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“La piccola impresa che vorrei”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la finale del nostro concorso: 

 
 




“Incoming Matera”: 22 ottobre 2026

Nell’ambito della collaborazione Confapi–ICE-Agenzia, la nostra associazione nazionale sta organizzando un evento di incoming dedicato al settore legno e arredo che si terrà a Matera il 22 ottobre.
L’obiettivo primario del progetto è fornire alle imprese una valida opportunità per proporre con successo la propria produzione e le proprie eccellenze sui mercati esteri.

Nel corso della giornata del 22 ottobre si terrà una sessione di incontri bilaterali tra buyers stranieri selezionati da ICE-Agenzia e le aziende Confapi, con la finalità di favorire opportunità di business nei mercati di provenienza dei buyer.
I dettagli relativi alla sede dell’evento e agli orari saranno comunicati successivamente.

Al fine della buona riuscita dell’evento, risulta necessario far pervenire all’ICE-Agenzia i profili delle aziende interessate, così da consentire agli uffici ICE all’estero di selezionare i buyer stranieri più in linea con il profilo delle nostre imprese.

Si invitano, pertanto, le imprese a voler compilare entro il prossimo 15 maggio  il form disponibile al seguente link: https://forms.gle/a54uRfDB2QvBszrT9

La partecipazione all’evento è gratuita, mentre restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno.

(MP/am)
 




Energivori con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2026: versamento Asos

Ricordiamo alle aziende a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2026 che entro il 30 giugno 2026 dovrà essere versata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA la prima rata della contribuzione alla componente Asos.
 
Le aziende interessate, accedendo al proprio account del portale della CSEA, potranno generare e scaricare l’Avviso di pagamento analogico e provvedere entro il termine alla liquidazione dell’importo.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Concordato preventivo biennale in restyling

Nell’iter di conversione in legge del DL 38/2026 (decreto fiscale), che deve concludersi entro il 26 maggio, è stato presentato un emendamento di maggioranza, a firma degli Onorevoli Orsomarso, Melchiorre, Maffoni, che impatta sulla disciplina del concordato preventivo biennale. Il testo risulta all’esame della Commissione Finanze del Senato.
Il Ddl. di conversione è atteso in Aula martedì 12 maggio e, stando alle dichiarazioni del Vice Ministro Leo, appare plausibile che le modifiche proposte vengano almeno in parte approvate.

Le modifiche al DLgs. 13/2024 sono particolarmente rilevanti, interessando:

  • le cause di esclusione, di cessazione e di decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • i criteri per la stima dei valori proposti, con l’introduzione di nuove limitazioni agli incrementi proposti dal software che interessano anche i soggetti con punteggio ISA inferiore all’8 e quelli che rinnovano il CPB;
  • le modalità di determinazione del reddito d’impresa;
  • il differimento dei termini per il rilascio del software applicativo entro il 15 maggio e per l’adesione al CPB 2026-2027 al 31 ottobre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti non solari.
In relazione ai presupposti per il CPB, si segnala l’intervento sulle cause di esclusione relative all’esercizio individuale e collettivo delle attività professionali (art. 11 comma 1 lett. b-quinquies e b-sexies), che recepisce a livello normativo il chiarimento fornito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2026.

Nella sostanza, il vincolo dell’adesione al CPB per il professionista individuale e l’associazione professionale o la STP o STA partecipata opera esclusivamente in caso di esercizio, da parte dei medesimi soggetti, di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Una modifica di analogo contenuto è proposta rispetto alle corrispondenti cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Sempre relativamente all’art. 11, si propone l’introduzione di una nuova causa di esclusione che opererebbe in caso di rinnovo del CPB e determinerebbe sostanzialmente una deroga alla vigente causa di esclusione prevista dalla lett. b-quater) per il caso di modifiche in aumento della compagine sociale che interessano società di persone e associazioni professionali. Diventerebbe possibile considerare come non preclusive eventuali modifiche della compagine sociale quando l’ingresso riguarda nuovi soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. Una corrispondente integrazione è proposta alle cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Il rinnovo del CPB viene incentivato agendo, altresì, sui meccanismi di calcolo delle proposte del reddito e del valore della produzione con aumenti calmierati, nonché sul riconoscimento di benefici premiali più favorevoli. In caso di rinnovo dell’accordo, infatti, l’emendamento propone l’estensione dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità fino a 100.000 euro per i crediti IVA e fino a 70.000 euro per quelli relativi a imposte dirette e IRAP; inoltre, la riduzione dei termini di accertamento sarebbe di due, anziché di un solo anno.

Sempre in caso di rinnovo del CPB, viene proposto l’esonero dal calcolo e dal versamento della maggiorazione degli acconti.

Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, si propone l’integrazione dell’elencazione riportata all’art. 16 del DLgs. 13/2024, aggiungendo tra i componenti oggetto di rettifica la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui all’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025. In sostanza, la modifica garantisce l’effettiva fruizione della maggior deduzione relativa all’investimento agevolato nei periodi in cui è efficace il CPB.

L’emendamento interviene anche su quelle situazioni in cui l’adesione al CPB si sia poi rivelata sbagliata per una non corretta valutazione dei presupposti applicativi. In questi casi, ossia se non sussistono i requisiti previsti dall’art. 10 commi 1 e 2, oppure se sussiste una delle cause di esclusione dell’art. 11, l’adesione al CPB “è priva di effetti”; attualmente tali fattispecie comportano la decadenza dal CPB, con conseguente obbligo di considerare ai fini del calcolo delle imposte il reddito concordato, se superiore a quello effettivo.

Inoltre, si introdurrebbe un vincolo di ricalcolo dei valori proposti e accettati in conseguenza di dichiarazioni integrative presentate per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati per la definizione della proposta di concordato.

In pratica, a differenza della situazione attuale, la modifica dei dati dichiarati non determinerebbe più la decadenza dal CPB in presenza di scostamenti rilevanti dei valori a suo tempo accettati (30%), ma vincolerebbe il contribuente a rideterminare il reddito e il valore della produzione considerando i dati corretti. In modo simmetrico, si eliminerebbe la previsione della causa di decadenza legata alla presentazione di dichiarazioni integrative.

(MS/ms)
 




Perdite su crediti: deducibilità e orientamenti della giurisprudenza

Quando si parla di perdite su crediti ci si riferisce a una situazione che, oltre a impattare sul piano finanziario (e dunque sui flussi di cassa) dell’azienda, ha dei risvolti sul piano contabile.

Partendo da un principio cardine quale quello di cui all’art. 2426, comma 1, punto 8), c.c. per cui i crediti sono iscritti in bilancio secondo “il valore presumibile di realizzo”, laddove il valore di realizzo sia inferiore a quello nominale (vuoi per ragioni di strategy vuoi per il verificarsi di taluni eventi) si generano delle perdite e dunque delle rettifiche di valore che impattano ai fini tributari: in particolar modo, sul piano della deducibilità.

Riepiloghiamo i principi fondamentali nel documento in allegato.

(MF/ms)
 




Industria 4.0 e 5.0: firmato il decreto attuativo sull’iperammortamento

L’atteso decreto attuativo (allegato), annunciato nella circolare n.272 del 30/04/2026 della scorsa settimana è stato firmato: rende operativa la nuova misura dell’iperammortamento 4.0 per il 2026, che accorpa le precedenti Industria 4.0 e 5.0, con aliquote potenziate fino al 180%. Rispetto alle aspettative delle bozze, il testo riserva qualche novità.
  • La perizia tecnica è obbligatoria per tutti i beni 4.0, a prescindere dal loro costo: a differenza delle regole precedenti, il testo del decreto attuativo non specifica alcuna soglia di valore al di sotto della quale la perizia asseverata può essere sostituita da un’autocertificazione.
  • L’installazione di sistemi di accumulo di energia è agevolabile solo se “asservita” all’installazione di nuovi impianti 5.0 per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifici limiti di dimensionamento basati sul fabbisogno energetico della struttura produttiva.
  • Nell’elenco dei beni immateriali agevolabili, non c’è alcun riferimento esplicito ai software in cloud. Questo sembrerebbe confermare l’esclusione di tali soluzioni dall’agevolazione.
  • Comunicazioni obbligatorie: oltre alle comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, il decreto introduce due ulteriori comunicazioni annuali obbligatorie (entro il 20 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno) da inviare al GSE per l’intera durata della fruizione del beneficio.
  • Gli investimenti in beni 4.0 iniziati anche prima del 1° gennaio 2026, sono agevolabili a condizione che il completamento dell’investimento avvenga nel periodo di vigenza della misura.
Gli investimenti 4.0 e 5.0 FER per il 2026 si possono già avviare: è però importante analizzare fin dall’inizio requisiti e procedure per non rischiare di arrivare a fine investimento senza poter godere dell’agevolazione.

 

Per le perizie o per assistenza nelle domande, potete rivolgervi in associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Norme tecniche UNI: martedì 19 maggio 2026 webinar dedicato al servizio di consultazione gratuita

Come anticipato nella circolare Confapi n.268 del 30/04/2026 le principali norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sono ora consultabili liberamente e gratuitamente.
Uni e Inail hanno organizzato un webinar di presentazione del servizio martedì 19 maggio, ore 16.30 – 17.30
Necessaria registrazione al link della locandina che si allega.

I beneficiari di questa novità sono innanzitutto i Datori di lavoro, i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP / ASPP), i Lavoratori e i loro Rappresentanti per la sicurezza (RLS / RLST), i   medici competenti, i docenti formatori, i coordinatori dei lavori nei cantieri, gli organismi paritetici e gli organismi pubblici di vigilanza.

Alle norme si accede attraverso il portale dell’UNI da una pagina web collegata al sito istituzionale.
 

La pagina UNI è accessibile anche attraverso i siti web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Inail.

(SN/am)




Centri di raccolta dei rifiuti: dal 14 maggio aggiornamento regole per utenze domestiche e non domestiche

Il Decreto del MASE del 26 marzo 2026  rappresenta il nuovo quadro regolatorio di riferimento per la gestione e l’organizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani. Il testo definisce le caratteristiche tecnico-strutturali dei centri di raccolta, i requisiti di gestione e funzionamento, tutte le tipologie di rifiuti conferibili e le loro modalità operative di gestione.
I centri di raccolta a livello comunale o intercomunale riceveranno rifiuti in base ai nuovi allegati tecnici.

Il decreto entra in vigore il 14 maggio 2026, abroga i precedenti decreti (DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009) e concede 12 mesi per l’adeguamento alle nuove disposizioni: secondo l’art. 8 i centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro il 14 maggio 2027.
Le nuove modalità di accesso riguardano utenze domestiche, non domestiche, gestori del servizio pubblico e soggetti obbligati al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti.
Vengono definiti “utenze non domestiche ammesse ai centri di raccolta” (art. 1, comma 3):

  • soggetti indicati nell’allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 che producono i rifiuti elencati nell’allegato L-quater dello stesso decreto;
  • soggetti che conferiscono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come definiti dalla normativa di settore (D.Lgs. 49/2014);
  • strutture che producono rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.
Inoltre, il regolamento (art. 1, comma 4) consente l’accesso anche alle associazioni di protezione ambientale (riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349), per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia da loro organizzate.
I centri di raccolta potranno prevedere al loro interno (art. 7, commi 1 e 2) appositi spazi (separati dalle aree destinate alla raccolta dei rifiuti) da destinare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti al fine di incentivarne lo scambio tra privati.
Negli allegati tecnici vengono riportati:
  • Allegato 1 – elenco dei rifiuti conferibili: un insieme di 60 tipologie d rifiuti (tra i quali (es. toner, imballaggi, PFU, inerti);
  • Allegato 2 – scheda per il conferimento da compilare a cura delle utenze non domestiche, che prevede in ogni caso l’iscrizione all’Albo gestori ambientali;
  • Allegato 3 – scheda da compilare per i rifiuti in uscita dal centro di raccolta (in caso di soggetto non tenuto all’obbligo di utilizzo del FIR).
Le novità porteranno impatti sul quadro regolatorio vigente (delibere e circolari) e sulla modulistica in uso.
L’associazione manderà ulteriori aggiornamenti, quando disponibili.

(SN/am)




Corsi sicurezza: si possono svolgere durante la CIG

Si segnala un’altra della novità introdotte dalla recente legge 11 marzo 2026, n. 34, rubricata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”: introduce importanti novità in tema di formazione su salute e sicurezza durante la cassa integrazione (Cig).

Nello specifico, all’art. 10 modifica il D.lgs. 81/2008 introducendo prevedendo che la formazione obbligatoria e l’addestramento specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere effettuati anche durante periodi di cassa integrazione guadagni (cig) sia in caso di sospensione totale che di riduzione dell’orario di lavoro.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tali corsi di formazione comporta per il lavoratore la decadenza della fruizione degli ammortizzatori sociali (trattamenti di sostegno al reddito). L’articolo 10 è pienamente operativo a partire dal 7 aprile 2026 e non necessita di ulteriori decreti attuativi o adempimenti amministrativi.

(SN/am)




Iperammortamento: finalmente il decreto attuativo

Un provvedimento molto atteso, arrivato dopo mesi di incertezza.
Il decreto attuativo, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, disciplina l’accesso all’iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La misura rappresenta una novità decisamente rilevante per la programmazione fiscale e industriale delle imprese, perché sostituisce la logica del credito d’imposta con quella della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili.

L’incentivo non si traduce infatti, come sappiamo, in un credito da utilizzare in compensazione, ma in una deduzione rafforzata attraverso il meccanismo dell’iperammortamento.

Il decreto arriva però con un ritardo significativo rispetto alle attese.

La lunga fase di confronto tecnico tra Mimit e Ministero dell’Economia ha contribuito a generare incertezza tra gli operatori, inducendo molte imprese a sospendere o rinviare decisioni di investimento già programmate, e la concertazione tra i due ministeri si è rivelata alla fine più complessa del previsto, anche per le correzioni richieste nelle ultime settimane dal Mef.
In questo quadro, l’accettazione da parte del Mimit delle ultime modifiche, considerate peggiorative dal punto di vista delle imprese, sembra rispondere soprattutto all’esigenza di chiudere l’iter e sbloccare una fase operativa rimasta troppo a lungo sospesa.

Cosa succede ora: i prossimi passaggi

Sgomberiamo subito il campo da un dubbio: la firma del ministro Urso non coincide ancora con l’avvio immediato delle domande.
Il decreto deve completare i passaggi formali previsti e cioè bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, controllo della Corte dei conti e successivo decreto direttoriale per fissare l’apertura dei termini.
Solo dopo questi passaggi sarà possibile procedere con le prenotazioni tramite la piattaforma telematica del GSE, che anche per il nuovo piano assume una funzione centrale nella ricezione e nel monitoraggio delle comunicazioni.
Secondo le previsioni ministeriali, l’intero iter dovrebbe richiedere circa un mese dalla firma del Mimit.
L’apertura operativa delle prenotazioni è quindi attesa entro i primi dieci giorni di giugno.
Per le imprese e per i professionisti che le assistono, questo intervallo è un tempo utile a verificare la natura dei beni, predisporre i contratti, coordinare ordini e acconti, impostare il fascicolo tecnico-contabile e valutare l’effettiva convenienza dell’agevolazione.
 
Software cloud fuori dal perimetro agevolabile

Occhio però alla novità più rilevante del decreto, che riguarda l’esclusione dei software in cloud.
Restano fuori dall’iperammortamento le soluzioni erogate in modalità as-aservice, cioè tramite canoni di abbonamento, accesso remoto o formule SaaS.
Si tratta di un punto particolarmente delicato, perché incide direttamente sulla componente immateriale degli investimenti digitali.
Nelle precedenti bozze era stata valutata un’apertura, infatti il governo aveva sbandierato il beneficio che – aveva annunciato a gran voce – avrebbe potuto essere riconosciuto anche sui costi sostenuti per l’accesso a software cloud, limitatamente alla quota di competenza del singolo periodo d’imposta.
La soluzione avrebbe consentito di adattare l’incentivo alla trasformazione del mercato digitale, ormai sempre più orientato verso modelli di servizio anziché verso l’acquisto di licenze tradizionali. E invece, questa impostazione non è entrata nel testo definitivo.

Il Mef non ha dato il via libera all’interpretazione estensiva che il Mimit avrebbe voluto introdurre, anche sulla scorta di precedenti letture adottate nel vecchio piano agevolativo.
La ragione tecnica è che il canone cloud, in quanto costo di servizio e non bene immateriale soggetto ad ammortamento tradizionale, non si presta agevolmente alla logica dell’iperammortamento.

Quali effetti per imprese digitali e beni immateriali
L’esclusione del cloud rischia di ridurre in modo sensibile l’attrattività della misura per una parte consistente degli investimenti digitali.
Le soluzioni SaaS, i gestionali cloud, le piattaforme ERP, i sistemi di cybersecurity, gli strumenti di analytics, i servizi applicativi e molte tecnologie per la gestione integrata della produzione vengono oggi acquistati dalle imprese prevalentemente tramite abbonamento. Secondo le stime di Anitec-Assinform, i sistemi as-aservice erogati tramite cloud rappresentano ormai una quota molto elevata del mercato, fino a circa l’80%.
Ne deriva che una parte rilevante della spesa aziendale in beni immateriali rischia di restare fuori dal perimetro dell’incentivo.

Commercialisti e consulenti fiscali dovranno a questo punto distinguere caso per caso tra software capitalizzabili, licenze d’uso ammortizzabili, contratti misti e puri servizi cloud, e la qualificazione contabile e contrattuale diventerà decisiva per evitare l’inclusione impropria di costi non agevolabili.

L’effetto complessivo è uno spostamento del piano verso i beni strumentali materiali tradizionali, rispetto ai quali il meccanismo dell’iperammortamento è più lineare.
Questo, chiaramente, va a restringere la portata innovativa della misura, almeno per le imprese che stanno digitalizzando processi e funzioni attraverso piattaforme cloud, tendenza verso la quale erano state spinte.

Le comunicazioni obbligatorie diventano 5

Il secondo elemento di novità riguarda l’introduzione di un ulteriore obbligo comunicativo, che porta a cinque il numero complessivo delle comunicazioni richieste alle imprese.
La finalità è rafforzare il controllo sul flusso di spesa e sulla progressiva maturazione del beneficio, ma l’effetto pratico sarà un notevole appesantimento della procedura, che certamente farà infuriare i più.

Alle tre comunicazioni già note si aggiungono infatti due adempimenti ulteriori. Le imprese dovranno trasmettere:
1. una comunicazione preventiva
2. una comunicazione di conferma dell’acconto, almeno pari al 20%
3. una comunicazione di completamento dell’investimento
4. una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno, con indicazione degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio
5. una comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo, contenente il piano di ammortamento e la ripartizione delle quote di incentivo nei singoli esercizi.

La procedura sarà gestita tramite la piattaforma GSE.
Le informazioni trasmesse dovranno essere coerenti con contabilità, fatture, contratti, pagamenti, stato di avanzamento degli investimenti e piano di ammortamento.

Scaglioni dell’iperammortamento: maggiorazioni differenziate

Per quanto riguarda la struttura dell’iperammortamento, il decreto conferma gli scaglioni annuali.

La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante è pari al:
180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La progressività della misura impone una pianificazione accurata, soprattutto per imprese industriali, gruppi societari e realtà con programmi di investimento pluriennali. Il riferimento agli scaglioni annuali rende infatti rilevante la distribuzione temporale degli acquisti, la data di effettuazione dell’investimento e il coordinamento con consegna, entrata in funzione e interconnessione.

Perizia tecnica e certificazione contabile
In tutto questo, restano centrali gli obblighi documentali.
L’accesso al beneficio richiede la perizia tecnica asseverata per attestare le caratteristiche dei beni e l’interconnessione, oltre alla certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Non a caso la certificazione contabile assume un ruolo particolarmente delicato: non potrà essere considerata un mero documento di chiusura, ma dovrà fondarsi su una ricostruzione ordinata dell’intero investimento, e quindi contemplare in maniera corretta ordine, contratto, fattura, pagamento, imputazione a cespite, eventuale acconto, completamento, interconnessione e piano di ammortamento.

L’esperienza maturata con i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 ci fa dire che molte criticità emergono non tanto dalla natura del bene, quanto da carenze probatorie, disallineamenti temporali o documentazione tecnica incompleta. Quindi massima attenzione alla documentazione.

Niente clausola “made in EU”, eccetto che per il fotovoltaico
Il decreto conferma infine il superamento generalizzato della clausola “made in Europe”, ma con una rilevante eccezione per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia.
In questo ambito, il riferimento a specifiche sezioni del registro Enea finisce per restringere la scelta a prodotti di fascia alta, con possibili riflessi sui costi di investimento e sui tempi di approvvigionamento.
Diventa dunque essenziale, per le imprese interessate a combinare investimenti 5.0 e autoproduzione energetica, la verifica preventiva dei requisiti dei moduli. Il rischio è impostare un piano finanziario sull’incentivo e scoprire solo in fase avanzata che il prodotto selezionato non rientra nel perimetro richiesto.

(MF/ms)