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Confapi alla Camera per indagine conoscitiva sistema Italia

Il vicepresidente di Confapi, Francesco Napoli, è stato audito presso la X Commissione “Attività produttive” della Camera dei deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL (1992-2025) in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.
“Sappiamo bene che nel periodo considerato – ha evidenziato Napoli – l’Italia è cresciuta meno della media europea, con una dinamica di crescita del PIL significativamente più contenuta rispetto a quella registrata dalla media dell’Unione Europea. Numerosi studi condotti da istituzioni nazionali e internazionali individuano fattori strutturali che hanno rallentato la crescita, tra cui il progressivo rallentamento della produttività dalla metà degli anni Novanta. Tra le cause – ha specificato il vicepresidente di Confapi – la struttura del tessuto imprenditoriale con forte presenza di imprese sotto i 50 dipendenti e un elevato ‘nanismo imprenditoriale’ che limita investimenti e crescita. Si aggiungono la dinamica demografica, con invecchiamento della popolazione e bassa partecipazione al lavoro, e l’elevato debito pubblico. Inoltre persistono forti divari territoriali tra Nord e Sud che limitano il potenziale complessivo del Paese”.
Confapi ritiene che nel contesto europeo, le sfide della crescita e della competitività sono sempre più legate ai processi di digitalizzazione e decarbonizzazione, ma la tempistica delle misure non è in linea con le necessità delle imprese, soprattutto rispetto a USA e Cina. L’Industrial Accelerator Act è stato approvato senza risorse aggiuntive, pur restando uno strumento utile per innovazione e transizione. A livello nazionale, il Libro Bianco definisce una roadmap al 2030 per crescita e competitività.
In sintesi, Confapi ritiene necessario superare interventi frammentari con una politica economica e industriale organica e di lungo periodo, soprattutto in un momento che vede le Pmi industriali sotto pressione per costi energetici, logistica e trasporti, con una riduzione dei margini (−2% / −5%) e rischi per la sostenibilità.
 
Alla luce di tale scenario, il vicepresidente Napoli ha sottolineato: “È necessario ridurre la dipendenza energetica dall’estero e rafforzare la produzione interna attraverso rinnovabili e nucleare di quarta generazione. Prioritari anche l’abbattimento del cuneo fiscale, la riduzione del costo del lavoro e il rilancio degli investimenti pubblici e privati”. Per Confapi è inoltre necessaria una riforma strutturale e una maggiore armonizzazione fiscale europea. Il cuneo fiscale elevato riduce competitività e salari netti, rendendo indispensabile una riduzione strutturale. Inoltre è stato evidenziato che le Pmi industriali soffrono di debole patrimonializzazione e dipendenza dal credito bancario, per questo, la semplificazione normativa e burocratica è fondamentale. Per lo sviluppo della competitività infine Napoli ha posto l’accento sul capitale umano: “Competenze, attrazione e trattenimento dei talenti sono fattori chiave”. Infine ha rilanciato la proposta di Confapi per un “Patto per i Talenti STEM” con l’obiettivo di contrastare la fuga dei laureati. “Le Pmi industriali devono essere poste al centro delle politiche economiche e fiscali nazionali ed europee per la crescita e la competitività” ha concluso Napoli.
 




Rischio Radon: misurazione della concentrazione

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

Con riferimento agli obblighi che riguardano il rischio Radon, sinteticamente riportai nella scheda tematica che si allega, Confapi può mettervi in contatto con esperti qualificati.
Le attività includono:

1) sopralluoghi e ispezioni dettagliate nei locali a rischio.
2) preparazione del piano di misura, ove necessario, e campionamenti
3) redazione tecnica con i risultati, consulenza sulle eventuali azioni di risanamento.
Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione servizi@confapi.lecco.it , facendo riferimento alla dott.ssa Silvia Negri.
 
(SN/am)




Sistema nazionale di interscambio dei pallet: meccanismi e valori

Con il 2026 l’interscambio dei pallet è una regola obbligatoria e sono previsti degli automatismi economici.
Questo dice il Decreto n.182 del 2 dicembre 2025 che ha aggiornato in Italia la disciplina per la gestione dell’interscambio dei pallet standardizzati nel territorio nazionale.
L’obiettivo è eliminare la discrezionalità degli accordi informali e garantire una maggiore precisione documentale. Le nuove disposizioni definiscono un quadro normativo più uniforme per mittenti, destinatari e operatori della filiera.
  • Rientrano nella disciplina i pallet standardizzatiriutilizzabili e identificabili tramite marchio registrato del sistema di appartenenza (es. EPAL, EUR-UIC o equivalenti).
  • Sono esclusi pallet a perdere, pallet proprietari o appartenenti a circuiti chiusi di noleggio e spedizioni internazionali senza rottura di carico in Italia.
Obbligo di restituzione
Chi riceve la merce è obbligato a restituire:
  • lo stesso numero di pallet ricevuti
  • la stessa tipologia
  • qualità equivalente, se indicata nei documenti
Fa fede quanto riportato nel documento di trasporto del mittente e le indicazioni non possono essere modificate dal destinatario.
Definizione delle responsabilità
Il vettore:
  • non ha obbligo di gestione dei pallet
  • non è responsabile della mancata restituzione
  • può solo richiederne la riconsegna
La normativa ribadisce che la responsabilità resta in capo al soggetto ricevente.
Valore economico del pallet
Il valore dei pallet non è fissato per legge dal Ministero. La norma stabilisce che ogni sistema pallet pubblichi ufficialmente il valore medio di mercato tre volte l’anno sui propri canali ufficiali.
Buono pallet: requisiti obbligatori e possibili sanzioni
Poiché l’interscambio è l’obiettivo principale della norma, nei casi in cui il destinatario non può restituire i pallet alla consegna, deve emettere un buono pallet indicando:
  • data di emissione e numero progressivo
  • dati identificativi dell’obbligato alla restituzione e del beneficiario
  • tipologia, quantità e qualità (se prevista) di pallet
In assenza di uno solo di questi elementi, il possessore può richiedere il pagamento immediato del valore di mercato. Se i pallet non sono restituiti entro 6 mesi dall’emissione del buono, scatta l’obbligo automatico di pagamento del valore di mercato.
Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (scadenza dicembre 2027) il buono pallet sarà valido esclusivamente in formato digitale.
Si allegano il testo del decreto e una scheda tematica sintetica delle novità.
 

(SN/am)




Energy manager: nomina annuale entro il 30 aprile 2026

L’Energy Manager è una figura sempre più importante nelle imprese, che ha il compito di censire i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili; è un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
La nomina dell’Energy Manager è obbligatoria (ai sensi della Legge 10/1991) nelle realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 TEP/anno e in quelle dei settori civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo superiore a 1.000 tep/anno.
Successivamente alla legge 10/91, la FlRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) è stata incaricata dal Ministero di espletare le diverse attività di supporto per l’attuazione dell’art. 19, tra le quali la registrazione ed il censimento degli Energy Manager.

Le Aziende o gli Enti possono nominare un proprio dipendente o un consulente esterno come Energy Manager. In ogni caso, il responsabile della nomina e della sua comunicazione alla FIRE è il legale rappresentante dell’organizzazione.
A seguito del superamento in un anno fiscale delle soglie di consumi di fonti primarie (10.000 o 1000 TEP/anno a seconda del soggetto), i soggetti preposti devono provvedere a nominare un Energy Manager entro il 30 aprile dell’anno successivo. Successivamente, nel caso sussistano le condizioni, la nomina deve essere ripresentata ogni anno.
Anche i soggetti non obbligati possono nominare volontariamente un energy manager per migliorare la gestione dell’energia.
La FIRE gestisce per conto del MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le nomine, ne promuove il ruolo e pubblica annualmente l’elenco degli energy manager nominati. Il rispetto della procedura consente di evitare sanzioni e facilita l’accesso a strumenti utili al proprio ruolo. Si consiglia di consultare il sito FIRE che contiene molte informazioni e servizi utili.

(SN/am)




Unione europea: in arrivo il centro doganale digitale unico

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo sulla più ampia revisione del quadro doganale dalla nascita dell’unione doganale nel 1968.

La riforma risponde all’aumento dei volumi commerciali, alla crescita dell’e-commerce e alla necessità di controlli più efficaci su merci non conformi o pericolose, senza gravare su operatori e amministrazioni.

Elemento centrale è il centro doganale digitale dell’UE Unico, un unico HUB attraverso cui importatori ed esportatori trasmetteranno le informazioni doganali una sola volta, superando l’attuale frammentazione che impone interlocuzioni con più autorità nazionali.

Il sistema rafforza integrità dei dati, tracciabilità e capacità di analisi del rischio, offrendo alle dogane una visione unitaria dei flussi e delle catene di approvvigionamento.

Il centro doganale digitale dell’UE:

  • sarà un ambiente online unico
  • concepito per raccogliere e analizzare i dati doganali al fine di garantire il flusso regolare delle merci in entrata e in uscita dall’UE.
Sosterrà inoltre la gestione dei rischi a livello dell’UE effettuata dall’Autorità doganale dell’UE.

Per adempiere ai loro obblighi doganali, le imprese che importano nell’UE ed esportano dall’UE dovranno comunicare le informazioni doganali una sola volta su questo portale unico, anziché comunicarle alle singole autorità doganali, vale a dire fino a 27 volte.

Potranno inserire le stesse informazioni riguardo a più spedizioni, con un risparmio di tempo e denaro.

Il centro doganale digitale dell’UE diventerà operativo per le merci oggetto di commercio elettronico dal 1° luglio 2028; con introduzione graduale, includerà tutti i movimenti di merci entro il 1° marzo 2034.

A supporto del nuovo assetto nasce l’Autorità doganale dell’UE, con sede a Lille, incaricata di coordinare la gestione dei rischi, individuare priorità di controllo e sostenere il lavoro delle autorità nazionali mediante l’analisi dei dati contenuti nel centro doganale digitale dell’UE. L’Autorità sarà istituita con l’entrata in vigore del regolamento.

La riforma introduce inoltre la categoria degli operatori Trust and Check: imprese che garantiscono piena trasparenza e conformità beneficeranno di obblighi doganali semplificati e di un’interazione minima con la dogana, affiancandosi alle semplificazioni già previste per gli operatori economici autorizzati.

Particolare attenzione è dedicata ai piccoli pacchi dell’e-commerce.

È prevista una nuova tassa di gestione che gli Stati membri applicheranno entro il 1º novembre 2026. Le piattaforme e i venditori a distanza saranno considerati importatori e responsabili delle formalità e dei pagamenti, con sanzioni pecuniarie in caso di violazioni sistematiche.

La nuova normativa entrerà pienamente in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, avviando un modello doganale fondato sui dati, più uniforme ed efficace nella tutela del mercato e dei consumatori.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamento: rimane il vincolo territoriale per gli impianti fotovoltaici

L’art. 7 del c.d. Decreto fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026, modifica la disciplina dell’iper ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, eliminando il requisito di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 e chiarendo la modalità di calcolo del massimale di spesa ammissibile.

Nel dettaglio, la norma modifica l’art. 1, comma 427, della Legge n. 199/2025:

  • eliminando l’inciso per cui risultano agevolabili esclusivamente i veni “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”. Per espressa previsione normativa la modifica opera retroattivamente, e quindi per gli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2026;
  • puntualizza che ai fini del computo dell’agevolazione, i limiti di costi previsti devono essere riferiti a ciascuna annualità e non già all’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione (1.1.2026 – 30.9.2028). Pertanto, la maggiorazione spetta con riferimento ai seguenti scaglioni di investimento annui:
Soglia annua Maggiorazione
Fino a 2,5 mln € 180%
2,5-10 mln € 100%
10-20 mln € 50%

 
Da notare che la norma non modifica il comma 429 della medesima Legge di Bilancio 2026, lasciando così immutati i vincoli territoriali previsti per gli impianti fotovoltaici.

Per il fotovoltaico, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, ossia:

  • moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti in Stati UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

 
(MF/ms)




Cumulo giuridico ed omesso versamento IMU su più anni di imposta

Si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, sanzione più grave, aumentata da metà al triplo, in presenza di omesso versamento IMU reiterato per più annualità per il medesimo immobile.

La CGT Vicenza si è espressa in tal senso con la sentenza n. 63/1/2026.

Nel caso specifico il caso riguardava aree edificabili con base imponibile (2019-2022) assunta al costo anziché al valore venale.

Rileva che l’errore riguardasse la determinazione del valore, con natura sostanzialmente accertativa.

Il Comune aveva escluso il cumulo, richiamando anche la riforma del D.Lgs. n. 87/2024.

I giudici hanno invece ricondotto la fattispecie alla violazione unitaria reiterata, applicando l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, in linea con la Corte di Cassazione, ordinanza n. 3885/2024.

In materia si richiama altresì la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, n. 420/1/2024, con la quale i giudici hanno stabilito che, in caso di omesso versamento dell’IMU per più anni d’imposta, si applica il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dunque, accogliendo le ragioni del contribuente, i Giudici di merito rilevata la medesima violazione reiterata per più annualità, hanno ribadito l’applicazione dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti.

Dunque la formulazione vigente ante D.Lgs. n. 87/2024.

Tale conferma vale sicuramente per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. Anche se accertate in data successiva.

A tal proposito, si ricorda che per effetto dell’intervento sull’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per espressa previsione del D.Lgs. n. 87/2024 il cumulo giuridico non si applica più agli omessi versamenti.

Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 specifica che le novità della riforma, comprese quelle sul cumulo giuridico, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre.

Nel documento di approfondimento sulle novità del Decreto di riforma fiscale, l’IFEL ha sostenuto che l’art. 12, prima della riformulazione operata dal D.Lgs. n. 87/2024, così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità, prevedeva quattro autonome fattispecie: ·

  • la continuazione o progressione, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni che pregiudicano o tendano a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo;
  • il concorso materiale formale, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni formali della medesima disposizione;
  • il concorso formale, nel caso in cui il contribuente con una azione od omissione viola disposizioni diverse;
  • la continuazione pluriennale, nel caso in cui il contribuente commetta violazioni della stessa indole per più annualità (comma 5, art. 12).
Delle quattro fatti specie quella ritenuta applicabile ai tributi comunali era solo l’ultima, come nei casi dell’omessa dichiarazione o infedele dichiarazione reiterata per più anni, e da ultimo estesa anche agli omessi versamenti (vedi nota IFEL).

Tuttavia, con la riforma, venendo meno l’autonomia applicativa del comma 5 dell’art. 12, ora espressamente considerato come aggravante delle violazioni contemplate nei primi due commi, il cumulo giuridico non dovrebbe applicarsi ai tributi locali per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 in avanti.
 

(MF/ms)




Valute estere marzo 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,4828
Peso Argentino 1613,9662
Dollaro Australiano 1,647
Real Brasiliano 6,0498
Dollaro Canadese 1,5848
Corona Ceca 24,4377
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9703
Corona Danese 7,4717
Yen Giapponese 183,3991
Rupia Indiana 107,3446
Corona Norvegese 11,1658
Dollaro Neozelandese 1,9762
Zloty Polacco 4,2715
Sterlina Gran Bretagna 0,86631
Nuovo Leu Rumeno 5,0954
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1558
Rand (Sud Africa) 19,3533
Corona Svedese 10,7614
Franco Svizzero 0,9094
Dinaro Tunisino 3,3789
Hryvnia Ucraina 50,6848
Forint Ungherese 389,1864
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)
 




“La piccola impresa che vorrei”: consegnati i progetti, il 6 maggio i vincitori

Il futuro dell’impresa prende forma sui banchi di scuola. Con la scadenza dei termini per la consegna degli elaborati, avvenuta sabato 11 aprile, entra nella fase finale la terza edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”, l’iniziativa che vede protagonisti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e i CFP delle province di Lecco e Sondrio.
Il progetto, che consolida una sinergia territoriale sempre più forte, vede quest’anno numeri importanti: 19 classi in gara, per un totale di circa 300 studenti che, affiancati da 19 imprenditori tutor, hanno lavorato fianco a fianco per sviluppare un’idea d’impresa innovativa.
Il compito di valutare i lavori spetta a una giuria d’eccezione, composta dagli imprenditori Guido Baggioli, Alessandro Leidi e Alice Dell’Oca, affiancati da Anna Masciadri (responsabile comunicazione Confapi Lecco Sondrio) e dalla giornalista Katia Sala. In palio un montepremi complessivo di 10.000 euro, destinato all’acquisto di materiale didattico o al finanziamento di attività scolastiche: al 1° classificato andranno 4.000 euro, al 2° classificato: 3.000 euro e al 3° classificato  2.000 euro.

L’edizione 2025/26 del concorso si concluderà mercoledì 6 maggio presso la Sala Ticozzi di Lecco, dove verranno proclamati i vincitori. Ospite d’onore della mattinata sarà Marco Riva, figura di spicco del motorsport internazionale ed ex dirigente del reparto corse Yamaha, noto per il suo lavoro al fianco di Valentino Rossi. Riva porterà ai ragazzi la sua testimonianza su cosa significhi eccellenza, gestione del team e innovazione tecnologica.

Queste le classi partecipanti alla terza edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3B LES – 3CLES – 3A LES Bertacchi di Lecco, 3O meccanico – 3P Meccanico dell’Istituto Fiocchi Lecco, 3A e 3B Professionale commerciale dell’Istituto Parini di Lecco, Edilizia – Grafica – Operatore elettrico dell’Istituto Clerici di Merate, 3-4-5- Indirizzo Aeronautico Istituto Volta di Lecco, 3A BATL Istituto Badoni di Lecco, 3 Costruzione Ambiente Territorio – 4 Grafici Saraceno-Romegialli di Morbegno, 4 A Sistemi informativi industriali – 4 BA amministrazione finanza marketing – 3C liceo delle scienze umane – 3A liceo scientifico dell’istituto Pinchetti di Tirano.

Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Co.El di Torre de’ Busi, Deca di Monte Marenzo, Dispotech di Gordona, Froma di Valmadrera, Imsa di Lecco, La Meccanoplastica di Calolziocorte, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Officine Piki di Valvarrone, Pozzi Albino di Colico, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tecnofar di Gordona,  TMC di Cesana Brianza, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, VML di Brivio.  

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Cbam: il costo della CO2 nel sistema ETS nel primo trimestre 2026

Il Cbam è il meccanismo di tassazione della CO2 alle frontiere.
La Commissione europea ha pubblicato il primo prezzo dei certificati Cbam, che si applica alle importazioni del primo trimestre del 2026.

Il prezzo del certificato per il primo trimestre 2026, calcolato sulla media dei permessi Ets, è pari a 75,36 euro. Questo è quindi il costo che dovranno pagare gli importatori sui prodotti ad alta intensità di carbonio provenienti da paesi extra-UE, alla luce dell’entrata in vigore del meccanismo. Si tratta di un prezzo equivalente alla media trimestrale del prezzo interno del carbonio dell’UE nell’ambito del sistema ETS. 

In base al piano di introduzione graduale, le aziende europee non saranno obbligate a pagare i prelievi Cbam di quest’anno fino al prossimo anno. A partire dal 2027, il prezzo sarà fissato settimanalmente anziché trimestralmente.

La notizia si può leggere direttamente sul sito della Commissione Europea

(SN/am)