“Salario minimo? Il problema vero sono i tassi elevati”
La Provincia del 2 giugno 2023, parla Luigi Sabadini presidente di Confapindustria Lombardia e Unionmeccanica.
1
La Provincia del 2 giugno 2023, parla Luigi Sabadini presidente di Confapindustria Lombardia e Unionmeccanica.
ATENEA4SME è stato realizzato da Enea, in collaborazione con la Scuola di ingegneria dell’Università della Basilicata, nell’ambito della campagna di formazione e sensibilizzazione per l’esecuzione delle diagnosi energetiche nelle pmi realizzata dall’Enea di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (art. 8 comma 10 ter del D.lgs. 102/2014).
Il 21 giugno 2023 Enea conduce una session on line nella quale presentare alcuni casi reali. Per info e registrazione si può consultare il sito Enea alla pagina eventi
Il piano di sensibilizzazione delle imprese prevede anche altre sessioni dal vivo, a cui poter partecipare.
Il personale Api Lecco Sondrio è disponibile per assistenza (Consorzio Adda Energia e ApiTech).
(SN/am)
Cliccando qui è possibile vedere tutti i video e scoprire come migliorare la salute dei tuoi dipendenti attraverso programmi di prevenzione, di contrasto alle dipendenze e attività di gestione dello stress.
In Buona Sostanza è un’iniziativa per il contrasto alle dipendenze nel setting lavoro e fornisce un percorso gratuito messo a punto dagli esperti Lilt per la realizzazione di pacchetti aziendali comprensivi di webinar di sensibilizzazione e sportelli digitali di disassuefazione dal fumo e sana alimentazione. Il progetto fornisce una risposta pratica ai bisogni di salute delle aziende e indicazioni sui servii sociali e sanitari offerti dalle Ats, Asst e da tutti gli altri enti territoriali.
Per chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni o suggerimenti sulla promozione della salute in azienda può scrivere direttamente a prevenzione@legatumori.mi.it.
(SN/am)
Con delibera n. 7336 del 14 novembre 2022, Regione Lombardia ha approvato una nuova misura a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, che, in continuità con la prima fase di attuazione della misura “Formare per assumere” e basata sul finanziamento di percorsi formativi abbinati a incentivi occupazionali al fine di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione.
L’iniziativa denominata “Formare per assumere Incentivi occupazionali associati a Voucher per l’adeguamento delle competenze” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia. Finanzia incentivi occupazionali abbinati ai costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro.
Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.
Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno. La misura prevede infatti anche un Voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo.
Bonus occupazionale
L’incentivo assunzionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro così differenziato:
Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:
Sono esclusi dal contributo i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori di misure regionali comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:
Si precisa che ai fini del riconoscimento del contributo, sono considerati validi i contratti di lavoro avviati a partire dal giorno 1 dicembre 2022.
Voucher per la formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, fino al valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato, da avviarsi entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore. Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, quale Api Lecco.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio formazione 0341.282822 formazione@api.lecco.it
(TM/tm)
Rete Ufficio Estero organizza la partecipazione a tre eventi fieristici di riferimento per l’industria manifatturiera:
MECSPE Bari – da giovedì 23 novembre 2023 a sabato 25 novembre 2023
MECSPE Bologna – da mercoledì 6 marzo 2024 a venerdì 8 marzo 2024
HANNOVER MESSE – da lunedì 22 aprile 2024 a venerdì 26 aprile 2024
Per info e costi alleghiamo modulo.
(GF/am)
Si ricorda anzitutto che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
Entro il 16 giugno 2023, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2023, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2023.
L’IMU per l’anno 2023, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:
Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.
Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).
Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2023 (per l’acconto) ed entro il 18 dicembre 2023 (per il saldo).
(MF/ms)
Ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 (come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021), alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.
L’art. 21 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”) ha tuttavia stabilito che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.
Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, il credito d’imposta è quindi pari al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, per gli investimenti in beni immateriali “4.0” non solo effettuati nel 2022, ma anche per quelli effettuati entro il 30 giugno 2023 qualora siano stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2022.
Si rileva che, a differenza di quanto disposto per i beni materiali “4.0”, per i quali il termine “lungo” è stato prorogato dapprima al 30 settembre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 423 della L. 197/2022) e poi al 30 novembre 2023 dal c.d. Dl “Milleproroghe” (art. 12 comma 1-ter del Dl 198/2022), nessuna modifica è stata invece prevista per il termine “lungo” di effettuazione degli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022.
Per tali beni resta quindi fermo il termine “lungo” del 30 giugno 2023.
In tal senso anche le istruzioni ai modelli REDDITI 2023, in cui viene confermato il diverso termine del 30 giugno per i soli beni con codice credito “3L”.
Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati oltre tale termine ma sempre nel 2023, la misura dell’agevolazione applicabile sarebbe quella del 20% prevista per il 2023.
La misura del beneficio si riduce progressivamente
Con riferimento alle misure previste per i periodi successivi, allo stato attuale i commi 1058-bis e 1058-ter dell’art. 1 della L. 178/2020 prevedono un’ulteriore riduzione della misura agevolativa per i beni in esame.
In particolare, è previsto che (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):
(MF/ms)
La certificazione dell’operazione – mediante l’una o l’altra modalità – avviene, dal 1° luglio 2022, secondo lo stesso schema operativo (compilazione di un file XML in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica).
Ciò in cui l’adempimento del c.d. “esterometro” si diversifica rispetto alla fatturazione sono, essenzialmente, le conseguenze sanzionatorie derivanti da omissioni o errori.
Fatte queste premesse, è da rilevare come siano escluse dall’obbligo comunicativo alcune operazioni transfrontaliere fuori campo IVA.
L’art. 12 del Dl 73/2022, infatti, modificando l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, ha escluso il c.d. “esterometro” per ciascun acquisto di beni e servizi non rilevante territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro.
Nessuna deroga è prevista per le prestazioni esenti da imposta, come quelle a carattere finanziario.
Per quanto concerne le prestazioni finanziarie in regime di esenzione, rese da un soggetto passivo italiano nei confronti di privati consumatori non stabiliti in Italia, ai fini della presentazione del c.d. “esterometro”, bisogna distinguere a seconda che il committente sia:
A questo criterio generale si deroga quando il committente è domiciliato e residente al di fuori dell’Unione europea: in tal caso, infatti, il servizio non è rilevante in Italia (art. 7-septies lett. d) del Dr 633/72).
Nell’ipotesi più generale (dunque, quando il cliente “privato consumatore” è domiciliato o residente nell’Ue) la comunicazione da parte del prestatore è sempre obbligatoria, a prescindere dall’importo della transazione e dalla natura esente del servizio.
È stato chiarito, infatti, che la trasmissione dei dati deve “avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori” (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, § 1.1).
La fattura, però, non è obbligatoria se il servizio finanziario rientra tra le prestazioni esenti di cui all’art. 10 nn. 1), 2), 3), 4), 5) o 9) del DPR 633/72, né vi è l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 comma 1 lett. m) e n) del DPR 696/96 e art. 1 comma 1 lett. a) del DM 10 maggio 2019).
Nella diversa ipotesi in cui il cliente sia domiciliato e residente al di fuori dell’Ue, l’operazione è, come detto, fuori campo IVA, ma risulta comunque dovuta la presentazione del c.d. “esterometro”. È, inoltre, richiesta l’emissione della fattura con l’annotazione “operazione non soggetta” ex art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72 (o, in caso di fattura elettronica, il codice natura “N2.1”).
Diverse considerazioni valgono, invece, per i servizi finanziari in ambito B2B.
Se il servizio è reso da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto stabilito al di fuori del territorio dello Stato, la prestazione non rileva ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) del Dpr 633/72).
Tale elemento non comporta l’obbligo di emissione della fattura se il servizio è esente ex art. 10 nn. 1), 2), 3), 4) o 9) del DPR 633/72 ed è reso a un soggetto passivo Ue, ma richiede la compilazione del c.d. “esterometro”.
Anche nel caso dei servizi esenti che un soggetto passivo nazionale riceve da un soggetto non residente, non è contemplata alcuna esclusione dal c.d. “esterometro”. Sono, quindi, comunicati anche i dati dei servizi ricevuti di importo inferiore o pari a 5.000 euro: detti servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, ancorché esenti quando rivestono carattere finanziario ex art. 10 del DPR 633/72.
In merito all’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro” per l’acquisto di servizi in regime di esenzione, una conferma espressa è stata fornita dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020, avente a oggetto i servizi di pagamento elettronici forniti da una società del Regno Unito a una società italiana, addebitando a quest’ultima specifiche fee sulle transazioni elettroniche effettuate.
L’acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale richiede comunque, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’“integrazione” della fattura ricevuta (se il fornitore è Ue) o l’emissione di un’autofattura (se il fornitore è extra Ue), indicando il titolo di esenzione e annotando il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.1).
A livello gestionale, il file XML relativo all’acquisto effettuato, in quanto riferito a un’operazione esente, dovrà essere compilato con il codice “N4”.
(MF/ms)
Al riguardo si ricorda in primo luogo che la disciplina sanzionatoria del c.d. “esterometro” è stata riformata dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) con efficacia dal 1° luglio 2022 (l’art. 13 del D.L. n. 73/2022 ha infatti posticipato l’entrata in vigore delle modifiche dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022).
Il novellato art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, quindi, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Quindi l’invio dei dati deve avvenire:
Sebbene la prassi non si sia pronunciata espressamente in tema di “esterometro”, si ritiene valido quanto era stato indicato nella risoluzione n. 87/E/2017 in tema di comunicazione dei dati delle fatture (adempimento ormai abolito). L’istituto del ravvedimento operoso consente, tra l’altro, la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/1997).
Al riguardo, la risoluzione n. 104/E/2017 precisa che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA.
(MF/ms)
Il laboratorio cittadino Officina Gerenzone, con i suoi volontari, ha provveduto negli ultimi anni al restauro sonoro del film Il Gerenzone di Sofia Ceppi Badoni (1961), lavoro presentato in varie occasioni alla cittadinanza e consegnato ufficialmente ai Musei Civici Lecchesi.
Ora, invece, ha realizzato un nuovo film in continuità con la preziosa testimonianza ereditata dalla regista lecchese dal titolo: Gente di fiume. Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti.
Con la direzione del film-maker Federico Videtta i volontari hanno raccolto, a partire dal 2019, interviste inedite ai protagonisti della vita quotidiana e lavorativa lungo il fiume e preziosi materiali d’archivio, oltre a produrre musiche e immagini allo scopo di restituire alla città un racconto aggiornato sulla valle del Gerenzone di ieri e di oggi.
ll docufilm che verrà proiettato in Api giovedì 8 giugno è il frutto di oltre tre anni di lavoro e della collaborazione di volontari e giovani artisti del territorio, stimolati dal desiderio di valorizzare la propria città.
Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo di Api Lecco Sondrio.
Durata del film 45 minuti, in allegato trovate la locandina.
E’ consigliata la prenotazione del proprio posto CLICCANDO QUI