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Finanziamenti soci in bilancio: profili civilistici e fiscali

Il finanziamento soci continua a rappresentare uno strumento centrale di sostegno della liquidità aziendale, ma richiede una gestione tecnica molto attenta, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale.

La corretta qualificazione degli apporti (finanziamenti o versamenti in conto capitale o a copertura perdite) incide infatti direttamente sulla rappresentazione in bilancio, sulle regole di rimborso e sul trattamento tributario di interessi ed eventuali imposte indirette.

Profili civilistici e fiscali essenziali

In bilancio occorre distinguere tra versamenti acquisiti definitivamente al patrimonio netto (in A VI “Altre riserve”) e veri e propri finanziamenti soggetti a restituzione, da iscrivere tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”.

L’art. 46 del TUIR introduce una presunzione legale relativa in forza della quale le somme versate dai soci si considerano date a mutuo e, quindi, presumibilmente fruttifere, salvo prova contraria desumibile da clausole statutarie, da un contratto scritto o da idonea evidenza in bilancio.

Operativamente, è spesso preferibile utilizzare corrispondenza commerciale (lettere, e-mail) anziché verbali assembleari, per evitare l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3%. La Cassazione (nn. 3839 e 3841/2023) ha ritenuto che l’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci non comporta l’applicazione dell’imposta di registro del 3% qualora esso sia usato per la conversione in capitale sociale.

Particolare rilievo assume la clausola di postergazione ex art. 2467 c.c., che subordina il rimborso del finanziamento soci al soddisfacimento degli altri creditori quando il prestito è stato concesso in condizioni di sottocapitalizzazione o squilibrio patrimoniale.

La norma, in particolare, fa riferimento a:

  • eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”;
  • situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento.

Sul fronte dei vincoli alla raccolta, la delibera CICR 19 luglio 2005 consente la raccolta presso soci che detengono almeno il 2% del capitale e risultano tali da almeno tre mesi, evitando che ciò integri raccolta del risparmio tra il pubblico, con conseguente rilevanza penale ex art. 130 TUB.

 

Tipologia di apporto Iscrizione contabile Vincoli/utilizzo
Versamenti in c/aumento capitale Patrimonio netto – riserva vincolata Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento
Versamenti in c/futuri aumenti Patrimonio netto – riserva vincolata Non utilizzabile per coprire perdite né per effettuare aumenti gratuiti
Versamenti in c/capitale o a fondo perduto Patrimonio netto – altre riserve Incrementano riserve liberamente utilizzabili
Versamenti a copertura perdite Patrimonio netto – copertura perdite Solo per perdite come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c.
Finanziamenti soci Debiti verso soci per finanziamenti Presunzione fruttuosità, possibili vincoli CICR

 
(MF/ms)




Istat: indice febbraio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di febbraio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 2,7 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 2,025 %.

(MP/ms)
 




Rentri Fir digitale e Fir cartaceo: modalità alternative fino a settembre 2026

Come si anticipava nella circolare Confapi n.142 del 5/03/2026, il formulario cartaceo è ammesso quando non si riesca ad utilizzare quello digitale. Si segnala la pagina sul sito del Rentri a questo dedicata.

Si evidenzia che:

  • fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
  • le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
Si sottolinea che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. In particolare:
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.
(SN/am)
 



Valute estere febbraio 2026

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 153,4244
Peso Argentino 1667,6418
Dollaro Australiano 1,6763
Real Brasiliano 6,1529
Dollaro Canadese 1,614
Corona Ceca 24,2596
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,1682
Corona Danese 7,4702
Yen Giapponese 183,4515
Rupia Indiana 107,3203
Corona Norvegese 11,3206
Dollaro Neozelandese 1,9683
Zloty Polacco 4,2184
Sterlina Gran Bretagna 0,87032
Nuovo Leu Rumeno 5,0945
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1824
Rand (Sud Africa) 18,9206
Corona Svedese 10,6351
Franco Svizzero 0,914
Dinaro Tunisino 3,3796
Hryvnia Ucraina 51,0263
Forint Ungherese 378,6065
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Batterie: nuova classificazione e obblighi per i produttori

Il 7 marzo 2026 è entrato in vigore il nuovo D.lgs. n. 29 del 10 febbraio 2026, che adegua la normativa nazionale al Regolamento UE 2023/1542 in materia di batterie e rifiuti di batterie.

La disciplina introdotta prevede la nuova classificazione delle batterie in base cinque categorie:

  • portatili,
  • industriali,
  • batterie veicoli a combustione interna (SLI),
  • bici e monopattini elettrici (LMT),
  • auto elettriche (EV). 
Sul sito di Ecocamere, a cui si rimanda, la news è presente in modo approfondito.

I produttori hanno l’obbligo di finanziare e organizzare tutte le operazioni necessarie alla raccolta, al trattamento e al recupero dei rifiuti di batterie. Per farlo viene istituito il nuovo Registro dei produttori di batterie, il quale, come registro di filiera, è parte integrante del Registro Nazionale dei Produttori (RENAP).
Si introduce infine un nuovo complesso sistema sanzionatorio che comprende: immissione sul mercato di batterie non conformi, mancata iscrizione al Registro dei produttori, mancata organizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie.
Si approfitta per ricordare che tutti i produttori di prodotti soggetti ad un regime di responsabilità estesa (EPR) sono tenuti ad iscriversi al RENAP Registro Nazionale dei Produttori, attraverso iscrizione allo specifico registro di filiera e a comunicare, in formato elettronico, i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti, nonché le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi e rendicontano la gestione svolta. Si può consultare direttamente il sito RENAP.

Ai registri obbligatori già esistenti:

  • registro pneumatici
  • registro pile e accumulatori
  • registro apparecchiature elettriche ed elettroniche
si aggiunge:
  • registro batterie
Il RENAP è lo strumento istituito dal MASE Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica attraverso il quale svolge la propria funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Con il D.M. 15 aprile 2024, n. 144 sono state definite le modalità di iscrizione al RENAP secondo quanto previsto dall’art.178-ter, comma 9, del d.lgs. 152/2006.

(SN/am)

 
 




Compilazione buone pratiche di salute nelle aziende WHP entro il 31 marzo 2026

Come segnalato nella circolare di febbraio, la compilazione della Pianificazione delle Buone Pratiche 2026 attraverso la Piattaforma Regionale deve essere completata entro il 31 marzo 2026.

Piattaforma regionale.

Si ricordano le 6 aree tematiche del programma:
 
  1. Area Alimentazione
  2. Area Attività fisica
  3. Area Ambiente libero dal fumo 
  4. Area Contrasto a comportamenti additivi (alcol, droghe, gioco d’azzardo)
  5. Area Pratiche trasversali: coinvolgimento del medico competente, inclusione
  6. Area Altre pratiche: conciliazione vita-lavoro, Welfare, CRS Responsabilità Sociale d’Impresa, adesione a comportamenti preventivi 


Manuale operativo per aderire al programma WHP

(SN/am)




Webinar gratuiti “Focus Csr – Ecodesign”: lunedì 23 marzo 2026 ore 11

Proseguono le proposte di webinar gratuiti attivati da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Si tratta di un programma gratuito di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per supportare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee.
In allegato la locandina del prossimo appuntamento.

Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA

Possono partecipare gratuitamente una o più figure aziendali, scegliendo i temi di interesse.
Ogni webinar si svolge ogni due settimane circa, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.

L’associazione raccoglie le adesioni e invia il link nella mattinata del webinar.
Programma completo dei temi proposti e calendario dei webinar:

  • rischi climatici e assicurazioni – 26 gennaio
  • principi di good governance – 9 febbraio
  • certificazioni – 23 febbraio
  • greenwashing e la gestione dell’informazione corretta – 9 marzo
  • regolamento ecodesign, economia circolare e diritto alla riparazione – 23 marzo
  • regolamento critical materials – 13 aprile
  • regolamento packaging PPWR – 27 aprile
  • regolamento EUDR sulla deforestazione – 4 maggio 
  • Regolamento EU CSDD sul lavoro forzato – 18 maggio
 
Per qualunque domanda e approfondimento, in associazione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Effetti della nuova classificazione Ateco 2025: ulteriori chiarimenti dal Mase per le imprese elettrivore/gasivore

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, si è reso necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell’Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (CEEAG) e nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, adottati prima dell’entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l’obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Csea e alle imprese che, tramite il portale dedicato, presentano la dichiarazione per l’inserimento nell’elenco delle imprese elettrivore e/o gasivore ai fini dell’accesso all’agevolazione.
 
Il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l’aggiornamento normativo nell’ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che “il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza.
 
Successivamente il MASE ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a specifiche fattispecie di riclassificazione NACE Rev.2.1. Al tal fine in allegato sono riportate le tabelle di corrispondenza aggiornate.
 
Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa, le imprese sono tenute a indicare, nel campo “Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”.
 
Il requisito d’accesso sarà verificato in relazione alle citate tabelle di corrispondenza.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Dal 16 marzo 2026 in vigore le novità sul Rating di Legalità

Il Rating di Legalità cambia volto dal 16 marzo 2026: infatti, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento pubblicato nella GU n. 33 del 10 febbraio 2026 e nel Bollettino dell’Autorità AGCM (supplemento al Bollettino n. 6 del 10 febbraio 2026), sono vigenti le novità:
  • il rating attribuito o rinnovato avrà una durata di tre anni;
  • verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti;
  • l’attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, in modo da rendere l’attestazione più spendibile sui mercati esteri.
Si tratta di uno strumento ormai cruciale per l’accesso ai bandi e per ottenere premialità nei punteggi. Il Rating di legalità è stato istituito dall’art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012 al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali. L’attribuzione del rating richiede il rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese e misura, premiandola, una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa.

Qui il sito AGCM dedicato, su cui sono presenti la normativa, le modalità per la richiesta di rating, l’elenco delle imprese con rating di legalità.

Le altre novità sono:

  • l’esercizio dell’azione penale per reati 231 o sanzioni antitrust diventano cause di esclusione.
  • obblighi di comunicazione: il mancato rispetto può costare la riduzione al punteggio base.

(SN/am)
 




Lavori usuranti e lavoro notturno: invio comunicazione on-line entro il 31 marzo 2026

È prossima la scadenza di un importante adempimento annuale, ovvero la comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti e notturni.
I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2025 dipendenti in lavorazioni usuranti o in lavoro notturno, devono predisporre e inviare entro il 31 marzo 2026 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale “Servizi Lavoro
 
Modalità di comunicazione
Le disposizioni ministeriali prevedono orami da tempo l’accesso all’applicazione “usuranti” solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 per le fattispecie che seguono.
 
  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999:
ovvero, lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
 
  1. Il lavoro usurante notturno, per le categorie di lavoratori:
– a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; di conseguenza è periodo notturno quello tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5), per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore 64 giorni, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
– diversi da quelli di cui al punto precedente, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
 
  1. Il lavoro usurante a catena (indicate nell’allegato 1 dello stesso decreto):
ovvero, prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; altri strumenti e apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
 
  1. Il lavoro usurante autisti:
ovvero, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all’indirizzo oltre alle risposte a quesiti FAQ da consultare prima della compilazione.
 
(FP/am)