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“Mentoring al femminile: donne al fianco delle donne”

Lecco, 13 ottobre 2021 – Donne, lavoro, carriera e vita privata. Quattro elementi che spesso sono difficili da conciliare, ma non impossibili, soprattutto se c’è una guida di esperienza a fare da “navigatore”.
Federmanager Lecco-Gruppo Minerva e il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio propongono alle giovani imprenditrici e manager il progetto “Mentoring al femminile: donne al fianco delle donne”. L’obiettivo è supportare talenti al femminile mettendo l’esperienza, la conoscenza e la competenza delle Mentor a disposizione di persone più giovani, le Mentee, che necessitino di un confronto sui vari ambiti dei loro percorsi personali e lavorativi.
Il progetto è molto semplice: le Mentor ricoprono varie funzioni aziendali (in aree quali HR, vendite, marketing, finance , etc.) e provengono da ambiti diversi, ognuna mette a disposizione, a titolo gratuito, sei ore del proprio tempo, da distribuire nell’arco di due mesi, in base alle proprie disponibilità e della Mentee.
Diversi e numerosi i temi che potranno essere oggetto del mentoring: da tematiche più tecniche quali il controllo di gestione, le risorse umane e gli aspetti produttivi a problematiche legate alla conciliazione vita-lavoro, al rafforzamento del proprio ruolo in azienda, all’analisi del percorso di carriera.

Abbiamo aderito subito con entusiasmo alla proposta di Federmanager Lecco – spiega Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani di Api -, per una giovane donna imprenditrice non è semplice affrontare sia la quotidianità sul lavoro sia la vita famigliare e soprattutto farle convivere in armonia. L’aiuto di una figura con maggiore esperienza in questo ambito credo sia molto importante per la crescita professionale e umana di quelle più giovani. Iniziative come questa ci consentono di rafforzare il valore della solidarietà femminile, oltre a farci uscire dalla nostra “zona di comfort” favorendo un confronto arricchente da ambo le parti”.
 
“L’obiettivo di “Mentoring al femminile” è quello di valorizzare le attitudini delle partecipanti, le loro capacità relazionali ed organizzative, oltre a stimolare riflessioni “a specchio” chiedendo supporto e consiglio a manager e imprenditrici di maggiore esperienza. Creeremo una sorta di networking al femminile tra generazioni, che mira a supportare le giovani nel loro percorso di crescita, non tanto in termini di competenze tecniche, quanto in tema di consapevolezza, autostima professionale, capacità di osare, in un mondo del lavoro in cui il gender gap, almeno in Italia, è ancora molto evidente”, conclude Clara Corti del direttivo di Federmanager Lecco-referente del Gruppo Minerva.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio




Green Pass: aggiornate le Faq del Governo

Si segnala che sono stati recentemente firmati due nuovi Dpcm in tema di verifiche dei Green Pass. 

Il primo (testo definitivo in fase di pubblicazione) apporta modifiche al precedente Dpcm del 17 giugno 2021 sulle modalità di controllo del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, introducendo, in particolare, per quanto di interesse del settore privato, la possibilità di avvalersi (quando saranno disponibili) di nuovi strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso del green pass. In particolare si tratta di:

1) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-Sdk), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, mediante la lettura del QRcode;

2) una interazione, in modalità asincrona, tra il portale istituzionale Inps, e la Pn-Dgc (Digital Green Pass), per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti.

Il secondo Dpcm approva le linee guida per il personale delle pubbliche amministrazioni che permettono al datore di lavoro pubblico di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

Si invitano le aziende a consultare sul sito del ministero le nuove faq in tema di Green Pass.

Qui di seguito si segnalano gli elementi più rilevanti per il settore privato ma si rimanda al Dpcm e al link per la lettura completa.

Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • [omissis];
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a Noipa, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-Dgc; per le amministrazioni pubbliche […].
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

[omissis]

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

[omissis]

È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

(SN/bd)
 




Super Ace: nuova disciplina

Premessa
Con l’art. 19 co. 2 – 7 del Dl. 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, il le­gi­slatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell’Ace, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% in luogo dell’1,3% ordinario (c.d. “super Ace”).
Il provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235, emanato in attuazione della suddetta disci­pli­na, determina le modalità e i termini per la comunicazione preventiva all’Agenzia stessa ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione del rendimento nozionale (si veda il successivo § 5.2.3).

Ambito soggettivo
Possono beneficiare della “super Ace” tutti i soggetti titolati a fruire dell’Ace, e quindi sia i sog­getti Ires, sia i soggetti Irpef (questi ultimi, a condizione che adottino il regime contabile ordi­nario).

Ambito temporale
La “super Ace” spetta solo con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Si tratta, quindi:
del 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
del periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”

Base di calcolo dell’agevolazione
La base di calcolo della “super Ace” è rappresentata, per il solo periodo agevolato (2021, ovvero 2021/2022), dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiu­sura del periodo d’imposta precedente”.
In prima approssimazione, quindi, la base di calcolo è pari alla differenza tra:

  • la base Ace al 31.12.2021 (o al termine dell’esercizio 2021/2022, per i “non solari”);
  • la base Ace al 31.12.2020 (o al termine dell’esercizio 2020/2021, per i “non solari”).
Incrementi rilevanti
Presupposto per beneficiare della “super Ace” è l’effettuazione di incrementi patrimoniali quali:
  • i conferimenti in denaro dei soci (es. aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, ecc.);
  • le rinunce dei soci ai crediti;
  • l’accantonamento di utili a riserva.
Ragguaglio ad anno – Esclusione
Per il 2021, gli incrementi patrimoniali rilevano ai fini dell’agevolazione per l’intero ammontare.
Tale previsione riveste particolare importanza per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci in denaro, i quali in assenza di tale previsione di favore sarebbero stati com­putati pro rata temporis, in base alla data di effettivo versamento.

Limite di 5 milioni di euro
La variazione in aumento agevolabile con la c.d. “super Ace” rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un ri­spar­­mio d’imposta massimo, per i soggetti Ires, di 180.000,00 euro (si veda il successivo § 5.2.1).
L’eventuale eccedenza è agevolata con l’Ace “ordinaria” (con coefficiente dell’1,3%).

Calcolo del beneficio fiscale
Il beneficio fiscale corrispondente alla “super Ace” è fruito dall’impresa, alternativamente:

  • secondo le regole ordinarie dell’Ace, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ri­durre la base imponibile Ires o Irpef;
  • quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Irpef o Ires.
La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell’opzione prescelta, ma nel se­condo caso esso è fruito in via anticipata.

Utilizzo della “Super Ace” a riduzione del reddito imponibile
In questo caso, il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente del 15%.

Ad esempio, se una srl può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per com­plessivi 500.000,00 euro, il beneficio è computato come segue:
Parametro          Importo
Base di calcolo  340.000 + 500.000 = 840.000
Rendimento nozionale  840.000 × 15% = 126.000
Risparmio d’imposta (IRES)         126.000 × 24% = 30.240
A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, si realizza un rispar­mio in termini di Ires di 30.240,00 euro.
Il risparmio si materializzerà in sede di versamento del saldo Ires relativo al 2021 (giu­gno/luglio del 2022).
 
Utilizzo della “Super Ace” sotto forma di credito d’imposta
L’impresa può sfruttare la “super Ace”, quale modalità alternativa, sotto forma di credito d’im­po­sta. Il calcolo del beneficio avviene applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020 (o per il 2020/2021 per i “non solari”).
Nessun effetto ha, quindi, una eventuale variazione dell’aliquota che dovesse essere decisa di qui in avanti, ma con efficacia retroattiva al 2021.
Calcolo del credito d’imposta – Società di capitali
 
Per il calcolo del credito d’imposta è possibile riprendere l’esempio della srl che può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000,00 euro.
Il beneficio è computato come segue:
Parametro          Importo
Base di calcolo  340.000 + 500.000 = 840.000
Rendimento nozionale  840.000 × 15% = 126.000
Credito d’imposta           126.000 × 24% = 30.240
A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, il credito d’imposta ammonta a 30.240,00 euro (importo ottenuto applicando al rendimento nozionale l’aliquota Ires del 24%).

Intermediari finanziari
Come evidenziato dalle istruzioni al modello per le “comunicazioni Ace” approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 238235/2021 (si veda il successivo § 5.2.3), gli intermediari finanziari sog­getti all’addizionale Ires del 3,5% “tengono conto, al fine della determinazione del credito d’imposta, anche della relativa aliquota”.
Il credito d’imposta è, quindi, determinato per tali soggetti con l’aliquota “cumulata” del 27,5%.
Calcolo del credito d’imposta – Imprese individuali e società di persone
Per i soggetti Irpef, la conversione avviene con le aliquote Irpef dell’art. 11 del Tuir.
Riprendendo quindi l’esemplificazione della circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 2.2) rife­rita all’Ace “ordinaria”, se il rendimento nozionale ammonta a 126.000,00 euro, il credito è così com­putato:
3.450,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000,00 euro;
3.510,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000,00 a 28.000,00 euro;
10.260,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 38% (terzo scaglione) da 28.000,00 a 55.000,00 euro;
8.200,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 41% (quarto scaglione) da 55.000,00 a 75.000,00 euro;
21.930,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 43% (quinto scaglione) per la parte eccedente 75.000,00 euro e sino a 126.000,00 euro.
Il calcolo sopra proposto, che di fatto rappresenta una sorta di “Irpef virtuale”, porta quin­di ad un credito d’imposta per complessivi 47.350,00 euro.
Società di persone – Soggetto titolato ad utilizzare il credito d’imposta
L’art. 19 del Dl 73/2021 non individua in modo puntuale il soggetto titolato ad utilizzare il credito d’imposta nel caso delle società di persone, ed in particolare se esso sia individuabile nella so­cietà o nei soci.
La lettura delle istruzioni al modello di comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate (sub “Determinazione del credito d’imposta”) sembrano individuare tale soggetto nella società di per­so­ne.

Modalità e tempi per l’utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere, alternativa­mente:

  • utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
  • richiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
L’art. 19 co. 3 e 7 del Dl 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235.
In particolare:
la comunicazione (c.d. “comunicazione Ace”) deve essere presentata, con modalità esclu­­sivamente telematiche, dal 20.11.2021 e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quel­lo in corso al 31.12.2020 (quindi, sino al 30.11.2022, per i soggetti con esercizio sociale coinci­dente con l’anno solare);
essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incre­menti indicati nelle comunicazioni già presentate;
entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle En­trate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta;
se il credito d’imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre effettuare le verifiche anti­mafia di cui al DLgs. 6.9.2011 n. 159 (in pratica, deve essere compilato il quadro A del mo­dello di comunicazione).
 
Le imprese interessate possono, inoltre, rettificare una comunicazione già inviata (in questo caso, la comunicazione rettificativa sostituisce integralmente quella originaria) o rinunciare integralmente al credito d’imposta.
Nella sezione “Determinazione del credito d’imposta” occorre inserire:
  • i dati riferiti alla natura del soggetto che richiede il credito d’imposta;
  • se il soggetto non ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la data di inizio e la data della fine del periodo d’imposta;
  • i dati necessari alla liquidazione del credito d’imposta, rappresentati dalla variazione in au­men­to, dal rendimento nozionale e dal credito stesso.
Data dalla quale è possibile utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:
  • in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
  • in cui è avvenuta la rinuncia ai crediti;
  • della delibera con cui l’assemblea ha deciso di destinare a riserva l’utile di esercizio.
 
In ogni caso, si deve tenere conto che nessuna comunicazione può essere presentata prima del 20.11.2021 e che l’Agenzia delle Entrate può riservarsi sino a 30 giorni per il riconoscimento del cre­­dito d’imposta, per cui anche conferimenti o accantonamenti effettuati nella prima parte del 2021 si risolveranno in crediti d’imposta utilizzabili non prima di dicembre dello stesso anno.
 
Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Se il credito utilizzato in compensazione eccede l’ammontare massimo fruibile, anche tenendo con­­to di precedenti utilizzi, il modello F24 è scartato.

Casi di recupero dell’agevolazione
Il beneficio fiscale è recuperato se, nei due periodi d’imposta successivi a quello agevolato (quindi, entro il 31.12.2023, per i soggetti “solari”), la società procede a riduzioni del Patrimonio netto di­ver­se dalle perdite di esercizio (di fatto, alla distribuzione di riserve pregresse).
Pur in assenza di indicazioni espresse da parte del testo di legge, non dovrebbe esservi alcun obbligo di “riversamento” del risparmio fiscale fruito se, pur a fronte di distribuzioni, la società rile­va incrementi almeno di pari ammontare (ad esempio, se viene distribuita nel 2022 una riserva per 80.000,00 euro, ma sempre nel 2022 è accantonato l’utile del 2021 ipotizzato in 81.000,00 euro, non vi dovrebbe essere alcun recupero dell’agevolazione fruita).
 
(MF/ms)
 




Nomina dell’organo di controllo srl: probabile rinvio dell’obbligo

Verso il rinvio di un anno dell’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata e le società cooperative per le quali ricorrano i requisiti previsti dall’art. 379, comma 1, del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Con un emendamento approvato al Senato, dalle commissioni Giustizia e Industria, riunite per la conversione in legge del Dl. 24 agosto 2021 n. 118, si prevede di prorogare ai bilanci relativi all’esercizio 2022, approvati nel 2023, il termine per dotarsi di un organo di controllo interno.

Tra gli emendamenti approvati, anche il rafforzamento dei requisiti di indipendenza dell’esperto rispetto all’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi. Ai divieti già previsti dall’art. 4 del Dl. n. 118/2021, ovvero:

  • divieto di essere legato all’impresa o alle altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale
  • non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore
  • non essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa
viene ora aggiunto che:
  • “chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata”.
Viene inoltre specificato, con una modifica all’art. 5 del predetto decreto, che l’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

(MF/ms)
 




Bando Brevetti 2021: riapertura sportello

Con decreto n. 12478 del 21/09/2021 è stata approvata la riapertura dello sportello valutativo del “Bando Brevetti 2021” a partire dalle ore 14.00 del 25 ottobre 2021, sino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021 alle ore 14.00.

Regione Lombardia mette quindi a disposizione nuovi contributi a fondo perduto per accelerare l’innovazione e sostenere la competitività di micro, piccole e medie imprese (pmi) lombarde, ivi compresi i liberi professionisti (singoli o associati), anche a livello internazionale.

Gli interventi dovranno essere realizzati e avere ricadute in Lombardia e portare un valore aggiunto in una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016.

L’agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto di importo forfettario, a copertura delle spese comprese tra la presentazione della domanda di deposito del brevetto fino alla pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell’organo competente.

I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione (e comunque entro e non oltre il 30/06/2023).

La dotazione finanziaria è pari a 1 milione di euro.

La modalità valutativa è a sportello secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande sul Sistema Informativo Regionale.

Per maggiori informazioni cliccare qui.
 

(IM/im)

 




Sgravio assunzioni under 36: modalità operative per applicazione e recupero

A seguito della recente autorizzazione concessa dalla Commissione europea, diventa operativo l’esonero previsto per le assunzioni “under 36” a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, di rapporti di lavoro attivati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, mentre per la medesima misura, prevista anche per l’anno 2022, sarà necessario attendere un nuovo pronunciamento da parte della Commissione europea.

L’esonero in questione è stato inserito nella legge di Bilancio n. 178/2020, art. 1, commi da 10 a 15, e consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, con il vincolo del limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’istituto con la circolare n. 56/2021 ha illustrato le condizioni di accesso alla misura: le stesse diventano operative con le modalità di applicazione del beneficio e il recupero delle quote arretrate contenute nel recente messaggio n. 3389/2021.

L’agevolazione si applica a tutti i datori lavoro privati (tranne le imprese del settore finanziario), con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali: l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l’assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

A partire dai flussi Uniemens del mese di settembre e successivamente in quelli di ottobre e novembre 2021, i datori di lavoro potranno comunicare all’istituto le informazioni e i dati in capo al lavoratore agevolato attraverso la compilazione di uno (sgravio corrente) o più righi (sgravio arretrati) contenenti il relativo codice di esonero “GI36”, la data di assunzione /trasformazione nel formato AAAAMMGG, l’anno e il mese di riferimento del conguaglio e l’importo conguagliato.

L’istituto, una volta acquisite le informazioni, assegnerà il codice “L544” agli importi di esonero corrente e il codice “L545” agli importi di esonero arretrati (n.b. l’inserimento di questi ultimi può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di settembre, ottobre e novembre 2021).

Segnaliamo un’annotazione importante per quanto concerne l’incentivo “GECO” (agevolazione del 50% sulla contribuzione aziendale prevista dalla legge di Bilancio 2018): nel merito, l’istituto ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di sostituire l’agevolazione in atto con quella più favorevole al 100%, solo se in presenza di specifici presupposti legittimanti.
In tal senso, il datore di lavoro dovrà applicare il nuovo esonero corrente nelle modalità sopra indicate e procedere con la restituzione dell’intera agevolazione sino ad ora usufruita, valorizzando il codice “M472” nella causale a debito della denuncia individuale e inserire l’ammontare dell’importo da restituire nell’elemento “importo a debito”.

(FP/fp)




Nuove tecnologie alle imprese aiuti per la formazione

La Provincia del 10 ottobre 2021, parla il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza.




Webinar lunedì 11 ottobre, ore 11: “Green Pass nei luoghi di lavoro”

Informiamo le aziende associate che lunedì prossimo, 11 ottobre 2021, alle ore 11 organizziamo il webinar “Green Pass nei luoghi di lavoro”.

 

Durante il seminario online affronteremo gli aspetti organizzativi in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo da venerdì 15 ottobre 2021.

Questi gli argomenti e i relatori:

  • “Green pass e gestione del rapporto di lavoro”
    Mario Gagliardi, responsabile Area Relazioni Industriali e Sindacali Api Lecco Sondrio
     
  • “Organizzazione dei controlli e altri aspetti gestionali” 
    Silvia Negri, responsabile Area Ambiente e Sicurezza Api Lecco Sondrio
Per iscrivervi e partecipare al webinar dovete CLICCARE QUI.

 

Lunedì mattina, poi, vi invieremo via mail il link per partecipare al webinar.

(MG/am)




Green Pass: procedura e documenti utili per le aziende

Come anticipato, con decreto legge n.  127 del 21 settembre 2021 è stato esteso l’obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

In particolare, per quanto riguarda il settore privato, viene previsto che, a decorrere dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza, tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro, a qualsiasi titolo svolgano la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, debbano possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

I datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare un’attività di verifica e di controllo sul possesso del green pass da parte dei propri dipendenti, oltre che dei terzi che, per i motivi sopra indicati, accedano ai luoghi di lavoro e, a tal fine, entro il 15 ottobre 2021 dovranno:

  1. definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche; 
  2. individuare e nominare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento: vale come designazione per l’attività di verifica e di accertamento delle violazioni, ma anche come autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della normativa sulla privacy;
  3. redigere e diffondere l’informativa sul trattamento dati dei dipendenti (art. 13 del GDPR);
  4. aggiornare, laddove previsto, il registro dei trattamenti dati (art. 30 del GDPR).
A seguito delle prime indicazioni fornite con circolare API n°520/2021, nell’attesa che vengano forniti ulteriori chiarimenti anche da parte del Governo e dei Ministeri competenti, mettiamo a disposizione dei primi documenti che le imprese potranno prendere a riferimento, adattandoli alle loro specifiche esigenze, per dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa, precisando che gli stessi potranno essere suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in base ai chiarimenti che dovessero pervenire dagli enti preposti.

Informiamo che le nostre aree Relazioni Industriali – Sindacali e Ambiente – Sicurezza organizzano per lunedì 11 ottobre p.v., con inizio alle ore 11.00 un webinar congiunto dedicato all’introduzione dell’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.

Cliccando qui trovate le informazioni per partecipare. 

(MG/fv)




Valute estere settembre 2021

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di settembre 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 07 ottobre 2021)
 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di settembre 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 160,4373
Peso Argentino 115,5815
Dollaro Australiano 1,6087
Real Brasiliano 6,1966
Dollaro Canadese 1,491
Corona Ceca 25.3923
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,6007
Corona Danese 7,4361
Yen Giapponese 129,6564
Rupia Indiana 86,633
Corona Norvegese 10,1861
Dollaro Neozelandese 1,6676
Zloty Polacco 4,5681
Lira Sterlina 0,85683
Leu Rumeno 4,9471
Rublo Russo 85,774
Dollaro USA 1,177
Rand Sud Africa 17,1373
Corona Svedese 10,171
Franco Svizzero 1,0857
Dinaro Tunisino 3,288
Hryvnia Ucraina 31,4434
Forint Ungherese 352,5136
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)