1

Rilevazione e gestione dei mancati infortuni. NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione CLICCARE QUI

 

Con riferimento al tema della prevenzione degli infortuni, si segnala l’opportunità di un servizio di consulenza per introdurre in azienda il sistema di segnalazione dei near mess (mancati incidenti/infortuni), attraverso il modello proposto da Inail (che si allega) e valido non solo per i sistemi di gestione sicurezza certificati ma anche per l’ottenimento del vantaggio OT23 (sconto sul premio Inail).

L’assistenza consiste nella spiegazione del metodo e nella individuazione di una modalità per inserire in azienda la rilevazione dei near mess, formando il personale da coinvolgere.

(SN/am)




Evento sicurezza sul lavoro martedì 28 ottobre 2025 a Cantù

La sicurezza sul lavoro è un argomento sempre molto dibattuto; promosso dal Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio Como-Lecco, l’evento intende spostare l’attenzione dal rispetto delle norme alle opportunità che una gestione proattiva della sicurezza può offrire.
L’evento si svolge a Cantù, presso una piccola impresa:

 

Sicurezza sul lavoro: prevenzione, opportunità e soluzioni
Martedì 28 ottobre 2025, ore 11.00-13.00
presso Effebi Arredamenti (Via Spluga 8, Cantù – CO)

Per favorire la sensibilizzazione verso una cultura della sicurezza sempre più trasversale, l’evento intende ragionare su come le soluzioni tecnologiche “prêt-à-porter” e i nuovi modelli di sviluppo possano rivoluzionare la sicurezza e la salute aziendale. Si esploreranno strumenti accessibili e immediati che rispondono a esigenze comuni, dimostrando che l’innovazione non è un lusso, ma un valore a portata di mano anche per le micro, piccole e medie imprese (MPMI). 
Per adesioni, seguire le istruzioni del sito camerale.

Si intende mostrare come la sicurezza, se gestita con un approccio moderno e lungimirante, possa diventare un potente motore per la produttività, l’innovazione e il benessere dell’intera organizzazione. Si tratta di un’occasione per favorire il dialogo e la collaborazione tra tecnologi, esperti di settore e imprese presenti.

(SN/am)

 




Proseguono gli incontri a tema finanza per il Gruppo Giovani Imprenditori

Secondo appuntamento per il ciclo di incontri organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio dal titolo “Money Mindset: scegli il tuo futuro, non subirlo” che si tiene presso l'NH Hotel Potevecchio di Lecco, a partire dalle ore 18.

Prossimo appuntamento mercoledì 29 ottobre con “Capire il mondo per investire meglio” con due esperte: Federica Antonelli, Wealth Advisor, e Assunta Siviero, Sales Director.

Il ciclo di incontri si concluderà mercoledì 12 novembre con Angelo Bruscino, presidente di Fondapi, che parlerà di “Fondi pensione e polizze vita. Roba da vecchi o da furbi?”.

Per iscriversi CLICCARE QUI 

(SG/am)




Conai: evoluzione del mercato delle filiere di imballaggio

Si segnala che Confapi ha partecipato all’incontro che Conai ha organizzato con le associazioni delle imprese per descrivere lo stato del mercato delle filiere del riciclo degli imballaggi nei diversi materiali e presentare i fattori macroeconomici e di contesto che più le influenzano.
Sono emersi i fattori di rischio che riguardano il prossimo futuro e le tendenze in atto, che potranno avere ripercussione sui valori dei Contributi Ambientali Conai (Cac). In particolare ci sarebbero novità nei consorzi Coreve (vetro) e Biorepack (plastiche bio).

Le scelte che il Cda del Conai prenderà nelle prossime settimane sui valori dei Cac, dipendono anche dalle condizioni dell’Accordo di Programma Quadro Nazionale APQN che è in trattativa (ogni 5 anni), che riguarda il rapporto fra il consorzio e il sistema pubblico degli enti locali.

Si allegano le slide che sono state predisposte per la diffusione.

(SN/am)

 




Sanzioni ambientali: aggiornamento del sistema

Una recente legge dello stato italiano, n.147/2025, riscrive il sistema sanzionatorio sulle violazioni ambientali, introducendo nuove e più rigide sanzioni. Molti dettagli sono riportati nella comunicazione di Ecocamere.

Con modifiche della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, si rafforza la funzione preventiva e dissuasiva del sistema, mirando a impedire la prosecuzione di attività economiche inquinanti da parte di soggetti già condannati. 

Le principali novità introdotte dalla Legge n. 147/2025 riguardano:

  • Inasprimento delle pene per abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
  • Nuove fattispecie di reato per abbandono in casi particolari e combustione illecita;
  • Nuove sanzioni accessorie e utilizzo della videosorveglianza per accertare le violazioni;
  • Finanziamenti per la bonifica della Terra dei Fuochi.
Per contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti ambientali, la nuova legge 3 ottobre 2025, n. 147, in vigore dall’8 ottobre 2025 (conversione con modificazioni del DL 116/2025), non si limita ad apportare modifiche puntuali, ma integra il sistema sanzionatorio su alcune fattispecie ambientali previste nel testo unico ambientale nel Codice penale e anche nel Codice della Strada.

Fra le tante novità, intervengono modifiche al D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti con l’ampliamento dell’elenco dei reati ambientali che comportano responsabilità amministrativa degli enti: 

  • Aumento delle sanzioni pecuniarie per inquinamento, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti;
  • Introduzione di nuove fattispecie: omessa bonifica, impedimento del controllo, attività organizzate per il traffico illecito;
  • Sanzioni interdittive fino all’interdizione definitiva se l’ente è stabilmente utilizzato per commettere reati ambientali;
  • Responsabilità anche per reati colposi, con sanzioni ridotte da un terzo a due terzi con  l’introduzione dell’art. 259-ter nel Codice dell’Ambiente e la previsione che i delitti previsti dagli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 possono essere commessi anche per colpa. 
  • Semplificazione degli obblighi di comunicazione: viene esclusa la rilevanza penale per le irregolarità puramente formali che non compromettono la corretta tracciabilità dei rifiuti (es. art. 258);
  • Limitazione della responsabilità per i reati commessi dal titolare d’impresa: viene eliminata la previsione in base alla quale il titolare d’impresa era automaticamente responsabile, per omessa vigilanza, dei reati commessi dagli autori materiali dell’illecito. 
Completano il quadro alcune disposizioni settoriali:
  • Contrasto all’abbandono dei rifiuti da fumo, dei rifiuti di piccolissime dimensioni (come scontrini o gomme da masticare) e il deposito illegale dei rifiuti su strada, con l’inserimento della disposizione che la contestazione delle violazioni può avvenire in modo differito utilizzando le immagini riprese dalla videosorveglianza;
  • Nuove sanzioni amministrative pecuniarie per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non comunicano i luoghi di deposito preliminare o i dati relativi ai Raee ricevuti al Centro di Coordinamento RAEE.
Per consultare il testo della Legge 3 ottobre 2025, n. 147, si può accedere alla Gazzetta Ufficiale.

(SN/am)
 




Biodiversità in azienda: pubblicata da UNI la nuova Prassi di Riferimento PdR 179:2025

L’Ente Italiano di Normazione ha pubblicato in settembre 2025 la norma UNI/PdR179:2025 “Requisiti per la valutazione e gestione dell’impronta di biodiversità e i progetti di generazione di Crediti di Biodiversità”. E’ una prassi di riferimento (PdR) che comprende la valutazione, la misurazione e il monitoraggio delle relazioni aziendali con le istanze sistemiche della biodiversità.

La biodiversità è un tema nel contempo rilevante e fragile, che richiede la predisposizione di meccanismi e strumenti non immediati, volti alla sua tutela e valorizzazione.
La prassi di riferimento ha lo scopo di stabilire criteri e metodologie praticabili per supportare le organizzazioni nella valutazione e nella mitigazione della propria impronta di biodiversità. Inoltre, fornisce linee guida per la realizzazione di progetti di rigenerazione della biodiversità finalizzati alla elaborazione e produzione di Crediti di Biodiversità.
La UNI/PdR 179 si applica a Organizzazioni di ogni settore, pubbliche e private, ed è utilizzabile sia a livello dell’intero perimetro aziendale sia su singoli siti o progetti specifici. È inoltre inclusa nel documento la valutazione di conformità di terza parte, garanzia di qualità, affidabilità e credibilità delle valutazioni svolte e delle informazioni comunicate.

Le realtà che scelgono di adottare la Prassi di riferimento hanno la possibilità di dotarsi di uno strumento pratico, riconosciuto e condiviso per tradurre l’impegno verso la biodiversità in azioni concrete e misurabili, contribuendo così a costruire un futuro più sostenibile per tutti.

(SN/am)

 




Aggiornamento corso di formazione “Dirigenti” Accordo Stato Regioni 2025

Informiamo le Aziende che all’interno del nostro catalogo abbiamo programmato il corso “Aggiornamento corso di formazione Dirigenti Accordo Stato Regioni 2025″

Tale formazione dei dirigenti consente al datore di lavoro di assolvere l’obbligo formativo di cui all’art.37 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08 e all’Accordo CSR n.59 del 17/04/2025. 
 
Accedendo al sito www.apiformazione.org, nella sezione “Corsi a pagamento” troverete Aggiornamento corso di formazione Dirigenti Accordo Stato Regioni 2025 per conoscere il calendario e le modalità di iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio all’indirizzo formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341282822.

(SB/tm)




Split payment: online gli elenchi per il 2026

Sono disponibili per la consultazione nel sito web del Dipartimento delle Finanze gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2026. Tale meccanismo prevede alcuni particolari aspetti operativi delineati dalla circolare n. 27/E/2017 che in alcuni passaggi richiamava la circolare precedente n. 15/E/2015 e di seguito riepilogati.

Gli elenchi disponibili per il 2026 comprendono società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri, enti o società controllati dalle amministrazioni centrali, locali, dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, e società partecipate da pubbliche amministrazioni per almeno il 70% del capitale sociale. Le pubbliche amministrazioni stesse, pur non incluse negli elenchi, sono comunque soggette allo split payment e possono essere consultate nell’elenco IPA pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Da segnalare che il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, ha recentemente introdotto novità rilevanti in materia di split payment (scissione dei pagamenti).

Tra le principali modifiche vi è l’esclusione dall’applicazione dello split payment per le società quotate iscritte nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2025. Ciò significa che, per le fatture emesse dal 1° luglio 2025 in avanti, nei confronti di tali società si applicherà il regime IVA ordinario, con il fornitore che incassa e versa l’IVA tramite la propria liquidazione periodica.

 

Adempimenti dei fornitori
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Da un punto di vista operativo, il fornitore:
  • non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indicata in fattura;
  • deve registrare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori;
  • deve annotare in modo distinto (anche con l’istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.
Adempimenti dei soggetti acquirenti
Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito istituzionale versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”, utilizzando apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile.
Invece, il Decreto attuativo (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del D.M. 13 luglio 2017) con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali ha chiarito che le stesse possono procedere al versamento dell’IVA mediante due modalità tra loro alternative.
La prima modalità prevede che per il versamento dell’IVA le Pubbliche amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società possono procedere al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo.
In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono:
  • annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
  • imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali);
  • registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
Esigibilità IVA In linea generale l’IVA relativa alle cessioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi, relativa alle operazioni in split payment, è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori.
In alternativa, i soggetti in split payment, invece che liquidare l’imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo, possono optare per anticipare tale momento a quello di ricezione o registrazione della fattura. La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata.
Infine, in caso di errori o mancate inclusioni, è possibile inviare segnalazioni tramite un apposito modulo disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, allegandola visura camerale, per permettere l’aggiornamento tempestivo degli elenchi. Questo meccanismo garantisce trasparenza e correttezza nell’applicazione della scissione dei pagamenti nel rispetto delle recenti disposizioni normative.

(MF/ms)
 




Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: controlli sul 2022

In questi giorni gli Uffici stanno recapitando ai contribuenti diversi controlli automatizzati sull’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Viene notificata al contribuente un’anomalia relativa al mancato o tardivo versamento dell’imposta di bollo riferita al quarto trimestre 2022.

L’obiettivo del sistema è garantire la corretta applicazione dell’imposta di bollo (2 euro per fattura) e permettere al contribuente di regolarizzare spontaneamente la posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Struttura della comunicazione – L’Agenzia distingue due elenchi:

  • Elenco A: fatture per cui l’imposta di bollo era stata indicata fin dall’origine
  • Elenco B: fatture inizialmente non assoggettate a bollo ma ritenute tali successivamente, dallo stesso contribuente o dall’Agenzia.
Al termine della verifica, viene prodotto un prospetto riepilogativo con i codici tributo:
  • A400 – imposta dovuta
  • A401 – sanzione ridotta a un terzo
  • A402 – interessi.
Regolarizzazione della posizione – Il contribuente può:
  1. effettuare il versamento degli importi richiesti entro 30 giorni tramite il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione;
  2. richiedere la revisione dell’addebito, se ritiene scorrette le informazioni, utilizzando il canale telematico CIVIS (sezione Assistenza) o un ufficio territoriale dell’Agenzia, previo appuntamento.
Il mancato pagamento nei termini comporta l’iscrizione a ruolo degli importi residui, con applicazione delle sanzioni piene previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Esempio – Il controllo ha rilevato per il IV trimestre 2022: 34 fatture elettroniche emesse; imposta di bollo dovuta ma non versata: 68,00 euro; sanzione ridotta (1/3): 6,80 euro; interessi: 5,76 euro; totale complessivo: 80,56 euro.
 

Aspetto Dettaglio rilevante
Oggetto della comunicazione Controllo automatizzato imposta di bollo su fatture elettroniche
È opportuno verificare trimestralmente la posizione nel portale “Fatture & Corrispettivi”
Termine per la regolarizzazione 30 giorni dal ricevimento
Codici tributo
  • A400 imposta,
  • A401 sanzione,
  • A402 interessi
Riduzione sanzione 1/3 del totale ordinariamente previsto
Imposta dovuta per fattura 2,00 euro
Errori nei dati Possibile richiesta di correzione tramite CIVIS
Conseguenze del mancato pagamento Iscrizione a ruolo e sanzioni piene ex D.Lgs. n. 471/1997
 

(MF/ms)




2026: il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

La maggiorazione, fino al 180% o al 220%, riguarda i beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0

Nel 2026, il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

Nella bozza del Ddl. di bilancio 2026, viene riproposta la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, in passato nota come iper-ammortamento, con riferimento ai beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

Tali agevolazioni termineranno infatti nel 2025, riguardando gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o per il solo credito 4.0 nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro fine 2025).

Nella bozza del Ddl. di bilancio circolata, all’art. 95, è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La nuova agevolazione riguarda quindi, in sostanza, gli investimenti effettuati nel solo 2026, con termine “lungo” del 30 giugno 2027 in caso di avvenuta prenotazione.

La nuova maggiorazione è riconosciuta per:

  • gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. a), b) e c) del DL 181/2023 convertito.
L’iper-ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione dei suddetti beni. In pratica, l’agevolazione, extracontabile, consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).

Nello specifico, viene previsto che il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La misura dell’agevolazione sarebbe quindi differenziata in relazione all’ammontare degli investimenti. Ad esempio, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 6 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 8 milioni di euro (4,5 + 3,5 milioni). Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 1.920.000 di euro.

La misura dell’agevolazione è però superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nello specifico, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
È poi previsto che la riduzione dei consumi energetici si consideri in ogni caso conseguita nell’ipotesi di:
  • investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento della suddetta riduzione dei consumi energetici.
L’accesso al beneficio, a differenza di quanto previsto per i vecchi iper-ammortamenti ma sulla scia dei più recenti crediti d’imposta, prevede la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Con un successivo decreto ministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Si segnala che sarebbe inoltre previsto uno specifico credito d’imposta “4.0” per il 2026 per le imprese del settore agricolo, nella misura del 40% per gli investimenti fino a un milione (art. 97 della bozza di Ddl.).

(MF/ms)