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Digitale e sostenibilità Fiducia 5.0

Speciale “MPMI” de La Provincia, intervista a Luigi Sabadini, presidente di Unionmeccanica. 




Sette assunti su nove per la seconda edizione dell’”Academy nel settore metalmeccanico”

Si conferma un progetto estremamente positivo quello realizzato da Mestieri Lombardia insieme a Confapi Lecco Sondrio. La seconda edizione dell’”Academy nel settore metalmeccanico”, infatti, ha formato e poi trovato un’occupazione a sette dei nove partecipanti al corso: è una felice conferma dopo la prima edizione che già aveva visto quattro assunti su sette.
Un’offerta formativa, quella dell’Academy nel settore metalmeccanico, dedicata ai giovani inoccupati tra i 18 e 29 anni, residenti nelle province di Lecco e Sondrio.
L’iniziativa fa parte del progetto “IN-JOBs4NEETs” dedicato ai ragazzi che attualmente non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi. Il progetto mira a guidare questi giovani nel mondo del lavoro attraverso un percorso personalizzato che comprende servizi di orientamento, opportunità formative ed esperienze professionali. 
Nove i partecipanti a questa seconda edizione che hanno svolto la prima parte del corso nelle aule di Confapi Lecco Sondrio, dove hanno appreso le nozioni teoriche in ambito metalmeccanico: competenze tecniche, sicurezza sul lavoro e soft skill. A seguire gli studenti hanno svolto in aziende associate a Confapi Lecco Sondrio un tirocinio retribuito (Vincit Valmadrera, Securemme di Olginate, Mab di Lecco, Msg di Olginate, Atg di Brivio, Officine Santafede di Primaluna, Rosval di Nibionno, Beri Bernardo di Ballabio, Trafilerie Rotta di Pescate).
Concluso il percorso formativo sette delle nove imprese hanno confermato i tirocinanti.  

Rispetto ai ragazzi stranieri le aziende hanno evidenziato una difficoltà linguistica e la necessità di un investimento da parte della azienda e dei suoi dipendenti nella fase iniziale dell’esperienza, ma hanno poi riscontrato nei ragazzi delle risorse che difficilmente intercettano in altri profili. Ci hanno comunicato che proseguirebbero con queste iniziative che, dati alla mano, risultano vincenti. E’ fondamentale in questo percorso l’accompagnamento educativo, la progettazione condivisa e il supporto costante alle aziende e ai beneficiari da parte del tutor di riferimento del Servizio Lavoro-Agenzia Mestieri unità operativa di Lecco”, commentano da Mestieri Lombardia.

Tra i partecipanti che poi sono stati confermati c’è Lucien Abouga, nato nel 1996 nel Burkinabe: “E’ innanzitutto un grande piacere per me lavorare alla Vincit con colleghi disponibili e dalla mente aperta, soprattutto avere come primo manager Alessandro Leidi che oramai non è più un semplice capo per me, ma piuttosto un padre perché mi ha sempre considerato come un figlio.  Darò il massimo per imparare il più possibile nel campo dell’idraulica, della compressione dell’aria ma anche nel campo del freddo con la prospettiva di crescere insieme all’azienda”.

Durante la seconda edizione del corso ha partecipato anche una ragazza, Martina Biscardi: “Ho aderito a questa proposta con molto entusiasmo. Dopo un breve corso di formazione in aula, sono stata inserita in un’azienda di Nibionno. Ho svolto due mesi di tirocinio in magazzino e poi con grande piacere sono stata assunta con un contratto di apprendistato. Trovo che questo corso sia un’esperienza molto importante e significativa per noi giovani che ci stiamo affacciando sul mondo del lavoro”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Rapporto biennale sulla parità di genere: soggetti obbligati

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto di parità di genere ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono farlo a loro volta, ma su base volontaria.
Il decreto ministeriale 3 giugno 2024 ha approvato la modulistica per la redazione del rapporto relativo al biennio 2022-2023 da presentare entro il prossimo 15 luglio 2024 ed è disponibile per la compilazione on line all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it
Il Rapporto ha lo scopo di analizzare in ottica di genere lo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, per consentire alla consigliera di parità regionale di elaborare dei report sullo stato delle cose e suggerire così controlli più puntuali da parte degli organi ispettivi e prospettive di riforma a quelli legislativi.
Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l’applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 60 giorni – comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative fino a 516,00 euro (ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520).
Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4 del D.lgs. 198/2006).
La trasmissione di dati incompleti o mendaci, verificata e accertata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

(FV/fv)




“CBAM”: materiale utilizzato durante il seminario online

Alleghiamo le slide utilizzate durante il webinar del 25 giugno scorso, organizzato da Unionmeccanica in collaborazione con ICIM Group, dal titolo “Ricadute e impatto del CBAM“.

(SN/am)




Gestione sostanze chimiche: piano dei controlli 2024

Il sito del Ministero della Salute informa tutti i soggetti coinvolti che è stato formalizzato il Piano dei controlli annuale, con i seguenti obiettivi:
  • Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.
  • Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione e di restrizione.
  • Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.
  • Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.
 
Le verifiche riguardano in particolare prodotti disinfettanti, igienizzanti e sanificanti e relative materie prime ed inoltre sui prodotti importati e sui prodotti a cui si applicano altre normative, come i Regolamenti POP, BPR, PPP, fertilizzanti, la Direttiva RoHS e la Direttiva giocattoli. Particolare attenzione viene posta sui prodotti destinati all’uso da parte del consumatore finale (es. detergenti, soprattutto sfusi, e prodotti per pulire, tabs per le lavastoviglie, prodotti per il bucato, miscele per tatuaggi, colle, ecc.) e prodotti per la vendita online. I controlli interesseranno anche temi caldi in materia di sostanze in autorizzazione e restrizione largamente impiegate in processi industriali sul territorio (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide) e sostanze, miscele ed articoli recuperati da rifiuti. Tra gli obiettivi dei controlli figura anche la verifica della conformità con gli obblighi di notifica SCIP e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.

 
Molti dettagli sulla pagina ministeriale: cliccare qui. 

Per avere supporto su queste materie, potete scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Microclima: affrontare lo stress termico da calore e i raggi ultravioletti

Alle porte della stagione più calda, si segnala sul Portale Agenti Fisici (PAF) la disponibilità di documentazione nuova sul rischio microclima.

E’ stato pubblicato l’aggiornamento del documento “linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e della radiazione solare” adottato dalla Regione Toscana come ausilio per la prevenzione dei rischi dovuti allo stress termico da calore ed all’esposizione agli ultravioletti dovuti alla radiazione solare. In ambiente outdoor i due rischi sono spesso, ma non sempre, presenti contemporaneamente, di conseguenza le misure di tutela da adottare, come ad esempio la scelta dell’abbigliamento, devono essere attentamente valutate considerando entrambi gli aspetti. Il documento fornisce anche indicazioni per tale integrazione.

Per un’introduzione generale al rischio microclima è possibile scaricare dalla sezione “materiale didattico” le presentazioni sul seminario “valutazione del rischio microclima” tenuto nel 2022.

(SN/am)
 




Filiere sostenibili: webinar “RE-FIL ECO2”

Si segnala un webinar promosso dalla Rete Lariana per la Sostenibilità all’interno del Progetto SMART e in continuità con il Progetto RE-FIL Filiere Responsabili:

“RE-FIL ECO2 – Strategie di circolarità per la decarbonizzazione, la produzione e il consumo sostenibili e la transizione alle energie verdi”
Martedì 9 luglio 2024 dalle ore 11.00 piattaforma zoom

Si tratta del proseguimento del Progetto RE-FIL ECO2 promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.
Il progetto prevede una formazione gratuita aperta a tutte le imprese lariane e transfrontaliere a cui faranno seguito dei tavoli di lavoro specifici a cui potranno partecipare imprese lariane e transfrontaliere appartenenti a specifiche filiere (che saranno comunicate successivamente all’avvio della Fase1 del progetto).
La partecipazione è gratuita previa iscrizione on line, si rimanda alla pagina web camerale che riporta tutti i dettagli: cliccare qui 

(SN/am)




Gianola Impianti: ora la sfida 5.0

La Provincia del 28 giugno 2024, doppia pagina dedicata alla nostra azienda associata.




Regolarizzazione dei magazzini: ulteriori chiarimenti

Con il DM 24 giugno 2024, pubblicato il 24 giugno sul proprio sito, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Come disposto dalla norma primaria, sono stati previsti coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.

La regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è rivolta agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli OIC adopter. Sono, di fatto, escluse le imprese in contabilità semplificata, posta l’impossibilità di avvalersi della regolarizzazione.

Infatti, per tali soggetti, i costi di acquisto delle merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’adeguamento riguarda i beni di cui all’art. 92 del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:

  • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 85 comma 1 lett. a) del TUIR);
  • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 comma 1 lett. b) del TUIR).
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
  • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92 comma 6 del TUIR);
  • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all’art. 93 del TUIR.
Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Si ritiene che l’adeguamento possa riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali (cfr. la C.M. n. 115/2000, emanata in occasione dell’analoga disposizione prevista dall’art. 7 commi 9-14 della L. 488/99, che sul punto si ritiene ancora attuale).

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
Quanto al primo punto, l’IVA è determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione relativo alla specifica attività esercitata, come definiti dal provvedimento approvato.

L’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

  • l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
  • il volume d’affari.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è, invece, stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:
  • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
  • il valore del bene eliminato.
Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto. Di fatto, tale modalità di adeguamento è stata l’unica sinora realizzabile, anche in assenza del DM attuativo.

Si consideri una srl “solare” con codice ATECO 47.21 “Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati”, soggetta agli ISA e con ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro che, nel bilancio dell’esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di materie prime pari a 50.000 euro, le quali al 1° gennaio 2023 vengono adeguate a un valore di 40.000 euro, stornando l’eccedenza di 10.000 euro.

Ipotizzando un’aliquota media IVA riferibile al 2023 del 20% e assumendo il coefficiente di maggiorazione proprio dell’attività esercitata dalla srl definito dal DM in commento (1,3):

  • l’IVA dovuta per la regolarizzazione ammonta a 2.600 euro (20% × 10.000 × 1,3);
  • l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP ammonta a 540 euro [18% × (10.000 × 1,3 – 10.000).
I dati relativi all’adeguamento devono essere indicati nella sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI SC 2024.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0: chiarimenti in merito alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta

In merito alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e R&S alla luce dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024, sul sito del GSE sono state rese disponibili, oltre alla specifica guida all’utilizzo del Portale Transizione 4.0, alcune FAQ relative alla compilazione dei moduli, l’ultima delle quali datata 17 giugno 2024.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 19 giugno, nella specifica sezione del proprio sito internet, ha fornito chiarimenti in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.

modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0 sono due.

Il Modulo 1, relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 1 commi 1057-bis – 1058-bis della L. 178/2020), va trasmesso:

  • per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva.
      Lo stesso modello va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (in tal caso, stando alla guida del GSE, occorre indicare, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva                                  precedentemente inviata);
  • per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti (per gli investimenti relativi al 2023, la comunicazione deve essere presentata ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti).
Il Modulo 2, relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, va trasmesso:
  • per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva. 
       Lo stesso modulo va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (in tal caso, stando alla guida del GSE, occorre indicare, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva                                   precedentemente inviata);
  • per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Dalle ore 10:00 del 18 maggio 2024, si ricorda, tali moduli devono essere inviati esclusivamente tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page dell’Area Clienti del sito GSE.

L’operatore per il quale viene effettuato l’invio dei moduli deve essere preventivamente registrato in Area Clienti.

In caso di nuova registrazione è necessario attendere l’aggiornamento del sistema e accedere al portale dedicato dopo qualche minuto.

In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d’imposta – Transizione 4.0”.

A termine della procedura tramite portale, è possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio, cliccando sul tasto “Scarica ricevuta SIAD”.

Il GSE ha quindi precisato che i moduli già inviati via PEC, come da procedura valida fino alla mezzanotte del 17 maggio 2024, non devono essere trasmessi nuovamente tramite il portale.

‎Per avere conferma dell’avvenuta ricezione della PEC da parte del GSE, occorre verificare se è disponibile sulla propria casella di posta la “ricevuta di avvenuta consegna”.

Con riferimento ai dati acquisiti in relazione agli investimenti 4.0, viene chiarito che il GSE effettua esclusivamente verifiche di natura formale, provvedendo poi all’invio periodico dei dati alle Amministrazioni competenti, che procederanno con le azioni di carattere valutativo e/o fiscale.

Le ricevute di versamento degli F24 sono al momento sospese

L’Agenzia delle Entrate, con una specifica FAQ pubblicata il 19 giugno, ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla mancanza delle ricevute di versamento relative ai modelli F24 relativi all’utilizzo dei crediti d’imposta a seguito dell’avvenuta presentazione delle comunicazioni richieste.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Amministrazione finanziaria, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso.

In tale periodo, l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.

In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
 

(MF/ms)