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Le agevolazioni per le nuove assunzioni

Con la circolare n. 1 del 20 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i primi chiarimenti ufficiali in merito alla super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, inizialmente prevista per il solo 2024 dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e dal DM 25 giugno 2024, ma prorogata dall’art. 1 commi 399-400 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026, 2027.

In particolare, per ciascuno dei tre periodi d’imposta per i quali è disposta la proroga, la disciplina agevolativa in esame dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali, facendo riferimento alle disposizioni recate dal citato DLgs. e dal decreto attuativo (che riguardano il 2024).

Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, possono fruire dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, a esclusione dei soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Quanto ai titolari di reddito d’impresa, si tratta di: soggetti passivi IRES di cui all’art. 73 comma 1 lettere a) e b) del TUIR; enti non commerciali residenti, vale a dire i soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale; società ed enti non residenti di cui all’art. 73 comma 1 lettera d) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR; imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.

Non rientrano quindi tra i beneficiari dell’agevolazione, ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario ex art. 32 del TUIR.

Sono inoltre ammessi all’agevolazione gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54 commi da 1 a 6-bis, del TUIR (ora artt. da 54 a 54-septies del TUIR, a seguito delle modifiche recate dal DLgs. 192/2024 di revisione dell’IRPEF e dell’IRES).

Definita la natura del reddito del datore di lavoro, l’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 fissa ulteriori requisiti soggettivi per la singola attività d’impresa o professionale, ripresi e chiariti nell’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del DM.

In particolare, il comma 2 stabilisce, nella sostanza, che deve sussistere un periodo minimo in cui l’attività d’impresa o professionale sia stata effettivamente esercitata prima del periodo agevolato.

In particolare, tale disposizione prevede che l’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Ne consegue che, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.

Con la Relazione illustrativa al decreto attuativo è stato precisato che, in presenza di newco derivanti da operazioni di riorganizzazione, non si applicano le previsioni sopra descritte, ma le regole delineate in merito alla continuità dei contratti di lavoro.

La circolare riporta l’esemplificazione solo per il 2024, ma le medesime considerazioni si applicherebbero anche con riferimento ai singoli periodi oggetto della proroga.

Viene precisato che la data di inizio attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 e AA9/12, ma laddove la data di effettivo inizio dell’attività sia successiva a quella formalmente indicata in tali modelli occorre far riferimento alla data di effettivo inizio.

Quanto ai requisiti oggettivi (incremento occupazionale e incremento occupazionale complessivo), la super deduzione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

La circolare chiarisce che la media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (o 366 se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).

Sul punto la circolare fornisce alcune esemplificazioni, anche con riferimento a determinate fattispecie (es. cessione del contratto di lavoro).
 

(MF/ms)




Webinar fiscale “Legge di bilancio 2025” slide

Trasmettiamo le slide utilizzate dal dott. Massimo Fumagalli durante il webinar fiscale “Legge di bilancio 2025”.

Chi avesse domande può inoltrarle a comunicazione@confapi.lecco.it

(MS/am)




Confapi: il “Modello Lecco” fa scuola in Italia

Lecconotizie, intervista al direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza: clicca qui 




Ccnl Unionmeccanica Confapi: welfare 2025

Con la presente Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 17 giugno 2024, comunicano che in applicazione del comma 3, art. 90 del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 26 maggio 2021, il medesimo resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo CCNL.

Per quanto sopra, entro il mese di febbraio 2025 dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori, in regime di ultrattività, strumenti di welfare del valore di € 200,00 rispettando le condizioni disciplinate all’art. 52 del CCNL.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento potete fare riferimento all’area sindacale di Confapi Lecco Sondrio.

(FV/fv)




Costi energetici e imprese “Bene i crediti di imposta per tamponare l’emergenza”

La Provincia di lunedì 20 gennaio, intervista a Luigi Sabadini presidente di Unionmeccanica.
 




Confapi Lecco Sondrio inizia il 2025 con l’approfondimento sulla Legge di Bilancio

Tra i primi appuntamenti in calendario in questo inizio di 2025 per le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio, c’è il seguitissimo webinar fiscale.
Martedì prossimo, 21 gennaio alle ore 14.30, riparte il ciclo di incontri a cadenza mensile dedicato ai temi fiscali: si parlerà della “Legge di Bilancio 2025” e le novità per le aziende.
Il webinar fiscale è tenuto dal dottore commercialista Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco; è un appuntamento nato decenni fa in forma di seminario in presenza che poi si è trasformato in webinar online dai tempi del Covid. La presenza delle aziende è rimasta costante negli anni, anzi, è aumentata con la possibilità di seguirlo ovunque ci si trovi, anche dall’estero. Al termine della riunione viene sempre inviato ai partecipanti il materiale informativo utilizzato dal dottor Fumagalli durante l’incontro. Per chi volesse esiste anche la possibilità di chiedere chiarimenti o ulteriori spiegazioni al relatore su argomenti di particolare interesse.

Il convegno fiscale, come si chiamava un tempo – racconta il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazzaè uno dei nostri appuntamenti più seguiti fin dall’inizio della sua ideazione. Abbiamo sempre una cinquantina di partecipanti molto interessati alle novità in materia. Come sempre è molto proficua la collaborazione con lo Studio Qualitas che fornisce informazioni utilissime, anche a noi come struttura. L’ambito fiscale è essenziale per il mondo imprenditoriale, soprattutto è fondamentale rimanere aggiornati costantemente: è un mondo in perenne evoluzione”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 




Bando “Rafforza & Innova”: da Regione Lombardia contributi a fondo perduto

Regione Lombardia stanzia le risorse per offrire alle imprese servizi avanzati in risposta ai loro fabbisogni di ricerca e innovazione. E’ uscito il nuovo Bando regionale “Rafforza & Innova” che vuole promuovere il trasferimento tecnologico tra ODR (Organismi di ricerca) e PMI che operano per la trasformazione di nuove idee in nuovi prodotti e servizi. Sul sito regionale sono disponibili tutti i dettagli che qui di seguito si riassumono.

Possono partecipare le imprese che al momento della presentazione della domanda siano:

  • mpmi iscritte e attive, aventi almeno una sede operativa in Regione Lombardia
  • esclusi coloro che abbiano uno dei seguenti codici Ateco
  • sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca)
  • sezione C 12 e sezione G 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26, 47.78.94 e 92
Sono ammissibili i progetti di trasferimento tecnologico che prevedano una collaborazione tra PMI beneficiarie e OdR (in qualità di fornitori di servizi avanzati) volti a definire e validare soluzioni tecnologiche innovative tramite lo sviluppo e la realizzazione di:
  • un Proof of Concept (PoC) inteso come attività di dimostrazione della fattibilità di un prodotto o di prototipo;
  • un prototipo;
  • un Minimum Viable Product (MVP) inteso come prodotto pilota, nuovo o da migliorare, da testare e convalidare in un ambiente che riproduce le condizioni operative/aziendali reali che può essere utilizzato per scopi commerciali anche se non rappresenta il prodotto commerciale finale.
Le proposte progettuali devono avere un importo minimo di € 50.000, essere avviate successivamente all’approvazione della misura e concluse dopo la presentazione della domanda. I progetti devono concludersi entro il termine di 12 mesi dalla concessione (possibile proroga di ulteriori 3 mesi).
Le spese ammissibili sono elencate in allegato, unitamente a tutti i dettagli del bando.
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto forfettario di € 30.000 con spese di progetto di minimo di € 50.000 a domanda.
L’assegnazione del contributo avverrà con una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di ricezione, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

L’Associazione è pronta a supportare queste attività tramite ApiTech, scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Guida Conai 2025

Si segnala che sul sito Conai è stata recentemente pubblicata la nuova edizione della Guida all’adesione e all’applicazione del Cac Contributo Ambientale Conai.

Si allega una scheda sintetica contenente le note introduttive della Guida, che riassumono le principali novità.

Si ricorda che per essere supportati negli adempimenti Conai, in associazione potete telefonare o scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)
 




Progetto scouting fornitori per Ansaldo Energia

Informiamo le Aziende Associate interessate che Regione Lombardia organizza con Ansaldo Energia un appuntamento per martedì 21 gennaio 2025 alle ore 14.30 presso Palazzo Lombardia a Milano, Sala Solesin entrata N1.

 

Riportiamo i prodotti per i quali Ansaldo Energia ha necessità di ampliare il portafoglio fornitori:
 
•            ANELLI FUCINATI E SEMILAVORATI (25.5):
MATERIALE: Acciaio X10CrMn1818 ESR
DIMENSIONI di massima: DIAMETRO ESTERNO FUCINATO= 1300 mm, DIAMETRO INTERNO FUCINATO= 1200 mm, ALTEZZA FUCINATO= 950 mm
 
•            FLANGE PRESSAPACCO PRELAVORATE (24.53):
MATERIALE: Alluminio
QUALITA: EN AC-43300, EN AC-Al Si9Mg secondo UNI EN 1706
STATO FORNITURA : Getto colato in sabbia Gs (sand casting), sottoposto al trattamento termico di bonifica (fully artificially aged – T6) secondo UNI EN 1706
DIMENSIONI : diametro interno 2000 mm, diametro esterno 3000 mm, spessore 210 mm
 
•            Piccola meccanica (raccorderia, normalizzati)                     25.94
Viteria e Bulloneria Standard: dimensioni e funzionalità standard UNI, DIN e ISO
Viteria e Bulloneria su disegno: stampata a caldo o ricavata dal pieno mediante asportazione di truciolo con trattamenti di bonifica o superficiali
 
•            Quadri elettrici bassa e media tensione              43.21 e 33.20

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it.

Alleghiamo programma evento 21 gennaio 2025.

(MP/am)




Modifiche di dicembre 2024 al D.lgs. 81/2008: sorveglianza sanitaria e locali interrati

La legge 13 dicembre 2024 n. 203 ha introdotto alcune modifiche al Testo Unico della sicurezza sul lavoro. In attesa del recepimento all’interno del testo unico stesso, si allega il testo integrale della norma e si anticipano qui brevemente i temi.
Le novità sono state pubblicate nella gazzetta ufficiale n.303 del 28.12.2024 e sono in vigore dal 12/01/2025. Riguardano alcuni aspetti della Sorveglianza Sanitaria (Art. 38 e Art. 41) e del lavoro in locali sotterranei o seminterrati.

Sorveglianza sanitaria
Modifica al comma 2 art.41 con inserimento del comma 2 bis:
Il medico competente, nella prescrizione degli esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione.

Locali sotterranei o semisotterranei
Modifica all’art.65:
È consentito l’uso di locali sotterranei o semisotterranei solo se:

  • Le lavorazioni non producono emissioni nocive.
  • Sono garantite adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
L’uso di locali sotterranei è consentito solo in deroga, garantendo condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, oltre al rispetto dei requisiti di sicurezza. Il datore di lavoro deve comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), allegando documentazione tecnica. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, l’utilizzo è consentito salvo richieste di chiarimenti o divieti da parte dell’INL.

(SN/am)