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Webinar fiscale “Legge di bilancio 2024”

Informiamo le aziende associate che martedì 23 gennaio 2024, alle ore 14.30, si terrà il webinar fiscale tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.

 

Il tema trattato sarà la Legge di Bilancio 2024.
 
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(MF/ms)




Webinar: “Regolamento CBAM: novità introdotte e profili di attuazione”

Il Regolamento UE 2023/956 Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, Meccanismo di Aggiustamento del Carbonio alle Frontiere) fa parte del pacchetto Fit For 55, un insieme di iniziative dell’Unione Europea volte a ridurre del 55% le emissioni dei gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e istituisce un nuovo meccanismo di compensazione finanziaria su alcune categorie di prodotti di importazione ad alta intensità di carbonio.

 

Per conoscere meglio le novità introdotte dal Regolamento CBAM e gli adempimenti di conformità necessari (sia in riferimento al periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, sia a partire dal 1° gennaio 2026 quando il meccanismo sarà completamente in vigore e tutti gli obblighi previsti saranno definitivi) Unionmeccanica Confapi, ICIM Group ed Easy Frontier hanno organizzato un incontro di approfondimento per venerdì 19 gennaio, ore 15:00. L’evento si terrà esclusivamente da remoto.

Rivolto a tutte le aziende importatrici di beni da settori produttivi ad alta intensità di carbonio – ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità e produzione di idrogeno – l’incontro toccherà diverse tematiche legate al Regolamento UE 2023/956 quali: classifica doganale, origine delle merci, compilazione relazione CBAM, supporto ad hoc per le imprese associate.
 
PROGRAMMA
Introduzione:
Luigi Sabadini – Presidente di Unionmeccanica Confapi
Fabrizio Moscariello – Direttore marketing e pianificazione strategica di ICIM Group
Fulvio Liberatore – CEO di Easy Frontier
 
Origini e obiettivi del CBAM per un futuro più sostenibile: dalla mappatura doganale alla responsabilità del dichiarante autorizzato CBAM
Veronica di Luca – Easy Frontier Coordinatore divisione consulenza
 
Metodologia e processi per gestire le scadenze per la comunicazione CBAM: procedure, relazioni con i fornitori extra UE ed elaborazione dei dati
Michele Ceddia – Esperto in tematica ambientale ed energetica di ICIM Group
 
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“La tecnologia aiuta l’ambiente”

La Provincia del 18 gennaio 2024, articolo sulla nostra associata Imsa. 




Operazioni triangolari intra Ue con codice N3.2

Secondo uno schema tipico delle cosiddette “triangolari comunitarie”, un operatore italiano può acquistare beni da un fornitore Ue, conferendo a quest’ultimo l’incarico di trasportare le merci al proprio cliente in un altro Stato membro.

In assenza delle semplificazioni previste dalla normativa unionale e interna, di cui si dirà fra poco, le due operazioni dovrebbero qualificarsi, alternativamente:

  • come cessione domestica effettuata nello Stato del primo cedente (nel quale l’operatore italiano è tenuto ad identificarsi), seguita da una cessione intracomunitaria da parte del primo cessionario nei confronti del proprio cliente, o
  • come cessione intra Ue effettuata dal primo cedente nei confronti del soggetto passivo nazionale, cui fa seguito una cessione domestica nello Stato membro del secondo cessionario, con obbligo per l’operatore economico italiano di identificarsi in tale Stato.
Al fine di ottenere una riduzione degli adempimenti amministrativi, è stato previsto che laddove il trasporto avvenga a cura o a nome del primo cedente, il promotore dell’operazione non sia tenuto ad identificarsi né nello Stato membro di partenza, né in quello di arrivo, nel caso in cui proceda alla designazione del secondo cessionario quale debitore d’imposta (artt. 38 comma 7, 40 comma 2 e 44 comma 2 lett. a) del DL 331/93).

Sotto il profilo operativo, come illustrato dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, nel caso di specie, il soggetto passivo stabilito in Italia:
– riceve una fattura senza imposta, “integrandola” indicando, in luogo dell’imposta, il titolo di non imponibilità ex art. 46 comma 1 del DL 331/93 e annotandola a norma del successivo art. 47;
– emette una fattura senza IVA, ex art. 41 del DL 331/93, che “deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore d’imposta” (art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93), annotandola distintamente nel registro delle fatture di cui all’art. 23 del DPR 633/72, e presenta il modello INTRASTAT relativamente alla cessione effettuata (in relazione alla quale matura il c.d. “plafond vincolato”; cfr. risposta a interpello n. 540/2022).

L’obbligo di indicazione del debitore d’imposta in fattura, al fine dell’assoggettamento dell’operazione a IVA nello Stato del destinatario, è previsto dall’art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93.

La condizione è solo apparentemente formale, posto che la Corte Ue ha affermato il principio secondo cui la designazione del debitore non è considerata valida, laddove il documento emesso dall’acquirente intermedio non riporti tale dicitura (Corte di Giustizia Ue 8 dicembre 2022 causa C-247/21).

Ne spiega i motivi l’Avvocato generale, il quale afferma che detta indicazione “mira ad assicurare che il destinatario sia consapevole del proprio debito d’imposta e assoggetti correttamente a imposizione la cessione nel paese di destinazione in luogo del prestatore” (Conclusioni avvocato generale causa C-247/21, punto 45).

Se nell’ambito della fatturazione analogica (tuttora ammissibile nei rapporti con soggetti non residenti), l’apposizione dei dati richiesti dall’art. 46 del DL 331/93 non pone particolari problemi, qualche questione sorge nel caso in cui il promotore della triangolazione, soggetto nazionale, decida di avvalersi del formato elettronico via SdI.

Innanzitutto nel file va inserito il codice natura “N3.2”, con il quale si segnala la non imponibilità dell’operazione consistente nella “cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore Ue al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione” (si veda la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, versione 1.8).

Il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni, nonché la designazione dello stesso quale debitore d’imposta dovrebbero ragionevolmente essere inseriti nel campo 2.2.1.16 “Altri dati gestionali” o, alternativamente, nel campo facoltativo 2.1.1.11 “Causale” (soluzioni suggerite dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento a un diverso caso, nella FAQ del 27 novembre 2018 n. 14). Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile un’istruzione specifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerata la rilevanza, non solo formale, dell’indicazione.

Quanto, infine, all’integrazione della fattura di acquisto dal primo cedente (o alla compilazione del file XML ai fini dell’esterometro), il promotore dovrà scegliere il codice Tipo Documento “TD18”, e indicare, in luogo dell’imposta, il codice rappresentativo del titolo di non imponibilità, che dovrebbe ragionevolmente essere “N3.2”, posto che non pare sussistere una diversa specifica codifica per gli acquisti di cui all’art. 40 comma 2 del DL 331/93.

(MF/ms)




Per gli utili deliberati fino al 2022 il regime transitorio rimane in vita

Con l’ingresso nel nuovo anno è opportuno richiamare l’attenzione su due norme suscettibili di orientare l’azione del professionista sulla deliberazione di dividendi straordinari o sull’esecuzione di delibere di distribuzione già assunte in passato.
Per iniziare, con l’entrata dal 1° gennaio nel terzo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non sarà più necessario trattenere nel patrimonio le somme sulle quali è stata calcolata la deduzione di cui all’art. 19 comma 2 ss. del DL 73/2021 (c.d. “super ACE”), computata con il coefficiente agevolato del 15%; il beneficio, infatti, si doveva restituire (mediante proporzionale variazione in aumento del reddito, o riversamento del credito d’imposta) se l’incremento non si fosse mantenuto nel patrimonio della società per i due esercizi successivi a quello in cui ne è avvenuta la fruizione.
Perciò, i soggetti “solari” già dal 1° gennaio 2024 sono fuori dal biennio di osservazione e le distribuzioni di dividendi (nonché le ripartizioni di altre poste del patrimonio netto) che essi dovessero effettuare non sono più penalizzate ai sensi dell’art. 19 comma 5 del DL 73/2021 (peraltro, si ricorda che l’ACE è stata abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ad opera dell’art. 5 comma 1 DLgs. 216/2023).
La seconda disciplina che si richiama è quella che nasce dalla norma transitoria di cui all’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017, che ha regolato le distribuzioni di utili effettuate dopo l’entrata in vigore della riforma di cui all’art. 1, commi 999-1005, della stessa L. 205/2017.
Questa, si ricorda, ha disposto l’estensione a tutte le distribuzioni di dividendi in favore di soci persone fisiche (che non detengono la partecipazione in regime di impresa) dell’obbligo di applicare la ritenuta a titolo di imposta del 26%, fatta salva la possibilità, in base al menzionato comma 1006, di applicare il regime previgente (che prevedeva la parziale imponibilità di quanto percepito, in misura variabile tra il 40% e il 58,14% a seconda dell’anno di produzione dell’utile) alle distribuzioni deliberate entro la data del 31 dicembre 2022, se aventi a oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Oggi non saranno frequentissimi i casi in cui la disciplina transitoria può trovare ancora applicazione, poiché ciò presuppone che vi sia stata una delibera nel termine sopra individuato e che ad essa non sia ancora seguita la materiale corresponsione del dividendo.
Sul tema occorre fare alcune considerazioni. In primo luogo, non è formalmente richiesto che la delibera abbia data certa, ma si ritiene che eventuali dubbi in merito possano essere in qualche modo superati dalla constatazione che la delibera stessa, se effettuata nel termine richiesto, sarà stata recepita nel bilancio depositato nel 2023, il che verrebbe a costituire una sorta di certificazione che garantirebbe contro eventuali contestazioni.
Per le delibere assunte tempestivamente che non abbiano ancora trovato completa esecuzione, dal tenore letterale della norma di riferimento si rileva che non è apposta alcuna scadenza per il pagamento materiale dei dividendi; secondo l’AIDC di Milano (norma di comportamento n. 218), l’unico termine rilevante sarebbe quello di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.
Posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate
Vi è però da segnalare, sul punto, la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022.
In particolare, in un passaggio che non ha avuto seguito né troppo risalto, si assume una posizione restrittiva circa le distribuzioni di dividendi “le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali” (ovvero, in altre parole, che dovessero trovare attuazione oltre un anno dalla scadenza del termine), assumendo che esse darebbero luogo ad “un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017”.
Tale visione non appare fondata su di una precisa disposizione normativa e porterebbe avere conseguenze paradossali sulle società che erogano dividendi, in relazione alla loro responsabilità in qualità di sostituti d’imposta per le distribuzioni eseguite nel 2024.
Appare perciò preferibile un’impostazione per cui i poteri dell’Amministrazione finanziaria possono essere esercitati solo se, come pure espresso dal principio di diritto, la distribuzione deliberata al termine del 2022 ha natura simulata o può essere riqualificata sulla base degli scopi concretamente perseguiti; ciò, però, indipendentemente dal termine annuale che non sembra in sé idoneo a tracciare una linea di confine certa e inequivocabile a tali fini.

(MF/ms)




Interessi di mora: tasso al 4,50% fino a giugno 2024

Pubblicato dal Ministero delle Finanze, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 16 gennaio 2024, n. 12, il saggio di interesse per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, art. 1, comma 1, lett. e).
Per il primo semestre 2024, il tasso di riferimento è pari al 4,50 per cento, che sarà applicabile a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, cioè ai c.d. interessi moratori. 

(MF/ms)




Pierluigi Cordua è il nuovo Presidente di Confapi Lombardia

Presso la sede di Confapi Lombardia a Milano si è tenuta il17 gennaio 2024 l’assemblea regionale dell’associazione, composta dai rappresentanti delle territoriali di Bergamo, Brescia, Lecco-Sondrio, Milano e Varese, nella quale è stato eletto il nuovo presidente lombardo del sistema Confapi che succede a Luigi Sabadini divenuto, lo scorso dicembre, membro della Giunta nazionale di Confapi e, ad aprile, presidente di Unionmeccanica Confapi. Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Brescia con il suo secondo mandato avviato lo scorso 29 settembre e membro della Giunta del presidente nazionale di Confapi Cristian Camisa, è il nuovo presidente di Confapi Lombardia per il mandato 2024-2026.

Amministratore delegato dell’azienda ISVE Spa, con sede Poncarale (BS), specializzata nella realizzazione di impianti per il riciclaggio di prodotti non ferrosi e per il trattamento del legno, ha 53 anni ed è sposato con tre figlie.  Cordua giunge a questa importante nomina al culmine di una lunga e attiva vita associativa. Ha, infatti, ricoperto il ruolo di consigliere degli ultimi due presidenti di Confapi Brescia, del Gruppo Giovani Imprenditori della territoriale bresciana, di Confapi Servizi ed Unionmeccanica Confapi nazionale.

«Si apre per me un nuovo capitolo nell’attività di rappresentanza di Confapi che aggiunge, oltre al lavoro su Brescia, anche l’interlocuzione a livello regionale – afferma il presidente Pierluigi Cordua -. Proprio il dialogo con Regione Lombardia rappresenterà un fattore decisivo per il trasferimento costruttivo e propositivo di contenuti e istanze delle nostre imprese. Ringrazio sinceramente il presidente uscente Sabadini, al quale mi legano stima ed amicizia: nel solco del suo lavoro traccerò le traiettorie del mio mandato. A lui, inoltre, i migliori auguri per il prestigioso impegno nazionale alla guida di Unionmeccanica Confapi. Sono numerose le criticità che contraddistinguono questo 2024, ma credo che lo siano anche le opportunità. La nostra mission sarà, ovviamente, di proseguire nel nostro impegno volto alla formazione e informazione delle imprese associate. In questo senso riteniamo sia determinante il nostro impegno per trasferire ogni occasione di sostegno e crescita a disposizione, a partire da quelle messe in campo proprio dal Pirellone. Alcune scadenze fondamentali per il nostro sistema produttivo sono molto vicine – tra le altre lo stop ai motori endotermici nel 2035, i processi di transizione energetica, ambientale, digitale e di integrazione di intelligenza artificiale -, pertanto la nostra azione di supporto si conferma determinante. Inoltre, lo scenario geopolitico attuale, contraddistinto da una crescente instabilità, inoltre, centralizza ulteriormente il valore dell’associazione ed il suo ruolo di reale partner dell’imprenditore e delle aziende».  Confapi Lombardia è una Federazione regionale di secondo livello, si occupa del coordinamento fra le associazioni provinciali, al fine di uniformare ed armonizzare le loro attività di assistenza e di rappresentanza delle aziende associate. Complessivamente rappresenta oltre 3.700 imprese che danno lavoro ad oltre 70.000 dipendenti.




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2023 con indice pari a 118,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,944162%.
 
(FV/fv)



I 75 anni di Confapi Gli imprenditori affiancano le scuole

La Provincia di sabato 13 gennaio, articolo sul nostro progetto scuole 2024.




Ilva. Camisa: aprire ad acciaierie extra UE

“Bisogna trovare al più presto una soluzione all”indisponibilità da parte di ArcelorMittal ad assumere impegni finanziari e di investimento sul futuro dell’ex Ilva. L’Italia, che può vantare la seconda manifattura d’Europa, non può assolutamente permettersi di non poter contare sul polo dell’acciaio”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Siamo consapevoli delle grandissime difficoltà che il Governo sta vivendo. E’ un tema che si trascina da troppo tempo. Riteniamo non sia più procrastinabile assumere il controllo di Acciaierie d’Italia aumentando la partecipazione statale, lavorando fin da subito però su obiettivi a lungo termine. La nostra proposta è quella di provare ad aprire ad acciaierie extra UE che negli ultimi mesi hanno fatto investimenti strategici importanti, come l’acquisizione di US Steel da parte di Nippon Steel per oltre 14 miliardi di dollari, perché noi pensiamo che questa possa essere una soluzione anche in virtù dell’introduzione del “Cbam”, il Regolamento europeo sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per impedire che le merci importate da Paesi extra-Ue godano di indebito vantaggio competitivo. In questa fase storica potrebbe essere interessante per le aziende extra Ue creare un polo anche in Italia e dunque in Europa per andare a bypassare questa tassazione che secondo un nostro studio avrebbe un’incidenza percentuale attorno al 12% sulla materia prima, quindi estremamente importante”.

“I nostri imprenditori dell’indotto stanno vivendo una situazione estremamente complicata e il rischio serio è quello di fallire e perdere così un know-how che ci ha permesso nel corso degli anni di essere un punto di riferimento straordinario per la competitività del nostro sistema industriale. Sarebbe un danno per tutto il Sistema Paese. Diamo nostra massima disponibilità al Governo ad essere coinvolti – conclude Camisa – in questa fase storica occorre mettere da parte gli interessi particolari per raggiungere insieme un grande obiettivo: creare il polo dell’acciaio più tecnologico e green europeo che dia una spinta importante alla competitività del sistema Paese”.