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Pandemia e gestione delle trasferte: novità

Con la presente si segnala che il sito di Ats Brianza dedicato alle regole per la gestione delle trasferte da e per l’estero è stato aggiornato in data 23 giugno 2021 e quindi potrebbe contenere delle novità che vi possono interessare.

Vi invitiamo alla consultazione.

(SN/bd)




Registrazione webinar “Rinnovo Ccnl Unionmeccanica-Confapi”

E’ online sul nostro canale YouTube la registrazione completa del webinar sul “Rinnovo Ccnl Unionmeccanica-Confapi” in cui Mario Gagliardi, vice-direttore di Api Lecco Sondrio e reponsabile dell’Area relazioni industriali e sindacali, spiega le novità del contratto firmato il 26 maggio scorso.

CLICCA QUI per vedere il video.

(AM/am)




Giornata dell’Economia: report economico-statistico 2020 Lecco-Como

Mercoledì 23 giugno 2021 in Camera di Commercio a Lecco è stato presentato il Report 2020 economico-statistico sul lavoro per i territori di Lecco e Como.

Dai risultati, che potete leggere per intero nel documento allegato, è evidente come il territorio lecchese abbia reagito più velocemente rispetto a quello comasco.

L’industra lecchese a vocazione metalmeccanica, infatti, ha già recuperato nel primo trimestre del 2021 quello perso nell’anno precedene a causa dell’emergenza Covid-19, quella comasca è ancora in affanno.

Anche per quanto riguarda l’occupazione i due rami del lago hanno mostrato indici differenti: nella provincia di Lecco le perdite sono state contenute a mille unità, nel Comasco sono stati persi 5 mila posti di lavoro. 

Nel complesso il nostro territorio ha reagito bene all’urto e gli indici fanno ben sperare per i prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda il comparto meccanico.

(AM/am)
 




Bando Tech Fast: agevolazioni al 50% per ricerca, sviluppo e innovazione delle pmi lombarde

Regione Lombardia ha pubblicato i dettagli operativi per la presentazione di proposte progettuali attraverso il bando Tech Fast, nell’ambito del Programma operativo regionale 2014-2020, Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, Asse prioritario I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione” (clicca qui per tutti i dettagli)

L’agevolazione prevista dal bando Tech Fast è concessa nella forma tecnica di contributo a fondo perduto. L’agevolazione è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile del progetto, con contributi compresi tra € 40.000 e 250.000 per soggetto beneficiario.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le pmi che abbiano sede operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della domanda (o che intendano costituire una sede operativa attiva in Lombardia), già costituite e iscritte al Registro delle imprese.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online a partire dalle ore 14:00 del 5 luglio 2021. Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperto sino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 31 dicembre 2021.

Sono ammissibili all’agevolazione i progetti che comportino attività di sviluppo sperimentale e innovazione di processo (si faccia riferimento al bando per la lista completa delle attività). Il bando prevede tra le attività di innovazione di processo anche le attività di trasformazione digitale, coerenti con quelle previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

I progetti ammessi all’agevolazione devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Burl del provvedimento di concessione, salvo proroga di massima di 3 mesi.

ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub di Api Lecco Sondrio, è a disposizione per chiarimenti sul bando e, nel caso siate interessati al bando, chiediamo di contattarci il prima possibile per organizzare la proposta al meglio, data la natura di concessione a sportello:
ileana.malavasi@api.lecco.it
0341.282822.

(IM/im)
 




Etichettatura ambientale imballaggi: webinar Conai

Il Ministero della Transizione Ecologica aveva fornito degli utili chiarimenti interpretativi, come riportato nella circolare Api n.336 del 3 giugno 2021.

Qui segnaliamo il webinar di Conai di mercoledì 23 giugno 2021, disponibile online, che espone e spiega nel merito le novità; si consiglia a chi non lo avesse seguito in diretta, di ascoltarlo a partire dal minuto 9.30.

(SN/bd)
 




Albo gestori: modalità di registrazione semplificate per trasportatori di rifiuti metallici

Pubblicata sulla home del sito dell’albo gestori ambientali, una deliberazione scaricabile che introduce una novità in vigore dal 1° settembre. E’ stato istituto presso l’Albo il registro dedicato, di coloro che operano per il recupero dei rifiuti metallici.

Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo. A tal fine, con la deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 del Comitato nazionale – che entra in vigore dal 1° settembre 2021 – è stato istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali il registro, di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.

Si rimanda alla pagina specifica del sito nazionale per comprendere dove si colloca la nuova categoria (4 bis).
 

(SN/bd)

Emissioni in atmosfera con sostanze pericolose: relazione entro il 28 agosto 2021

Si avvicina una scadenza ambientale in tema emissioni. Infatti un anno fa il D.lgs. n.102 del 30 luglio 2020 aveva introdotto il comma 7-bis all’art. 271 del D.lgs. n.152/2006 che prevedeva che la presenza nei fumi di alcune sostanze pericolose andasse evitata non appena tecnicamente ed economicamente possibile, ovvero eliminando tali sostanze dai cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera.

Si tratta delle seguenti sostanze:

  • le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
  • le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Pbt e vpvb)
  • le sostanze classificate estremamente preoccupanti (Svhc) dal Regolamento Reach
I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Per gli stabilimenti e le installazioni già in esercizio lo scorso anno, la prima relazione va in ogni caso trasmessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (entro il 28/08/2021), mentre l’eventuale domanda di autorizzazione di adeguamento dovrà essere presentata entro il 1 gennaio 2025 oppure, a seguito di richiesta dell’Autorità competente, in istanza di rinnovo o modifica sostanziale di autorizzazione.
La prima relazione deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del Testo unico ambientale n. 152/2006.

Si allega la Dgr regionale del 7 giugno 2021 che contiene molti dettagli per comprendere se e quando l’obbligo è effettivamente applicabile e come darne applicazione.

Stante la ratio delle nuove disposizioni, ne deriva che gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, siano da considerare esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 in virtù del regime semplificato al quale appartengono.

Infine, le misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele “classificate” secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell’art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un’Aua entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

(SN/bd)
 




Imu: le esenzioni dal pagamento per Covid-19 vanno dichiarate entro il 30 giugno 21

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 contiene le disposizioni riguardanti la dichiarazione dell’Imu così come ridisciplinata a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Al riguardo si evidenzia che la dichiarazione:

  • deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione;
  • ha effetto anche per gli anni successivi (purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta; cfr. ris. Min. Economia e finanze 6 novembre 2020 n. 7/DF).
  • Così se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020 la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 (circ. Mef 18 marzo 2020 n. 1/DF).
Un apposito Dm individuerà i casi in cui la dichiarazione sarà obbligatoria, ma fintanto che il nuovo modello non viene approvato, può essere utilizzato quello previsto dal Dm 30 ottobre 2012.

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal Dm 30 ottobre 2012 stabiliscono che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei seguenti casi:

  •  quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
  • nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
Oltre ai casi espressamente indicati dal citato comma 769 per beneficiare delle esenzioni Imu (es. per gli immobili “merce” dal 2022 e per gli immobili assimilati all’abitazione principale destinati ad alloggi sociali o delle Forze armate), nella risposta Min. Economia e finanze 8 giugno 2021, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione dal versamento della prima e/o seconda rata Imu 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2021 per comunicare il diritto al beneficio fiscale.

Secondo le Finanze, infatti, queste informazioni non sarebbero a conoscenza dei Comuni e nel modello dichiarativo i soggetti passivi dovranno barrare la casella “esenzione”.

L’esenzione dal versamento della prima e/o della seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 è stabilita:

  •  dall’art. 177 del Dl 34/2020 secondo cui non è dovuta la prima rata Imu 2020 relativa a determinati immobili (stabilimenti balneari e termali, immobili in D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni);
     
  • dall’art. 78 del Dl 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) secondo cui non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria D/2 si applica anche relativamente alla prima rata 2020), gli immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, gli immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
     
  • dagli artt. 9, 9-bis e 9-ter del Dl 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) che hanno stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze nei quali si esercitato le attività riferite ai codici Ateco specificatamente individuati (allegato 1), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per gli immobili dove si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività e che gli immobili siano siano ubicati nel territorio di una “zona rossa.
(MF/ms)
 



Super Ace 2021 anche come credito d’imposta

La maggiore appetibilità della Super Ace 2021, rispetto all’Ace “ordinaria”, discende non soltanto dal ben più elevato coefficiente di remunerazione della variazione in aumento del capitale proprio (15% contro 1,3%), ma anche dalla possibilità di fruire dell’agevolazione, in alternativa alle modalità “ordinarie”, nella forma di un credito di imposta che può essere (art. 19 comma 6 del Dl. 73/2019):
  • utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97;
  • chiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (in questo caso, sia il primo che i successivi cessionari fruiscono del credito di imposta con le stesse modalità previste per l’originario beneficiario).
L’opzione per la fruizione della Super Ace 2021 nella forma di credito di imposta compensabile senza limiti, rimborsabile o cedibile, deve essere esercitata mediante presentazione all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione (nonché le modalità attuative per la cessione del credito) saranno approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl. 73/2021.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta è utilizzabile già a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, fermo restando che deve venire previamente presentata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, ferma restando la previa presentazione della predetta comunicazione, il credito di imposta è utilizzabile a partire dal giorno successivo:

  • del versamento del conferimento in denaro;
  • della definitiva rinuncia da parte del socio al credito vantato verso la società (o del suo utilizzo in compensazione con il debito da sottoscrizione delle azioni o quote);
  • della delibera assembleare che destina a riserva, in tutto o in parte, l’utile dell’esercizio.
Se, a causa di eventi rilevanti successivi, la variazione in aumento del capitale proprio diviene inferiore di quella riconducibile agli incrementi rilevanti sui quali è stato calcolato e fruito il credito di imposta, il credito di imposta deve essere restituito in proporzione a tale minore importo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta spettante a titolo di super Ace 2021 si determina applicando sugli incrementi rilevanti, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% e le aliquote di imposta previste dagli artt. 11 (aliquote Irpef progressive per scaglioni) e 77 (aliquota Ires proporzionale del 24%) del Tuir.

Quanto precede implica che, nel caso di incrementi rilevanti per 1.000.000 di euro (cfr. circ. n. 21/2015, § 2.2):

  • se il beneficiario è un soggetto Ires, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 36.000 euro (= 1.000.000 x 15% x 24%);
  • se il beneficiario è un soggetto Irpef, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 63.475,50 euro [= 15% x (15.000 x 23% + 13.000 x 27% + 27.000 x 38% + 20.000 x 41% + 925.000 x 43%)].
Oltre che utilizzabile in compensazione ex art. 17 del D.lgs 241/97 senza limiti, richiedibile a rimborso e cedibile a terzi con facoltà di ulteriori cessioni, il credito di imposta super Ace 2021 (comma 6 dell’art. 19 del Dl. 73/2021):
  • non è produttivo di interessi;
  • non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109 comma 5 del Tuir.
È inoltre previsto che “il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi”.

Ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, i soggetti che acquistano il credito di imposta dall’originario beneficiario della Super Ace 2021 (o che lo acquistano da altri che sono stati a loro volta cessionari del medesimo e non originari beneficiari dell’agevolazione) “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore al credito ricevuto”.

Il principio è lo stesso che vale, nell’ambito dell’art. 121 del Dl. 34/2020, per le cessioni dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni “edilizie”.

(MF/ms)




Aiuti Covid: modalità di pubblicazione entro l’1 gennaio 2022

Tra le pieghe del cd. “Decreto Riaperture”, DL. 22 aprile 2021, n. 52, nel corso del percorso di conversione del decreto in legge, ha trovato spazio anche una misura che con le riaperture non ha assolutamente nulla a che fare, ma che era più che auspicata per quanto, a parere di chi scrive, utile solo a rinviare un problema, invece che a risolverlo.

Ci riferiamo all’obbligo di indicazione in nota integrativa, o di pubblicazione su proprio sito internet, oppure – se sprovvisti – sui portali delle associazioni di categoria, delle informazioni relative ai contributi o sussidi statali ricevuti nell’anno precedente.

Tale obbligo, previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, come modificato dall’articolo 35 del decreto “Crescita”, decreto-legge 34/2019, prevede che:

  • le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. (sono quindi esclusi i liberi professionisti), nonché le Onlus, le fondazioni e talune cooperative sociali;
  • sono tenute ordinariamente entro il termine del 30 giugno;
  • all’indicazione in nota integrativa (bilancio ordinario) oppure alla pubblicazione sul proprio sito internet ed in mancanza sul sito delle associazioni di categoria;
  • delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati alle imprese stesse dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, se di importo superiore a 10mila euro nel periodo interessato.
In caso di mancato adempimento, ai sensi dell’articolo 1 comma 125-ter della L. 124/2017 sono previste sanzioni pesanti, per non dire esorbitanti, soprattutto se si pensa all’applicazione di questa disposizione (nata per garantire “trasparenza” in ordine alle imprese che si giovano di aiuti statali), alla particolare natura dei numerosi aiuti Covid-19 riconosciuti, che francamente non si vede come possano creare squilibri di mercato che non siano quello di tentare di tenere in vita le imprese stesse.

Tali sanzioni sono così definite:

  • sanzione peri all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
  • decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
A questo punto è doveroso dare evidenza la novità introdotta con il Dl. 52/2021: l’articolo 11-sexiesdecies dispone una proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero interviene sull’aspetto sanzionatorio, prevedendo che per l’anno 2021 il termine ultimo di pubblicazione è prorogato al 1° gennaio 2022.

Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative ai contributi,sovvenzioni, aiuti ricevuti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 potrà essere adempiuto entro il 1° gennaio 2022, invece che entro il 30 giugno 2021.

Si tratta senza dubbio di una (piccola) buona notizia, mentre resta lo stupore nel constatare che nonostante si sia attraversata – o meglio, si stia ancora attraversando – una pandemia di proporzioni epiche, il delirio burocratico non accenna a fare il benché minimo passo indietro: anche gli aiuti Covid, quindi, dopo essere stati evidenziati in Redditi, eventualmente essere ripresi in RU se trattasi di crediti di imposta, ulteriormente riportati nel quadro RS ai fini della pubblicazione nel registro degli Aiuti di Stato, continueranno a perseguitarci anche per l’obbligo di pubblicazione sul sito internet del contribuente o dell’associazione di categoria.

Peraltro, come specificato dal comma 125-quinquies della L. 124/2017, anche laddove ci si trovi dinnanzi a aiuti di stato e aiuti de minimis contenuti nel RNA, pubblicati nella sezione trasparenza a cura dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti, non ci si potrà esimere dalla pubblicazione; infatti, si dovrà comunque dichiarare l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sfugge la logica di tutto questo, e ancor più pare essere sfuggito al legislatore che non tutti i contribuenti dispongono di un sito internet, e nemmeno sono iscritti ad una qualsivoglia associazione di categoria, e grida veramente vendetta il fatto che possano essere costretti ad iscriversi solo per adempiere all’ennesima (del tutto inutile) comunicazione.

Peraltro, anche l’indicazione dei contributi in nota integrativa vale a titolo di “pubblicità” solo in casi limitati.

Infatti, l’indicazione in nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato o in calce allo stato patrimoniale, nel caso delle microimprese, parrebbe non essere sufficiente, posto che l’articolo 1 comma 125-bis della L. 124/2017 testualmente recita “I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.” A tal proposito, vedasi anche Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04: istruzioni operative per il suo utilizzo in conseguenza delle variazioni normative XBRL. Si arriva così alla conclusione paradossale che proprio i soggetti più piccoli, seppure costituiti sotto forma di società di capitale, non possano eludere il problema del sito o dell’associazione di categoria, nemmeno dando le dovute notizie in sede di deposito di bilancio.

In ogni caso, se ne riparla per la scadenza del 1° gennaio 2022, sperando che nel frattempo si abbia il buon cuore di eliminare questo ennesimo appesantimento, quanto meno con riferimento a tutti gli aiuti che sono stati concessi in ragione dell’emergenza epidemiologica.

(MF/ms)