione dell’elenco Intrastat dovrebbe decadere.
Per effetto dell’art. 22 del Dm 21 giugno 2021, dalla data anzidetta “cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993”, ivi incluso il prescritto obbligo ai fini Intrastat.
(MF/ms)