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Dicitura 5.0 in fattura a prova di controlli

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, ai sensi dell’art. 38 comma 15 del DL 19/2024, “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Sul punto, la circolare MIMIT-GSE n. 25877/2024 (§ 6), ha precisato che l’impresa beneficiaria è tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
Pertanto, per quanto sopra, sarebbe necessario indicare non solo il riferimento normativo ma anche il codice identificativo rilasciato al momento della prenotazione del credito.
Si rileva, inoltre, che la norma in esame, a differenza di quella di cui all’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT.
In merito alla precedente agevolazione, con risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, era stato affermato che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.
Analogamente al credito ex L. 178/2020, anche ai fini del credito transizione 5.0 è prevista la redazione di una perizia tecnica asseverata per i beni 4.0.
Ai sensi dell’art. 16 del DM 24 luglio 2024, le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura va comprovata da apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Tale perizia può essere rilasciata dai medesimi soggetti previsti dall’art. 15 del citato DM per le certificazioni “tecniche” relative al risparmio energetico, qualora siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
La perizia va comunque redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE.
Resta fermo che per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000
Novità rispetto al credito 4.0 è invece la certificazione contabile (presente invece per altre agevolazioni, quali il credito R&S).
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono infatti risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.
Inoltre, in considerazione della fonte di finanziamento dell’agevolazione a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiare sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tra l’altro (art. 18 del DM 24 luglio 2024):
  • la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
  • il rispetto del principio DNSH (do no significant harm) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
  • l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Ue 2021/241.
Il rispetto di tali obblighi è oggetto di specifiche dichiarazioni nell’ambito delle comunicazioni da presentare per l’accesso all’agevolazione.
 

(MF/am)




Transizione 5.0: mantenimento dei requisiti per 5 anni

Il diritto all’utilizzo del credito d’imposta transizione 5.0 viene meno se i beni vengono ceduti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di innovazione, ma anche se nello stesso periodo non viene mantenuto il risparmio energetico ottenuto. L’art. 21 del DM 24 luglio 2024 disciplina specifiche ipotesi di decadenza per il credito d’imposta transizione 5.0.

Viene anzitutto previsto che l’impresa decada totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito (ovvero l’importo prenotato è ridotto in tutto o in parte) se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati sono alternativamente:

  • ceduti a terzi;
  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il progetto di investimento sia completato nel 2024, i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2029.
Ai fini dell’agevolazione in esame è quindi previsto un “periodo di sorveglianza” più lungo rispetto a quello relativo al credito investimenti 4.0 ex L. 178/2020 (due anni dall’interconnessione per i beni 4.0).
Il recapture opera anche in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
Se scatta la clausola di salvaguardia sopra descritta, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per espressa previsione normativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla L. 232/2016; attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Ai sensi dell’art. 21 del DM 24 luglio 2024, l’impresa decade totalmente o parzialmente dall’agevolazione anche nel caso in cui fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione non sia mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione.

Gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio entro un anno
Determina inoltre la decadenza anche la mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento.
Sono ulteriori cause di decadenza: l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili; le false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura; la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta; l’impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH.
La norma dispone altresì che anche il mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento comporta la decadenza dall’agevolazione.

(MF/am)




Patente a crediti nei cantieri: le indicazioni del decreto ministeriale attuativo

A partire dal prossimo 1° ottobre, imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili dovranno obbligatoriamente possedere una patente a crediti.
Questa nuova misura, introdotta per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre gli incidenti, assegna un punteggio a ciascun soggetto in base alla sua formazione, esperienza e capacità di rispettare le norme. Il numero di crediti può variare nel tempo in base al comportamento del lavoratore o dell’impresa: in caso di violazioni, i crediti vengono decurtati e, se il punteggio scende sotto una certa soglia, la patente viene sospesa, impedendo l’accesso ai cantieri.
 
Al fine di comprendere meglio le nuove disposizioni, proponiamo uno schema di sintesi:
 
COS’È
Strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro.
 
PER CHI
Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali.
 
N.B.: Articolo 89 – D.Lgs.81/08
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

  1. cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X del suddetto decreto legislativo.

COME
La domanda, a partire dal 1° ottobre 2024, può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato, tramite il portale dell’ispettorato nazionale del lavoro (accedendo con il proprio SPID).
 
Il rilascio della patente sarà digitale.
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.
 
COSA SERVE PER L’ISCRIZIONE
 
•          autocertificazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura
•          dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dell’adempimento degli obblighi formativi
•          possesso di DURC valido
•          dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso di documento di valutazione dei rischi valido
•          autocertificazione di essere in possesso della certificazione di regolarità fiscale
•          dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di designazione del RSPP
 
In caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.
 
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PORTALE

  1. Dati identificativi del titolare della patente
  2. dati anagrafici del richiedente
  3. data di rilascio e numero
  4. punteggio al momento del rilascio
  5. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
  6. eventuali sospensioni
  7. eventuali decurtazioni dei crediti

DOTAZIONE INIZIALE
30 crediti e:

  • ulteriori 30 crediti massimo legati alla storicità dell’azienda
  • ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione

SOSPENSIONE
MAX 12 mesi, adottata dall’ispettorato nazionale del lavoro. 

  • OBBLIGATORIA in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente
  • POSSIBILE nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente

RECUPERO DEI CREDITI
Fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione.
 
La valutazione è in capo a una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.
A condizione che:

  • sia effettivo lo svolgimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere
  • Siano stati assolti eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Nel dettaglio, le indicazioni ufficiali del Ministero del Lavoro sono accessibili tramite
LINK

(SB\tm)
 




Indagine: rapporto pmi e istituti bancari

La relazione tra imprese ed istituti di credito ha subito un’importante trasformazione negli anni, dal punto di vista documentale ma anche della relazione umana tra operatori, generando maggior complessità percepita.
La sostenibilità, da tempo oggetto di studio e attenzione in ottica trasformativa dell’impresa, e la documentazione che attesta formalmente l’impegno aziendale in questa direzione (report di sostenibilità, codice etico, rating, etc) costituiscono elementi di crescente rilievo nell’attestazione del merito creditizio.
Con questa indagine intendiamo rilevare i riflessi sui rapporti intrattenuti con gli istituti di credito e i cambiamenti intervenuti negli anni.

E’ un questionario anonimo e si può compilare anche da smartphone entro mercoledì 18 settembre 2024
 
CLICCA QUI  PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)




Crisi dell’auto Timori anche a Lecco

La Provincia dell’11 settembre 2024, il nostro consigliere Luigi Pescosolido dell’azienda Rapitech parla delle difficoltà del settore.




La crisi dell’automotive frena la ripartenza “Troppa incertezza”

La Provincia del 10 settembre 2024, parla il vice-presidente di Confapi Lecco Sondrio Massimo Mortarotti. 




Lavoro. Camisa: detassazione straordinari sia introdotta in legge bilancio

“Confapi da tempo ha proposto la detassazione generalizzata degli straordinari e quindi accoglie con favore l’iniziativa del Governo di lavorare in tal senso come riportato da alcuni organi di stampa. Detassare gli straordinari non significa solo venire incontro alle esigenze delle imprese di incentivare il personale a lavorare di più, ma potrà anche determinare un incremento della produzione che si tradurrà in maggiori contributi fiscali a beneficio della collettività. Confidiamo che il Governo prosegua su questa strada, introducendo tale misura nella prossima legge di Bilancio”. Lo afferma il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.
“La detassazione degli straordinari risponde perfettamente alla richiesta che Confapi porta avanti da oltre un anno e mezzo – spiega – Siamo pienamente a favore di una flat tax sugli straordinari, che non solo aumenterebbe il potere d’acquisto dei dipendenti e la produttività delle imprese, ma fornirebbe anche una risposta concreta alla carenza di personale che molte aziende italiane stanno affrontando. Oltre il 62% delle nostre Pmi industriali fatica a trovare manodopera; con la detassazione, i lavoratori sarebbero maggiormente incentivati a svolgere ore straordinarie”.
“Secondo i dati Inapp – aggiunge Camisa – il 60% dei dipendenti italiani, ossia oltre 15 milioni di lavoratori, effettua regolarmente lavoro straordinario. Tuttavia, l’attuale sistema fiscale, che applica le stesse aliquote Irpef dei redditi ordinari anche agli straordinari, penalizza fortemente questi sforzi. Questo disincentiva molti lavoratori a fare straordinari, limitando così la produttività delle imprese”.
“I dati preliminari del Centro Studi Confapi – conclude il Presidente – confermano che i costi iniziali per la detassazione degli straordinari saranno ampiamente compensati dall’aumento della produttività. Le risorse recuperate attraverso la maggiore attività produttiva contribuiranno alla fiscalità generale e al rilancio economico del Paese”.



“Access2markets & single entry point” mercoledì 2 ottobre

Nell’ambito delle attività del gruppo MPMI di cui Confapi fa parte vi informiamo che il 2 ottobre si terrà il webinar “Access2market & single entry point: quali opportunità per le imprese italiane?” in formato ibrido (on line e in presenza) dedicato alla presentazione delle opportunità offerte dalla piattaforma Access2Markets e dal Single Entry Point.

Access2Markets è un servizio online interattivo e gratuito per ottenere informazioni su molteplici aree chiave del commercio internazionale quali norme di origine, accordi commerciali con paesi terzi, indicazioni sui dazi antidumping, procedure doganali e di importazione, formalità, requisiti, principali barriere commerciali, condizioni per investire o partecipare a gare d’appalto pubbliche.

Il punto di ingresso unico (Single Entry Point – SEP) della DG TRADE della Commissione europea è lo snodo per tutte le imprese dell’UE che si trovano ad affrontare problemi di accesso al mercato in paesi terzi o che riscontrano il mancato rispetto degli impegni in materia di sostenibilità (CSS/SPG). Le parti interessate possono presentare moduli di reclamo al SEP tramite Access2Markets.

Le aziende interessate possono iscriversi al seguente link: questo link




“IA: macchine, servizi e comunicazione reputazionale”

Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel manifatturiero: macchine in grado di svolgere compiti complessi con maggiore velocità e minori margini di errore, algoritmi per il monitoraggio in tempo reale delle linee di produzione, per la manutenzione predittiva delle macchine e per l’ottimizzazione della catena di approvvigionamento. 
Un patrimonio di dati che, opportunamente analizzati, consentono di identificare e correggere rapidamente eventuali anomalie, aumentando la produttività e riducendo i costi. Una vera rivoluzione per le imprese, che necessita di un approccio etico e regolamentato perché se ne possano massimizzare i benefici.

Questo è il focus del 1° appuntamento di “Connessioni: non solo tecnologia“:
IA: MACCHINE, SERVIZI E COMUNICAZIONE REPUTAZIONALE
19 settembre, ore 11.00-13.00 | c/o Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco
in occasione del Forum Internazionale RTSI 2024

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento cliccare qui




“Il pioppo per gli alimenti Così l’imballaggio è green”

La Provincia del 9 settembre 2024, articolo sulla nostra associata Dell’Oca srl.