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Bando per PMI: dal 4 aprile le domande per avere risorse per diagnosi energetica e fotovoltaico

Con riferimento al bando invitalia segnalato il 13/02/2025 (circolare Confapi n. 110) per agevolazioni sulle rinnovabili, si segnala la data di apertura del bando: 4 aprile 2025.

Sul sito invitalia si trovano tutti i dettagli che qui brevemente riporto.

Le risorse arrivano dal PNRR con il DM 13 novembre 2024 in cui si parla di “incentivi per il sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, il bando è consultabile sul sito ministeriale.

Si tratta di un contributo a fondo perduto (mpmi 40% o pmi 30% delle spese ammissibili).
Le spese ammissibili devono essere comprese fra 30.000,00 € (trentamila) e 1.000.000,00 € (un milione).
La diagnosi energetica, indispensabile per la presentazione della domanda, è rimborsata al 50%.
L’incentivo si rivolge alle Pmi in tutta Italia, con alcune esclusioni di cui all’art. 3 del decreto direttoriale del 14 marzo 2025, che vogliano installare un impianto fotovoltaico o degli impianti mini eolici, per autoconsumo immediato, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del Reg UE n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Il contributo viene assegnato dopo verifica di ammissibilità e valutazione di merito, con formazione di una graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri (silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822).

(SN/am)




PEC amministratori: chiarimenti dal MIMIT

L’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. n. 207/2024), riguarda tutti gli amministratori e va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.

Sono queste le principali indicazioni che il MIMIT ha fornito il 12 marzo con la nota n. 43836, sull’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dall’art. 1 comma 860 della L. n. 207/2024.

Tale disposizione, infatti, modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese oltre all’indirizzo PEC della società anche quello degli amministratori.

Come detto, l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025.

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

L’obbligo, inoltre, attiene anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

Una eventuale comunicazione, per conto dell’amministratore, dell’indirizzo PEC della società sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la ratio della norma, tesa a garantire la conoscibilità di un recapito PEC proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.

A fronte di ciò, quindi, le imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.

In ogni caso, ove un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

Dall’ampia formulazione della disposizione normativa consegue che l’obbligo attiene a tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale, con esclusione della società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.

Per le stesse ragioni, alla luce dell’attività sociale, si esclude che l’obbligo trovi applicazione ai consorzi, anche con attività esterna, e alle società consortili.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica.

Sebbene la disposizione che esenta dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese della PEC dell’impresa, si ritiene che essa operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

L’omissione dell’indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.

Pertanto, a fronte di una domanda di iscrizione – ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore – da parte di un’impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante; procedendo poi, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

La nuova disciplina – conclude il MIMIT – non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria e, in forza del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 689/81, non possono trovare applicazione, in via d’estensione o analogica, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 16 del DL 185/2008 convertito; residua, peraltro, l’applicabilità dell’art. 2630 c.c., che contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
 

(MF/ms)




Aua Point: scadenza al 31 marzo

I dati degli autocontrolli sulle emissioni e sugli scarichi devono essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni ambientali rilasciate dalle autorità competenti e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del periodo monitorato. ​​

Le imprese obbligate sono quelle:

  • dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi idrici (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs.152/2006.
  • autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
  • autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);
  • autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti);
  • autorizzazione ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);

I dati da inserire sono quelli richiesti nell’autorizzazione per emissioni in atmosfera e scarichi idrici o nel Piano Gestione Solventi (art.275 D.lgs. 152/06).

Si accede alla sezione “documentazione” per caricare:

  • Analisi di messa a regime e relativa relazione
  • Bilancio di massa COV per le attività ex art.272
  • Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (All. 32 attività in deroga)

L’inserimento viene effettuato selezionando, tra le sezioni disponibili, quelle di interesse, attraverso finestre e/o maschere che guidano alla compilazione dei dati.

Per i riferimenti normativi e gli altri aspetti operativi, potete consultare il sito di ARPA in questa materia.

In associazione, per dubbi o per assistenza, potete contattare Silvia Negri: silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822.

(SN/am)
 




Imprese elettrivore: adempimento obblighi di cui al Decreto MASE n. 256/2024

Facciamo seguito alla precedente comunicazione sul tema (cfr. circolare n. 112 del 13 febbraio 2025) per ricordare alle aziende elettrivore che hanno optato per l’anno 2024 di ottemperare all’obbligo per la copertura del 30% dei consumi con energia da fonti prive di carbonio con l’acquisto delle Garanzie di Origine (GO), che entro il prossimo 31 marzo dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) nella quale dovrà essere riportato il fabbisogno elettrico complessivo dell’anno n (nello specifico l’anno 2024), suddiviso tra il prelievo da rete elettrica e l’eventuale autoconsumo.
La dichiarazione potrà essere inoltrata accedendo all’area clienti del GSE, www.gse.it, servizio Garanzie di Origine (GO).
 
In allegato è riportata la guida del GSE all’utilizzo del portale GO (pag. 5 – 2. Autodichiarazione – 2.2 Inserimento dati).
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di febbraio 2025

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di febbraio 2025 indice pari a 121,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,811564.%.
 
(FV/fv)



Le aziende Confapi e Made in Lecco a Mecspe 2025

La Provincia e il Giornale di Lecco parlano della nostra partecipazione in fiera a Bologna. 
 

  • La Provincia: Marchio Made in Lecco “Più valore alle aziende del nostro territorio”
     
  • Il Giornale di Lecco: Dodici imprese Confapi protagoniste a “Mecspe”



Articoli sull’indagine Confapi dedicata all’energia

Venerdì 14 marzo sono stati diramati i risultati della nostra indagine dedicata al tema energetico. 

Questi gli articoli pubblicati: 




Indagine sull’energia: l’86% delle aziende Confapi Lecco Sondrio vuole il nucleare

Il messaggio arriva chiaro e forte dalle imprese associate a Confapi Lecco Sondrio in tema di energia: l’86% delle intervistate vuole il nucleare nel nostro Paese e l’88% chiede a gran voce la creazione di un mercato unico dell’energia europeo.
Sono questi i due dati più importanti che emergono dall’indagine dedicata al tema “energia e imprese” che ha redatto il Centro Studi di Confapi Lombardia e ha coinvolto circa un centinaio di aziende associate delle province di Lecco e Sondrio.
Lo tsunami energetico del periodo post Covid ha portato sotto gli occhi di tutti il problema energetico non solo per le imprese, ma anche per le famiglie. Una variabile impazzita che, con i prezzi alle stelle, è diventata una delle componenti di costo fondamentale per le pmi. Per il 64%, infatti, i costi dell’energia sono assorbiti dalla produzione. Per cercare di ottimizzare i consumi 7 aziende su 10 in questi anni hanno adottato soluzioni favorevoli alla riduzione dei consumi; 3 su 10 hanno installato contatori intelligenti per il monitoraggio dei consumi, solo 25 su 100 utilizzano già software o altri strumenti dedicati a questo tema. L’obiettivo finale queste scelte è, ovviamente, ridurre i costi.
Nel corso di questi anni post Covid il Governo ha cercato di incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili in tema energia, incentivi che hanno incuriosito più di 8 aziende su 10 , le quali hanno considerato la possibilità di installare impianti dedicati, alla fine però solo il 47% di questi lo ha fatto veramente. Purtroppo un disincentivo a realizzare questa scelta sono stati i tempi lunghi e la burocrazia che frenano l’investimento: il 53% ha dichiarato che il tempo per progettare, ottenere i permessi, installare e attivare l’impianto va da 6 mesi a un anno, per il 29% più di un anno. Il 76% reputa, poi, eccessiva la burocrazia nella fase gestionale. Anche l’incentivo “Energy Release” è poco utilizzato: solo da 3 aziende su 10.

Quindi per cercare di risolvere il problema energetico si è chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio quale potrebbe essere la strada da intraprendere. E la risposta è stata chiarissima: l’86% degli imprenditori vuole un impianto nucleare in Italia per rendere il nostro Paese autonomo a livello energetico, ridurre i costi per imprese e famiglie, ma soprattutto aumentare sensibilmente la competitività delle imprese a livello internazionale.
Si è chiesto anche alle aziende se proporre oggi un referendum sul nucleare in Italia, come si fece nel 1987, sarebbe la strada giusta per prendere una decisione: la risposta è “no” all’85% perché è un argomento altamente strategico che va delegato a tecnici esperti. 
Ultimo dato importate che scaturisce da questa indagine è che l’88% delle imprese del territorio Lecco e Sondrio è favorevole alla creazione di un mercato europeo unico dell’energia con le medesime condizioni per tutti per rafforzare le istituzioni europee rispetto alle altre forze mondiali (52%) e risolvere così il problema dei prezzi incontrollabili dell’energia (48%).

I dati emersi dal nostro ultimo report confermano una situazione che denunciamo da tempo: il costo dell’energia continua a pesare in modo insostenibile sulle nostre pmi, mettendo a rischio la loro competitività e il futuro del nostro tessuto produttivo – commenta Enrico Vavassori presidente di Confapi Lecco Sondrio –. Le imprese non possono più essere lasciate da sole di fronte a un mercato energetico squilibrato, dove il prezzo dell’energia cambia da paese a paese e dove le aziende italiane subiscono una concorrenza sleale.  Inoltre, la transizione energetica è un obiettivo necessario, ma oggi si scontra con una burocrazia che frena gli investimenti. Il 76% delle aziende che ha installato impianti rinnovabili deve affrontare difficoltà gestionali e autorizzative, mentre i tempi per ottenere permessi restano inaccettabili. Se vogliamo davvero accelerare sulle fonti “green” servono regole più semplici e incentivi concreti.
Il dibattito sul nucleare, infine, non può restare ancorato a posizioni ideologiche. L’86% delle nostre imprese ritiene che il nucleare possa garantire una maggiore autonomia energetica all’Italia e migliorare la nostra competitività industriale. È ora di affrontare il tema con pragmatismo basandoci su dati concreti, non su paure ereditate dal passato
”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Rottamazione Quater

Con un comunicato stampa dell’11 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla rottamazione dei ruoli la cui domanda va presentata entro il 30 aprile 2025.

Sono altresì state pubblicate alcune FAQ relative all’argomento.

L’art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) riservata ai soggetti che avevano presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nei pagamenti.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della precedente, pertanto come rammentato nelle FAQ la riammissione non può riguardare:

  • carichi che non erano stati inclusi nella originaria domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, in quanto consegnati oltre il 30 giugno 2022.
Sempre nelle FAQ si ribadisce che la riammissione concerne i contribuenti che non solo hanno presentato domanda per la rottamazione-quater, ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31 dicembre 2024, quindi:
  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31 dicembre 2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche se non hanno pagato nulla sempre che abbiano presentato la domanda, aspetto messo in evidenza nelle FAQ);
  • non sono riammessi i debitori che hanno pagato nei termini le rate oppure le hanno pagate tardi ma senza sforare il limite di tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 1 comma 244 della L. 197/2022 (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata scaduta a fine febbraio e le successive, secondo il piano di rateazione ordinario).
La decadenza deve specificamente riguardare la rottamazione-quater ex L. 197/2022, quindi non sembra possano essere riammessi i debitori decaduti dalla rottamazione-ter ex DL 119/2018 o dal saldo e stralcio ex L. 145/2018 (salvo questi debitori avessero poi presentato domanda per la rottamazione-quater).

Le modalità di accesso alla riammissione sono molto simili alla rottamazione-quater.

Infatti, la trasmissione della domanda (il cui termine come detto scade a fine aprile) può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della “identità digitale” nella c.d. area pubblica.

Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento. Occorre specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

Onde presentare la domanda, se si passa attraverso la c.d. area pubblica bisogna indicare il numero della “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata al debitore. Inoltre, bisogna indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito compresi in tale comunicazione.

Invece, se si entra nella c.d. area riservata è sufficiente indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per i quali si intende beneficiare della riammissione.

Da ciò sembra potersi dedurre che il debitore possa beneficiare della riammissione in merito anche solo ad alcuni debiti indicati nell’originaria domanda, onorando gli altri nelle forme ordinarie oppure continuando a coltivare il contenzioso con riferimento a questi.

Pertanto, se la domanda comprendeva cinque cartelle, è possibile fruire della riammissione per tre.

A un primo esame delle informazioni presenti sul sito, non è invece chiaro se si possa “spacchettare” la domanda di rottamazione originaria, ottenendo così due piani di dilazione relativi a debiti contenuti nella medesima domanda, in modo che, se si decade da uno l’altro rimanga in piedi.

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025;
  • le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Si può pagare in una soluzione entro il 31 luglio 2025.

Il tardivo versamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti pregiudizievoli (art. 1 comma 244 della L. 197/2022, richiamato dall’art. 3-bis).

Presentata la domanda il debitore è considerato adempiente e non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle P.A. e può essere rilasciato il DURC.

Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari avviate, salvo ci sia stato incanto con esito positivo.
 

(MF/ms)




Bilancio di sostenibilità per le Pmi: le semplificazioni proposte dal pacchetto Omnibus

La Commissione Europea ha presentato lo scorso 26 febbraio 2025 il c.d. Pacchetto Omnibus, che passa ora all’approvazione del Parlamento Europeo, il quale mira a rivedere e semplificare le principali normative in materia di sostenibilità aziendale.

Le diverse normative comunitarie, sin qui emanate per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale delle imprese, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e il Regolamento sulla Tassonomia, hanno oggettivamente introdotto importanti complessità, che hanno destato preoccupazioni tra le aziende, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI). Il Pacchetto Omnibus ha, dunque, come obiettivo quello di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo.

Il Commission Work Programme 2025 prevede diverse iniziative di semplificazione e snellimento normativo e burocratico. Il primo pacchetto, c.d. Omnibus, di cui ci occupiamo, interviene sulle normative di sostenibilità, modificando i requisiti di applicabilità delle direttive sulla rendicontazione e sulla tassonomia e prevedendo slittamenti dell’entrata in vigore.

Vediamo quali sono queste modifiche.

In primo luogo, si assiste ad una notevole restrizione del campo d’applicazione della CSRD.

Gli obblighi di rendicontazione, ad oggi diretti alle imprese con più di 250 dipendenti, si applicherebbero solo alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti (fermo restando il limite di fatturato superiore a 50 milioni di euro o l’attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Verrebbero, inoltre, escluse le PMI quotate.

Secondo il documento di accompagnamento del provvedimento, questo ridurrebbe il numero di imprese soggette di circa l’80%.

In secondo luogo, la Commissione ha presentato, in una proposta separata e parallela, lo slittamento di 2 anni dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per:

  • le grandi imprese che non sono enti di interesse pubblico e che hanno più di 500 dipendenti, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2026 con riferimento all’esercizio 2025 (c.d. wave 2);
  • le PMI quotate, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2027 con riferimento all’esercizio 2026 (wave 3).
L’obiettivo di questa proposta di rinvio è evitare che alcune imprese siano obbligate a rendicontare per l’anno finanziario 2025 o 2026, per poi essere successivamente esonerate da tale obbligo, e di consentire agli Stati membri di raggiungere un accordo che garantisca in tempi rapidi chiarezza giuridica alle imprese attualmente soggette a CSRD.

Infine, anche per le aziende che resteranno obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, viene previsto un alleggerimento dei contenuti di informativa obbligatoria, tramite un intervento di modifica del Regolamento 2023/2772, che riguarda i principi ESRS, che dovrebbero risultare molto snelliti.

La Commissione, tuttavia, rinuncia alla spinta propulsiva che le tematiche ESG possono infondere alle imprese europee, se correttamente interpretate.

Viene, quindi, prevista un’attenzione particolare alle aziende che non rientreranno più nell’ambito della CSRD (con meno di 1.000 dipendenti), per le quali la Commissione intende adottare ufficialmente, tramite atto delegato, uno standard di rendicontazione volontaria, basato sullo standard per le PMI (VSME) elaborato dall’EFRAG.

Tale standard fungerà da scudo, limitando le informazioni che le banche, o le aziende che rientrano nell’ambito della CSRD, possono richiedere alle aziende nelle loro catene del valore con meno di 1.000 dipendenti.

Ulteriori importanti proposte di semplificazioni si assistono anche sul fronte della Direttiva sulla Due Diligence (CSDDD), che obbliga le aziende ad effettuare verifiche in tema di rispetto dei diritti umani dei lavoratori lungo la propria catena del valore. Viene, innanzitutto, proposto lo slittamento generalizzato di un anno per l’entrata in vigore della Direttiva, ma soprattutto vengono limitati i doveri di diligenza alla prima linea della catena, ossia alle imprese con cui si intrattengono rapporti commerciali diretti.

La Commissione prevede, infine, una profonda revisione della Tassonomia, intervenendo con una riduzione di circa il 70% degli indicatori da calcolare per dimostrare l’allineamento delle attività alla sostenibilità ambientale.
 

(MF/ms)