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Transfer price: la documentazione prevista per le Pmi

Come noto, nel corso di un controllo fiscale, le imprese italiane che scambiano beni e/o servizi con imprese controllate estere devono dimostrare all’amministrazione finanziaria la correttezza dei valori applicati alle cessioni intercompanyche devono essere in linea con quanto previsto dalle disposizioni nazionali e internazionali di riferimento.

In merito, giova ricordare che:

  • l’articolo 110, comma 7, Tuir contempla le disposizioni in materia di transfer price a livello domestico, stabilendo che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
  • sulla base delle raccomandazioni Ocse, occorre avere riguardo al “principio di libera concorrenza” previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, in base al quale il prezzo stabilito nelle transazioni economiche e commerciali intercorse tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo dovrebbe corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.
Ciò posto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 26 Dl. 78/2010, il contribuente ha la facoltà di predisporre un set documentale idoneo a supportare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo.

La predisposizione della documentazione sopra richiamata consente così di evitare le sanzioni previste, ai fini fiscali, per la fattispecie riconducibile alla dichiarazione infedele.

Sullo specifico punto l’articolo 1 D.lgs. 471/1997 prevede quanto segue:

  • comma 2 (dichiarazione infedele): se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato;
  • comma 6 (esimente prevista in materia TP): in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, Tuir, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione sopra indicata (prevista per la dichiarazione infedele) non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Quindi, qualora il contribuente abbia costruito un idoneo supporto documentale, potrà consegnarlo nel corso dell’attività di controllo ispezione o verifica, usufruendo del regime agevolato previsto dall’articolo 1, comma 6, D.lgs. 471/1997.

Di contro, in ambito penal-tributario, l’articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 74/2000 prevede che ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste per la dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali (compresa quella redatta in tema di prezzi di trasferimento), della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Sotto il profilo operativo le linee guida previste per la redazione del set documentale ai fini del transfer price, sono contenute nel provvedimento n. 2010/137654 diramato dall’Agenzia delle Entrate in data 29.09.2010, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Il nominato provvedimento direttoriale contiene tutte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all’articolo 26 Dl. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Delineato, seppur brevemente, l’assetto normativo di riferimento si ricorda che l’Agenzia delle Entrate – in data 20 settembre 2021 – ha pubblicato la bozza di circolare, disponibile in consultazione pubblica, in tema di documentazione ai fini dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Il citato documento di prassi conferma le semplificazioni previste per le piccole e medie imprese per le quali, già in passato, era prevista la facoltà di non aggiornare la documentazione per i due periodi d’imposta successivi a quello cui essa stessa si riferisce, sempre che le informazioni su cui si fonda l’analisi di comparabilità siano reperibili da fonti pubblicamente disponibili e che non siano intervenute modifiche significative ai seguenti elementi:

  • caratteristiche dei beni e dei servizi;
  • analisi delle funzioni svolte;
  • termini contrattuali;
  • condizioni economiche;
  • strategie d’impresa.
In particolare, con la finalità di rendere meno oneroso l’accesso al regime premiale alle piccole e medie imprese, tali soggetti hanno la facoltà di non aggiornare annualmente, a determinate condizioni, alcuni dati dell’analisi di comparabilità.

In merito, giova ricordare che:

  • per piccole e medie imprese si intendono le imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento;
  • l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro deve avvenire utilizzando, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra il volume d’affari ai fini Iva e i ricavi ai fini delle imposte sui redditi indicati nelle rispettive dichiarazioni del periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento.
La bozza di circolare ribadisce, sempre in un’ottica di semplificazione, che i fattori che non devono aver subito modificazioni significative sono quelli che rilevano ai fini dell’analisi di comparabilità ossia le caratteristiche dei beni e servizi, le funzioni svolte, i rischi assunti, i beni strumentali utilizzati, i termini contrattuali, le condizioni economiche e le strategie di impresa.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate raccomanda di prestare particolare cautela in ordine all’appuramento o meno di eventuali variazioni occorse nei fattori della comparabilità sopra indicati in quanto, nel corso dell’attività di un’impresa, è assolutamente normale che tali fattori subiscano variazioni più o meno rilevanti.

Sul punto, per modificazioni significative si intendono le variazioni di rilevanza tale che, in un contesto di soggetti indipendenti, sarebbero suscettibili di incidere in modo importante sulle condizioni delle operazioni tra gli stessi intervenute e, quindi, sulla loro valorizzazione.

Infine, si ricorda che il verificarsi delle condizioni previste per poter godere della semplificazione sopra illustrata non esime le piccole e medie imprese dal fornire informazioni, per ogni singolo anno, sulla società, sulla struttura operativa, sull’attività e la strategia imprenditoriale perseguita, sulle operazioni infragruppo oltre che sui dati indicati generali sul Gruppo multinazionale di cui al sottoparagrafo da 2.1.1 a 2.1.5 del capitolo 2 del provvedimento direttoriale emanato in tema di Documentazione Nazionale in precedenza citato.

(MF/ms)
 




Bando “Formare per assumere”

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia, con decreto n.9190 del 6 luglio 2021, ha approvato il bando “Formare per Assumere”. 

L’iniziativa denominata “Formare per assumere” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia e che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni e contestualmente attuano, prima o dopo l’assunzione, un percorso di formazione per colmare il gap di competenze in ingresso, avvalendosi di un operatore esterno. L’elenco degli operatori accreditati alla formazione in Regione Lombardia è disponibile qui
La misura prevede un voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo, oltre a un Voucher per i servizi di selezione del personale il cui utilizzo è opzionale.
Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di €. 5.000.000, incrementabile con successivi step di finanziamento. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello nazionale per alcune categorie di lavoratori.

Voucher per la formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 3.000 €, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo.
Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da una Università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.
È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o certificazioni di competenze che verranno declinati nell’avviso.

Voucher Selezione 
L’azienda può accedere anche ad un voucher fino a € 500,00 per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

Bonus occupazionale
L’incentivo è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro così differenziato:

  • lavoratori fino a 54 anni: 4.000 €
  • lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 €
  • lavoratori over 55: 6.000 €
  • lavoratrici over 55: 8.000 €
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:
  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Sono esclusi dal contributo i contratti di lavoro subordinato di tipo domestico, di somministrazione o di lavoro intermittente.
Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori, nei sei mesi precedenti, di misure regionali di politica attiva (Dote Unica lavoro, Azioni di rete e Garanzia Giovani). Per tali misure, infatti sono già previste analoghe agevolazioni e tipologie di servizi, attraverso altre misure sia regionali che nazionali.

 

La delibera e l’avviso sono disponibili sul sito di Regione Lombardia

(TM/tm)




Inps: ticket licenziamento Naspi

L’istituto ha pubblicato la recente circolare n. 137 del 17/09/2021 nella quale riprende il tema del corretto calcolo per la determinazione della quota relativa al ticket licenziamento Naspi.
A partire dall’introduzione del contributo con la legge 92/2012, le comunicazioni circolari dell’istituto illustravano che la base imponibile di riferimento da considerare per il calcolo del ticket licenziamento Naspi era quella minimale mensile, mentre solo ora chiarisce che deve essere calcolato quella massimale mensile.

Di seguito proponiamo un esempio di calcolo sui valori dell’anno 2021:

 

Imponibile mensile NASpI Aliquota Ammontare annuo Ammontare mensile Ammontare 36 mesi (max)
minimale 2021 € 1.227,55 41% € 503,30 € 41,9413 € 1.509,89
massimale 2021 € 1.335,40 41% € 547,51 € 45,6262 € 1.642,54
    differenze €   44,22 €   3,6832 €    132,66

Le differenze si sostanziano quindi in un maggior onere per le aziende coinvolte. L’istituto si riserva di dettagliare e comunicare con successivo messaggio le modalità operative con le quali si potrà procedere alla regolarizzazione.

(FP/fp)




Bando Simest: riapertura sportello dal 28 ottobre 2021

Si informano le aziende che a breve riaprirà il bando Simest a sostegno dell’internazionalizzazione mediante il coinvolgimento di persone e/o agenzie in grado di facilitare lo sviluppo commerciale e la visibilità dell’azienda su specifici mercati esteri. Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali con lo scopo di facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso prestazioni consulenziali.
 
Soggetti beneficiari

Il bando è rivolto a tutte le imprese con sede legale in Italia (anche in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
 
Sono escluse le società classificate con i seguenti codici Ateco 2007:

Sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
Sezione C – Attività manifatturiere di cui alle classi 10.11 e 10.12

Interventi ammissibili
Sono ammessi i contratti di prestazioni di consulenze erogate da Società di Servizi tramite Tem e finalizzate allo sviluppo internazionale della società presso un massimo di tre Paesi Extra UE (con previsione di imminente allargamento anche a Paesi UE).
 
I contratti di servizio devono contenere:

  • una durata minima almeno pari a sei mesi
  • i dati che identificano la/le figure professionali individuate (Tem)
  • l’oggetto della prestazione professionale
  • il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto
  • l’indicazione dei paesi di destinazione esteri
  • il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni
  • altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto

Le spese che possono essere finanziate riguardano:

  • spese per le prestazioni professionali – e temporanee – del Tem nella misura minima del 60% del contributo concesso
  • strettamente necessarie alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del Tem

Entità e forma dell’agevolazione
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
 
Importo massimo finanziabile: € 150.000,00
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00
 
Durata del finanziamento
4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 2 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.
 
Benefici
Possibilità di ottenere fino al 31.12.2021 una quota del finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di 800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework). Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE.
 
Scadenza
Riapertura bando a decorrere dalle ore 9:30 di martedì 28 ottobre 2021. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18:00 di venerdì 3 dicembre 2021, salvo eventuale chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.
 
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito o contattate Rete Ufficio Estero: 0341 286338, info@ufficioestero.it
 
 
(GF/gf)

 




Credito d’imposta per la formazione 4.0 dei dipendenti

La misura è volta a sostenere le imprese residenti nel territorio dello Stato nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando e/o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Il credito d’imposta prevede un incentivo a favore degli investimenti delle imprese in attività di formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0. L’attività di formazione deve riguardare nozioni nelle materie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale e tecnologica previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese (per i dettagli consultare la pagina indicata di seguito):

  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette  per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese relative al personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
 
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
La misura prevede diversi requisiti di ammissibilità e di spese ammissibili, come dettagliato sul sito del Ministero dello sviluppo economico cliccando qui

Per maggiori dettagli chiediamo di contattarci: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it

(IM/im)




Bando soluzioni innovative 4.0 per le pmi

Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde hanno destinato oltre 1,7 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni innovative per micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, escluse le imprese agricole, con sede operativa e/o legale in Lombardia.

Il bando supporta la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione per i progetti che intendano fornire una risposta ai problemi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la proposta di servizi o lo sviluppo di dispositivi e/o prodotti. Le soluzioni proposte potranno essere rivolte direttamente al consumatore finale oppure rispondere ai bisogni di innovazione dei processi, prodotti e servizi delle imprese.

Il contributo, a fondo perduto, copre il 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 50.000 euro. L’investimento minimo è fissato in 40.000 euro. L’assegnazione del contributo avverrà con procedura valutativa a graduatoria.

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma http://servizionline.lom.camcom.it secondo specifiche modalità e tempistiche.

ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di innovazione. Se interessati chiediamo di contattarci il prima possibile: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it

(IM/im)

 




Green Pass: aggiornate le Faq del governo

Si segnala che sul sito del Ministero sono state inserite nuove Faq in tema di Green Pass. Cliccare e scegliere “Area Bianca” e poi “Certificazione verde Covid-19 Green Pass”.

Qui di seguito riportiamo le tre domande che risultano più significative, ma invitiamo a consultarle tutte al link indicato sopra.

  • Visto l’obbligo del Green Pass nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
    No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
  • Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass?
    No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
  • I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?
    Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

L’unico mezzo attualmente consentito per il controllo del Green Pass è la app “Verifica C19” che si può liberamente scaricare sul proprio dispositivo e che non registra i dati di coloro che vengono controllati.

Si resta in attesa di linee guida ministeriali per i controlli, nella prossima settimana speriamo di poter dare qualche supporto per la nomina dei delegati al controllo dei Green Pass.

(SN/bd)




Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: elenco soggetti abilitati


L’elenco permette, a chi ha necessità, di eseguire queste verifiche di controllare se il proprio tecnico è abilitato o di sceglierne uno abilitato, come richiesto nel D.lgs. 81/2008 all’art. 71, comma 11.

 

Consultando l’allegato al Decreto n.52 dell’11 agosto 2021 sono indicate la ragione sociale, l’area di abilitazione e la scadenza.

(SN/bd)




Dichiarazioni energivori anno 2022: posticipo apertura portale

Informiamo le aziende interessate che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea ha pubblicato un avviso, riportato in allegato, comunicando il rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2022.
 
Il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2022 verrà reso disponibile indicativamente tra il 20 e il 31 ottobre 2021 con nuovo avviso, a seguito delle previste determinazioni dell’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate: approfondimenti

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali.
 
Le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti:

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • CIE – Carta d’identità elettronica;
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.
 
Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

 

ATTENZIONE: I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti giuridici, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.
I professionisti delegati potranno continuare ad accedere e quindi a consultare il cassetto fiscale dei propri clienti previa presentazione all’Agenzia Entrate del relativo modulo di delega opportunamente compilato e sottoscritto.
Si ricorda che utilizzando i servizi on line dell’Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici. 

Ecco alcuni esempi di utilizzo.

Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:

  • le dichiarazioni presentate;
  • i versamenti effettuati;
  • gli atti registrati;
  • le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
  • le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.
 
Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:
  • accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
  • pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
  • registrazione di un contratto di locazione (RLI);
  • Civis – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite Civis;
  • presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
  • presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida ed un video tutorial per illustrare come si accede ai servizi online con Spid – e come ottenerlo – con Cns e con la Carta d’identità elettronica.

Lo Spid è uno strumento sempre più indispensabile in quanto è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Le istruzioni per attivare la propria identità digitale sono presenti anche sul sito dell’Agid (cliccare qui).

Tutti i cittadini italiani maggiorenni possono attivare la propria identità Spid, purché abbiano:

  • un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • la tessera sanitaria o il tesserino di codice fiscale;
  • una e-mail e un numero di cellulare personale.
È possibile scegliere uno o più gestori di identità (identity provider), tra quelli abilitati, e registrarsi.
 
Il Ministero dell’Interno, attraverso il proprio sito, ha fornito informazioni circa l’utilizzo della Carta d’identità elettronica (cliccare qui). “Entra con Cie” è infatti il servizio che consente ai cittadini in possesso di una Cie di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:
  • “Desktop” – l’accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della Cie. Per abilitare il funzionamento della Cie sul proprio computer è necessario installare prima il “Software Cie“;
  • “Mobile” – l’utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’app “Cie ID” e con lo stesso effettua la lettura della Cie;
  • “Desktop con smartphone” – l’accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della Cie, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’app “Cie ID“.
 
L’Agenzia delle Entrate non è stata l’unica a modificare le proprie modalità di accesso; anche l’Inps ha introdotto alcune modifiche di accesso che riguardano direttamente gli intermediari e non i privati contribuenti.
Con la circolare INPS 2 luglio 2021, n. 95, l’Istituto ha infatti annunciato l’avvio di una campagna di comunicazione per informare l’utenza, assicurando una più graduale transizione dal Pin verso l’utilizzo delle credenziali Spid, Cie e Cns; l’accesso tramite Pin ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non è più consentito dal 1° settembre 2021. In questo caso gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica amministrazione, professionista esercente l’attività di medico o di avvocato, ecc., si sono dovuti dotare di credenziali SPID almeno di livello 2 o della CIE (con relativo PIN).

(MF/ms)