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Acconti Irpef 2025: applicazione delle nuove aliquote

Con il D.L. n. 55 del 23 aprile 2025 è stato risolto il problema relativo al calcolo degli acconti Irpef 2025 dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati privi di altri redditi, eliminando la distorsione che si era venuta a creare a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 216/2023 nella sua formulazione originaria. 

Premessa

Con l’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023 (primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche) era stata disposta, per il solo anno 2024, una variazione delle aliquote IRPEF.

La medesima disposizione aveva altresì previsto che per la determinazione degli acconti dovuti per il 2024 ed il 2025 si dovessero comunque considerare le aliquote pregresse.

Con la Legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024, n. 207, invece, le aliquote introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 sono state confermate in via definitiva. Di conseguenza, un contribuente lavoratore dipendente o pensionato, che non dichiara ulteriori redditi, si trova in una situazione di continuità IRPEF nel passaggio 2024/2025, tale da giustificare il fatto di non dover versare acconti di imposta, acconti che invece, dovendo essere calcolati per il 2025 con le aliquote 2023, stante la formulazione originaria del D.Lgs. n. 216/2023 , risultavano dovuti. Una situazione paradossale, cui ha posto rimedio il D.L. 23 aprile 2025, n. 55 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 94 del 23 aprile 2025. 

Il passaggio dalle “vecchie” alle “nuove” aliquote IRPEF e la problematica degli acconti

Al fine di comprendere la problematica qui oggetto di esame, è bene ricordare che con il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche era stato previsto, inizialmente per il solo anno di imposta 2024, il seguente quadro afferente agli scaglioni reddituali e relative aliquote IRPEF:
 

Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000 23%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
Stante l’iniziale previsione di una variazione di aliquote applicabile solo all’anno 2024, il D.Lgs. n. 216/2023 aveva altresì previsto che gli acconti di imposta per i periodi 2024 e 2025 dovessero comunque essere calcolati sulla base delle pregresse aliquote, di seguito richiamate:
Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
La necessità di calcolare gli acconti IRPEF dovuti per il 2025 sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023, nonostante la Legge di bilancio 2025 avesse poi introdotto a regime i tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43%, ha originato una distorsione, segnalata da professionisti del settore fiscale e sindacati.

Infatti, applicando le “vecchie” aliquote, molti lavoratori dipendenti e pensionati, pur avendo diritto a un rimborso o a un’imposta netta nulla, si sarebbero trovati a dover versare un acconto basato sulle aliquote precedentemente in vigore, più elevate, con un conseguente anticipo di somme a favore dell’Erario. Tali somme sarebbero poi risultate, a conguaglio, come non dovute e quindi a credito del contribuente; tale credito, tuttavia, sarebbe stato recuperabile solo in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2026 con riferimento all’anno di imposta 2025. 

Le modifiche apportate alla norma dal D.L. n. 55/2025

Al fine di risolvere la problematica su esposta, con il D.L. n. 55/2025 è stato modificato l’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ovvero proprio il passaggio relativo alla determinazione degli acconti, sostituendo le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» con «il periodo d’imposta 2024». 

Ciò si traduce nel fatto che l’acconto IRPEF dovuto per l’anno di imposta 2025 dovrà essere calcolato sulla base dei tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43% introdotti a regime, e non più sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023 (quattro scaglioni).

È stato così risolto il rilevato difetto di coordinamento normativo, in ragione del quale addirittura i contribuenti aventi solo redditi di lavoro dipendente o pensione rientranti nell’attuale no tax area, pari a 8.500 euro per entrambe le categorie reddituali, si trovavano nella condizione di essere chiamati a versare acconto imposte per il 2025 per un mero “gioco di aliquote”.

Peraltro, la modifica apportata alla norma non solo giova ai contribuenti cui sopra, ma effettivamente semplifica la gestione degli acconti di imposta per tutte le tipologie di contribuenti.

Infatti, prima della modifica operata dal D.L.n. 55/2025, al fine di determinare gli acconti dovuti da qualsiasi soggetto IRPEF, sarebbe stato necessario ricalcolare l’imposta teorica con applicazione delle aliquote 2023, mentre grazie alla modifica apportata si potranno considerare le risultanze emergenti sulla base delle aliquote 2024, applicabili nella dichiarazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 in via di predisposizione, aliquote che ugualmente saranno applicabili all’anno di imposta 2025.

(MF/ms)




Venerdì 2 maggio gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi

Informiamo le Aziende Associate che gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi venerdì 2 maggio 2025.

(MP/am)




Forum Imprenditoriale Italia-Messico: 22 maggio 2025 a Città del Messico

Segnaliamo che il 22 maggio 2025, in occasione della visita del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, si terrà a Città del Messico il Forum Imprenditoriale Italia-Messico.
Il programma prevede una sessione plenaria, aperta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e dai rappresentati del Governo messicano, cui seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle agenzie italiane e messicane di supporto all’export e agli investimenti e quattro tavoli tematici con la partecipazione di imprese, associazioni e agenzie italiane e messicane, dedicati all’approfondimento della collaborazione nei seguenti settori:
  • Automotive: veicoli e componentistica;
  • Macchinari: industria 4.0, produzione e trasformazione agroalimentare;
  • Green Economy: transizione energetica, trattamento e riciclo dei rifiuti, depurazione e trattamento delle acque;
  • Infrastrutture fisiche e digitali: energia, trasporti, telecomunicazioni, servizi.
 
Seguirà una sessione di incontri B2B programmati fra imprese italiane e messicane.
 
La partecipazione all’evento è gratuita, restano a carico delle imprese le spese di viaggio e alloggio.
 
Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)

 
 




Fiere internazionali Trecento imprese con Rete Estero

La Provincia di domenica 27 aprile 2025, intervista e Angelo Crippa export manager di Rete Ufficio Estero. 




Gli imprenditori vanno a scuola

Il Giornale di Lecco del 28 aprile 2025, pagina dedicata al nostro progetto contro l’abbandono scolastico al Fiocchi. 




F-GAS: requisiti degli operatori F-gas nei tre regolamenti europei in vigore dal 20 aprile 2025

Il 31 marzo 2025, la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tre nuovi regolamenti che ridefiniscono i requisiti minimi di certificazione per persone fisiche e giuridiche che operano nel settore dei gas fluorurati (F-Gas). I regolamenti riguardano le competenze obbligatorie degli operatori F-Gas e fissano standard validi in tutta l’UE.

Questi regolamenti aggiornano il quadro normativo in materia, abrogando i precedenti Regolamenti (CE) n. 304/2008, n. 306/2008 e (UE) n. 2066/2015, e attuano quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 573/2024.

  • Regolamento (UE) 2025/623: riguarda le attività di recupero di solventi a base di F-Gas da apparecchiature.
  • Regolamento (UE) 2025/625: si applica a chi opera su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti F-Gas.
  • Regolamento (UE) 2025/627: disciplina le attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati, compreso il recupero dei gas.
Le persone fisiche già certificate secondo i regolamenti precedenti dovranno sottoporsi a un aggiornamento obbligatorio ogni sette anni, a partire dal 12 marzo 2027, con la prima scadenza fissata entro il 12 marzo 2029. L’aggiornamento potrà consistere in un corso specifico o in una nuova valutazione delle competenze.
Un aspetto fondamentale dei nuovi regolamenti è il riconoscimento reciproco dei certificati all’interno dell’Unione Europea. Le certificazioni rilasciate secondo gli standard europei saranno valide in tutti gli Stati Membri, senza la necessità di ulteriori verifiche o esami.

(SN/am)




“La piccola impresa che vorrei”: articoli pubblicati

La rassegna stampa del nostro concorso per le scuole: 

 




Rifiuti: dichiarazione annuale MUD NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione ambientale delle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

 

Tra gli adempimenti annuali previsti nel Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 e smi in tema di rifiuti, nel primo semestre di ogni anno, l’associazione può assistervi direttamente o mediante professionisti esterni qualificati, nella redazione del MUD, la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e consegnati a terzi.

La scadenza per il MUD dell’anno in corso è il 30/06/2025 ed è stata comunicata nella circolare Confapi n.170 del 6/03/2025 a cui si rimanda.

Si ricorda che l’obbligo di MUD può essere assolto in modo semplificato oppure ordinario, come descritto nella circolare Confapi n.193 del 13/03/2025. I costi del servizio, nelle diverse modalità, sono descritte in allegato alla presente circolare.
L’attività di assistenza prevede tre fasi:

  1. Comunicazione via email all’associazione di volersi avvalere del servizio, specificando quale e chiedendo eventualmente il modulo per indicare la delega a terzi.
  2. Appuntamento in azienda se previsto dal servizio scelto, per la verifica della gestione e per la raccolta dei dati.
  3. Trasmissione all’associazione dei dati necessari alla compilazione del MUD.
  4. Verifica della dichiarazione da parte dell’azienda e invio.
  5. Archiviazione della ricevuta.
Per avere maggiori informazioni sul servizio contattare l’associazione: servizi@confapi.lecco.it, 0341.282822.

 

(SN/am)

 




Valute estere: marzo 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Marzo 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,475
Peso Argentino 1153,1804
Dollaro Australiano 1,7158
Real Brasiliano 6,2368
Dollaro Canadese 1,5518
Corona Ceca 25,0012
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8353
Corona Danese 7,4597
Yen Giapponese 161,1667
Rupia Indiana 93,4985
Corona Norvegese 11,5472
Dollaro Neozelandese 1,8879
Zloty Polacco 4,182
Sterlina Gran Bretagna 0,83703
Nuovo Leu Rumeno 4,9768
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0807
Rand (Sud Africa) 19,7403
Corona Svedese 10,9675
Franco Svizzero 0,9548
Dinaro Tunisino 3,3517
Hryvnia Ucraina 44,8346
Forint Ungherese 399,8052
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Accordo Stato-Regione 2025: anticipazioni delle novità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza

Da lungo atteso, il nuovo Accordo finalizzato alla “individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza”, è stato “sancito” il 17 aprile 2025 in occasione della Conferenza Stato-Regioni. Al momento tutti i soggetti coinvolti attendono che l’Accordo venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per conoscere i contenuti approvati e le disposizioni transitorie. Sui contenuti, si ritiene che non dovrebbero esserci sorprese rispetto al testo di maggio scorso, nel quale lo stesso Ministero del Lavoro aveva parlato di “bozza definitiva”, sulle disposizioni transitorie invece, si aspetta di conoscere i tempi ufficiali di entrata in vigore di tutte le novità e gli eventuali “scivoli” temporali per recepirle e portare a regime il nuovo sistema.
 
Il nuovo atto aggiorna e sostituisce i precedenti (accordi 21/12/2011 lavoratori, preposti e dirigenti; accordo 21/12/2011 corsi con la docenza del DL-RSPP; accordo 22/02/2012 attrezzature di lavoro; accordo 7/07/2016 percorsi formativi Rspp/Aspp) e ha lo scopo di garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’accordo intende inoltre garantire il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
 
Novità principali:
 
METODOLOGIA: la modifica principale è che il progetto formativo deve comprendere la lettura dei fabbisogni e la definizione di obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.
 
ORGANIZZAZIONE: il numero massimo di partecipanti per aula scende da 35 a 30 persone massimo. In caso di didattica a distanza (videoconferenza e formazione e-learning): videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione; E-learning consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.
 
DURATA E CONTENUTI MINIMI ARMONIZZATI: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.
 
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: obbligo esteso a tutti i percorsi formativi (iniziale e di aggiornamento).
VERIFICA DI EFFICACIA: obbligo da attuare durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
 
In allegato: le novità nei corsi per le diverse figure.