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Seminario “Transizione 5.0”: slide

Con la presente si trasmette la dispensa del seminario utilizzata durante il seminario di venerdì 7 giugno 2024 dal titolo: “Transizione 5.0: tutto quello che c’è da sapere“, organizzato da Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con l’ing. Guido Sala, resta a disposizione per seguirvi in questa tematica.

Per maggiori informazioni contattare Silvia Negri: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)
 




Unionmeccanica: ratificati aumenti Ccnl dall’1 giugno 2024

Martedì 11 giugno 2024 è stato sottoscritto il verbale di accordo che ha ratificato i minimi contrattuali, indennità di trasferta e di reperibilità del Ccnl Unionmeccanica Confapi, decorrenti dall’1 giugno 2024, rivalutati in relazione al dato Ipca al netto degli energetici importati come comunicato dall’Istat in data 7 giugno 2024.

Alleghiamo verbale e tabelle con i i minimi contrattuali, indennità di trasferta e di reperibilità.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento potete fare riferimento all’area Relazioni Industriali di Confapi Lecco Sondrio.

(FV/fv)




Azienda settore elicotteri alla ricerca di fornitori

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia, su mandato della società Leonardo Elicotteri, sta iniziando lo scouting per possibili nuovi fornitori.
Sono alla ricerca di aziende che operano in settori attigui a quello dell’aeronautica, come quello dell’automotive o imprese di settori ancora più distanti, come ad esempio fornitori di macchinari per l’industria che potrebbero allargare le loro attuali linee di business in un ambito, come quello degli elicotter,i che è in forte crescita nel mondo.

Alleghiamo specifiche tecniche inoltrate dall’azienda.

Se interessati contattare l’associazione: 0341.282822, comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)
 

 
 
 




L’invio telematico della Certificazione Unica oltre i termini ordinari è ravvedibile

L’invio telematico della Certificazione Unica oltre i termini ordinari è ravvedibile, così come l’invio di una nuova certificazione corretta in caso di errore: questa è una delle novità contenute nella circolare dell’Agenzia Entrate del 31 maggio 2024 n. 12, che supera espressamente un precedente orientamento di prassi.

La tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, o l’invio di nuove certificazioni per correggere quelle errate, comporta infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
    Tuttavia, se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (la sanzione di 100 euro è quindi ridotta a 33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro.

Secondo la precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015 n. 6, § 2.6, il ravvedimento operoso si riteneva in questi casi non ammissibile in quanto “la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (7 marzo [ora 16 marzo, ndr]) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile (ora 30 aprile, ndr), non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”.

Tuttavia, questo chiarimento poteva dirsi superato già dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2022 n. 22, in base alla quale il ravvedimento è possibile per le violazioni riguardanti la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

Poteva infatti dedursene che se era possibile ravvedersi in ordine a violazioni riferite all’invio di dati al Sistema TS, anch’essi funzionali ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la stessa considerazione poteva espletarsi in ordine alla trasmissione delle Certificazioni Uniche.

Con la circ. n. 12/2024 l’Agenzia delle Entrate stabilisce ora espressamente che “è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti”.

Sicché, se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 delle Certificazioni Uniche potrà avvenire senza limitazioni temporali, sempreché non vi sia l’atto di contestazione della sanzione ex art. 16 del DLgs. 472/97 ed entro la notifica del medesimo.

Si consideri, peraltro, che in tale ipotesi e in caso di violazioni plurime, non opera il cumulo giuridico (art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98).

Esemplificando, nel sistema attualmente in vigore se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione di 100 euro è ridotta a un terzo, quindi a 33,33 euro (100/3), con un massimo di 20.000 euro.

Ai fini del ravvedimento, sull’importo ordinariamente ridotto a un terzo operano, poi, le riduzioni della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo ex art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, quindi se il ravvedimento viene posto in essere:

  • entro 90 giorni dalla violazione, si applica la sanzione ridotta a 1/9, pari a 3,70 euro (33,33/9) per ogni Certificazione;
  • oltre 90 giorni dalla violazione ma entro il termine di presentazione del modello 770, si applica la sanzione ridotta a 1/8, pari a 4,17 euro (33,33/8) per ogni Certificazione;
  • entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/7, pari a 4,76 euro (33,33/7) per ogni Certificazione;
  • oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/6, pari a 5,56 euro (33,33/6) per ogni Certificazione;
  • dopo la consegna del PVC, si applica la sanzione ridotta a 1/5, pari a 6,67 euro (33,33/5) per ogni Certificazione.

Ravvedimento possibile fino all’atto di contestazione

Naturalmente, se la Certificazione Unica è trasmessa decorsi 60 giorni dal termine, ai fini del ravvedimento occorre presentare la CU omessa (o ripresentarla emendata degli errori) e pagare la sanzione “piena” di 100 euro ridotta da 1/9 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento.

Rammentiamo che le percentuali di riduzione delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso saranno modificate dal prossimo DLgs. di riforma delle sanzioni (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024), a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Non essendoci il recupero d’imposta non è necessario pagare interessi, in base all’art. 2 del DLgs. 472/97.
 
(MF/ms)




Applicazione imposta di bollo

Con la risposta a interpello n. 129, pubblicata il 5 giungo, l’Agenzia delle Entrate si occupa dell’applicazione dell’imposta di bollo alla quietanza relativa alle fatture, soggette a bollo in quanto esenti da IVA, emesse nei confronti di soggetti pubblici. 

In particolare, l’istante spiegava all’Agenzia delle Entrate di emettere fatture esenti da IVA nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali aventi natura di “Amministrazioni dello Stato”.

Tali fatture, essendo esenti da IVA, risultano soggette all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 della Tabella B, allegata al DPR 642/72 (principio di alternatività IVA-bollo) ma, trattandosi di fatture emesse “nei rapporti con lo Stato”, il tributo resta a carico dell’istante a norma dell’art. 8 del DPR 642/72.

In questo contesto, l’istante chiede, quindi, se la quietanza, rilasciata “con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata” al bollo possa usufruire dell’esenzione prevista dalla Nota 2, lett. b) all’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. 

Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la quietanza è un diritto del debitore, sancito dall’art. 1199 c.c., ove dispone che il “creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.

Passando, quindi, agli aspetti fiscali, l’Amministrazione rileva che, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, in linea di principio, è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro (per ogni esemplare):

  • non solo sulle “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati tramite terzi”;
  • ma anche sulle “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Questa regola subisce, però, alcune eccezioni, individuate dalla Nota al medesimo art. 13, che esclude la debenza del bollo:

  • se la somma non supera 77,47 euro;
  • “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Ciò significa – spiega l’Agenzia, citando anche la precedente risposta 5 febbraio 2020 n. 21 – che, se la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo, risulta a sua volta assoggettata al tributo, in quanto non opera l’esclusione prevista dalla lett. b) della Nota 2 al citato art. 13.

Applicando questi principi al caso di specie, l’Agenzia conclude che le quietanze relative alle fatture soggette a imposta di bollo sono soggette alla normale imposta di bollo di 2 euro se contenute in un atto separato dalla fattura, in quanto l’esenzione prevista dalla nota 2 b) all’art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 riguarda solo le quietanze “apposte su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Nel caso di specie, poi, posto che si tratta di fatture emesse nei confronti di un soggetto che riveste la natura di Amministrazione statale, l’imposta, a norma dell’art. 8 del DPR 642/72 resta a carico della parte non statale e, quindi, nel caso di specie, dell’instante.

L’Agenzia, infine, si sofferma sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, ricordando che il tributo di 2 euro sulle quietanze può essere corrisposto (art. 3 del DPR 642/72):

  • mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia l’apposito contrassegno telematico;
  • in modo virtuale, “mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”, dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad adottare tale modalità di versamento, seguendo le disposizioni dell’art. 15 del DPR 642/72.

 
(MF/ms)




“Spazi di crescita nei mercati esteri”

La Provincia del 7 giugno 2024, doppia pagina dedicata alla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo. 




Luoghi di lavoro che promuovono salute: mercoledì 19 giugno “Health Talk”

Il programma regionale Whp (Workplace Health Promotion) si fonda sul modello promosso dall’OMS con l’obiettivo prioritario di promuovere cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, per renderli ambienti favorevoli all’adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative non trasmissibili.
La struttura complessa di Promozione della Salute dell’ATS Brianza prosegue gli incontri con le aziende del territorio per la presentazione del Programma “Luoghi di Lavoro che promuovono Salute: Rete WHP Lombardia”. Gli “Health Talk” sono occasioni preziose per confrontarsi direttamente con gli esperti di ATS Brianza, che presentano i Progetti gratuiti di Promozione della Salute per le aziende, spiegando i vantaggi e rispondendo in diretta a richieste di approfondimento.

Health Talk “Rete WHP: i vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro”, mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 15.30 alle 16.00 online

Partecipando si scoprono le strategie per trasformare l’ambiente lavorativo in un luogo che favorisce il benessere dei dipendenti. Si tratta di un’opportunità per acquisire conoscenze pratiche e implementare politiche di salute aziendale efficaci. Nel talk si descrivono step by step le procedure per iscriversi alla rete WHP e i vantaggi che ne derivano per l’azienda e per il personale.
Un’azienda racconterà la sua personale esperienza di adesione alla rete WHP spiegando come la promozione della salute sul luogo di lavoro può diventare un vantaggio strategico per il successo aziendale.
Per iscriversi utilizzate il seguente link: https://forms.office.com/e/4cp5hNuFzv  

Per maggiori informazioni contattare Silvia Negri (silvia.negri@confapi.lecco.it).

(SN/am)
 




Imu: la rendita catastale

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati ai fini IMU occorre utilizzare la rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 745 L. 160/2019.

 

Tuttavia, in caso di nuova edificazione oppure di interventi edilizi sui fabbricati, la nuova rendita (attribuita a seguito dell’obbligo di aggiornamento catastale) dovrà essere impiegata a partire dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data del loro utilizzo.

Infatti, in base al DM 19 aprile 1994 n. 701, i proprietari, al termine dei lavori, attraverso la procedura informatica DOCFA, formulano una “proposta di rendita” che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del citato decreto, rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione, alla determinazione della rendita catastale definitiva.

Occorre innanzitutto premettere che la data di fine lavori viene indicata nel modello DOCFA nel campo “Data in cui la variazione si è verificata (ultimazione dei lavori)” del quadro B, ma nella visura catastale dell’immobile compare esclusivamente la data, successiva, di presentazione della pratica.

Pertanto, spetterà al contribuente valutare se, ai fini del calcolo dell’imposta, utilizzare correttamente la data di fine lavori oppure, per semplicità far coincidere la data della variazione con quella, successiva, di presentazione del modello indicata in Catasto.

In caso di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’atto modificativo della rendita definitiva, affinché abbia efficacia, dovrà essere ritualmente notificata ai soggetti intestatari della partita catastale e da tale data decorrerà il termine di 60 giorni per la proposizione di un eventuale ricorso (art. 74 della L. 342/2000).

Poiché tale rettifica può essere effettuata anche decorsi i 12 mesi previsti dall’art. 1 comma 3 del DM 701/94 (stante l’interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 17 marzo 2022 n. 7, sulla non perentorietà di tale termine) si pone il problema, per il contribuente, della sostituzione della rendita proposta con quella accertata.

Al riguardo il contribuente potrà verificare l’iter accertativo in quanto l’Agenzia delle Entrate, una volta completato l’accertamento, se non vi sono rilievi riporta nelle “annotazioni” presenti nella visura catastale l’indicazione “Classamento e rendita validati”. Purtroppo, ad oggi, non è prevista alcuna comunicazione del termine del procedimento di determinazione della rendita definitiva al contribuente, il quale dovrà periodicamente effettuare tale verifica accedendo alla consultazione delle rendite catastali nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Diversamente, fino a quando il processo di accertamento non è completato, nelle annotazioni risulterà la seguente frase: “Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)” mentre, nel caso il cui l’Agenzi delle Entrate rettifichi la rendita proposta, nel campo annotazioni verrà riportata la dicitura ”Classamento e rendita rettificati”.

Rendita rettificata utilizzabile retroattivamente per le annualità ancora accertabili

Una volta notificata, tuttavia, la nuova rendita dovrà essere utilizzata retroattivamente ai fini impositivi anche per le annualità “sospese” in quanto ancora suscettibili di accertamento.

Infatti, in base anche a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, dalla data della notifica decorre il termine per l’impugnazione dell’atto, ma la rendita rettificata risulta applicabile anche ai periodi d’imposta antecedenti ancora passibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (si vedano, tra le altre, le ordinanze della Corte di Cassazione 24 marzo 2023 n. 8550 e 10 febbraio 2023 n. 4204).

Pertanto, dal punto di vista operativo, la rendita proposta deve essere utilizzata ai fini IMU a partire dalla data della variazione ma, in caso di rettifica, verrà sostituita da quella accertata con la possibilità che il Comune recuperi la differenza d’imposta.

Risulta tuttavia dubbia la possibilità per l’ente locale di richiedere anche le sanzioni. Al riguardo, in assenza di un chiarimento di prassi, si ritiene che le sanzioni non siano dovute in quanto l’art. 74  della L. 342/2000 prevede che gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati siano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

In ogni caso tutte le variazioni attinenti alle rendite catastali (sia proposte che accertate) non occorre che siano indicate nella dichiarazione IMU in quanto tali dati sono disponibili nella banca dati catastale.

(MF/ms)




Dichiarazione dei redditi 2024: pubblicate 13 piccole mini guide

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 30 maggio 2024 la raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

Per agevolare la consultazione, a ogni tema è dedicata una guida, per un totale di 13 mini fascicoli navigabili e scaricabili singolarmente.

In particolare i fascicoli sono i seguenti:

  1. Aspetti generali
  2. Spese sanitarie
  3. Interessi passivi mutui
  4. Spese istruzione
  5. Erogazioni liberali
  6. Premi assicurazione
  7. Contributi previdenziali e assistenziali
  8. Altre detrazioni e deduzioni
  9. Crediti d’imposta
  10. Recupero patrimonio edilizio
  11. Riqualificazione energetica
  12. Bonus mobili ed elettrodomestici
  13. Superbonus
Ogni materia propone le verifiche documentali necessarie, da presentare al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato e le modalità di conservazione di tale documentazione per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Le 13 guide, oltre a proporsi come un manuale operativo per cittadini, Caf e professionisti, rappresentano anche una bussola per tutti gli Uffici delle Entrate per avere una visione uniforme delle attività in fase di controllo formale delle dichiarazioni.

In particolare, i fascicoli racchiudono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 7/2017 , n. 7/2018 , n. 13/2019 , n. 19/2020 , n. 7/2021 , nn. 24 e 28 del 2022, nn. 14 , 15 e 17 del 2023 e le novità normative intervenute per l’anno d’imposta 2023.

I chiarimenti sono forniti con riferimento ai documenti di prassi ancora attuali e delle modifiche normative intervenute, e alla luce delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti e dai Caf e professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

In sede di controllo documentale possono essere richiesti esclusivamente i documenti specificatamente previsti, salvo casi non contemplati.
La regola vale anche per i pagamenti. 

Nulla cambia in merito al potere di controllo dell’Amministrazione nei confronti dei contribuenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di accesso alle diverse agevolazioni fiscali, e sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti stessi.

Il manuale riporta in allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta.

(MF/ms)

 
 




Rentri: formazione per le imprese a giugno e luglio 2024

Si segnala che sul sito del Rentri sono indicate nuove date per la formazione gratuita delle imprese in modalità webinar (modulo II), gestite dal personale dell’albo gestori ambientali in collaborazione con il ministero. Si tratta di una formazione operativa per essere guidati nelle procedure di iscrizione, vidimazione digitale e trasmissione dei dati al Rentri.

Si ricordano anche le opportunità di formazione in presenza, presso la sede dell’associazione, della durata di 2 ore, che sono prenotabili sul sito della formazione di Confapi Lecco Sondrio.
In questo caso l’obiettivo è capire quali obblighi sono applicabili e quali sono le scadenze, quali novità contengono i nuovi modelli di registri e formulari e come saranno gestiti dal 13 febbraio 2025.

(SN/am)