Lo striscione sul cancello aziendale: “Cerchiamo progettista esperto”
La Provincia del 28 maggio 2021, parla Mauro Colombo della nostra associata Silte di Galbiate e Davide Gianola consigliere Api Lecco Sondrio.
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La Provincia del 28 maggio 2021, parla Mauro Colombo della nostra associata Silte di Galbiate e Davide Gianola consigliere Api Lecco Sondrio.
(SG/sg)
In particolare, l’art. 6 quinquies della legge di conversione (rubricato “misure per l’incentivazione del welfare aziendale”) ha esteso al periodo d’imposta 2021 l’efficacia dell’art. 112 del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva previsto per l’anno 2020 l’aumento ad Euro 516,46 della soglia dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi.
Tale misura risulta particolarmente gradita da aziende e lavoratori, in quanto i buoni spesa sono considerati la modalità di fruizione più agevole del welfare aziendale.
Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare.
L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle aziende associate per eventuali chiarimenti.
(FV/fv)
Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (Art. 6-quinquies)
Esteso al periodo d’imposta 2021 l’efficacia dell’art. 112 del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva previsto per l’anno 2020 l’aumento ad Euro 516,46 della soglia dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi.
Nuovi trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
Le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale prevedono, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di richiedere fino a un massimo di:
Lavoratori fragili (art.15)
Riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili il Decreto ha ampliato il periodo di tutela che prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), nonchè per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Tale tutela è estesa dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
In sede di conversione è stato specificato che a decorrere dal 17 marzo 2020 i periodi di assenza dal servizio di cui trattasi non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Indennità di disoccupazione – Naspi (art. 16)
Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito (di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) che prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Decreto sostegni bis
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Naspi (art. 38)
Per le prestazioni Naspi in pagamento dal 1º giugno 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’ulteriore applicazione della riduzione del 3% mensile (di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) e le stesse sono confermate nell’importo in essere alla data del 26 maggio 2021.
L’applicazione della predetta riduzione è sospesa fino al 31 dicembre 2021 anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1º giugno 2021 fino al 30 settembre 2021
Dal 1º gennaio 2022 torna a trovare piena applicazione la normale regola della riduzione del trattamento e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1º ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Contratto di espansione (art. 39)
Il contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale (art, 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015) per gli anni 2019-2020, per le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità, che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari.
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione ed ha ridotto, esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico a 500 unità e, limitatamente alla prestazione di esodo pensionistico c.d “indennità mensile”, a 250 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Il Decreto Sostegni bis riduce ora ulteriormente, sempre per il 2021, a 100 dipendenti il minimo di unità lavorative in organico necessario per accedere al contratto di espansione.
Secondo quanto già specificato dall’Inps, fatte salve ulteriori e diverse indicazioni che dovessero pervenire dall’Istituto, le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro finalizzate ad accedere all’accompagnamento alla pensione devono avvenire entro il 30 novembre 2021.
Trattamenti di integrazione salariale (art.40)
I datori di lavoro che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. Tali settimane non si computano ai fini dei limiti di durata degli ammortizzatori (previsti dal D.lgs. 148/2015).
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo. Ai lavoratori interessati è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione del massimale di cassa integrazione e con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021.
Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria D.lgs. 148.2015 – Esonero dal contributo addizionale (art. 40)
I datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1º luglio 2021 presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt.11 e 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
Contratto di rioccupazione (art.41)
In via eccezionale, dal 1º luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150).
Per l’assunzione è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150) l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento intimato al lavoratore durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Il beneficio è concesso nel rispetto delle disposizioni del c.d. Temporary Framework e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Proroga CIGS per cessazione (art. 45)
In via eccezionale dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale connessa alla cessazione dell’attività produttiva (di cui all’art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale ma le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
(FV/fv)
In data 26 maggio 2021 Unionmeccanica – Confapi e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le lavoratici e i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed installazione di impianti.
Unionmeccanica Lecco ha avuto un ruolo attivo nella trattativa di rinnovo attraverso la partecipazione del Presidente Piero Dell’Oca, quale componente della Giunta nazionale di Unionmeccanica e del Responsabile Relazioni Sindacali Mario Gagliardi, quale componente della Commissione tecnica sindacale di Unionmeccanica nazionale.
Il nuovo contratto, che coinvolge oltre 40.000 imprese e più di 400.000 lavoratori su tutto il territorio italiano, decorre dal 1° giugno 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024.
Le novità
L’ipotesi di accordo diventerà efficace ed esigibile dopo la consultazione certificata favorevole dei lavoratori da realizzarsi attraverso assemblee entro il mese di giugno 2021.
Per tutti gli approfondimenti degli aspetti economici e normativi dell’ipotesi di accordo di rinnovo, riportata in allegato, si rinvia alla circolare illustrativa predisposta da Unionmeccanica-Confapi di imminente pubblicazione.
(MG/am)
Ricordando che l’aggiornamento del protocollo anti-Covid19 per le aziende è del 6 aprile 2021 come da precedente circolare Api n. 196 dell’ 8 aprile 2021 ora si segnala che Ats Brianza ha messo a punto la check list aggiornata di autocontrollo scaricabile dal sito in cui si trova anche la linea guida per il rientro al lavoro in sicurezza, in tempo di Covid-19, arrivata alla versione 2.13 CLICCARE QUI.
I punti oggetto di modifiche significative erano i numeri 2, 5 e 8.
Consigliamo di rivedere complessivamente la check list che aiuta ad evidenziare eventuali altri cambiamenti.
Si allega la check list di autocontrollo, revisione del 25/05/2021
(SN/bd)
La decorrenza della scelta slitta all’1 gennaio 2022, ma la scelta resta da fare entro la fine di questo mese: lunedì 31 maggio 2021.
Riportiamo l’articolo così come è presente nel testo di legge:
Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga: l’art. 30 c.5 prevede che, limitatamente all’anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021. Inoltre, la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
Sul tema di chi può esercitare la scelta e sulle sue implicazioni, si rimanda alle circolari già inviate dall’associazione, i numeri 279 e 488, e si resta a disposizione.
(SN/bd)
La Provincia del 26 maggio 2021, parla Luigi Sabadini presidente Api Lecco Sondrio.
Il decreto del Mef 4 dicembre 2020 e la consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14 , da un lato, e il provvedimento attuativo 4 febbraio 2021, n. 34958 , dall’altro, hanno, infatti, modificato le regole e le scadenze di versamento.
Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021. Il secondo trimestre fa eccezione e va al 30 settembre 2021; il terzo trimestre al 30 novembre 2021 e il quarto trimestre a fine febbraio 2022.
Per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdi dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
L’agenzia comunica, infine, l’importo dovuto entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza, inibendo, dalla data della notifica, il ravvedimento operoso.
Ai fini dell’autorizzazione, l’interessato deve presentare apposita domanda, corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
In sintesi, il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione fatta dall’Ufficio, dapprima a titolo provvisorio per l’anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.
Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 dispone che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
Periodo di riferimento | Termini di versamento fino al 31 dicembre 2020 | Nuovi termini di versamento dal 1° gennaio 2021 | Codici tributo |
I trimestre 2021 | 20.04.2021 | 31.05.2021 | 2521 |
II trimestre 2021 | 20.07.2021 | 30.09.2021 (e se I trimestre < 250 euro) |
2522 |
III trimestre 2021 | 20.10.2021 | 30.11.2021 (e se I e II trimestre < 250 euro) | 2523 |
IV trimestre 2021 | 20.01.2022 | 28.02.2022 | 2524 |
In base alle nuove tempistiche, dettate dal D.m. 4 dicembre 2020 , il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come in precedenza previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.
Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021.
Particolare la scadenza del secondo trimestre: il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre 2021, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.
Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili, poi, se l’imposta non supera la soglia di 250 euro:
Il pagamento dell’imposta, inoltre, può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata:
E’, quindi, possibile prendere visione dei due distinti elenchi, contenenti:
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.
Periodo di riferimento | Comunicazione al contribuente da parte dell’Agenzia entrate | Termine entro cui è possibile regolarizzare con riduzione di 1/3 | Termine entro cui è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso |
I trimestre 2021 | 15.05.2021 | 30 giorni dalla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate |
Dalla scadenza originaria di versamento fino alla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate |
II trimestre 2021 | 20.09.2021 | ||
III trimestre 2021 | 15.11.2021 | ||
IV trimestre 2021 | 15.02.2022 |
L’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, opera rinvio all’art. 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari a un terzo, ai sensi dello stesso art. 12-novies , comma 1, è pari:
(MF/ms)
L’iniziativa, che avrà una durata di circa novanta minuti, illustrerà le numerose iniziative e-commerce realizzate dall’Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) a sostegno delle Mpmi italiane che intendono espandersi all’estero attraverso il mercato elettronico.
L’e-commerce è diventato ormai un canale distributivo complementare alle esportazioni tradizionali e l’Agenzia ICE da 2 anni è impegnata a costruire progetti sostenibili in tutti i settori ed in differenti mercati per agevolare la presenza delle Mpmi italiane sulle piattaforme digitali. Attualmente sono 28 gli accordi operativi con marketplace digitali in 28 Paesi e sono oltre 5.000 le aziende italiane partecipanti.
Le aziende che assisteranno al webinar potranno inviare delle domande ai relatori, che risponderanno in diretta durante la sessione “Q & A”.
Per iscriversi all’evento utilizzare il seguente link
Si allega la locandina dell’incontro.
(SG/sg)