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Vavassori confermato presidente: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la nomina del presidente, dei vice e della giunta.
 




Vavassori rieletto presidente di Confapi Lecco Sondrio

Enrico Vavassori è stato riconfermato ieri sera alla guida di Confapi Lecco Sondrio per il triennio 2025-2028.
Comincia oggi, quindi, per il titolare delle Trafilerie Vavassori di Beverate di Brivio (Lc), il secondo mandato come presidente dell’associazione delle piccole e medie imprese che vede quasi 500 aziende associate. Il nuovo consiglio, eletto settimana scorsa durante l’assemblea, ha deciso di dare continuità al lavoro svolto negli anni precedenti confermando Vavassori al timone di Confapi Lecco Sondrio.
Enrico Vavassori, classe 1967 di Brivio, è il titolare delle storiche Trafilerie Vavassori, in cui è entrato da ragazzo nel 1986 e che oggi porta avanti insieme alla sorella Laura. L’azienda è stata fondata negli anni Sessanta dal nonno Alfredo ed è associata a Confapi Lecco Sondrio dal 1981, ha 15 dipendenti e si occupa della lavorazione del filo d’acciaio. Le quattro grandi aree di competenza aziendali sono il filo cotto e zincato, i chiodi, le recinzioni e una vasta serie di articoli per l’edilizia. Vavassori da ragazzo ha intrapreso la carriera sportiva agonistica nei kart raggiungendo ottimi risultati a livello nazionale, per poi passare alle gare automobilistiche. Ha ottenuto, inoltre, il brevetto di pilota privato di aeromobili.
Durante il primo mandato come presidente di Confapi Lecco Sondrio si sono celebrati i 30 anni di attività del Gruppo Giovani Imprenditori, i 75 anni di fondazione dell’associazione, i 25 anni della nascita del Consorzio Adda Energia. Inoltre, sono stati potenziati i rapporti con le scuole e l’attività di “cerca e trova lavoro” per far incontrare domanda e offerta, venendo così incontro alle esigenze delle aziende di ricerca di personale qualificato.

Ringrazio tutti i membri del consiglio di Confapi Lecco Sondrio per la fiducia rinnovata. Questo secondo mandato rappresenta per me un impegno ancora più forte nel dare continuità al lavoro svolto e nel rafforzare il ruolo della nostra associazione a supporto delle pmi del territorio. Vorrei che i prossimi tre anni fossero contraddistinti dalla crescita e potenziamento degli asset che permettono alle imprese di essere sempre più competitive e attrattive e che sono le colonne portanti di Confapi Lecco Sondrio: formazione, innovazione, internazionalizzazione, welfare e ottimizzazione dei costi riguardanti energia e gas che incidono profondamente sull’andamento di un’azienda. La nostra associazione si è sempre contraddistinta per essere lungimirante e saper affiancare le aziende nelle sfide di oggi e soprattutto domani. Oggi la sfida più grande si chiama intelligenza artificiale: con il Politecnico di Lecco abbiamo appena formato trenta nostri imprenditori su come utilizzarla al meglio in azienda, vogliamo continuare su questa strada e rendere le nostre imprese protagoniste attive di questo cambiamento”, dichiara il presidente.

Vavassori è stato rieletto ieri sera all’unanimità durante il primo insediamento del nuovo consiglio che, per i prossimi tre anni, sarà così composto: Enrico Vavassori (presidente – Trafilerie Vavassori srl di Beverate), Federica Fagioli (di diritto come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori – Balassa srl di Lierna), Paolo Bertoni (Trimat srl di Viganò), Daria Borgonovo (Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero), Valeria Dalmonte (Edilsider Spa di Calolziocorte), Piero Dell’Oca (Tecnofar Spa di Gordona), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio Spa di Villa d’Adda), Danilo Gabbioni (Italgard srl di Inverigo), Davide Gianola (Gianola Impianti srl di Lecco), Massimo Mortarotti (Dispotech srl di Gordona), Luigi Pescosolido (Rapitech srl di Lecco), Matteo Ratti (STF srl di Barzago), Mario Riva (SCT Informatica srl di Lecco), Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgreghentino Spa ), Franco Valagussa (Domestik srl di Valmadrera).

Questi i membri di giunta: Massimo Mortarotti (vicepresidente), Davide Gianola (vicepresidente), Daria Borgonovo (vicepresidente), Marco Frigerio (tesoriere), Federica Fagioli (presidente Gruppo Giovani), Luigi Pescosolido e Franco Valagussa.

Revisori dei conti: Luigi Brusadelli (A&B Sistemi srl di Galbiate), Luigi Castagna (Hubo Automation srl di Civate), Marco Petrelli (C.F.G. srl di Sondrio).

Anna Masciadri 
Ufficio stampa




Regolamento UE sulla deforestazione – EUDR

Il Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR), entrato in vigore nel 2023, ha introdotto stringenti obblighi per le imprese che importano, producono o commercializzano determinate materie prime e prodotti derivati, all’interno dell’Unione Europea.
Il Regolamento riguarda sette materie prime considerate a maggior rischio di deforestazione: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno. Il suo scopo è impedire che sul mercato europeo arrivino prodotti responsabili di deforestazione o degrado forestale.
A seguito delle preoccupazioni degli Stati membri e delle parti interessate in merito alla preparazione di imprese e amministrazioni, nonché a questioni tecniche relative al nuovo sistema informativo, lo scorso 21 ottobre 2025, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica normativa con l’obiettivo di introdurre correttivi e semplificazioni al Regolamento.

Applicazione posticipata a fine 2026
Le nuove norme non saranno più operative dal 30 dicembre 2025, come era stato stabilito con una prima proroga, ma dal:

  • 30 dicembre 2026 per grandi imprese e commercianti;
  • 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese, che avranno dunque ulteriori sei mesi di tempo.
Il tempo aggiuntivo intende assicurare una transizione graduale e per consentire miglioramenti al sistema informatico che operatori, commercianti e loro rappresentanti utilizzeranno per inviare elettronicamente le dichiarazioni di due diligence.

A questo link dell’europarlamento si trovano tutti gli approfondimenti sul tema.

(SN/am)




Responsabile tecnico rifiuti: novità nei requisiti

La nuova delibera n.6/2025 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in vigore dal 2 gennaio 2026 e disponibile sul sito, riforma il ruolo del responsabile tecnico (RT), aggiornando requisiti e verifiche di idoneità.

Contestualmente alla delibera è stato pubblicato anche il calendario delle verifiche del 2026, revisionato in previsione dell’imminente pubblicazione di un nuovo set di quiz per le verifiche d’idoneità.

I quiz oggetto delle verifiche iniziali e di aggiornamento, approvati dal Comitato nazionale, saranno pubblicati sul sito dell’Albo e periodicamente aggiornati.
 
(SN/am)




Obiettivi Agenda 2030: rapporto ASviS 2025 sull’avanzamento degli obiettivi in Italia

Il Rapporto 2025 dell’ASviS “Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile” analizza lo stato di avanzamento del nostro Paese rispetto all’attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Il Rapporto indica anche quali obiettivi saranno raggiungibili entro il 2030, mettendo a confronto le previsioni per il nostro Paese e l’Unione europea.

In Italia, rispetto all’anno precedente crescono tre obiettivi in modo significativo: istruzione, parità di genere e clima. Di contro, sei obiettivi peggiorano: alimentazione; salute; acqua; disuguaglianze; ecosistemi terrestri; partnership.

Per imprimere un vero cambio di rotta, il Rapporto ASviS propone di attivare cinque “leve trasformative”: governance, capitale umano, finanza, cultura e partnership. Le proposte ASviS sono descritte nel rapporto disponibile sul web, da pag. 189 in avanti.

Per approfondimenti, consulta la pagina web con il Rapporto e il resoconto dell’evento di presentazione.

(SN/am)




Plastica riciclata a contatto con alimenti: UE rettifica nel 2025 il regolamento del 2022

In novembre 2025 l’Unione europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione, datato 12 novembre 2025, che introduce importanti rettifiche al precedente Regolamento (UE) 2022/1616, che stabilisce le norme specifiche per i materiali e gli oggetti in plastica riciclata destinati a venire a contatto con alimenti.

Le correzioni non modificano l’impianto sostanziale del Regolamento (UE) 2022/1616, ma mirano a eliminare riferimenti errati e ambiguità; rafforzare la coerenza normativa; garantire maggiore chiarezza nelle procedure di valutazione e autorizzazione. 
Il nuovo regolamento 2025/2269 interviene su diversi articoli, le correzioni garantiscono maggiore chiarezza sul ruolo e le responsabilità degli operatori (sviluppatori di tecnologia, riciclatori, fornitori ai trasformatori), riducendo il rischio di interpretazioni divergenti. L’etichettatura dei contenitori con plastica riciclata sarà ora conforme: occorre usare il simbolo previsto dall’allegato II del regolamento (EC) 1935/2004 e riferirsi alla plastica riciclata, non ai contenitori stessi. Le regole di notifica e trasferimento delle autorizzazioni diventano più stringenti, con obblighi chiari per la trasparenza e la tracciabilità.

Le autorità competenti avranno un termine definito (6 mesi) per valutare le nuove tecnologie di riciclaggio, e la Commissione potrà modificare o revocare autorizzazioni se non rispettano i requisiti.
Il nuovo regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è in vigore dal 3 dicembre 2025.

Si segnala il sito italiano del ministero della salute in tema MOCA “materiali a contatto con alimenti”

(SN/am)




Dal MIMIT risorse per servizi di cloud computing e di cyber security tramite fornitori iscritti

Le risorse messe a disposizione dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) vogliono sostenere la competitività delle imprese e gli investimenti produttivi innovativi, attraverso la trasformazione digitale delle PMI. La novità è il Decreto 21 novembre 2025 “Interventi di sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security. Modalità formazione elenco dei soggetti abilitati” che subentra nella disciplina del DM 18 luglio 2025.

I servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto 21 novembre 2025. I termini per la presentazione delle istanze per entrare a far parte dell’elenco dei fornitori abilitati sono fissati dal 4 marzo 2026 al 23 aprile 2026.

Le agevolazioni alle imprese invece, sono concesse, ai sensi del regolamento de minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. Le agevolazioni non potranno superare, in ogni caso, l’importo di 20 mila euro.

Alla pagina del Mimit dedicata, ci sono tutte le informazioni su questa misura: cliccare qui

L’associazione resta a disposizione per supportare le imprese nelle scelte in tema di trasformazione digitale e nell’ottenimento delle risorse del bando citato.

Potete contattare ApiTech scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Corso STEPS: formazione per manager della sostenibilità

Il prossimo gennaio riprende una nuova edizione di STEPS il corso di formazione per CSR manager, promosso dalla camera di commercio Lecco Sondrio. Il percorso è dedicato prevalentemente alle imprese delle province di Como e Lecco e del Canton Ticino e prevede una giornata di formazione al mese, dalle 9.00 17.00, da gennaio a dicembre 2026. Alla pagina camerale dedicata ci sono tutte le indicazioni.

Ogni giornata formativa affronta un tema specifico di CSR Responsabilità Sociale di Impresa, come da calendario allegato.

Alla fine di ogni modulo, i partecipanti sapranno: cosa richiedono le normative, quali sono le buone pratiche adottate dalle aziende, quali sono i passi da affrontare per gestire la tematica trattata, cosa può essere riportato nel report di sostenibilità e quindi comunicato agli stakeholder.
Le lezioni si svolgono a Como presso la Camera di Commercio di Como Lecco e a Coldrerio (Mendrisio) presso il Centro Professionale del Verde, ma è possibile seguire sia in presenza sia on line. Il costo è diversificato in base alla modalità di frequentazione prescelta.
E’ possibile anche frequentare singole giornate al costo di 250 € + iva.

Il numero di posti è limitato. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio 2026. La richiesta di iscrizione deve essere inviata compilando il modulo: https://forms.gle/e9eQPvMp2Vp3wc3s8
E’ previsto uno sconto pari al 20% sulla quota di iscrizione del secondo partecipante della stessa azienda o di azienda appartenente allo stesso gruppo della stessa pubblica amministrazione.
Il percorso è consigliato a responsabili di imprese di ogni settore merceologico con almeno 15 dipendenti, associazioni economiche, funzionari della pubblica amministrazione e collaboratori di enti del terzo settore, interessati alla definizione della strategia e della rendicontazione di sostenibilità (modelli di reportistica).

Uno degli strumenti di rendicontazione di sostenibilità che i partecipanti saranno in grado di utilizzare è il cosiddetto CSR report semplificato, dedicato alle Pmi.

(SN/am)




In scadenza il 16 dicembre il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Entro il prossimo 16 dicembre 2025 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti al versamento a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR), così come stabilito dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 47/2000.

Successivamente, entro il 16 febbraio 2026, i medesimi datori di lavoro dovranno effettuare il versamento a saldo.

In via preliminare, va subito precisato che l’imposizione fiscale in argomento non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai fondi previdenziali che gestiscono forme pensionistiche complementari. In tal caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR in quanto è interamente destinato al fondo pensione.

Per quanto riguarda i versamenti a titolo di acconto e a saldo, si ricorda che entrambe le operazioni devono essere effettuate tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo 1712 in occasione dell’acconto e 1713 per effettuare il saldo dell’imposta sostitutiva.

Sempre con riferimento alle operazioni di versamento, va ricordato che anche l’imposta sostitutiva sul TFR può essere soggetta a compensazione, effettuabile tramite modello F24 e utilizzando ad esempio eventuali crediti maturati per altre imposte.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, come nel caso del lavoro domestico, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all’intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione, utilizzando il codice tributo 1714.

Per quanto riguarda il metodo di rivalutazione, il riferimento rimane l’art. 2120 c.c., laddove si stabilisce che il fondo del TFR venga accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente, e applicando una rivalutazione pari a un tasso fisso dell’1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi lavorati), nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Sul punto, va ricordato che l’indice ISTAT viene pubblicato mensilmente, quindi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere utilizzato il valore corrispondente al mese in cui si è terminato il rapporto di lavoro medesimo.

Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell’acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.

In particolare, il metodo storico utilizza dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31 dicembre dell’anno precedente (in questo caso il 2024), comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d’anno. Pertanto, l’acconto verrà calcolato applicando l’aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni.

Invece, il metodo previsionale, che può essere utilizzato in alternativa al precedente, richiede la determinazione presuntiva dell’acconto con l’applicazione dell’aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, per determinare l’imponibile, sarà necessario considerare il valore del fondo TFR al 31 dicembre del 2024, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 novembre 2025.

In entrambi i casi, il saldo dell’imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2026, si calcola prendendo come riferimento il 31 dicembre 2025 e applicando la consueta aliquota del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno. L’imposta così determinata dovrà essere versata al netto dell’ammontare dell’acconto già corrisposto.

Infine, si evidenzia che nel caso di operazioni straordinarie, in particolare di fusione o scissione, si prefigurano situazioni diverse determinate dall’estinzione o meno dei soggetti preesistenti.

In caso di estinzione, sono tenuti al versamento dell’acconto gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione e, per il periodo successivo, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dall’operazione straordinaria. Qualora l’operazione non comporti conseguenze estintive per i soggetti preesistenti, i destinatari dell’obbligo di versamento saranno il soggetto originario, per quei dipendenti non soggetti a trasferimento presso altro datore, e il soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo TFR maturato.
 

(MF/ms)




Lettere di intento 2026

In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo status di “esportatore abituale” possono iniziare a trasmettere le dichiarazioni d’intento in vista delle operazioni da effettuare nel 2026.

Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti (art. 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d’affari, determinato a norma dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 (senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. 7-7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali dal 1° gennaio 2013 torna comunque l’obbligo di emissione della fattura), sia superiore al 10%.

Conseguentemente, tali operatori possono acquistare od importare, nell’anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell’IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento. In questo modo possono alleggerire la loro posizione di strutturale credito d’imposta.

Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA devono infatti trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento.

Dal 2020, l’esportatore non ha più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

Il cedente o prestatore dell’esportatore abituale è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta se effettua le operazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell’esportatore abituale, la dichiarazione d’intento, corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda inoltre che:

  • la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni;
  • nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si dovranno indicare:
    • nel blocco “Altri dati gestionali”la dicitura “INTENTO”,
    • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” e la data della ricevuta telematica.
  • la Legge di Bilancio 2021, con effetto 1° gennaio 2021 ha stabilito che è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.
 

(MF/ms)