Credito imposta beni immateriali 4.0 al termine
In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Pertanto, la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli “prenotati” entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.
L’art. 1 comma 445 lett. c) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto l’abrogazione del comma 1058-ter, che riconosceva l’agevolazione anche per il 2025.
In particolare, per gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 con prenotazione), il credito d’imposta avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Per effetto di tale abrogazione, l’ultima chance per utilizzare il credito d’imposta ex L. 178/2020 per i beni immateriali 4.0 è quella prevista per chi ha effettuato la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024 (con accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20%); a tal fine, occorre però effettuare gli investimenti agevolati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025.
In tal caso il credito d’imposta è previsto in misura pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati oltre il termine del 30 giugno 2025, non sarebbe invece più possibile beneficiare dell’agevolazione ex L. 178/2020.
Si rileva tuttavia che gli investimenti in beni immateriali 4.0 rientrerebbero tra quelli rilevanti per l’applicazione della nuova IRES premiale, in presenza delle altre condizioni richieste.
Al fine di individuare il momento di effettuazione degli investimenti per il rispetto del suddetto termine del 30 giugno, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza ex art. 109 del TUIR; non rileva, a tal fine, l’interconnessione, necessaria invece per la decorrenza dell’utilizzo dell’agevolazione (in tre quote annuali di pari importo).
Per la fruizione in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta (codice tributo “6937”), resta inoltre ferma la necessità di presentare le comunicazioni previste dall’art. 6 del DL 39/2024 e dal DM 24 aprile 2024.
Indicazione ad hoc nel modello REDDITI 2025
Gli investimenti prenotati nel 2024 e effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025 vanno indicati nel quadro RU del modello REDDITI 2025.
In particolare, secondo le istruzioni per la compilazione del modello, occorre compilare:
- il rigo RU1 indicando il codice credito 3L, specifico per i beni immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020;
- il rigo RU5 colonna 2 (e colonna 3), indicando l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della “presente” dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto; tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione;
- il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”, compilando la colonna 5.