1

Svizzera fuori dall’elenco dei paesi in black list

Il decreto MEF del 20 luglio 2023 ha aggiornato la lista degli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Il riferimento è alla c.d. black list (decreto 4 maggio 1999 del MEF).

Il provvedimento è composto da un solo articolo che elimina la Svizzera dalla lista nera, con efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto.

L’eliminazione della Svizzera dall’elenco è stretta conseguenza dell’approvazione della Legge n. 83/2023, di ratifica dell’Accordo tra Italia e Confederazione elvetica sui lavoratori transfrontalieri. 

È proprio questa recente norma, infatti, che al comma 3 dell’art. 12 dispone che con un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze si provvede all’operazione di aggiornamento della lista riportata nel decreto del 1999.

L’eliminazione ha effetti dal 1° gennaio 2024, posto che l’art.12 della citata legge di ratifica prevede che: 

«L’efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.» 

Con l’uscita della Svizzera dalla Black list, viene meno la presunzione legale relativa di cui all’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/86, TUIR.

Nello specifico, in applicazione dell’articolo citato con il D.M. 4 maggio del 1999, sono stati individuati gli Stati o territori    aventi    un    regime   fiscale privilegiato con riferimento all’imposizione delle persone fisiche.

Essendo la Svizzera inclusa in tale elenco, il contribuente trasferitosi in Svizzera, per superare la presunzione di residenza in Italia (fissata ai fini antielusivi), avrebbe dovuto provare l’effettivo spostamento nel paese elvetico. 

In caso contrario, ai fini reddituali era considerato quale soggetto residente. 

Ora, con l’eliminazione delle Svizzera dalla black list, tale presunzione viene meno. Decade anche la previsione del raddoppio delle sanzioni previste in materia di violazione degli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale. 
 
 

(MF/ms)




Trasmissione corrispettivi anche tramite soluzioni software

Il decreto “Adempimenti” (DLgs. 1/2024), in vigore dal 13 gennaio 2024, prevede una misura di semplificazione per l’invio dei corrispettivi telematici.

In breve, l’art. 24 del decreto stabilisce che la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi potrà avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, in quanto in futuro sarà possibile utilizzare anche soluzioni software, purché idonee a garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. In questo modo, l’adempimento dovrebbe risultare meno oneroso per gli esercenti.

Se infatti è vero che la procedura web messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi costituisce uno strumento gratuito e “semplificato”, rispetto ai registratori, per adempiere gli obblighi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, per altro verso essa presenta alcuni limiti operativi e, in particolare, non si presta a essere utilizzata in attività che prevedono un elevato numero di operazioni giornaliere.

Le nuove soluzioni software costituiranno, quindi, in molti casi, una valida alternativa.

Si noti che la norma fa riferimento alla memorizzazione e trasmissione “dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” e non ai “dati dei corrispettivi giornalieri”, una formulazione il cui significato probabilmente si comprenderà appieno solo a seguito dell’approvazione delle relative disposizioni attuative.

In ogni caso, infatti, l’impiego dei nuovi strumenti tecnologici per l’invio dei corrispettivi non sarà immediato, posto che la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, dovrà essere consultato anche il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 36 comma 1 del Reg. Ue 679/2016 nei casi in cui l’adozione di nuove tecnologie presenti un “rischio elevato” per il trattamento dei dati. 

Sempre in un’ottica di semplificazione, è stabilito che i software dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nei casi in cui le operazioni commerciali vengono regolate mediante tali modalità di pagamento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, i suddetti software potranno essere installati su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. “SmartPOS”), così che l’esercente potrà utilizzare un unico strumento per i processi commerciali, amministrativi, fiscali e di pagamento.

La norma contenuta nel DLgs. 1/2024 dà attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega di riforma fiscale per la revisione generale degli adempimenti tributari (art. 16 della L. 111/2023), la quale prevede, fra l’altro, che il legislatore introduca misure volte a “incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese”.

In tale contesto, peraltro, va rilevato che l’art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015 già consente l’integrazione tra registratori telematici e sistemi evoluti di incasso per l’invio dei corrispettivi.

Nessun obbligo di invio dei dati al Sistema TS

Sempre in tema di corrispettivi telematici si ricorda, poi, la novità del c.d. DL “Anticipi” per il settore sanitario. Infatti, l’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 ha eliminato (ancor prima della sua entrata in vigore) l’obbligo previsto a carico degli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di assolvere la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi mediante la trasmissione dei dati al Sistema TS.

L’obbligo in parola, oggetto peraltro di molteplici rinvii, era previsto dall’art. 2 comma 6-quater, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, ora abrogato.

In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2024, soggetti quali farmacie, parafarmacie e ottici possono continuare ad assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi secondo le modalità ordinariamente previste (rilevazione giornaliera e trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni da quello di effettuazione).

La possibilità di adempiere gli obblighi mediante invio dei dati al Sistema TS rimane, quindi, una facoltà (art. 2 comma 6-quater, primo periodo, del DLgs. 127/2015), esercitabile dandone comunicazione mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it (art. 6 del DM 19 ottobre 2020).
 

(MF/ms)




Istituto Badoni dove si insegna a fare impresa

La Provincia del 23 gennaio 2024, Paolo Frizzi della nostra associata Libraesva parla del progetto “La piccola impresa che vorrei”.




Istat dicembre 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,6 % (variazione annuale) e a + 12,0 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,450 % e + 9,000 %.



Cambia valute dicembre 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2024)

                                                                                                                                                                                                         Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,5372
Peso Argentino 653,0796
Dollaro Australiano 1,6321
Real Brasiliano 5,3428
Dollaro Canadese 1,4653
Corona Ceca 24,4776
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,787
Corona Danese 7,4556
Yen Giapponese 157,2126
Rupia Indiana 90,8009
Corona Norvegese 11,5333
Dollaro Neozelandese 1,7556
Zloty Polacco 4,3335
Sterlina Gran Bretagna 0,86168
Nuovo Leu Rumeno 4,9707
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0903
Rand (Sud Africa) 20,3373
Corona Svedese 11,2028
Franco Svizzero 0,9441
Dinaro Tunisino 3,3824
Hryvnia Ucraina 40,4835
Forint Ungherese 381,8032
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Webinar fiscale 23 gennaio 2024: slide

Trasmettiamo le slide utilizzate dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco durante il webinar fiscale tenutosi martedì 23 gennaio 2024 dedicato alla “Legge di bilancio 2024”.

(MF/am)




Pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea  è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2024, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Rifiuti: rinnovate le condizioni di servizio per la raccolta dei Raee domestici

L’opportunità è rivolta a elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoristi, centri di assistenza tecnica e simili, che possono realizzare punti di raccolta propri presso i quali stoccare i rifiuti elettronici provenienti dalle utenze domestiche (5 raggruppamenti) a seguito della sostituzione con nuovi dispositivi elettronici (ritiro obbligatorio).

Il centro nazionale di coordinamento Raee (Cdc) fa sapere che da gennaio 2024 è attiva per gli installatori la possibilità di sottoscrivere un contratto nuovo per il ritiro gratuito dei Raee da essi ritirati presso le singole utenze domestiche.
Come noto, gli installatori usufruiscono del servizio di ritiro dei Raee domestici da parte dei Sistemi Collettivi previa:

  • sottoscrizione della Convenzione operativa e iscrizione del punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE;
  • garanzia di una quantità annua minima pari a 1.200 kg di rifiuti appartenenti ai raggruppamenti 1, 2, 3 e 4 e 120 kg di rifiuti appartenenti al raggruppamento 5;
  • garanzia di una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023, come definito nel documento Condizioni di servizio;
  • iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis).
Le nuove condizioni di servizio e gli aspetti operativi sono descritti nei fac simili di convenzione e nelle faq disponibili sulla pagina del sito del Cdc Raee (Centro di Coordinamento)

(SN/am)




Bando “Isi Inail 2024”: investire per la sicurezza

Sono 508 milioni di euro le risorse del bando “Isi Inail 2024”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2023. Rappresentano l’importo più alto stanziato dal 2010, nelle 14 edizioni dell’iniziativa, attraverso la quale l’Inail ha destinato complessivamente oltre 3,5 miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione dei progetti delle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Ecco in breve i cinque assi di finanziamento:

  • Primo asse generalista: 98 milioni di euro, suddivisi in 93,4 milioni per la prevenzione del rischio chimico e di quelli legati al rumore, alle vibrazioni e alla movimentazione manuale di persone e carichi (asse 1.1) e in 5 milioni per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2). Eliminate le tipologie di intervento meno richieste, che presentavano maggiori difficoltà nella fase di presentazione delle domande.
  • Secondo asse: 140 milioni di euro, dedicato alla prevenzione dei rischi infortunistici, come quelli derivanti dalle cadute dall’alto, dalle lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento e dall’utilizzo di macchine obsolete.
  • Terzo asse: riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, con un incremento dei fondi a disposizione rispetto al bando precedente, da 86,5 a 100 milioni di euro.
  • Quarto asse: da monosettoriale diventa multisettoriale. Gli 80 milioni stanziati con il nuovo bando, infatti, saranno destinati alle micro e piccole imprese che operano in diversi settori dell’industria manifatturiera, dalla produzione di olio di oliva e di derivati del latte alla fabbricazione di attrezzature e articoli di vestiario protettivi di sicurezza.
  • Quinto asse: dedicato all’agricoltura primaria, ripropone l’impostazione del bando 2022, aumentando però di ben 55 milioni di euro lo stanziamento a disposizione, dai 35 milioni dell’edizione precedente ai 90 milioni del 2023, suddivisi in 70 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e in 20 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).
Ci sono inoltre diverse novità che puntano a migliorare l’efficacia degli interventi realizzati, rafforzando l’incidenza dei progetti ad alto contenuto tecnologico, e semplificando la procedura di accesso al contributo. Gli assi di finanziamento sono stati rimodulati tenendo conto delle esigenze emerse dai bandi precedenti e dell’evoluzione del sistema produttivo, destinando più risorse alla sostituzione dei macchinari obsoleti con dispositivi che rispettano gli standard di sicurezza europei.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate entro il 21 febbraio 2024 nella sezione dedicata del sito Inail. Le domande di un determinato asse, il cui stanziamento sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, saranno ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione, senza click day. Per gli altri si segnala che si prevede un click day anticipato rispetto allo scorso anno.
Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, limitatamente all’asse 1.1, gli enti del terzo settore.
In allegato sono disponibili le slide di spiegazione e una scheda Inail esplicativa.

 

Si segnala infine un video di spiegazione degli assi del bando e della procedura per partecipare al bando.

Confapi Lecco Sondrio e ApiTech in particolare è a disposizione per guidare le imprese nella valutazione delle opportunità e nella procedura di partecipazione.

(SN/am)

 




Esg e report di sostenibilità: scadenze diversificate

E’ stato pubblicato a dicembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento Delegato UE 2023/2772 a integrazione della Direttiva 2013/34/UE (cd. “Direttiva contabile”) in relazione ai principi di rendicontazione di sostenibilità ESG.  

Come noto, la Direttiva contabile si occupa di bilanci d’esercizio e bilanci consolidati e impone alle grandi, piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell’UE, nonché alle imprese madri di grandi gruppi, di includere in un’apposita sezione della loro relazione sulla gestione, o della relazione consolidata sulla gestione, tutte le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa in materia di sostenibilità.
Le scadenze per la redazione del report di sostenibilità si differenziano in questo modo:

  • 1 gennaio 2024 per le aziende soggette alla NFRD (Not Financial Reporting Directing) – comunicazione nel 2025 sull’esercizio finanziario 2024
  • 1 gennaio 2025 per le grandi imprese al momento non soggette a NFRD – comunicazione nel 2026 sull’esercizio finanziario 2025
  • 1 gennaio 2026 per le PMI quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese assicurative captive – comunicazione nel 2027 sull’esercizio finanziario 2026
  • 1 gennaio 2028 per le imprese non europee che realizzino ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell’UE, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE che supera determinate soglie – comunicazione nel 2029 sull’esercizio finanziario 2028.
Nell’Allegato I del Regolamento sono specificate tre categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS): principi trasversali; principi tematici (ambientali, sociali e di governance); principi settoriali.
I principi ESRS trasversali e quelli tematici sono intersettoriali, ossia si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore o dai settori in cui operano. I principi ESRS trasversali, in particolare, definiscono le convenzioni redazionali, i concetti fondamentali e stabiliscono i requisiti generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni relative alla sostenibilità. Stabiliscono inoltre gli obblighi di informativa dell’impresa, per tutti i temi della sostenibilità.
Nel dettaglio, i principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) enucleati nel nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 sono 12 e sono applicabili dal 1 gennaio 2024: due di natura generale (“cross-cutting”), cinque tematici sull’ambiente, quattro sulla tematica sociale e uno specifico sulla governance (“ESRS G1 Condotta delle imprese”).
  • 1 Prescrizioni generali / 2 Informazioni generali
  • E1 Cambiamenti climatici / E2 Inquinamento / E3 Acque e risorse marine / E4 Biodiversità ed ecosistemi / E5 Uso delle risorse ed economia circolare
  • S1 Forza lavoro propria / S2 Lavoratori nella catena del valore / S3 Comunità interessate / S4 Consumatori e utilizzatori finali
  • G1 Condotta delle imprese
 
Confapi è disponibile per affrontare la tematica e accompagnare le imprese in un percorso di rendicontazione della sostenibilità. Contattando l’associazione, in particolare silvia.negri@confapi.lecco.it, si può iniziare a porre le basi per un lavoro di raccolta dati e calcolo degli indicatori significativi che consentirà in seguito di avere facilmente a disposizione gli indicatori ESG necessari nel bilancio.

(SN/am)