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Valute estere ottobre 2021

Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 159,1055
Peso Argentino 115,0269
Dollaro Australiano 1,5669
Real Brasiliano 6,4204
Dollaro Canadese 1,4436
Corona Ceca 25,4955
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,45
Corona Danese 7,4398
Yen Giapponese 131,2124
Rupia Indiana 86,9571
Corona Norvegese 9,8143
Dollaro Neozelandese 1,6452
Zloty Polacco 4,5909
Lira Sterlina 0,84694
Leu Rumeno 4,948
Rublo Russo 82,7727
Dollaro USA 1,1601
Rand Sud Africa 17,23
Corona Svedese 10,0557
Franco Svizzero 1,0708
Dinaro Tunisino 3,2751
Hryvnia Ucraina 30,5906
Forint Ungherese 360,8219
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Assemblea Api Lecco Sondrio 2021: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la nostra Assemblea elettiva tenutasi il 30 novembre 2021.

La Provincia: Nuovo direttivo Api: “Ampia presenza e segno di sintonia”

Lecconotizie: Imprese. Eletto il nuovo consiglio di API e dei Giovani Imprenditori
 
Lecconotizie: Piccole medie imprese ‘storiche’: un premio da Api alle proprie associate
 
Lecco Today: Api Lecco e Sondrio elegge il nuovo Consiglio e conferma Laura Silipigni a capo dei giovani




Gruppo Giovani Imprenditori: API-ricena di Natale

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio organizza l’ “API-ricena di Natale” mercoledì 15 dicembre alle ore 19.00 presso il bar “Imbarcadero” di Lecco (Lungo Lario Cesare Battisti, 3).

Si allega la scheda di adesione da inviare alla Segreteria del Gruppo (Stefania Giussani) entro venerdì 10 dicembre tramite mail all’indirizzo gruppogiovani@api.lecco.it.

(SG/sg)




Consegna del Green Pass in azienda: approfondimenti

Come si anticipava con la circolare della scorsa settimana, n. 634 del 25 novembre 2021, spetta al datore di lavoro la decisione in ordine all’esonero dalle verifiche periodiche, qualora i lavoratori decidano volontariamente di consegnare il proprio Green Pass.

Per applicare correttamente questa opzione bisogna considerare alcuni risvolti non trascurabili in termini di organizzazione interna e di Privacy, per questo si raccomanda di tenere conto di quanto segue:

informare i lavoratori della facoltà riconosciuta dall’art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021 di consegnare al datore di lavoro il proprio green pass ma anche di segnalare tempestivamente qualsiasi variazione della validità del documento. Si allega un fac simile di lettera e di modulo che i lavoratori potrebbero utilizzare per avvalersi della facoltà di consegnare il green pass. L’informativa verso i lavoratori costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli dei Green Pass.

• prevedere la modalità di consegna delle certificazioni verdi Covid19, individuando con atto formale i soggetti incaricati a riceverli e a controllarli. Si ritiene, infatti, che, a seguito della ricezione della copia del green pass, il soggetto incaricato debba comunque effettuare un controllo una tantum (mediante la App VerificaC19) per accertarsi dell’autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione ricevuta.

• sotto il profilo della protezione di dati personali, in azienda occorre: 1) integrare l’informativa privacy, fornendo le informazioni in ordine alla comunicazione, alla custodia e alla consultazione del green pass (ex multis, finalità del trattamento: esonero del lavoratore intestatario della certificazione dalle verifiche continuative/periodiche previste dalla procedura aziendale; base giuridica: consenso del lavoratore ai sensi art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021; revocabilità in qualsiasi momento del consenso; facoltatività del conferimento dei dati; retention: salvo revoca da parte del lavoratore, fino alla scadenza dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro); 2) applicare alla consegna e alla conservazione (e alla successiva distruzione) delle copie delle certificazioni verdi Covid19 le misure tecniche e organizzative adottate per la trasmissione e la conservazione dei c.d. dati sensibili (es. certificati medici).

• infine è possibile limitare ai lavoratori che non consegnano copia del Green Pass l’esecuzione dei controlli ai sensi della procedura aziendale esistente (da revisionare) e attraverso gli strumenti di controllo prescelti (es. app VerificaC19; portale istituzionale Inps; sistemi integrati).

Come sempre siamo a disposizione per chiarimenti.
 

(SN/bd)
 




Istat ottobre 2021

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,25% e + 1,95%.

(MP/bd)




Cessioni intracomunitarie di beni: requisiti necessari

Con quasi due anni di ritardo si è concluso l’iter normativo che porta al recepimento nell’ordinamento interno dei cosiddetti “2020 quick fixes”.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre il D.Lgs. 5 novembre 2021 n. 192, che entra in vigore il 1° dicembre 2021.

Il decreto integra e modifica alcune disposizioni del Dl 331/93 inerenti le cessioni e gli acquisti intra-Ue di beni.

Di primaria rilevanza è l’introduzione (art. 41 comma 2-ter) di due ferme condizioni affinché a una cessione di beni si possa riconoscere l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini Iva, ossia che:

  • il cessionario comunitario abbia comunicato al cedente nazionale il numero identificativo Iva attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia;
  • il cedente nazionale abbia compilato l’elenco riepilogativo INTRASTAT (art. 50, comma 6) o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.
A seguito dell’emanazione del decreto, inoltre, la disciplina armonizzata per le operazioni in regime di “call-off stock” (art. 17-bis della direttiva 2006/112/Ce) trova collocazione rispettivamente nel nuovo art. 38-ter del Dl 331/93 per gli acquisti intra-Ue e nel neo introdotto art. 41-bis del Dl 331/93 per le cessioni all’interno dell’Unione.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva già da tempo riconosciuto l’applicazione del regime semplificativo in parola, seppure denominandolo “consignment stock” (R.M. nn. 235/96 e 44/2000).

Le disposizioni attribuiscono effetti sospensivi al trasferimento in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, fino a che il destinatario presso il quale detto stock è posto, prelevando le merci, non ne divenga proprietario.

Ne consegue che, al verificarsi di determinati presupposti, colui il quale trasferisce la giacenza non è tenuto a identificarsi ai fini Iva nello Stato di destinazione delle merci (come prescritto in via ordinaria dall’art. 41, comma 2, lett. c) del Dl 331/93).

Pertanto, ad esempio, con riferimento al citato art. 41-bis, il soggetto passivo Iva italiano pone in essere una cessione intra-Ue di beni se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • i beni sono spediti o trasportati dal soggetto passivo nazionale (o da un terzo per suo conto) dall’Italia a destinazione di un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti a un altro soggetto passivo che ha diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra le spesse parti;
  • il soggetto passivo nazionale non ha la sede della propria attività o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono spediti;
  • il soggetto comunitario destinatario è identificato ai fini Iva nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione sono noti al soggetto passivo italiano nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il soggetto nazionale che spedisce o trasporta i beni annota detto trasferimento nel registro di cui all’art. 50, comma 5-bis del Dl 331/93 e inserisce l’identità e il numero identificativo Iva del soggetto destinatario negli elenchi INTRASTAT delle cessioni intra-Ue.
La cessione, tuttavia, ha luogo se e quando la proprietà delle merci è trasferita all’acquirente Ue, ovvero allo scadere del termine massimo di 12 mesi dall’arrivo nell’altro Stato membro. Viceversa, non ha luogo alcuna cessione qualora, entro il predetto termine, i beni sono rispediti in Italia e il soggetto nazionale ne annota il ritorno nel registro di cui all’art. 50, comma 5-bis del Dl 331/93.

In ultimo, il nuovo art. 41-ter regola le cessioni a catena, ossia quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato membro a un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente.

Per quelle cessioni successive il cui trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile è quella effettuata nei confronti di detto operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita Iva italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra-Ue non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Si ricorda che sono già efficaci, dal 1° gennaio 2020, le regole armonizzate in tema di prova del trasporto o della spedizione dei beni nelle cessioni intra-Ue, di cui all’art. 45-bis del regolamento 282/2011, istitutive di una presunzione relativa, essendo direttamente applicabili nell’ordinamento interno.

In chiusura, una notazione di natura terminologica sembra opportuna: il legislatore nazionale, probabilmente per ragioni sistematiche, continua a definire le operazioni “intracomunitarie” e non “intraunionali”, secondo la dizione adottata nelle direttive Ue da cui le norme promanano.

(MF/ms)
 




Costituzione di Srl e Srls: ora si può fare con il notaio in videoconferenza

Si avvia verso la piena operatività la possibilità di procedere alla costituzione on line di srl e di srls. Il D.lgs. 183/2021 – che recepisce la direttiva 2019/1151/Ue, recante modifiche alla direttiva 2017/1132/Ue sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – è stato infatti pubblicato sulla G.U. del 29 novembre scorso.

In particolare, dal prossimo 14 dicembre 2021, l’atto costitutivo di tali società, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, potrà essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.

Tali atti sono ricevuti mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica che è predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato.

Non ha trovato, quindi, riscontro la “condizione” posta nel parere delle Commissioni politiche dell’Unione europea della Camera e del Senato (e supportata da talune associazioni di categoria) di affiancare a tale procedura una soluzione – comunque fondata su una piattaforma telematica e connotata dall’utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Mise e dal Ministero della Giustizia – non riservata al mondo notarile (si era paventato, infatti, il rischio di un monopolio legale di fatto, con possibili effetti negativi su altri soggetti specializzati e sugli utenti finali, nonché di un possibile contrasto con i principi europei di tutela della concorrenza sanciti dall’art. 3 del Trattato sull’Ue).

La piattaforma telematica da utilizzare per la costituzione on line di srl o srls deve consentire: l’accertamento dell’identità; la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne sia titolare, della firma digitale prevista dal D.lgs. 82/2005, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento 910/2014/Ue; la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

A tal fine, la piattaforma usa mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia “significativo” o “elevato” e assicura: il collegamento continuo con le parti in videoconferenza; la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere; l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari; la conservazione dell’atto tramite collegamento con la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato ex art. 62-bis della L. 89/1913; il tracciamento di ogni attività.

Gli atti costitutivi delle srl e delle srls possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi adottati con decreto del Mise (entro il 12 febbraio prossimo, sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 183/2021); in tal caso, il compenso notarile sarà ridotto alla metà.

Con le stesse modalità, inoltre, diviene possibile depositare, ai fini della loro iscrizione nel Registro delle imprese, l’atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro della Ue e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l’indicazione dei relativi poteri.

Il D.lgs. 183/2021 inserisce importanti novità anche in materia di cause di ineleggibilità degli amministratori.

In particolare, è estesa la previsione di cui all’art. 2382 c.c. anche alle srl ed è richiesta una preventiva dichiarazione circa l’inesistenza di cause di ineleggibilità.

Si ricorda che, in base all’art. 2382 c.c., dettato in tema di spa, “non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

La Cassazione (cfr. Cass. n. 25050/2021 e Cass. n. 18904/2013) ha ritenuto tale ultima previsione non applicabile analogicamente alle srl. L’art. 6 comma 1 lett. a) del D.lgs. 183/2021, ora, aggiungendo alla fine del primo comma dell’art. 2475 c.c., l’inciso “si applica l’art. 2382”, sancisce espressamente l’applicabilità di tale disciplina anche nell’ambito delle srl.

Ai sensi dell’art. 2383 comma 1 c.c., inoltre, anch’esso dettato in tema di spa, “la nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450”. 

La previsione normativa è stata completata dall’art. 6 comma 2 del D.lgs. 183/2021 nel seguente modo: “La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea”.

Anche tale previsione trova applicazione nelle srl. L’art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. 183/2021, infatti, interviene sul secondo comma dell’art. 2475 c.c., precisando che all’atto di nomina degli amministratori di srl si applicano non solo il quarto e quinto comma dell’art. 2383 c.c., ma anche il primo comma del medesimo articolo nella sua nuova versione.

(MF/ms)

 
 




Credito imposta sanificazione 2021: termini per la compensazione

Il credito d’imposta riconosciuto sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e di acquisto Dpicomprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai sensi dell’articolo 32, comma 3, Dl. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) è fruibile mediante le seguenti modalità:
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
  • in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.
Col provvedimento Prot. n. 309145/2021 del 10.11.2021 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto in misura pari al 100% la percentuale di fruizione del credito sanificazione, con la conseguenza, per i soggetti che hanno inviato valida comunicazione all’AdE entro il 04.11.2021, di poter beneficiare dell’agevolazione in misura piena, pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 entro il limite di credito di euro 60.000.

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate nei termini, in assenza di rinuncia, è risultato infatti pari a 83.076.075 euro, importo ben inferiore al limite di spesa previsto dalla norma istituiva in 200 milioni di euro.

Ciascun beneficiario può dunque verificare l’importo del credito sanificazione 2021 a lui spettante consultando il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In base alle regole di fruizione dettate dal provvedimento del Direttore dell’AdE n. 191910/2021 del 15.07.2021 il credito d’imposta può dunque essere utilizzato in compensazione, anche in unica soluzione, a partire dall’11.11.2021, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 10.11.2021 con cui è stata disposta la misura percentuale di fruizione.

All’uopo, con la risoluzione AdE 64/E/2021, è stato istituito l’apposito codice tributo “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Il documento di prassi detta le regole di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • il codice tributo “6951” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo “anno di riferimento” del modello F24 deve sempre essere compilato col valore “2021”, anno di sostenimento delle spese ammissibili.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può ovviamente eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello.

Per espressa previsione normativa la compensazione del credito d’imposta sanificazione 2021 non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.

Il contributo in conto esercizio è inoltre fiscalmente irrilevante, non concorrendo né alla formazione del reddito ai fini Ires o Irpef né al valore della produzione ai fini Irap e non rilevando ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo61 Tuir e delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

(MF/ms)
 




Contributo a fondo perduto perequativo: invio istanze entro il 28 dicembre 2021

È stato finalmente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

La domanda potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (29 novembre) e fino al 28 dicembre 2021.

 

Le condizioni Il richiedente deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Per poter beneficiare del contributo devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti:
1) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.09.2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
Come previsto dal decreto attuativo, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021
2) l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Soggetti esclusi Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
– soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito;
– soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021;
– enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir;
– intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis Tuir.
La determinazione del contributo Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue:
1. deve essere calcolata, innanzitutto, la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;
2. bisogna sottrarre a quest’importo le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall’Agenzia delle entrate;
3. all’importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali previste.
Di seguito si richiamano le percentuali riconosciute:
– 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro,
– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro,
– 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro,
– 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro,
– 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.
Il beneficio Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l’accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta.
L’istanza L’istanza presenta, tra l’altro, uno specifico quadro (quadro A), nel quale deve essere riportato l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.
Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all’Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.
Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

(MF/ms)
 




Eletto il nuovo Consiglio e Laura Silipigni confermata Presidente Giovani Imprenditori

Lecco, 1 dicembre 2021 – Ieri sera all’Hotel Villa Giulia Al Terrazzo di Valmadrera (Lecco) si è tenuta l’Assemblea elettiva di rinnovo delle cariche della nostra associazione: del Consiglio e del Gruppo Giovani Imprenditori che saranno in carica nel triennio 2021-2024.
Le urne hanno dato un segnale di continuità per entrambi i consigli con qualche nuovo innesto.
“L’Assemblea elettiva è un momento importante – afferma il Presidente uscente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadinisiamo contenti che tante aziende abbiano voluto partecipare alle nostre elezioni. E’ un segnale di forte sintonia tra la nostra associazione e gli associati. Veniamo da due anni durissimi e difficili, in cui il nostro sistema imprenditoriale ha saputo reggere l’urto e non ha paura ad affrontarne altri”.
Consiglio Api Lecco Sondrio 2021-2024

Membri confermati: Andrea Beri (Ita di Calolziocorte), Daria Borgonovo (Novastilmec di Garbagnate Monastero), Piero Dell’Oca (Tecnofar di Gordona), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio di Villa d’Adda), Danilo Gabbioni (Italgard di Inverigo), Davide Gianola (Impianti elettrici Enrico Gianola di Lecco), Massimo Mortarotti (Dispotech di Gordona), Luigi Pescosolido (Rapitech di Lecco), Luigi Rosa (R4 Automazioni di Cisano Bergamasco), Laura Silipigni (Tag di Dolzago), Enrico Vavassori (Trafilerie Vavassori di Brivio).
Nuovi consiglieri: Paolo Bertoni (Trimat di Viganò) e Valeria Dalmonte (Edilsider di Calolziocorte).
Probiviri: Sandro Bonaiti (Giuseppe e Fratelli Bonaiti di Calolziocorte), Gianluca Lepratti (Inac di Valmadrera) e Piermario Muzzolon (Castelli Pietro di Calolziocorte).
Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgreghentino), entra di diritto in Consiglio come Presidente uscente.
Al primo Consiglio, che si terrà a dicembre, verrà nominato il nuovo Presidente di Api Lecco Sondrio che sarà in carica per il prossimo triennio.
 
Gruppo Giovani Imprenditori Api Lecco Sondrio 2021-2024
Viene rieletta come Presidente Laura Silipigni della Tag di Dolzago.
Consiglieri confermati: Luca Brambilla (Grafiche Cola di Lecco), Federica Fagioli (Balassa di Lierna), Alice Dell’Oca (Dell’Oca di Delebio), Tomas Dell’Oca (Tecnofar di Gordona).
 
 
Nuovi entrati: Micol Gabbioni (Italgard di Inverigo), Simone Muzzolon (Castelli Pietro di Calolziocorte) e Samuele Stasi (Losa Pierluigi di Lecco).
Ringrazio chi mi ha dato fiducia per altri tre anni di lavoro insieme – commenta la Presidente Laura Silipigniabbiamo voglia di tornare a organizzare attività e stare insieme dopo il periodo di emergenza. Dò il benvenuto ai tre nuovi membri della squadra, che porteranno sicuramente idee e entusiasmo”.
 
Durante la serata sono state premiate anche le aziende che hanno fatto 70, 50 e 25 anni di fondazione e quelle che da 50 e 25 anni sono associate ad Api.
 
Premiazioni relative all’anno scorso il 2020
70 anni di fondazione: Frigerio e Duroni di Meda, Growermetal di Calco, Pietro Bonaiti di Lecco.
25 anni di fondazione: Monteco di Robbiate, Ascotec di Robbiate
50 anni di fedeltà associativa Api, iscritte dal 1970: Lovers di Olginate, Valsecchi Orazio di Lecco.
25 anni di fedeltà associativa Api, iscritte dal 1995: Brambilla di Annone Brianza, Duemani Società Cooperativa Sociale di Lecco, Ferper Springs di Bosisio Parini, Fumagalli Ingranaggi di Missaglia, Vep Accessori per mobili di Rogeno.
Premiazioni relative al 2021
70 anni di fondazione: Domino di Sirtori.
50 anni di fondazione: Fil-Pemto di Caronno Pertusella (Varese).
50 anni di fedeltà associativa ad Api, iscritta dal 1971: Ima di Arosio.
25 anni di fedeltà associativa ad Api, iscritte dal 1996: Calisped di Bosisio Parini, Co.El di Torre de Busi e L.s. di Civate.
 
Nel corso della serata è stata premiata la dipendente Raffaella Pozzoni, responsabile del Consorzio Adda Energia, per i 25 anni di lavoro in Api.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
Api Lecco Sondrio