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La Regione aiuta le piccole imprese che hanno coraggio

Il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza commenta il bando aperto da Regione Lombardia sulla ricapitalizzazione delle pmi.




Confapi partner del premio UnipolSai: “L’Italia che verrà. Storie di aziende che progettano futuro”

Confapi è partner dell’iniziativa promossa da UnipolSai Assicurazioni L’Italia che verrà, storie di aziende che progettano futuro. Il progetto si pone come obiettivo quello di valorizzare le imprese italiane per promuovere le loro esperienze più virtuose e distintive in tre specifici ambiti: ricerca e innovazione, investimento sui giovani e sviluppo del territorio.

A chi si rivolge?
L’iniziativa è rivolta ad aziende medie e medio-grandi con fatturato di oltre 10 milioni di euro e un numero di dipendenti superiore a 50 che verranno stimolate a partecipare all’iniziativa con opportuni investimenti in comunicazione.

I partner e le attività
Oltre a Confapi, il progetto è supportato da Nomisma, punto di riferimento nelle analisi dei trend dei principali segmenti di mercato, che si occuperà di valutare i parametri economici delle imprese in gara, e il quotidiano Il Sole 24 Ore, media partner del programma.
Una giuria composta da figure autorevoli avrà infine il compito di valutare le imprese che giungeranno alla fase finale del progetto con l’obiettivo di scegliere le tre vincitrici.
 
Si allega la presentazione del progetto.

Per candidature e informazioni e contattare la Segreteria di Api Lecco Sondrio allo 0341.282822.

(MP/sg)
 




Istat aprile 2021: variazione indici dei canoni locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di aprile 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 1,2% (variazione annuale) e a + 1,1% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,900% e + 0,825%.

(MP/bd)




Elemaster: “La carenza di personale tecnico un possibile freno alla crescita”

La Provincia di Lecco del 19 maggio 2021, parla Valentina Cogliati della nostra azienda associata Elemaster.




ITA SpA: Progetto di riqualificazione aree verdi 2021 Località Foppe-Palude Calolziocorte

I.T.A.: “We draw a green future”
Progetto di riqualificazione aree verdi 2021 – Località Foppe-Palude

 
Calolziocorte, 19 maggio 2021 – Il nuovo “Green Deal” promosso dall’Europa per la nostra azienda associata I.T.A. SpA di Calolziocorte non è solo un obiettivo da realizzare all’interno delle proprie mura, ma è un fine da raggiungere e condividere insieme al territorio.
Presentato oggi in I.T.A. il “Progetto di riqualificazione aree verdi 2021 alla località Foppe-Palude a Calolziocorte e Brivio (Lecco)” proprio di fronte dove ha sede l’industria che lavora trafilati di acciaio dal 1956.
I.T.A. vuole mettere a disposizione del “pubblico” alcune aree verdi di sua proprietà per avvicinare ancora di più l’azienda all’ambiente e al territorio, nonché incentivare le persone, in particolare i più giovani, a un ritorno alla natura e alla scoperta del Parco dell’Adda.
 
Il progetto in cinque punti (vedi foto allegata)

  1. Sistemazione e mantenimento del tratto di sentiero ciclo-pedonale-agricolo che da via alla Stanga costeggia le proprietà di I.T.A. SpA fino a ricongiungersi con via Lago Vecchio e all’imboccatura del Sic Palude Di Brivio per arrivare all’osservatorio ornitologico dell’isola della Torre e dell’Isolone del Serraglio. Prolungando di fatto la ciclabile che dalla località Lavello termina con via Alzaia.
     
  2. Recupero di un vecchio appezzamento dedicato alla coltivazione ortofrutticola ad uso amatoriale da destinare alle famiglie dei dipendenti dell’azienda e agli studenti delle scuole di Calolziocorte e Brivio per scopi didattici e naturalistici.
     
  3. In collaborazione con Enci e il Gruppo Cinofilo Lecchese destinare un’area, adeguatamente attrezzata, per scopi educativi, formativi, ludici e ricreativi dedicata agli amici a quattro zampe, nonché per attività di Pet Therapy verso gli anziani e i più bisognosi.
     
  4. Piantumazione di alberi con essenze autoctone e compatibili con l’habitat circostante ma con funzioni di auto-sostenibilità a sostegno del progetto stesso.
     
  5. Risolte le questioni burocratiche e amministrative relative alla ristrutturazione dell’immobile in oggetto destinare la sala corsi, in uso gratuito, agli enti preposti per la divulgazione del patrimonio naturalistico del Parco Adda Nord, nonché alle scuole. Concederne l’uso al Corpo di vigilanza e alle associazioni naturalistiche per la promozione e la didattica inerenti alla tutela del territorio e, inoltre, adibire parte della zona verde ad area ricreativa attrezzata per i bambini e per le loro famiglie. L’immobile potrebbe essere inoltre in parte dedicato a “nido aziendale” per le famiglie dei dipendenti oltre comprendere una area giochi esterna, con una stazione di ricarica per E-bike di pubblico utilizzo, a servizio della ciclabile precedentemente descritta
  6.  

Andrea Beri, amministratore delegato di I.T.A. SpA e consigliere di Api Lecco Sondrio, commenta: “Con questo progetto vogliamo raggiungere una sostenibilità circolare che possa coadiuvare nel territorio ambiente, economia e sociale, dove il piano di investimenti e lo sviluppo tecnologico operino in sintonia per far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell’uomo e in particolare delle generazioni future. Abbiamo già incontrato le istituzioni nei giorni scorsi, gli abbiamo illustrato il progetto e abbiamo ottenuto riscontro favorevole da parte di tutti. Noi come I.T.A. SpA mettiamo a disposizione i capitali economici per realizzare il progetto, quindi speriamo che la macchina si possa mettere in moto quanto prima”.
 
I.T.A. SpA – Scheda azienda
L’azienda viene fondata nel 1956 a Calolziocorte, fa parte del brand Steelgroup, come le altre aziende MAB (Metallurgica Alta Brianza), CB trafilati acciaio e F.A.R. SpA, industrie specializzate nella lavorazione di fili in acciaio, barre e trefoli.  I.TA. SpA occupa più di centoventi persone a Calolziocorte.
Lo spirito imprenditoriale della famiglia Beri è l’essenza stessa dell’azienda che si distingue per l’orientamento alla “qualità totale” che rappresenta la base della sua strategia aziendale.
Oggi I.T.A. SpA è una realtà tra le più dinamiche del settore, con costanti investimenti in ricerca e sviluppo volti alla massima soddisfazione del cliente per la fornitura di fili d’acciaio trafilati lucidi e zincati per armatura di cavi energia e telecomunicazioni, funi di sollevamento, funi per trasporto persone, funi pesca, applicazioni off-shore Oil & Gas, mining, armatura di rinforzo tubi, trasmissioni e produzione di molle e particolari piegati per il settore automobilistico e per la meccanica in generale.

 
 




Decreto sostegni, accesso al fondo perduto per i forfetari

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul calcolo del fatturato per i contributi del Dl Sostegni.

Tra i chiarimenti relativi al contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 41/2021 (Dl “Sostegni” in corso di conversione in legge), la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2021 si è espressa in merito al calcolo della riduzione del fatturato medio mensile degli anni 2019 e 2020.

In particolare, è stato reso noto che anche i soggetti in regime forfetario dovranno assumere come riferimento la data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, corrisponde rispettivamente alla data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) o alla data del corrispettivo giornaliero.

Si deve, dunque, fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per l’accesso al regime di cui all’art. 1 comma 54 della L. 190/2014.

Di riflesso, risulta irrilevante, per la determinazione del fatturato e dei corrispettivi dei soggetti forfetari, il momento in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate.

Viene, inoltre, ribadito che, ai fini del calcolo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi del 2019 e del 2020:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, nonché le fatture differite emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre dell’anno precedente;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).
Più in generale, la circolare n. 5/2021, riferita al contributo ex Dl 41/2021, precisa che, in linea di principio, rimangono applicabili i chiarimenti già forniti in relazione ai precedenti contributi a fondo perduto con le circolari n. 15/2020 e n. 22/2020.

Tra le altre indicazioni, è confermato che la data di effettuazione dell’operazione vale, ai fini del calcolo del fatturato, anche per i soggetti che applicano il regime di IVA per cassa.

Si chiarisce che alla determinazione del fatturato concorrono anche le somme addebitate in rivalsa al committente a titolo di contributo integrativo per le casse di previdenza e assistenza. Trattasi, difatti, di importi inclusi nella base imponibile IVA.

Nella circolare in analisi, trova spazio anche una precisazione in merito alle operazioni che concorrono alla determinazione del fatturato del periodo.

Viene specificato che sono da considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” (o i corrispettivi) del periodo di riferimento “purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR” ovvero “rappresentative di altri componenti di reddito che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi (…) sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione”.

Nella precedente circolare n. 22/2020 si faceva riferimento alle sole operazioni configuranti ricavi dell’impresa. Con il documento di prassi più recente, si precisa che le operazioni da computare nel fatturato devono configurare, più in generale, componenti positivi di reddito (includendo, ad esempio, plusvalenze o sopravvenienze attive).

Escluse dal fatturato le assegnazioni di immobili ai soci

Tuttavia, con un’affermazione che non appare del tutto coerente con il quadro generale appena descritto, la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2021 esclude dal computo del fatturato del periodo le assegnazioni di immobili ai soci e le estromissioni.

Trattandosi di operazioni “nell’ambito dei rapporti tra soci e società”, finalizzate “a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa”, l’Agenzia ritiene che esse non rientrino tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui all’art. 1 del DL 41/2021, seppure si tratti di cessioni che, in talune ipotesi, sono incluse nel campo di applicazione dell’IVA e, ai fini delle imposte sui redditi, assimilabili alla cessione di beni ai soci.
 

(MF/ms)




Assolvimento dell’imposta di bollo su registri contabili elettronici

Con la risposta a interpello n. 346, pubblicata il 17 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, precisando che il comma 4-quater dell’art. 7 del Dl 357/94, come modificato dal Dl 34/2019, consente di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi.

Inoltre, l’imposta di bollo sui registri contabili tenuti in modalità informatica è assolta secondo l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, senza poter ricorrere per il versamento al contrassegno telematico o al modello F23.

Il comma 4-quater dell’art. 7 del Dl 357/94 dispone, in deroga al precedente comma 4-ter, che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si consideri, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:

  • risulti aggiornato sui supporti elettronici;
  • sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Avvalendosi di tale norma, l’istante intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf») e versare l’imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in «pdf»)”, utilizzando, alternativamente, il modello F23 (con codice tributo “458T”) oppure il modello F24 (codice tributo “1552”).

Si segnala che la norma citata è stata recentemente oggetto di chiarimenti con la risposta a interpello n. 236/2021.

In tale occasione, partendo dal presupposto che tenuta e conservazione fossero “concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità”, era stato precisato che l’introduzione e la modifica del comma 4-quater non ha comportato una deroga agli ordinari obblighi di conservazione dei registri tenuti con sistemi informatici, da realizzarsi mediante stampa cartacea o conservazione elettronica.

Era stato chiarito, inoltre, che la tenuta dei registri contabili in modalità elettronica determina l’assolvimento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 “indipendentemente dalla successiva conservazione”.

Nella risposta a interpello non è stata ribadita la medesima impostazione.

L’Agenzia, infatti, riconosce la portata innovativa dell’art. 12-octies del Dl 34/2019 che, intervenendo sull’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94, ha esteso l’operatività della norma dai soli registri Iva a qualsiasi registro contabile. Attraverso tale disposizione diventa possibile “derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva”, adempimenti che, di regola, sarebbero da assolvere entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sotto il profilo dell’imposta di bollo, viene ribadita la distinzione tra registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, oppure tenuti in modalità informatica. 

Nel primo caso, l’imposta è:

  • dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti (art. 16 della Tariffa Parte I allegata al Dpr 642/72);
  • assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. n. 92/2001, § 2.1) o su un nuovo blocco di pagine (circ. nn. 9/2002, § 8.2, e 64/2002);
  • versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Se i registri sono tenuti invece in modalità informatica – caso che ricorre nella fattispecie oggetto di interpello – l’imposta di bollo è:
  • dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: ris. n. 161/2007);
  • versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del Dm 17 giugno 2014)
 (MF/ms)



Perdite su mini crediti: deducibilità a scelta dell’impresa

Deducibilità a scelta dell’impresa decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Con la risposta a interpello n. 342 del 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della deducibilità, ai fini Ires, delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi.

In via preliminare, si ricorda che, con le modifiche a suo tempo introdotte dal Dl 83/2012 e dalla L. 147/2013, sono state ampliate le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite relative a crediti vantati nei confronti sia di debitori assoggettati a procedure concorsuali (e istituti assimilati), sia di debitori non soggetti a tali procedure.

Riguardo a questi ultimi, l’art. 101 comma 5 del Tuir stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, tra l’altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”).

A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

  • 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (intendendosi per tali quelle che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro);
  • 2.500 euro, per le altre imprese.
Pertanto, la perdita afferente a un credito di 2.000 euro, “scaduto” il 25 maggio 2020 e non ancora incassato al 31 dicembre 2020, è deducibile nel periodo d’imposta 2020 “solare” (modello REDDITI 2021), previa imputazione del componente negativo a conto economico, senza la necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi “certi e precisi” (quali, ad esempio, la persistente assenza del debitore, i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive, ecc.).

La perdita è deducibile anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione.

In pratica, la svalutazione dei “mini crediti” può essere interamente dedotta ex art. 101 comma 5 del Tuir, senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 comma 1 dello stesso Tuir (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).

Quanto all’esercizio di deducibilità, con una disposizione di carattere interpretativo (e, dunque, con effetto retroattivo), l’art. 13 comma 3 del D.lgs. 147/2015 ha stabilito che le svalutazioni contabili dei suddetti “mini crediti”, deducibili a decorrere dall’esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

In pratica, viene consentito al contribuente di rinviare la deduzione, come perdite, delle svalutazioni relative ai c.d. “mini crediti” al momento dell’eliminazione del credito stesso dal bilancio, evitando così l’automatica “trasformazione” delle svalutazioni stesse in perdite e i connessi problemi di gestione.

Pertanto, come confermato dalla risposta n. 342/2021, per effetto di tale disposizione, compete all’impresa creditrice la scelta circa l’esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale (nel nostro caso, avvenuta scadenza del termine di pagamento da più di sei mesi).

In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili “analitiche” o “forfetarie”, la scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all’impresa creditrice, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

Ciò posto, laddove i “mini crediti” siano stati interamente svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita prima del loro stralcio dal bilancio, l’utilizzo del fondo svalutazione afferente ai medesimi crediti, all’atto della loro eliminazione dal bilancio, sarà fiscalmente irrilevante.

In altri termini, la cancellazione in bilancio dei “mini crediti” svalutati e dedotti in un esercizio precedente, non implicando più alcuna deduzione, non produce effetti fiscali.

Inoltre, se prima della cancellazione dal bilancio, i “mini crediti”, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, vengono incassati in tutto in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.

(MF/ms)
 




Pmi lombarde: contributi a fondo perduto per la ricapitalizzazione

Regione Lombardia offre una opportunità di intervento finanziario mediante un contributo a fondo perso e finanziamento per investimenti, alle pmi costituite in società di capitali che aumentano il proprio patrimonio con conferimenti in capitale, oppure a professionisti, ditte individuali o società di persone che intendono trasformarsi in società di capitale.

Trasformazione in società di capitali

I professionisti, le ditte individuali o le società di persone che intendono trasformarsi in società di capitali e che deliberano un aumento di capitale di almeno 25.000,00 euro, possono ottenere un contributo a fondo perso del 30% con un massimo di 25.000,00 euro di contributo, che andrà iscritto a riserva non distribuibile.

Aumento di capitale di pmi già costituite

Se viene deliberato un aumento di capitale di almeno 75.000,00 euro è riconosciuto un contributo a fondo perso del 30% con un massimo di contributo di 100.000,00 euro. L’apporto di capitale può essere sottoscritto sia da soci pre esistenti che da nuovi ingressi nella compagine sociale. Il contributo sarà iscritto a riserva.

Le imprese che chiederanno il contributo per aumento di capitale sociale potranno contemporaneamente avere accesso anche ad un finanziamento agevolato destinato a sostenere programmi di investimento tra i quali quelli in beni strumentali. Il finanziamento potrà arrivare sino a 4 volte l’aumento di capitale deliberato, con un massimo di un milione, erogato da Finlombarda e garantito dalla Regione in alternativa al Fondo centrale/confidi. Il programma di investimento deve essere realizzato entro 12 mesi.

In tutti i casi gli aumenti di capitale dovranno apportare risorse nuove e non essere trasformazioni di accantonamenti, riserve o anticipazioni dei soci già esistenti.

La delibera di trasformazione in società di capitali, ovvero di aumento del capitale sociale, deve essere successiva alla data del 14 maggio 2021 e perfezionata con i conferimenti entro 60 giorni dalla concessione dell’agevolazione regionale di contributo a fondo perso.

La data di apertura del bando sarà fissata a breve, nel frattempo, alleghiamo i testi ufficiali relativi al nuovo strumento agevolativo.

Alleghiamo il testo integrale delle delibera di Regione Lombardia e la sintesi con le misure più significative. 

(MP/am)




Aumento prezzi materie prime, la lettera di Casasco al Governo

Come molti di voi sanno negli ultimi mesi c’è stato un forte rincaro dei prezzi delle materie prime (acciaio, plastica e legno su tutti).

Confapi da settimane sta cercando di porre l’attenzione su questo tema, a livello nazionale e europeo, che sta mettendo in seria difficoltà molte nostre aziende.

Lunedì 17 maggio scorso il presidente di Confapi Maurizio Casasco ha inviato una lettera, che vi alleghiamo, su questo argomento ai Ministri dell’Economia, Sviluppo Economico e Affari Esteri per cercare una soluzione il più in fretta possibile.

Appena ci saranno novità, sarà nostra premura informarvi tempestivamente.

(MP/am)