Istat aprile 2023
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,925% e + 10,65%.
(MP/ms)
1
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 148,5146 |
| Peso Argentino | 236,7865 |
| Dollaro Australiano | 1,6389 |
| Real Brasiliano | 5,4995 |
| Dollaro Canadese | 1,4792 |
| Corona Ceca | 23,4369 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,5561 |
| Corona Danese | 7,4518 |
| Yen Giapponese | 146,5111 |
| Rupia Indiana | 89,9311 |
| Corona Norvegese | 11,5187 |
| Dollaro Neozelandese | 1,7673 |
| Zloty Polacco | 4,632 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,88115 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9365 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0968 |
| Rand (Sud Africa) | 19,9205 |
| Corona Svedese | 11,337 |
| Franco Svizzero | 0,9846 |
| Dinaro Tunisino | 3,3584 |
| Hryvnia Ucraina | 40,1046 |
| Forint Ungherese | 375,3361 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
Come noto la comunicazione deve essere effettuata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre di ciascun anno, per i quali la comunicazione è fissata al 30 settembre (termine così differito per effetto dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022, conv. Legge n. 122/2022, rispetto alla scadenza originaria del 16 settembre).
Si riepilogano nella tabella sottostante i termini di presentazione per il 2023, tenendo conto della proroga di quelli in scadenza di sabato o in giorno festivo.
| Liquidazioni iva mensili | Liquidazioni iva trimestrali | Scadenza |
|---|---|---|
| Gennaio | I° trimestre 2023 |
31 maggio 2023 |
| Febbraio | ||
| Marzo | ||
| Aprile | II° trimestre 2023 |
2 ottobre 2023 |
| Maggio | ||
| Giugno | ||
| Luglio | III° trimestre 2023 | 30 novembre 2023 |
| Agosto | ||
| Settembre | ||
| Ottobre | IV° trimestre 2023 |
28 febbraio 2024 |
| Novembre | ||
| Dicembre |
Inoltre, è stato precisato che, ai fini della compilazione del rigo VP2 (Totale operazioni attive), devono essere incluse anche le operazioni esenti dall’IVA di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, riferito alle cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.
A quest’ultimo riguardo, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. n. 83/2021, l’art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le vendite a distanza effettuate attraverso l’uso di piattaforme elettroniche, quali un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, stabilendo che gli operatori che, attraverso l’uso delle piattaforme on line, facilitano le vendite a distanza sono considerati coloro che effettuano le vendite in questione.
In pratica, le vendite a distanza a favore di consumatori finali, effettuate tramite un’interfaccia elettronica, danno luogo, allo stesso tempo, ad una cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica e a una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente, cosicché il soggetto passivo che facilita la vendita attraverso l’utilizzo dell’interfaccia elettronica è considerato quale rivenditore dei beni.
L’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica, se territorialmente rilevante in Italia, è esente da IVA con obbligo di fatturazione.
In base all’art. 19, comma 3, lett. d-bis), del D.P.R. n. 633/1972, l’esenzione non preclude l’esercizio della detrazione dell’IVA, con la conseguenza che – nel calcolo del pro rata di detrazione – il fornitore considera la cessione in esame come equiparata alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.
(MF/ms)
La Corte di Giustizia Ue, con la recente sentenza relativa alla causa C-282/22, ha ora segnato un passaggio importante sul tema, sancendo che un’operazione composita comprendente la ricarica dei veicoli e alcuni servizi a essa funzionali costituisce una cessione di beni ai fini IVA.
Nello specifico, l’operazione esaminata comprendeva, oltre alla fornitura di energia, anche alcune prestazioni, quali l’accesso a dispositivi di ricarica, l’assistenza tecnica e l’utilizzo di una piattaforma di prenotazione.
In particolare, poiché ai clienti veniva offerto l’accesso a una infrastruttura specializzata per la ricarica rapida del veicolo, il giudice del rinvio aveva posto il dubbio che l’operazione potesse qualificarsi come prestazione di servizi, risultando predominante nell’ambito dell’operazione unica l’accesso a un punto di ricarica che consentisse una sosta più breve.
Secondo costante giurisprudenza, per determinare se un’unica prestazione complessa debba qualificarsi come cessione di beni o prestazione di servizi ai fini IVA, occorre considerare tutte le circostanze in cui si svolge l’operazione, per ricercarne gli elementi caratteristici e quelli predominanti, da identificare basandosi sul punto di vista dell’utente medio, tenendo conto dell’importanza qualitativa e non semplicemente quantitativa degli elementi di facere rispetto a quelli di dare.
In tale valutazione, però, non vanno presi in considerazione i servizi che necessariamente accompagnano la commercializzazione del bene
La Corte ha dunque ritenuto che l’elemento predominante dell’operazione unica risiedesse nel trasferimento di energia elettrica, e quindi in una cessione di beni ex art. 15 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce.
L’accesso ai dispositivi di ricarica, infatti, va considerato un servizio minimo, che accompagna necessariamente la fornitura di energia e che quindi non può essere preso in considerazione per valutare la quota dei servizi della prestazione complessa.
L’assistenza tecnica e l’uso della piattaforma di prenotazione, poi, costituendo il mezzo per fruire al meglio della fornitura di energia elettrica, vanno considerati accessori a quest’ultima, non essendo un fine ex se.
La decisione è in linea con le indicazioni del Comitato IVA (cfr. working paper n. 1012 del 17 marzo 2021).
È peraltro opportuno ricordare che l’Italia, inizialmente, non aveva condiviso tale impostazione, ritenendo che soltanto l’operazione tra il fornitore di energia e il gestore dell’infrastruttura potesse considerarsi cessione di energia elettrica, mentre quello effettuato dal gestore doveva essere inquadrato come “servizio di ricarica”. Secondo questa lettura, il consumo dell’energia doveva imputarsi al solo gestore.
Agenzia delle Entrate già allineata sul punto
L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, si è comunque conformata alle indicazioni del Comitato IVA. Infatti, con la risposta a interpello n. 27/2023, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente “anticipato” le conclusioni dei giudici comunitari, affermando che una combinazione di “servizi di ricarica” di veicoli doveva qualificarsi come fornitura di energia e quindi come cessione di beni ai fini IVA.
Nel caso specifico, una società italiana Alfa metteva a disposizione degli utenti una app per monitorare i dati del proprio veicolo e per effettuare la ricarica presso la stazione convenzionata più vicina, senza pagare il costo del rifornimento, già incluso nel corrispettivo unico pagato per l’abbonamento.
A sua volta, Alfa acquistava tali “servizi” dal partner commerciale Zeta, sfruttandone la rete di convenzioni.
Analogamente a quanto concluso dalla Corte Ue nella causa C-282/22, l’Agenzia ha ritenuto che tale pacchetto di “servizi” costituisse un’operazione unica e composita ai fini IVA, il cui elemento principale è la fornitura di energia elettrica per la ricarica, mentre gli altri servizi sono accessori a quest’ultima.
Si noti peraltro che sia la Corte Ue, sia l’Agenzia delle Entrate, nel giungere alle suddette conclusioni, hanno dato rilievo alle modalità di determinazione del corrispettivo, ossia alla circostanza che il prezzo del servizio fosse parametrato al quantitativo di energia consumata.
Nel caso dell’interpello, il canone di abbonamento era soggetto a rimodulazione in base al confronto tra consumi presunti e consumi effettivi di energia elettrica.
Nel caso oggetto della sentenza, il prezzo della ricarica di un veicolo era parametrato al quantitativo di energia elettrica trasferita, ma anche a un canone per il tempo di sosta durante tale ricarica. Tuttavia, osservano i giudici, anche tale parametro rifletterebbe il prezzo del bene fornito (ossia l’elettricità).
(MF/ms)
L’approvazione del decreto è legata anche al parere positivo (parere obbligatorio, ma non vincolante) espresso dalla Commissione degli esperti, prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017, nella seduta del 6 aprile 2023, rispetto all’introduzione dei correttivi per gli Indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2022, elaborati da Sose sulla base di quanto prevede l’art. 148 del D.L. n. 34/2020.
Da qui l’approvazione del decreto con le cause di esclusione, nonché dei correttivi congiunturali.
Anche per il periodo d’imposta 2022, l’applicazione degli ISA tiene ancora conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.
Tra le novità approvate, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021.
I contribuenti interessati dalla causa di esclusione in parola dovranno comunque redigere e trasmettere il modello ISA 2023 allegandolo al modello Redditi.
| ISA 2023 – Cause di esclusione, correttivi congiunturali | |
| Modifiche |
La metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi straordinari 2022 si basa sulla misura della contrazione dei margini sia individuali che settoriali subita da ciascun contribuente nel 2022 rispetto al 2021 o al 2019 (considerato in media con il 2021, se più favorevole). |
| Nuove cause di esclusione | Soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021 (rileva l’anno di apertura della partita Iva, e non l’eventuale successivo momento di effettivo inizio attività). |
| Cause di esclusione non confermate |
|
(MF/ms)
Silvia Negri, responsabile ambiente e sicurezza di Api Lecco Sondrio, ha partecipato all’evento che si è tenuto presso la Fondazione Minoprio a Como con altri imprenditori di varie filiere, amministratori pubblici e referenti del mondo no-profit del territorio
Questa nuova iniziativa prevede una roadmap di alcuni workshops a tappe per: confrontare le implicazioni dei nuovi standard internazionali e delle Direttive UE di sostenibilità per le imprese e il territorio locale; definire, con un confronto multi-stakeholder, nuove priorità e azioni partendo dai punti di forza e le criticità di sostenibilità economica, sociale e ambientale e di governance (ESG) esistenti del territorio lariano; valorizzare le buone pratiche multi-stakeholder nella transizione energetica e sostenibile.
“L’obiettivo finale – spiegano gli organizzatori – è la costituzione di un Network lariano per la Sostenibilità per rafforzare le collaborazioni per progetti di sostenibilità nel territorio transfrontaliero, con piani di azioni e interventi annuali”.
Il team di Ferrotto JA dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, che si è aggiudicato l’ambito premio “Buona impresa” assegnato dalla Fondazione Buon Lavoro alla competizione territoriale di JA Italia per la Lombardia e Piemonte che si è tenuta giovedì 27 aprile nello spazio STEP dell’Innovation District di Fastweb a Milano.
Un progetto sostenuto anche da Api che mette in risalto in particolare l’approccio all’imprenditoria legato ai paradigmi dell’economia civile, un’economia che guarda alla creazione di valore sia economico, che sociale e ambientale.
Durante la finale territoriale di Lombardia e Piemonte 44 squadre di mini imprese si sono sfidate presentando ai giudici le loro idee imprenditoriali attraverso un elevetor pitch di 3 minuti e rispondendo alle domande che gli venivano poste. Il tutto per aggiudicarsi un posto alla finale Nazionale del 5 e 6 giugno che si terrà sempre a Milano presso l’Università Bocconi e che quest’anno Junior Achievement Italia organizza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito assumendo la veste dei Campionati Nazionali di Imprenditorialità, che coinvolgeranno numerose realtà del mondo dell’educazione e di quello imprenditoriale.
Una manifestazione aperta a tutti i laboratori e alle esperienze d’imprenditorialità e orientamento portate avanti nelle Scuole Secondarie di II grado, con l’obiettivo di far incontrare le migliori idee e i progetti imprenditoriali dei giovani studenti nati nelle aule scolastiche. Ferrotto JA, con il riconoscimento ottenuto, passa quindi direttamente alla finale di giugno insieme ad altri due team premiati nel corso della competizione territoriale.
“Ferrotto JA è una mini impresa che si occupa della creazione di un oggetto iconico che rappresenta la tradizione e il senso del lavoro delle imprese del nostro territorio – afferma Simone Villa, AD della mini impresa – un oggetto unico creato a mano da noi con la preziosa collaborazione del CFP Aldo Moro di Valmadrera che ha realizzato le basi in legno, l’impresa Bonaiti srl che ha fornito le reti metalliche e l’impresa ShopNFC che ha fornito i Tag NFC. Uno speciale ringraziamento va a Mario Covarrubias del Politecnico di Milano per i suoi consigli e a Giorgio Missaglia per averci seguito nella creazione del NFT di Ferrotto”.
Per vedere il video promozionale cliccare qui.
La Camera di Commercio Como-Lecco ha pubblicato ieri i risultati dell’indagine congiunturale relativa al primo trimestre 2023, segnali positivi per artigianato, commercio e servizi, rallentamento per l’industria.
In allegato trovate il report completo realizzato dal Centro Studi.
Dopo l’intervento di Sabrina Bonomi della Sec, Angelo Cortesi, consigliere Api Lecco Sondrio e titolare dell’azienda associata Co.El, ha parlato de “Il caso Co.El srl componenti elastici Sb”.
Cliccando qui è possibile rivedere la registrazione completa del seminario.