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ETS2: prima comunicazione annuale entro 30 aprile 2026

La precedente circolare Confapi in questa materia è stata la n. 234 del 27 Marzo 2025.

Ora si avvicina la scadenza della prima comunicazione annuale Ets2, quella del 30 aprile 2026; riguarda le emissioni climalteranti prodotte da edilizia, trasporti e dai settori energetici e manifatturieri esclusi dal mercato delle quote di emissione tradizionale Ets1. L’obbligo non ricade sull’utente finale (chi guida veicoli o chi riscalda case e imprese), ma sui fornitori che immettono in consumo i combustibili nei settori edificitrasporto stradalee piccola industria.  
Si segnala l’avviso sul sito di Ecocamere del 2 marzo 2026.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite la Scrivania Telematica ETS2 del Portale EU ETS – Italia, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Qui la pagina web del sito del GSE

(SN/am)




Rentri: dal 14 aprile 2026 cessazione delle modalità operative di sicurezza

Nella sezione “avvisi” del  portale RENTRI è stata pubblicata la comunicazione di cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale.
L’evento di cui all’avviso del 13 febbraio 2026 alle ore 09:00, il quale ha causato la parziale e temporanea indisponibilità dei servizi RENTRI, è da considerarsi chiuso.
Pertanto, dal 14 aprile 2026, vi sarà il ripristino delle regolari modalità operative dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale e non è più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026. 

Considerato che la legge n. 26 del 27 febbraio 2026 prevede che dal 1 marzo al 15 settembre il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore, dal 14 aprile al 15 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI possono emettere il FIR nelle seguenti modalità:

  • digitale: resta digitale fino all’accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono digitalmente; la stampa non sostituisce il FIR digitale; è obbligatoria la trasmissione dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi;
  • cartaceo: gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve usare la stessa modalità. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.
La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera dovrà usare la stessa modalità.
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

La news è stata pubblicata anche sul sito istituzionale dell’Albo.

Si allegano le slides contenenti la descrizione in dettaglio delle modalità operative di gestione dei FIR fino al 15 settembre. Per l’assistenza in tema Rentri, in associazione è disponibile Silvia Negri.

(SN/am)




Lavoro agile: informativa annuale scritta obbligatoria in tema salute e sicurezza

Si segnala la novità introdotta dalla recente legge 11 marzo 2026, n. 34, rubricata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”: introduce importanti novità in tema salute e sicurezza per coloro che svolgono le prestazioni lavorative in modalità agile.
Nello specifico, all’art. 11 apporta una modifica all’articolo 3 del D.lgs. 81/2008 introducendo il comma 7-bis che, per quanto attiene all’utilizzo del videoterminale e degli altri dispositivi portatili (tablet, auricolari, smartphone), prevede la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale.

La norma stabilisce che quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo assolve agli obblighi di sicurezza (con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali) tramite la consegna di un’informativa scritta. Si tratta di spazi in cui il datore di lavoro non esercita alcun controllo diretto o potere di intervento. La norma non fornisce un elenco esplicito ma il concetto abbraccia tipicamente l’abitazione del lavoratore o altri luoghi privati e pubblici scelti da quest’ultimo per operare da remoto.
L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi a questa particolare modalità di esecuzione della prestazione. Resta in ogni caso fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. 
È prevista una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi o ammenda) a carico del datore di lavoro o del dirigente nel caso in cui omettano di adempiere a tale obbligo informativo.

La norma è pienamente operativa e non necessita di ulteriori decreti attuativi o adempimenti amministrativi per entrare in vigore. Dal momento che la mancata informativa espone il DL a una sanzione penale, è nel suo esclusivo interesse dimostrare in modo inequivocabile di aver adempiuto all’obbligo. 

Si allega il testo dell’informativa che era già disponibile ai sensi dell’art.22 comma 1 della legge 81/2017 e che può essere opportunamente personalizzata.
 
(SN/am)
 




DPI per la protezione delle vie respiratorie: fit test annuale

La novità riguarda i responsabili e gli addetti che hanno l’obbligo di indossare maschere di protezione per le vie respiratorie, in occasione dello svolgimento di mansioni che li espongono a rischi per la salute.
Il fit test è una prova indispensabile per proteggere i lavoratori dai rischi respiratori. L’esecuzione accurata del test da parte di personale competente sono essenziali per la sicurezza sul lavoro.

Fino ad ora, il fit test andava ripetuto in caso di:

  • Cambio di respiratore (taglia, stile, modello, materiale o marca)  
  • Almeno ogni 3 anni    
  • Cambiamenti fisici significativi del lavoratore (peso, viso, denti)  
La normativa recente sulla protezione delle vie respiratorie (APVR) nei luoghi di lavoro, aggiornata con la norma UNI 11719:2025 (in vigore da fine 2025), impone infatti nuovi obblighi rigorosi: 
  • Fit Test annuale per maschere a tenuta,
  • formazione e addestramento pratico obbligatori,
  • adozione di un Programma di Protezione (PPVR) strutturato per la scelta e manutenzione dei DPI
Il Fit Test serve a verificare la tenuta dei facciali (maschere) sul volto del lavoratore. Per le maschere a tenuta, non è consentito l’uso a personale portatore di barba, baffi o peluria che comprometta la tenuta.
Gli altri elementi di questa novità si possono così riassumere:
  • UNI 11719:2025: sostituisce la versione 2018, rappresentando la guida tecnica aggiornata per la scelta, l’uso e la manutenzione degli APVR.
  • Formazione e addestramento: i lavoratori che indossano APVR devono ricevere addestramento pratico, che include la prova di tenuta e le procedure di emergenza.
  • Programma di protezione (PPVR): le imprese devono implementare un programma strutturato che definisca ruoli (responsabile, addestratori) e manutenzione dei DPI.
  • Riferimento normativo: la legge 215/2021 ha modificato il D.lgs. 81/08, vincolando la scelta dei DPI alle norme UNI più recenti. 
La mancata applicazione di tali misure espone il datore di lavoro a sanzioni penali. 

(SN/am)

 
 
 




FOCUS CSR: calendario dei webinar e temi trattati, appuntamenti di aprile 2026

E’ iniziato a gennaio e sta proseguendo l’interessante percorso di webinar chiamato FOCUS CSR ossia focalizzato sulle direttive europee connesse alla CSR Responsabilità Sociale d’impresa.
Confapi ha reso disponibile gratuitamente un programma di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per agevolare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee.
L’iniziativa è coordinata della Camera di Commercio Como Lecco.

Si allega la locandina generale e si propone qui di seguito l’elenco completo dei temi proposti nei webinar:

SVOLTI gennaio – marzo 2026

  • rischi climatici e assicurazioni
  • principi di good governance
  • certificazioni
  • regolamento ecodesign
  • economia circolare e diritto alla riparazione
DA SVOLGERE da aprile 2026
  • regolamento critical materials: lunedì 13/04/2026
  • regolamento packaging: lunedì 27/04/2026
  • regolamento sulla deforestazione, direttiva EU CSDDD
  • Regolamento UE sul lavoro forzato.
Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA
Confapi ha fatto un accordo con la camera di commercio per permettere una partecipazione gratuita di una o più figure aziendali. Tramite il link possono aderire più persone, scegliendo i temi di interesse di ciascuna.
Ogni webinar si svolge ogni due settimane, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.
Per qualunque domanda e approfondimento, per ricevere le slide dei webinar che vi siete persi, in associazione potete contattare Silvia Negri: silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




SALUTE: premiazione aziende WHP giovedì 16 aprile 2026 a Monza

La sigla inglese WHP significa in italiano “Aziende che Promuovono Salute”
L’evento annuale, programmato in aprile, rappresenta un momento di incontro e valorizzazione delle esperienze delle aziende che hanno aderito volontariamente alla rete WHP, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e promuovere il benessere nei luoghi di lavoro.

Premiazione delle aziende WHP – anno 2025 Giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 14 alle 17 presso PwC HUB di Monza – via Solferino 29/A

Link per l’iscrizione: Premiazione WHP 2026 – Compila modulo

L’evento è aperto a tutte le aziende interessate al programma WHP quelle che hanno già aderito e quelle che sono interessate a farlo e che vogliono capire qualcosa di più dalle esperienze degli altri.

(SN/am)




CONAI e COREPLA: incertezza, rimodulazione Cac, novità in fascia A1.1

Il Consiglio di amministrazione CONAI, a seguito del confronto continuo con il consorzio COREPLA e alla luce delle più recenti analisi disponibili, ha riesaminato il quadro economico e industriale della filiera del riciclo delle materie plastiche, che continua ad attraversare una fase di marcata incertezza.
CONAI ha quindi deciso di rinviare la decisione sulla rimodulazione del Cac contributo ambientale delle singole fasce contributive degli imballaggi in plastica e sulla relativa decorrenza, nella riunione del Cda di maggio, quando sarà disponibile un quadro informativo più chiaro.
Nel contempo, in merito alle liste degli imballaggi in plastica, con l’obiettivo di incentivare quelli destinati esclusivamente al circuito Commercio&Industria per i quali esistono canali di raccolta e riciclo e/o di riutilizzo promossi direttamente dalle imprese, il Consiglio di amministrazione CONAI ha valutato positivamente l’inserimento nella fascia A1.1 di una nuova voce riservata a questi imballaggi, a condizione che tali flussi siano preventivamente e periodicamente verificati da CONAI e da COREPLA. Una prima applicazione di questa nuova voce potrebbe essere rappresentata dai Contenitori/fusti tipo KEG per bevande (ad es. birra), per le componenti effettivamente riciclate/riutilizzate.

Il file relativo alle liste aggiornate è disponibile sul sito www.conai.org.

La notizia completa è consultabile sul sito di Conai

(SN/am)




Erogazioni pubbliche: bilanci e nota integrativa

Il termine per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2025 rappresenta anche il termine entro cui le imprese che inseriscono l’informativa sulle erogazioni pubbliche percepite nella Nota integrativa devono adempiere ai relativi obblighi di trasparenza, disciplinati dall’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017.

Tali obblighi sono stati, peraltro, recentemente confermati dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 184/2025 (c.d. “codice degli incentivi”), con lo scopo di “inserire le norme vigenti o introdotte in un approccio di sistema” (cfr. le relative Relazioni illustrativa e tecnica).

Per contro, la disposizione che avrebbe dovuto prevedere l’abrogazione dell’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 e, quindi, la soppressione degli obblighi di informativa per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, originariamente contenuta nello schema di decreto legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, non è stata inserita nella versione definitiva del provvedimento di cui al DL 19/2026.

In riferimento agli importi percepiti nel 2025, da rendicontare nel 2026, le modalità di adempimento degli obblighi in esame risultano, quindi, invariate rispetto a quelle adottate lo scorso anno.

Si ricorda, in particolare, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi alle erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni (e dai soggetti ad esse equiparati) nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè soltanto ove esistente) bilancio consolidato.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 3 comma 6-bis del DL 73/2022 convertito, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, in alternativa:

  • sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno;
  • nella Nota integrativa (che deve essere obbligatoriamente predisposta, seppur con un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
Sembrerebbe logico riferire la possibilità di inserire l’informativa nel bilancio, in luogo del sito internet, anche alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa ex art. 2435-ter comma 2 c.c.

In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale.

La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, per i quali resta ferma la pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno.

Sotto il profilo oggettivo, gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Facendo la norma riferimento agli importi “effettivamente erogati”, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 52 della L. 234/2012, è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame (senza necessità di dichiarare nella Nota integrativa oppure sul sito internet l’esistenza di aiuti contenuti nel predetto Registro).

Infine, si ricorda che gli obblighi di trasparenza non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

A tal riguardo, dovrebbe rimanere fermo (nonostante le opinioni contrarie di Assonime; cfr. circ. n. 5/2019, § 2.3 e circ. n. 32/2019, § 2.3) quanto precisato dalla circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 2/2019, secondo cui il limite di 10.000 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
 
(MF/ms)




Entro il 30 aprile l’emissione delle note di credito per il 2025

Necessario individuare il momento in cui si è verificato il presupposto per l’emissione del documento.

Entro il 30 aprile 2026 deve essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2025.

Il termine della dichiarazione annuale rappresenta anche il riferimento per l’emissione delle note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quanto concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”.

Il comma 1 dell’art. 19 stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Alla luce del quadro normativo vigente, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. La circ. n. 20/2021 ha ulteriormente indicato che, emessa tempestivamente la nota di variazione, l’imposta detratta “confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.

Dunque, a titolo di esempio, se il presupposto per operare la variazione si è verificato nel 2025 e la nota di credito viene emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, il diritto alla detrazione si esercita:
– nella liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota è stata emessa;
– oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione relativa all’anno di emissione della nota (ossia la dichiarazione IVA riferita al 2026, entro il 30 aprile 2027).

Il momento in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo) varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ex art. 26 del DPR 633/72.

Nel caso delle procedure concorsuali, deve distinguersi tra quelle avviate prima o dopo il 26 maggio 2021, poiché la disciplina è stata modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).

L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale o dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Altre circostanze nelle quali è opportuno determinare il momento in cui si verifica il presupposto per l’emissione della nota, al fine del calcolo del termine ultimo, corrispondono ai casi in cui l’operazione viene meno (o si riduce l’imponibile), in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili. Si fa riferimento alla data della sentenza con la quale è stato, ad esempio, dichiarato nullo il contratto in sede giudiziale (Cass. n. 2787/2026).

Il termine di presentazione della dichiarazione per il 2025 non riguarda, invece, le fattispecie per la quale la variazione è effettuata ai sensi del comma 3 dell’art. 26 in parola. Se la variazione in diminuzione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti o da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, difatti, la nota non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

In alternativa, possibile la domanda di rimborso

Qualora non sia stato possibile emettere nei termini la nota di variazione, al fine del recupero dell’imposta assolta, è possibile ricorrere – a determinate condizioni – a due ulteriori istituti alternativi.

Se è spirato il termine per l’emissione della nota di credito, la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98, presuppone la “presenza di errori od omissioni” cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).

La domanda di restituzione dell’imposta all’Erario (art. 30-ter del DPR 633/72) è, invece, ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo” (circ. n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).

Con riguardo a quest’ultimo istituto, è interessante ricordare che, di recente, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso, quando il soggetto passivo ha versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore che è sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale (Cass. n. 4900/2026).
 
(MF/ms)




Pubblicato il decreto fiscale

Il Consiglio dei Ministri n. 166, riunitosi a Palazzo Chigi il 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. 

Il provvedimento, pubblicato in GU n. 72 del 27 marzo 2026 (D.L. 27 marzo 2026, n. 38), introduce una serie di misure di interesse strategico per imprese, professionisti e intermediari fiscali.

1. Credito d’imposta per le imprese – È prevista una nuova misura di sostegno pari al 35% dell’investimento agevolato, destinata alle imprese che hanno presentato comunicazioni per investimenti produttivi. Il Governo avvierà a breve un tavolo di confronto con le categorie per definire eventuali risorse aggiuntive e priorità di intervento in sede di conversione.

2. Operazioni permutative e decorrenza IVA – Il nuovo regime IVA per le permute avrà effetto solo per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. È esplicitamente sancito che non saranno effettuati rimborsi d’imposta per operazioni antecedenti. 

3. Regime dei lavoratori impatriati – Aggiornati i riferimenti normativi per il regime agevolativo, con entrata in vigore dal periodo d’imposta 2027. Il provvedimento mira a coordinare la disciplina con le recenti modifiche del TUIR e ad assicurare una maggiore chiarezza applicativa. 

4. Trattamento dell’avviamento negativo – Per le società IAS adopter, la differenza negativa tra prezzo di cessione e valore dei beni (avviamento negativo) concorrerà al reddito in cinque quote costanti dall’esercizio di realizzo (2024). Si tratta di un allineamento tra disciplina civilistica e fiscale. 

5. Sistemi di garanzia dei depositanti – Fino al 31 dicembre 2028, gli interessi su obbligazioni percepiti dai sistemi di garanzia restano esenti dall’imposta sostitutiva, rafforzando la stabilità del comparto bancario. 

6. Differimenti e rinvii tecnici

  • Contributo sulle spedizioni extra-UE rinviato al 1° luglio 2026, per completare gli adeguamenti informatici.
  • Ritenuta sulle provvigioni posticipata al 1° maggio 2026.
  • Investimenti in beni strumentali: eliminato il vincolo geografico UE/SEE, favorendo la libertà di approvvigionamento internazionale.

7. Agevolazioni e altri interventi

  • Atleti dilettanti: soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte fissata a 300 euro fino al 31 dicembre 2026.
  • Riscossione: introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna dei carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Regime dividendi e PEX: ripristinata l’esclusione del 95% per le società, dal 1° gennaio 2026.
  • Imposta di bollo: per soggetti non persone fisiche, passa da 100 a 118 euro.

8. Misure di carattere istituzionale e sociale

  • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale sarà integrato con un rappresentante della Guardia di Finanza e potrà coinvolgere esperti esterni.
  • Carta europea della disabilità: stanziati 1,6 milioni di euro per la continuità del servizio 2026.
  • Avvocatura dello Stato: finanziamento annuale da 500.000 euro per coprire contributi unificati e spese processuali.

 

DL fiscale (27.03.2026) – Sintesi delle misure fiscali ed economiche principali
Ambito Misura Decorrenza / Termine Note operative
Credito d’imposta imprese Contributo del 35% sugli investimenti 2026 Possibile revisione in sede di conversione
Operazioni permutative Nuovo regime IVA 1° gennaio 2026 Nessun rimborso d’imposta pregresso
Lavoratori impatriati Aggiornamento normativa Periodo d’imposta 2027 Coordinamento con TUIR
Avviamento negativo Tassazione differita in 5 anni Dal 2024 Rileva per soggetti IAS adopter
Sistemi di garanzia depositanti Esenzione interessi obbligazionari Fino al 31 dicembre 2028 Misura di stabilizzazione
Contributo spedizioni extra-UE Rinvio tecnico 1° luglio 2026 Adeguamento sistemi ADM
Ritenuta provvigioni Differimento 1° maggio 2026 Slittamento di due mesi
Beni strumentali Eliminazione vincolo UE/SEE Immediata Maggiore neutralità geografica
Dividendi e PEX Ripristino esclusione 95% 1° gennaio 2026 Riapplicazione regime pregresso
Imposta di bollo Aumento da 100 a 118 euro Dal 2026 Per soggetti diversi da persone fisiche
Atleti dilettanti Esenzione ritenuta fino a 300 € Fino al 31 dicembre 2026 Agevolazione rimodulata
Educazione finanziaria Nuova composizione del Comitato Dal 2026 Ingresso Guardia di Finanza
Carta europea disabilità Stanziamento 1,6 milioni € 2026 Continuità operativa
Avvocatura dello Stato Spesa annuale 500.000 € Dal 2026 Copertura spese processuali

 
(MF/ms)