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Superbonus 110%: gestione dei “Sal”

Il comma 1-bis dell’art. 121 del Dl 34/2020 prevede che l’opzione di sconto in fattura, o cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. d) del Dm 7 marzo 2018 n. 49, lo “stato di avanzamento dei lavori” (in acronimo, “SAL”), è uno dei documenti contabili “predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati”, il quale “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora.

Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.

Testualmente, il comma 1-bis in argomento stabilisce che “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”, mentre il comma 1 stabilisce che “I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare (…)”.

Solo con riguardo alle spese relative a interventi che possono beneficiare del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del Dl 34/2020, il comma 1-bis aggiunge che, ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo:

  • i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
  • ciascun Sal deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
A una prima lettura della norma, sembrerebbe quindi che l’esercizio delle opzioni sia sempre subordinato, oltre che al sostenimento delle spese, anche all’avvenuta esecuzione dei lavori cui le spese si riferiscono, con possibilità di riferire la loro avvenuta esecuzione non soltanto all’avvenuta ultimazione dei medesimi, ma anche all’avvenuta liquidazione di un Sal da parte del direttore dei lavori.

Tuttavia, valorizzando il fatto che il primo periodo del comma 1-bis dell’art. 121 del Dl 34/2020 recita testualmente che l’opzione “può” essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, non che “deve”, il Mef, in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze alla Camera n. 5-06307 del 7 luglio 2021, ha affermato che, per gli interventi che beneficiano, sulle relative spese, di detrazioni “edilizie” diverse da quelle spettanti in misura superbonus, ai sensi dell’art. 119 del Dl 34/2020, è possibile esercitare le opzioni di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 “anche qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori […] ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.

Ai fini del calcolo del raggiungimento della percentuale minima di completamento del Sal pari al 30%, richiesta per poter esercitare le opzioni relativamente a spese sostenute per interventi non ancora ultimati, la risposta a interpello dell’Agenzia n. 538/2020 ha innanzitutto chiarito che rilevano le spese il cui sostenimento è stimato per l’ultimazione dell’intervento, non i tetti massimi di spesa agevolata.

Pare peraltro pacifico che, sin dal primo Sal, le spese detraibili possano essere oggetto di opzione ex art. 121 del Dl 34/2020 per l’intero ammontare ammesso, ossia fino a concorrenza dei tetti massimi di detraibilità previsti in relazione alle diverse detrazioni “edilizie”. In altre parole, pare pacifico che non sussista alcun obbligo di “spalmare” il tetto massimo di detraibilità in misura proporzionale alla percentuale di completamento dei lavori che corrisponde al Sal liquidato.

In presenza di capitolati di appalto che si articolano in più interventi distinti, tra quelli che possono fruire del superbonus, la percentuale di completamento del SAL va valutata rispetto alla spesa preventivata con riguardo a ciascun singolo intervento, se e nella misura in cui questo dato di dettaglio è rinvenibile dal relativo capitolato di appalto di cui si va a liquidare un Sal.

L’impostazione che precede ha trovato l’avallo della Dre Veneto, in occasione dell’interpello n. 907-1595/2021, sul caso di un intervento complessivo che ricomprendeva sia interventi di efficienza energetica, sia interventi di miglioramento sismico, ma pare corretto ritenere questa impostazione estensibile a tutti i singoli interventi aventi una loro specifica “individuazione fiscale” tra quelli di efficienza energetica (i due tipi di interventi “trainanti” e i diversi tipi di interventi “trainati”), nonché tra gli altri tipi di interventi “trainati” previsti dalla disciplina dell’art. 119 del Dl 34/2020.

(MF/ms)
 




Bonus investimenti: chiarimenti sui contratti complessi

Nel caso di “contratti complessi”, al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento non è sufficiente la consegna del bene mobile a norma dell’art. 109 comma 2 del Tuir, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della “certezza” previsto dal comma 1 del medesimo art. 109.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 723 del 18 ottobre, fornendo ulteriori indicazioni sul momento rilevante per l’applicabilità di super e iper-ammortamenti, applicabili, si ritiene, anche al nuovo bonus investimenti.

In generale, per individuare il momento di effettuazione dell’investimento, l’Agenzia ha affermato che rilevano i criteri di competenza fiscale di cui all’art. 109 del Tuir (circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017).

Nel caso di specie, l’Agenzia afferma che dalla lettura dei contratti allegati si evince che gli impegni contrattuali dei fornitori dei macchinari non si esauriscono con la semplice consegna del bene, ma si sostanziano in ulteriori adempimenti riguardanti, ad esempio, le modifiche tecniche da apportare ai macchinari secondo determinate specifiche indicate, l’addestramento e la formazione del personale all’utilizzo dei macchinari, un primo collaudo presso lo stabilimento del fornitore, un secondo collaudo presso la sede produttiva (con il quale, oltre a ripetere il check generale delle funzionalità della macchina, si eseguono ulteriori test e verifiche di funzionamento).

L’esito positivo del primo collaudo viene formalizzato con la sottoscrizione di un Preliminary Acceptance Certificate (PAC), a seguito del quale viene effettuata la consegna del bene presso lo stabilimento dell’acquirente, mentre l’esito positivo del secondo collaudo viene attestato da un Final Acceptance Certificate (FAC).

I contratti prevedono, inoltre, un pagamento del corrispettivo frazionato in base a diversi step: emissione dell’ordine; accettazione preliminare (PAC); consegna del bene presso lo stabilimento; accettazione finale (FAC); decorso di 60 giorni dalla data del FAC.

Pertanto, secondo l’Agenzia, nel caso di specie si è in presenza di un contratto complesso, con il quale il fornitore si impegna a vendere un bene mobile all’acquirente e ad eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest’ultimo; lo svolgimento di tali attività, in virtù della complessità dell’investimento, assume un rilievo decisivo ai fini del puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali.

Per tale ragione, ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento – determinante per “incardinare” il bene nella disciplina del super-ammortamento o in quella dell’iper-ammortamento – non è sufficiente la “consegna” del bene mobile, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della “certezza” previsto dal comma 1 dell’art. 109.

L’adempimento decisivo, a tali fini, viene individuato dall’Agenzia nel rilascio del Final Acceptance Certificate (FAC), che è il momento nel quale l’esistenza del costo del bene può dirsi “certa”, tanto che proprio al FAC è legato l’obbligo contrattuale del pagamento del saldo dovuto al fornitore.

Nel caso specifico, in merito a un macchinario con contratto d’acquisto sottoscritto nel 2016 e consegnato nel 2016, il FAC è stato sottoscritto il 13 gennaio 2017 e il saldo dovuto è stato corrisposto al fornitore il 9 febbraio 2017 e il 5 aprile 2017. In tal caso, secondo l’Agenzia, il requisito della certezza si è concretizzato nel 2017, per cui tale bene può accedere alla disciplina dell’iper-ammortamento.

Per altri beni, invece, il FAC è stato sottoscritto nel giugno/luglio 2017, mentre il saldo è stato corrisposto diversi mesi prima, nel dicembre 2016.

In tali casi, dall’esame congiunto delle clausole contrattuali (che legano il pagamento del saldo all’esito positivo del collaudo presso l’impresa) e delle dinamiche finanziarie dei corrispettivi (che dimostrano che il pagamento al fornitore è stato completato diversi mesi prima del rilascio del FAC), secondo l’Agenzia l’investimento è stato “effettuato”, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, già il 22 dicembre 2016, giorno in cui, con il pagamento (anticipato) del saldo al fornitore, è maturata la ragionevole certezza di un esito positivo del collaudo definitivo dei macchinari.

Tuttavia, l’Agenzia rileva che, dalla documentazione allegata, emerge che il fornitore ha motivato il ritardo nell’installazione dei beni a causa della rilevante mole di ordini ricevuti per l’introduzione del super-ammortamento e per la mancanza di alcuni componenti strategici, proponendo all’impresa il pagamento anticipato del saldo con contestuale rilascio di una garanzia bancaria.

Laddove il fornitore, in sede di pagamento anticipato del saldo, avesse effettivamente rilasciato, a favore dell’impresa, una garanzia bancaria a “copertura” del rischio di un successivo inadempimento contrattuale, non si potrebbe più configurare, al 22 dicembre 2016, la “certezza” dell’esito positivo del collaudo definitivo dei macchinari. In tal caso, posto che la certezza si avrebbe solo nel 2017 con il FAC, tali beni potrebbero accedere all’iper-ammortamento.

(MF/ms)




Tamponi rapidi Sars-Cov-2 per aziende

Informiamo le aziende associate della possibilità di usufruire del servizio di analisi messo a disposizione dai centri Cab srl e Glab srl del territorio.

Per quanto riguarda i tamponi rapidi (ricerca antigenica) accertamenti Sars-Cov-2 sono a disposizione a prezzo calmierato i seguenti pacchetti:

  • Acquisto da 5 tamponi al costo di 75 euro
  • Acquisto da 10 tamponi al costo di 150 euro 
Alle seguenti condizioni:
  • Pagamento anticipato
  • Nessun rimborso in caso di non utilizzo
 
Per preventivi e prenotazioni rivolgersi a service@glabanalisi.it

Nei punti di prelievo di Casatenovo, Oggiono, Olgiate, Galbiate (zona Ponte A.Visconti -Lecco) è stata attivata apertura anticipata alle ore 6.15 con rilascio immediato del Green Pass.

(MS/am)
 




Progetto “Kitt4sme”: finanziamenti per progetti di intelligenza artificiale

Nell’ambito del progetto europeo “Kitt4sme”, si ha un primo round di open call indirizzato a sviluppatori di tecnologie per supportare i processi produttivi delle pmi.

Il bando mette a disposizione sino a 100.000 euro di finanziamento per la singola società che sviluppa intelligenza artificiale per integrare alla piattaforma “Kitt4sme” le proprie soluzioni per le pmi del settore manifatturiero.

Il termine per la presentazione delle proposte è il 15 dicembre 2021.

Lunedì 25 ottobre 2021 ci sarà un webinar di presentazione delle open call. Maggiori informazioni sono disponibili cliccando qui

Per approfondimenti contattare il responsabile di ApiTech: ilena.malavasi@api.lecco.it, 0341.282822.
 
(IM/im)




Pnrr: progetti su rifiuti ed economia circolare

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato due decreti (D.M. 396 del 28/09/2021 e D.M. 397 del 28/09/2021) con i criteri in base ai quali verranno scelti i progetti dedicati ai rifiuti e all’economia circolare, da finanziare con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gli interventi faranno riferimento ai seguenti investimenti.

  • Realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti, per il quale sono previsti 1,5 miliardi di euro.
  • Progetti “faro” di economia circolare (per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili), ai quali sono destinati 600 milioni di euro.
Di tali risorse disponibili, il 60% è destinato alle Regioni del Centro-Sud quali Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Inerentemente ai progetti “faro” di economia circolare, le imprese, anche attraverso l’organizzazione in forma di distretti circolari, potranno presentare progetti per potenziare la rete di raccolta differenziata e per ammodernare/realizzare impianti di trattamento e riciclo relativi alle filiere:

  • Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), comprese pale eoliche e pannelli fotovoltaici
  • carta e cartone
  • rifiuti tessili
  • plastiche (compresi i progetti per il riciclo chimico).
 
Per maggiori informazioni cliccare qui.
 

 (IM/im)
 




Bando “Tech Fast Lombardia”: oltre 13 milioni di risorse aggiuntive

Deliberati nella seduta di Giunta del 7 ottobre 2021 13 milioni e 454 mila euro di risorse aggiuntive per rifinanziare il bando Tech Fast Lombardia, contributi a progetti di sviluppo sperimentale e innovazioni tecnologiche e digitali.

Si ricorda che l’agevolazione prevista dal bando Tech Fast è concessa nella forma tecnica di contributo a fondo perduto. L’agevolazione è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile del progetto, con contributi compresi tra € 40.000 e 250.000 per soggetto beneficiario.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le pmi che abbiano sede operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della domanda (o che intendano costituire una sede operativa attiva in Lombardia), già costituite e iscritte al Registro delle imprese.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online all’indirizzo cliccando qui. Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello.

Sono ammissibili all’agevolazione i progetti che comportino attività di sviluppo sperimentale e innovazione di processo (si faccia riferimento al bando per la lista completa delle attività). Il bando prevede tra le attività di innovazione di processo anche le attività di trasformazione digitale, coerenti con quelle previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, è a disposizione per chiarimenti sul bando e, nel caso di interesse, chiediamo di contattarci il prima possibile per organizzare la proposta al meglio, data la natura di concessione a sportello: ileana.malavasi@api.lecco.it, 0341.282822.

(IM/im)




Bando per l’economia circolare. Finanziamento alla Dispotech

La Provincia del 20 ottobre 2021, servizio sulla nostra associata Dispotech di Gordona (Sondrio).




Ccnl Unionmeccanica Confapi: nuova disciplina del 1° livello professionale

Il recente rinnovo contrattuale del 26/05/2021 introduce una nuova disciplina relativa ai lavoratori che possono essere inquadrati nel 1° livello professionale.
  •  I lavoratori che svolgono attività produttive semplici, per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, dovranno essere direttamente inquadrati nel 2° livello a partire dal 1° ottobre 2021.
    Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° giugno 2021.
    Ad esempio, un lavoratore assunto il 1° agosto 2021 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire dal 1° ottobre 2021.
     
  •  I lavoratori che svolgono attività manuali semplici, non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono  conoscenze  professionali, dovranno essere inquadrati direttamente nel 2° livello a partire dal 1° gennaio 2023.
    Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° giugno 2021.
    Ad esempio, un lavoratore assunto il 1° marzo 2022 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire dal 1° gennaio 2023.
 
  • I lavoratori assunti per svolgere mansioni di inservienti e simili continueranno ad essere inquadrati nel 1° livello.
 
La modifica della classificazione dei lavoratori nel 1° livello professionale sopra indicata, non ha effetti sull’attuale disciplina dell’apprendistato ed in particolare sulla possibilità di inquadrare al 1° livello iniziale gli apprendisti che termineranno il percorso formativo con inquadramento al 3° livello.

(FP/fp)




Imprese femminili: in arrivo aiuti ministeriali

E’ in fase di avvio un piano ministeriale a sostegno dell’imprenditoria femminile finalizzata ad assegnare contributi a fondo perso e finanziamenti agevolati a tasso zero alle imprese femminili, sia quelle che devono essere costituite, sia quelle già attive.

I decreti, che utilizzato il Fondo Impresa Donna che dispone di stanziamento della Finanziaria e utilizzerà il Pnrr, sono già stati firmati e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi la data in cui sarà possibile iniziare a presentare domanda, con le relative modalità.

Quali sono le imprese femminili?
E’ necessario che ci siano due terzi di partecipazione in capo a donne senza limiti di età.
Rientrano quindi:

  • ditte individuali intestate a donne;
  • lavoratrici autonome con partita Iva (da attivarsi entro 60 giorni);
  • le società di persona che abbiano nella compagine societaria due terzi donne;
  • le società di capitali che vedano il capitale sociale in capo per due tersi a donna, l’amministratore unico donna, oppure due terzi del consiglio di amministrazione in capo a donna.
Tipologia di contributi

Nuove imprese (da costituirsi)
Contribuito a fondo perso 80% dei costi per iniziative che prevedono sino a 100 mila euro. Il tetto massimo del contributo è 50 mila euro.
Se la ditta è promossa da donne disoccupate si sale al 90%.
Contributo a fondo perso 50% per iniziative di dimensione superiore, con un massimo di contri-buto di 125.000, 00 euro.

Imprese costituite da massimo tre anni
Un programma di investimenti può essere finanziato all’80% con metà fondo perso e metà finanziamento agevolato a tasso zero. Il tetto dell’operazione è 400 mila euro.

Ditte costituite da più di tre anni 
In questo caso è prevista una differenza. Nel tetto massimo di 400 mila euro le spese di capitale circolante avranno un contributo a fondo perduto.

Credito d’imposta tessile
Sono annunciate come imminenti le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate che consentiranno alle imprese del tessile, moda, abbigliamento, accessori, gioielleria di fruire di un credito d’imposta al 30% sui maggiori valori di “magazzino” risultanti a bilancio nel 2020 rispetto al 2019.

Spese ammissibili
Già da ora si sa che i costi ammissibili a contributo o finanziamento, nell’ambito di un programma di avvio di impresa o sviluppo di impresa esistente, saranno i seguenti:

  • impianti, macchinari e attrezzature, purchè nuovi;
  • immobilizzazioni immateriali (es. brevetti);
  • servizi informatici (cloud) per la gestione aziendale;
  • personale dipendente assunto dopo la domanda e impegnato nel periodo di realizzazione del progetto.
Saranno comunque ammissibili costi sostenuti solo dopo la presentazione della domanda con il relativo progetto.

Per maggiorni informazioni e aggiornamenti contattare l’Api Lecco Sondrio allo 0341.282822 o scrivere una mail a associazione@api.lecco.it.

(SG/sg)




Gagliardi e Beri sul Green Pass in azienda

La Provincia di Lecco di sabato 16 ottobre, servizio sull'entrata in vigore del Green Pass.

Parlano Mario Gagliardi, vicedirettore di Api Lecco Sondrio e Andrea Beri, titolare dell'associata Ita e consigliere Api.