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Sicurezza impianti fotovoltaici: novità dal Ministero in tema di prevenzione incendi

Con settembre dal ministero arrivano nuovi requisiti antincendio per gli impianti fotovoltaici. Si segnala la linea guida del 1 settembre 2025, consultabile direttamente in rete. La nuova linea guida costituisce l’aggiornamento della guida tecnica emanata con Nota n. 1324 del 7 febbraio 2012.

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al Dpr 151/2011, tuttavia risultavano necessarie delle linee guida da applicare alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in tutte le 80 attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ed elencate nell’allegato al Regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151/2011).
Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d’ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale e rurale, incluse le strutture accessorie come pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti. Le linee guida si applicano anche agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all’aperto su area esterna in prossimità di edifici – quali strutture accessorie – ed “interferenti” con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione.
L’installazione di impianti fotovoltaici all’interno o a servizio di attività esistenti soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi e la loro modifica sostanziale, costituiscono sempre modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’allegato IV al Dm 7/08/2012.
Qualora la valutazione del rischio evidenzi un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, gli enti ed i privati responsabili, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la valutazione del progetto.
Negli altri casi (modifica con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria A; modifica senza aggravio per tutte le categorie) essi presentano al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
Le procedure avviate alla data del 1° settembre 2025 possono attenersi alla disciplina precedente. Restano imprescindibili le risultanze della valutazione del rischio incendio.
Per tutti questi aspetti è necessario rivolgersi da un lato ai progettisti/installatori, dall’altro ai professionisti di prevenzione incendi.

(SN/am)

 




Emissione nota di variazione e concordato preventivo: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 234, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 commi 3-bis e 10-bis del DPR 633/72, in pendenza di concordato preventivo.

Nel documento di prassi si precisa che, laddove il cedente/prestatore scelga di non avvalersi della facoltà di emettere la nota di variazione al momento in cui il cessionario/committente è “assoggettato” al concordato, la variazione sarebbe possibile, sulla scorta dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, anche in un momento successivo, quando il piano di riparto attesti l’infruttuosità della procedura.

Nel caso di specie, il soggetto debitore – dopo una prima istanza di accesso al concordato ex art. 161 del RD 267/42, sfociata in un provvedimento di ammissione e successivamente nella revoca della procedura – presentava una nuova istanza per un concordato in continuità, anch’essa accolta.

Si poneva, in particolare, il quesito relativo alla possibilità da parte del cedente/prestatore (soggetto creditore) di procedere, per la parte di credito falcidiata in base al decreto di omologa, all’emissione della nota di variazione, non al momento di apertura della procedura, ma in seguito all’adempimento degli obblighi concordatari da parte del debitore.

Più precisamente, si tratta di comprendere, in primo luogo, se in una fattispecie come quella in esame ricorrano o meno i presupposti per la c.d. consecuzione tra procedure e, in secondo luogo, se, vigenti i nuovi termini di emissione della nota di variazione ex art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72 (introdotto dall’art. 18 del DL 73/2021, per le procedure aperte dal 26 maggio 2021), possa “posticiparsi” l’emissione della nota al momento in cui la procedura risulti divenuta infruttuosa.

Si ricorda, al riguardo, come la nuova disciplina abbia determinato il dies a quo per la nota di variazione in diminuzione “a partire dalla data” in cui il debitore “è assoggettato a una procedura concorsuale”. Nel caso d’interesse, secondo il successivo comma 10-bis, il debitore si considera assoggettato alla procedura dalla data del decreto di ammissione al concordato.

Come rilevato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, il termine entro cui emettere la nota di variazione è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con riferimento alle procedure, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene emanato il provvedimento di apertura. Il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione è, invece, individuato con la dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

La risposta a interpello n. 234, nell’esaminare la fattispecie, esclude in primo luogo che possa sussistere una consecuzione tra procedure di concordato preventivo.

Ciò rileva ai fini della corretta individuazione della disciplina applicabile ai fini IVA (la prima procedura, infatti, era assoggettata alla disciplina previgente, anteriore al 26 maggio 2021, a differenza della seconda).

Il principio della “consecuzione tra procedure” (art. 69-bis comma 2 del RD 267/42, ora art. 170 comma 2 del DLgs. 14/2019) si riferisce all’ipotesi di “confluenza” di una procedura nel successivo fallimento (ora liquidazione giudiziale), sul presupposto della comunanza dell’insolvenza irreversibile già con la prima procedura.

Tuttavia, nella specie, l’autonomia tra le due procedure escludeva un fenomeno di consecuzione, essendo necessario focalizzare l’attenzione solo sulla seconda.

Si ricorda, allora, come nella risposta ad interpello n. 216/2022, l’Agenzia, per una ipotesi di conversione tra amministrazione straordinaria – aperta prima del 26 maggio 2021 – in successivo fallimento (post DL 73/2021), aveva invece escluso l’avvio di una nuova procedura ai fini dell’applicazione della nuova disciplina IVA.

In secondo luogo, la risposta a interpello n. 234 esamina il momento in cui deve essere effettuata la variazione in diminuzione.

Viene, sostanzialmente, confermata la tesi interpretativa del creditore di optare per l’emissione della nota a partire dall’effettiva conclusione della procedura, poiché essa attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo.

Nel caso di specie, quindi, segnando un sostanziale ritorno alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione sarebbe subordinato alla “infruttuosità” della procedura, poiché è solo al verificarsi di tale condizione che si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

In definitiva, secondo l’Agenzia, il cedente/prestatore che decide di insinuarsi al passivo e non emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 commi 3-bis e 10-bis, è tenuto ad attendere l’esito infruttuoso della procedura. Resta reclusa la possibilità di effettuare la variazione una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, correlato al “dies a quo” individuato dai predetti commi.

 

(MF/ms)




Istat indice agosto 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Agosto 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,725 %.

(MP/ms)
 




LIPE 2 trimestre 2025: scadenza il 30 settembre

Il prossimo 30 settembre scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), relativa al secondo trimestre 2025.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. 

Le LIPE – art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 – sono comunicazioni da trasmettersi esclusivamente tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi, nel rispetto del tracciato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Riepilogano i dati salienti delle operazioni IVA compiute nel trimestre di riferimento: totale delle operazioni attive fatturate o soggette a fatturazione e totale delle operazioni passive registrate.

Un maggior grado di dettaglio è richiesto con riferimento all’aspetto specifico della liquidazione dell’imposta. Dovranno pertanto essere indicate l’IVA esigibile di periodo e l’IVA detratta, e tutti quegli elementi che concorrono alla determinazione del saldo finale (a debito o a credito) del periodo:

  • Debito del periodo precedente riportato a nuovo in quanto di valore inferiore ad euro 25,82 – rigo VP7 -;
  • Credito del periodo precedente – rigo VP8 – che deve categoricamente coincidere con il rigo VP14, colonna 2, della LIPE del mese o trimestre precedente;
  • Credito annuale – rigo VP9 – che riepiloga il credito IVA dell’anno precedente.
Inoltre, posto che la principale funzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche è quella di verificare la regolarità dei versamenti, trovano anche accoglimento le somme dovute a titolo di IVA per immatricolazione auto UE (rigo VP10) ed eventuali crediti di imposta utilizzati a scomputo dell’IVA (rigo VP11), nonché, per i trimestrali “normali”, gli interessi di liquidazione, pari all’1%, da esporsi al rigo VP12.

La comunicazione in scadenza il 30 settembre dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025, con distinta compilazione di altrettanti moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del II trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

 

Liquidazioni IVA mensili 2025 Liquidazioni IVA trimestrali Scadenza
Gennaio 2025  
 
I trimestre 2025
 
 
3.6.2025
Febbraio 2025
Marzo 2025
Aprile 2025  
 
II trimestre 2025
 
 
30.9.2025
Maggio 2025
Giugno 2025
Luglio 2025  
 
III trimestre 2025
 
 
1.12.2025
Agosto 2025
Settembre 2025
Ottobre 2025  
IV trimestre 2025
 
2.3.2026
Novembre 2025
Dicembre 2025
 
(MF/ms)



Export a Lecco: +5% Cresce l’Asia male la Germania

La Provincia di martedì 16 settembre, parla Angelo Crippa, export manager Rete Ufficio Estero. 




Imprese ed energia “Emergenza rientrata ma prezzi ancora alti”

La Provincia di martedì 16 settembre, intervista a Ambrogio Bonfanti presidenza Consorzio Adda Energia. 




Danieli ha acquisito il 30% di Novastilmec

Il Giornale di Lecco del 15 settembre 2025, articolo sulla nostra associata. 




Camisa: ritorno da ferie difficile, serve piano nazionale di rilancio

“Il ritorno dalle ferie si sta rivelando estremamente complicato per il comparto industriale italiano. La situazione economica è peggiorata rispetto alla fine di luglio e richiede risposte immediate e coordinate”. Lo ha dichiarato il Presidente Cristian Camisa.

“Accantonando la crisi politica francese – prosegue – anche la Germania, locomotiva industriale d’Europa, mostra segnali allarmanti tanto che oggi si intravede addirittura un fenomeno di deflazione dei prezzi dei beni. È evidente che, se non interveniamo per tempo, rischiamo di essere trascinati verso il basso dalla debolezza dei nostri principali partner commerciali. Il Pnrr ha dato una spinta importante, ma temporanea. Serve una visione di lungo termine che vada oltre i fondi europei e che metta le nostre imprese nella condizione di competere e crescere”.

Per il Presidente “la Francia oggi ha un rating superiore di sei notch rispetto all’Italia, ma la situazione reale non giustifica uno scarto così ampio. È necessario lavorare con le agenzie di rating per ridurre ulteriormente il costo del nostro debito, liberando risorse economiche fresche che possano essere reinvestite nella crescita. Una volta alleggerito il peso del debito, bisogna avviare un piano nazionale di rilancio dell’economia senza attendere passivamente le decisioni di Bruxelles. Le nostre Pmi hanno bisogno di certezze e strumenti concreti, non di burocrazia e ritardi. Solo così potremo evitare di essere travolti dalla crisi europea e restituire fiducia al nostro sistema produttivo.

“Non possiamo dimenticare – aggiunge Camisa – che i nostri principali concorrenti globali, Stati Uniti e Cina, hanno la capacità di assumere decisioni strategiche immediate e di orientare le proprie politiche industriali e commerciali. L’Europa, al contrario, appare spesso impantanata in veti incrociati e procedure lente, che finiscono per penalizzare l’intero tessuto produttivo. È proprio in questa asimmetria che si gioca il futuro della nostra industria. O l’Italia sarà in grado di dotarsi di un Piano industriale nazionale in tempo brevi, pur tenendo in considerazione il contesto europeo, – conclude – oppure rischieremo di restare ai margini della competizione internazionale”.

 
 




Confapi al tavolo sulla sicurezza col Ministro Calderone

Confapi ha preso parte al tavolo sulla sicurezza e del lavoro convocato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone. “Anche nell’incontro di oggi – ha sottolineato il Vicepresidente, Francesco Napoli – abbiamo ribadito la necessità di affrontare la sicurezza sul lavoro in modo organico. Per questo abbiamo richiesto un forte coordinamento tra le varie misure previste nei diversi provvedimenti in discussione (DDL Pmi, DDL Semplificazioni e il prossimo DL Sicurezza sul Lavoro). È fondamentale che queste misure entrino in vigore insieme e non in maniera frammentata, per assicurare alle imprese un quadro normativo chiaro e stabile”.

Nel corso del suo intervento il Vicepresidente ha portato al tavolo diversi temi importanti per la Confederazione a partire dall’asseverazione dei Modelli Organizzativi anche con fondi messi a disposizione da Inail. Bisognerebbe, inoltre, favorire l’implementazione di sistemi di gestione certificati come Iso 45001 nonché l’introduzione di linee guida semplificate e bandi dedicati per supportare gli organismi paritetici iscritti al Repertorio.

Per Confapi la figura strategica su cui investire per un vero salto di qualità sono i preposti, i veri artefici della sicurezza in azienda. “È necessario – ha aggiunto Napoli – investire sulla loro cultura della responsabilità, valorizzandone il ruolo. Per farlo, serve un cambio di paradigma nel finanziamento: chiediamo di eliminare la distinzione tra formazione obbligatoria (pagata dall’azienda) e formazione aggiuntiva (pagata dall’INAIL). Sarebbe importante finanziare l’intero processo formativo utilizzando le risorse INAIL. Questo finanziamento unico, magari garantito dagli organismi paritetici o dalle organizzazioni datoriali, deve avere un solo fine: che l’infortunio non si verifichi”.




Confapi in audizione al Senato sul Ddl Concorrenza

La scorsa settimana Confapi, rappresentata dal vicepresidente Corrado Alberto, è stata audita dalla 9° Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) nell’ambito dell’esame del disegno di legge 1578 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025). “Accogliamo con favore – ha detto Alberto – l’obiettivo dell’articolo 1 per rafforzare le attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, perché per quanto riguarda l’efficienza dei servizi forniti da questi operatori mettiamo le nostre imprese nelle condizioni di poter accedere a servizi a prezzi competitivi e di poter essere nella possibilità di stare adeguatamente sul mercato. Troppo spesso l’inefficienza gestionale di questi enti può portare dei danni davvero importanti. Suggeriamo un maggiore coinvolgimento delle Pmi industriali e la verifica della qualità dei servizi che queste realtà devono fornire”.

 

Confapi valuta positivamente quanto previsto dal provvedimento sulla fondazione ‘Tech e Biomedical’ “ma allo stesso tempo – ha sottolineato il vicepresidente nel corso del suo intervento – riteniamo che possa essere utile integrarla per rendere i progetti elaborati dalla fondazione maggiormente utilizzabili dalle Pmi industriali. Pensiamo, quindi, che una quota percentuale delle risorse gestite dalla fondazione possa essere allocata a progetti che identificano esplicitamente una o più Pmi industriali o loro raggruppamenti quali destinatari finali o partner attuatori essenziali del trasferimento tecnologico. Chiediamo anche che nella governance rappresentativa ci possa essere anche un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle Pmi industriali”.

Alberto è anche tornato sulle parole del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Le barriere interne al Mercato Unico – ha detto – equivalgono oggi a un dazio implicito del 45% sulle merci. Inoltre il Mercato Unico rimane incompleto in tre settori strategici – energia, servizi e telecomunicazioni – per i quali la Commissione ha annunciato la presentazione di una Roadmap fino al 2028. In questa prospettiva, particolare rilievo assume anche il progetto del cosiddetto 28° regime, un quadro giuridico uniforme e volontario che si affianchi alle normative nazionali per ridurre la frammentazione e offrire alle imprese un’opzione europea chiara. Un’azione incisiva – ha concluso il vicepresidente – è tanto più necessaria alla luce dei rischi legati al contesto globale, in particolare della potenziale invasione di prodotti cinesi sul mercato interno qualora questi non trovassero più sbocchi su altri mercati a causa degli elevati dazi imposti dagli Stati Uniti”.