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Srl: obbligo nomina Organo di controllo

Molti uffici del Registro delle imprese, prima di comunicare la carenza al tribunale, stanno inviando una lettera di sollecito alle srl che, pur avendo l’obbligo giuridico di nominare l’organo di controllo o il revisore, non vi hanno provveduto nell’assemblea di approvazione del bilancio 2022.

Solo a seguito della mancata nomina da parte delle assemblee societarie anche successivamente al sollecito, i Conservatori dei Registri delle imprese provvederanno alle segnalazione della carenza ai competenti tribunali ai sensi dell’art. 2477 comma 5 c.c.

In pratica molti Conservatori (soprattutto nel Triveneto) stanno provvedendo a dare una sorta di “ultimatum” alle srl che non hanno provveduto agli obblighi le quali, se non provvederanno a inviare al Registro delle imprese il verbale di assemblea che dimostri l’avvenuta nomina del sindaco unico o del revisore entro un determinato termine (in genere 30 giorni dopo l’avviso) segnaleranno l’omissione al competente tribunale.

A riguardo appare opportuno ricordare i termini della vicenda.

Ai sensi dell’art. 379 (più volte emendato) del Codice della crisi (DLgs. 14/2019), le società a responsabilità limitata e le società cooperative dovevano “provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma (comma 1 dell’art. 2477 c.c., ndr) entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.

In pratica le società che, nell’ambito dei bilanci relativi all’esercizio 2021 e 2022, hanno superato per entrambi gli esercizi oggetto di analisi uno dei tre parametri previsti dall’art. 2477 c.c., nel corso dell’assemblea delegata ad approvare il bilancio 2022 dovevano nominare un organo di controllo, attribuendo allo stesso anche la revisione legale dei conti, o un revisore.

I parametri sono noti: totale attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 20 unità.

Va evidenziato a riguardo che le segnalazioni al Registro delle imprese riguarderanno solo le società che avendo superato per due esercizi uno dei parametri (anche diversi nei due anni) non abbiano provveduto alla nomina, mentre nessuna segnalazione sarà effettuata nei casi in cui l’obbligo di nomina scaturisca dal fatto che la società sia tenuta alla redazione del consolidato o quando essa controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Nel caso in cui la segnalazione del Registro delle imprese pervenga al tribunale competente, sulla base della sede legale della società, esso provvederà alla nomina decidendo, in primo luogo, il tipo di controlli a cui sottoporre la società (se lo statuto non preveda espressamente la nomina di un sindaco o di un revisore), stabilendo di fatto se la società debba essere sottoposta sia ai controlli di cui all’art. 2403 c.c., sia alla revisione legale (nominando in questo caso un sindaco unico o un collegio sindacale) oppure esclusivamente a quest’ultima (nominando esclusivamente un revisore).

Inoltre, il tribunale deciderà il professionista da nominare e il relativo compenso, presumibilmente sulla base dei parametri giudiziali di cui al DM 140/2012 (parametri, peraltro, in via di modificazione).

Ci si chiede però come il tribunale sceglierà i soggetti da nominare. A riguardo quasi tutti i tribunali hanno chiesto agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili l’elenco dei soggetti disponibili ad assumere incarichi di sindaco unico o revisore nelle srl, da cui saranno attinti i nominativi proposti.

Ovviamente, per poter svolgere l’attività di revisione, il dottore commercialista o l’esperto contabile dovrà essere iscritto anche al registro dei revisori. Nel caso di nomina di un sindaco unico (o di un collegio sindacale) con funzioni di revisione i professionisti, oltre che iscritti al registro dei revisori, dovranno invece risultare iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti.

Un’ultima considerazione pare opportuna. Il soggetto nominato, prima di accettare l’incarico, dovrà verificare, oltre alla congruità del compenso, anche la propria posizione di compatibilità rispetto alla nomina, analizzando la propria indipendenza nei confronti della società nel quale si appresta a svolgere la funzione di sindaco o di revisore. Nel caso di sindaco-revisore la compatibilità dovrà essere valutata in relazione all’art. 2399 c.c. e alle norme di comportamento del collegio sindacale, nonché se revisore rispetto agli artt. 10, 10-bis e 10-ter del DLgs. 39/2010 e al recente Codice etico del revisore emanato nel 2023. Solo al DLgs. 39/2010 e al Codice etico dovranno invece far riferimento i meri revisori.
 

(MF/ms)




Open Day corso “Lecco Skills Training Lab”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul corso organizzato da Api Lecco Sondrio:




Trafilerie: in calo i volumi produttivi

La Provincia del 17 novembre 2023, pagina dedicata all’evento “Bilanci d’acciaio”.




“Lavorazioni meccaniche e utensileria – Lecco Skills Training Lab”: aperte le iscrizioni

Ieri pomeriggio, presso l’istituto Fiocchi di Lecco, si è tenuto l’Open Day di presentazione della terza edizione di “Lecco Skills Training Lab – Formarsi per ripartire, corso gratuito di riqualificazione professionale nel settore meccanico, rivolto a residenti in provincia di Lecco disoccupati, in cassa integrazione a zero ore o che hanno abbandonato gli studi, d’età compresa tra 18 e 55 anni.
L’offerta formativa è strutturata in un percorso base e in un percorso avanzato, per un totale di 397 ore di lezioni d’aula e di laboratorio e di due mesi di tirocinio formativo presso aziende metalmeccaniche del territorio lecchese con rilascio finale di un attestato di competenze.
Requisiti di accesso: possesso licenza media o titolo di studio certificato conseguito nel proprio paese di origine, certificazione di lingua italiana almeno di livello A2.
Oltre a un’indennità mensile di tirocinio, è prevista anche l’erogazione ai corsisti di un attestato di partecipazione legata alla frequenza delle lezioni.

Api Lecco Sondrio è capofila del progetto formativo “Lavorazioni meccaniche e utensileria” con il supporto e la collaborazione di Provincia di Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Ufficio scolastico per la Lombardia (Lecco), Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, Istituto Fiocchi, CPIA Lecco “De Andrè”, Fondazione Parmigiani-CFP Aldo Moro, Confartigianato Imprese Lecco e Confindustria Lecco Sondrio. 

Alla giornata di apertura hanno partecipato, e spiegato i dettagli del corso, Stefania Beretta (responsabile formazione Api Lecco Sondrio), Carlo Malugani (consigliere Provincia di Lecco), Antonio Papalia (docente Istituto Fiocchi), Armando Turrisi (formatore CFP Aldo Moro), Luigi Pescosolido (azienda Rapitech) e tre testimonianze di corsisti delle edizioni precedenti che ora hanno trovato lavoro nelle aziende del territorio lecchese.
A seguire si è tenuta la visita dei laboratori dell’istituto Fiocchi dove i partecipanti al corso metteranno in pratica le nozioni apprese in aula.

Cliccando qui è possibile scaricare volantino e modulo di iscrizione del corso.
Chiusura delle iscrizioni al corso giovedì 30 novembre 2023, partenza delle lezioni a dicembre.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco): formazione@api.lecco.it, 0341.282822

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 




Break formativi in tema sicurezza: risorse da Opnm per coprire i costi

Che cosa si intende con break formativo?
E’ un’iniziativa breve, che può durare 15-30 minuti e che si svolge in azienda, presso gli impianti, in area produttiva. Ne parlano l’art.67 e l’allegato 33 del contratto nazionale Unionmeccanica Confapi Pmi. Sono considerati uno strumento efficace per il coinvolgimento attivo dei lavoratori, ai fini del miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro. Completano la formazione obbligatoria in aula, con una formazione sul campo, nel proprio effettivo ambiente di lavoro.
La novità è che l’Opnm, Organismo Partetico Nazionale Metalmeccanici, ha deciso l’erogazione di contributi per coprire i costi di realizzazione di quei Break Formativi che non hanno valenza per la formazione obbligatoria ma si configurano come aggiuntivi e che coinvolgono personale aziendale come Rspp – preposto – Rls o Rlst nel ruolo di formatore (senza le qualifiche del decreto 6 marzo 2013).

Il contributo è compreso fra 400 e 500 euro per azienda, a fronte della presentazione delle evidenze di svolgimento, entro il 31/07/2024 di uno o più break formativi, attentamente pianificati e realizzati.
In allegato al bando è disponibile una “traccia” per aiutare la progettazione corretta e la realizzazione efficace di questa formazione on the job.

Api Lecco Sondrio intende supportare coloro che volessero sperimentare questa modalità di “formazione sul campo” sia dal punto di vista della progettazione e realizzazione, sia da quello della domanda di rimborso. Se siete interessati, chiamate (0341.282822) o scrivete a silvia.negri@api.lecco.it  
Le domande di rimborso dovranno essere presentate attraverso l’accesso all’Area Riservata EBM 

(SN/am)




Webinar Adr: “Esenzione dalla nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose”

Con riferimento alle novità introdotte dal DM 7 agosto 2023 di cui si dava conto nella circolare API n.509 del 5 ottobre 2023 cui si rimanda, si segnala l’organizzazione in dicembre di un breve webinar sull’argomento, che possa orientare le aziende che non hanno posto attenzione al tema o che finora lo hanno rimandato.

Martedì 12 dicembre 2023 dalle h.14.30 si terrà il webinar “Esenzione della nomina del consulente Adr alla luce del DM 7 agosto 2023” 

Si ricorda che Adr  deriva da “Agreement for transport of Dangerous goods by Road” che è l’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada.
Il Decreto 7 agosto 2023 ufficializza le specifiche condizioni sotto le quali molte imprese possono beneficiare dell’esenzione dalla nomina del Consulente ADR per le attività di trasporto, spedizione e le operazioni connesse di imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada. Nel webinar si spiegherà cosa rimane applicabile in caso di esenzione dalla nomina e quali siano le responsabilità del datore di lavoro. Inoltre si preciseranno gli obblighi di formazione e le sanzioni in caso di violazione.
Si allega programma / locandina.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione CLICCANDO QUI 

(SN/am)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di ottobre 2023 indice pari a 119,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 ottobre 2023 al 14 febbraio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,884518%.
 
(FV/fv)



Webinar fiscale 14 novembre 2023: materiale

Alleghiamo da scaricare il materiale utilizzato dal dott. Massimo Fumagalli durante il webinar fiscale tenutosi il 14 novembre 2023 e che ha trattato questi argomenti.

  • La comunicazione del titolare effettivo
  • Normativa whistleblowing

(MF/am)
 




Alimentazione sana e prevenzione delle malattie croniche: diabete

Nella Giornata mondiale sul diabete, 14 novembre 2023, Ats Brianza ha diffuso un video breve ed efficace dove trovare alcuni utilissimi consigli per una alimentazione sana e per prevenire malattie croniche non trasmissibili. Ats vuole raggiungere i cittadini lavoratori grazie all’aiuto delle associazioni datoriali.

Api Lecco Sondrio suggerisce di diffondere il video a tutti i dipendenti, attraverso i canali di comunicazione aziendale.

Video Alimentazione sana e prevenzione malattie croniche: clicca qui

Test per conoscere il livello di rischio di sviluppare il diabete: clicca qui

(SN/am)




Versamento del bollo sulle fatture elettroniche entro il 30 novembre

Il 30.11.2023 scade il termine di versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse e ricevute dall’Agenzia delle Entrate nel terzo trimestre 2023.

Si fa riferimento alle fatture che presentano data di ricezione allo SdI tra l’1.7.2023 ed il 30.9.2023.

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui la data di consegna, contenuta nella ricevuta di consegna rilasciata al termine dell’elaborazione o la data di messa a disposizione (contenuta nella ricevuta di impossibilità di recapito) sono precedenti al 30.9.2023.

Per le fatture emesse verso la PA, oltre alla ricevuta di consegna, si fa riferimento anche alle fatture in decorrenza termini (per cui la PA non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto) e le fatture non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, sono precedenti al 30.9.2023.

Nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, Consultazione, Fatture elettroniche ed altri dati Iva, Pagamento imposta di bollo, sono presenti due elenchi.
Le fatture assoggettate ad imposta di bollo su indicazione del cedente sono riportate nell’elenco A (non modificabile).
L’elenco B (modificabile) è alimentato dalle fatture per le quali, la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro, non è presente la codifica per il non assoggettamento ad imposta di bollo (ad esempio NB2, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore) ed il campo Natura è valorizzato con uno dei codici:

  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 o altri casi);
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva in base a dichiarazione di intento di cui all’articolo 8, primo comma, lett. c), D.P.R. 633/1972, ed altre operazioni che non formano il plafond come le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, quarto comma, lett. c), D.L. 331/1993);
  • N4 (operazioni esenti Iva).
Vengono esclusi i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag codice destinatario il valore “XXXXXXX”, in quanto l’imposta di bollo potrebbe essere stata applicata sulla copia cartacea della fattura.

La messa a disposizione degli elenchi A e B, relativa al terzo trimestre 2023, è avvenuta il 15.10.2023, mentre fino al 31.10.2023 era possibile modificare l’elenco B.

L’importo dovuto viene visualizzato il 15.11.2023, mentre il termine del versamento è fissato alla fine del mese di novembre.

Entro lo stesso termine del 30.11.2023 scade il versamento, se non è stato già effettuato, dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri del 2023 che poteva essere prorogato se di importo complessivamente inferiore a 5.000 euro.

In tal caso occorre prestare attenzione ai codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30.9.2023 o al 30.11.2023: i codici da utilizzare sono il 2521 e/o 2522, ossia quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta.

Pertanto, se non è stata versata l’imposta di bollo del primo trimestre di 100 euro e quella del secondo trimestre di 50 euro, entro il 30.11.2023 occorre versare nel modello F24 l’imposta di bollo distinguendo i due periodi.

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione prevista dall’articolo 13, primo comma, D.Lgs. 471/1997, ridotta a un terzo e gli interessi. 

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

Il termine di versamento dell’ultimo trimestre 2023, infine, è fissato al 28.2.2024 con utilizzo in F24 del codice tributo 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.
 
(MF/ms)