Nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 è stato pubblicato il DLgs. 125/2024 che recepisce la direttiva Ue 2022/2464, cosiddetta
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che definisce, tra gli altri aspetti, il quadro di riferimento relativo all’entrata in vigore della predisposizione dell’
informativa sulla sostenibilità, da riportare nella Relazione sulla gestione.
La norma conferma gli obblighi a partire dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente.
A partire dal 1° gennaio 2025 sarà invece il turno delle grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle già obbligate e sopra riportate. Recependo gli incrementi nei limiti previsti a dicembre 2023 dall’Unione europea, sono definite grandi imprese le entità che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, superano due dei seguenti limiti:
- totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
I gruppi di grandi imprese sono invece i gruppi composti da una società madre e società figlie che rientrano nel perimetro del bilancio consolidato e che superano i limiti sopra riportati. Così come per la redazione del bilancio consolidato è stabilito coerentemente che la verifica al superamento dei limiti possa essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento, aumentando del 20% i sopra citati limiti (e quindi 30 milioni di euro di totale attivo e 60 milioni di euro di fatturato).
Nell’ambito dei gruppi non quotati sono previste anche esenzioni rilevanti. Ad esempio, un’impresa di grande dimensione può non fornire l’informativa di sostenibilità se la stessa viene riportata nell’ambito del bilancio consolidato della società madre. Attualmente, in molti casi, la società figlia redige il bilancio di sostenibilità in via facoltativa mentre la società madre non redige il bilancio di sostenibilità. Con l’obbligatorietà, si rovescia il punto di vista: la società madre sarà obbligata a riportare nella relazione sulla gestione l’informativa sulla sostenibilità mentre la società figlia avrà la facoltà di redigerla.
Le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati saranno invece obbligate a partire dal 1° gennaio 2026 e le disposizioni riguardano gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive.
Le piccole e medie imprese sono definite come le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
- totale dello Stato patrimoniale: superiore a 450.000 euro e inferiore a 25.000.000 di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a 900.000 euro e inferiore a 50.000.000 di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.
Nelle PMI è stato specificato il limite minimo di 11 dipendenti non previsto inizialmente. Si conferma, per le PMI quotate, la possibilità di non applicare tale norma per due anni (ovvero fino all’esercizio finanziario 2028), con l’obbligo però di spiegare le motivazioni per le quali si è deciso di avvalersi di tale opzione. Infine, l’ultimo step parte dal 1° gennaio 2028 per imprese di Paesi terzi.
Il revisore della sostenibilità può essere diverso da quello del bilancio
Una parte cospicua del decreto in esame è dedicata alle modifiche proposte al DLgs. 39/2010, prevedendo, innanzitutto, come il “revisore della sostenibilità” possa essere lo stesso incaricato della revisione del bilancio o, alternativamente, un revisore diverso. Ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è necessario sottoporsi a un tirocinio di almeno 8 mesi, collaborando allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità. In tali casi l’esame di abilitazione del revisore legale ha per oggetto anche materie in tema di sostenibilità.
Inoltre, i revisori abilitati dovranno acquisire ogni anno almeno 25 crediti formativi, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità. Si sottolinea, peraltro, come le disposizioni transitorie prevedano che gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 siano considerati abilitati e possano rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità (senza obbligo di tirocinio e di esame), purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e producano apposita domanda di abilitazione.
Il recepimento della direttiva modifica, infine, il codice civile con riferimento ai limiti per la redazione del bilancio d’esercizio per le società in forma abbreviata e per le micro-imprese.
(MF/am)