Il regime premiale Isa per il 2023
Sono stati recepiti gli incrementi dei limiti entro i quali è possibile beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a IVA, imposte dirette e IRAP e per il rimborso del credito IVA; le modifiche, introdotte dal decreto adempimenti fiscali (DLgs. 1/2024), hanno consentito di graduare i benefici in relazione al punteggio ISA ottenuto.
Più in particolare, ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023), è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:
- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2024, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2023, a 50.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2023;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2024, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Rispetto agli anni scorsi, sono confermati i punteggi ISA per usufruire dei restanti benefici fiscali.
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
- esclusione dalla disciplina delle società non operative;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.
Secondo la posizione dell’Agenzia delle Entrate ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
- non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
- oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.
- il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
- il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.
Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).
(MF/ms)