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Beni assegnabili ai soci con benefici: scadenza al 30 settembre 2025

Il 30 settembre 2025 scade il termine per assegnare i beni ai soci usufruendo delle disposizioni agevolative di cui alla L. 207/2024; entro lo stesso termine le società interessate sono tenute a versare il 60% dell’imposta sostitutiva dovuta mentre il rimanente 40% deve essere versato entro il 30 novembre 2025.

In vista della prossima scadenza può essere utile riassumere quali beni possano essere oggetto di assegnazione e in quali circostanze.

Si ricorda che, in linea di principio, possono formare oggetto di assegnazione agevolata ai soci solo i beni “diversi da quelli indicati nell’art. 43 comma 2 primo periodo del TUIR”, diversi cioè da quelli utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività. In altre parole, i beni agevolati sono rappresentati:
– dai beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
– dai beni mobili iscritti nei pubblici registri non usati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Oltre che in relazione alla natura dei beni, la spettanza dell’agevolazione può essere subordinata alla titolarità del bene da assegnare; in relazione a tali aspetti, alcune casistiche sono state affrontate dal Fisco e dallo Studio del Notariato n. 46-2023/T, § C.2.

Tale documento prende in esame il caso degli immobili strumentali per natura e degli immobili patrimonio concessi in locazione o comodato o comunque non utilizzati direttamente, i quali sono agevolabili in quanto riconducibili ad una attività di gestione immobiliare passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad uno o più immobili.

Viceversa, proseguono i notai, non sono agevolabili gli immobili riconducibili alla gestione immobiliare attiva, ovvero ad una attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria dei beni con finalità diverse dal mero godimento (villaggi turistici, centri commerciali, gallerie commerciali ecc.); in tal caso, infatti, i beni andrebbero considerati come direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa.

Lo Studio affronta poi il caso degli immobili strumentali per natura e degli immobili patrimonio liberi da utilizzi, che siano stati però locati o concessi in comodato in passato e risultino in via prospettica ancora passibili di tali destinazioni. Anche tali beni, ad avviso dei notai, possono risultare agevolati in quanto essendo idonei, anche solo potenzialmente, a produrre un reddito autonomo non dovrebbero essere considerati strumentali per destinazione. In tal caso però i notai adottano un’impostazione rigorosa, ritenendo che, ai fini probatori, sarebbe preferibile acquisire documenti specifici e far risultare (ad esempio, mediante la prova delle utenze luce, acqua, gas ecc.) anche dall’atto tali circostanze e, nei casi più dubbi, far precedere l’assegnazione agevolata da un contratto di locazione e/o comodato a favore dei soci purché si tratti di un’operazione effettiva e non solo formale.

Nell’ipotesi in cui la società si trovi in liquidazione, poiché la stessa non esercita attività d’impresa (ris. Agenzia delle Entrate n. 93/2016), sarebbe esclusa la possibilità di ritenere che gli immobili sociali possano essere qualificati come “utilizzati direttamente”, essendo quindi possibile, invece, accedere al beneficio.

Per beneficiare dell’agevolazione, la società deve essere titolare del diritto di proprietà sul bene, il quale va assegnato nella sua interezza, anche a più soci, non essendo invece ammessa l’assegnazione agevolata di una quota parte del bene ad un solo socio.

Diversamente, in base a quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria (C.M. 21 maggio 1999 n. 112), non possono accedere all’agevolazione le società che detengano diritti reali parziali; è ad esempio il caso dell’usufrutto; tale posizione è stata “mitigata” dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. I, Parte I, § 3), secondo cui, se la società è titolare di un diritto reale parziale (ad esempio, è titolare della nuda proprietà e ha concesso l’usufrutto al socio), è possibile attribuire la nuda proprietà al socio stesso, in capo al quale si ricongiunge la piena proprietà del bene.

Con lo Studio n. 46-2023, il Notariato conferma tale soluzione anche in relazione alla proprietà superficiaria; si tratta delle situazioni in cui l’area gravata dal diritto di superficie è di proprietà del socio assegnatario, per cui l’assegnazione determina la ricostituzione della piena proprietà.

Ad avviso del Notariato, le assegnazioni della proprietà superficiaria nel contesto dei piani di edilizia economica popolare dovrebbero invece essere sempre agevolabili. Con la successiva circ. n. 37/2016 (§ 2.1), l’Agenzia ha poi ammesso la spettanza delle agevolazioni anche nei casi in cui la società attribuisca ad un socio la nuda proprietà del bene e ad un altro socio l’usufrutto (è, invece, da escludere l’agevolazione per l’attribuzione della nuda proprietà o dell’usufrutto ad un soggetto estraneo alla compagine sociale).

Da ultimo, si segnala che l’Amministrazione finanziaria ha escluso anche la possibilità di assegnare ad un socio in via agevolata i diritti edificatori.
 

(MF/ms)




Chiarimenti sul trattamento di fine mandato degli amministratori

Il trattamento di fine mandato (TFM) costituisce un’indennità, stabilita dallo Statuto o dall’assemblea, che la società si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato.

A livello contabile, gli accantonamenti al fondo TFM sono rilevati in ogni esercizio con il criterio della competenza economica nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili del passivo dello Stato patrimoniale (cfr. appendice “Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” del documento OIC 31).

Sotto il profilo fiscale, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM sono deducibili, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del TUIR, nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in base al criterio di competenza.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, condivisa dalla giurisprudenza prevalente, per effetto del richiamo operato dall’art. 105 comma 4 del TUIR all’art. 17 comma 1 lett. c) del TUIR, la deducibilità degli accantonamenti è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da “atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”, che ne specifichi anche l’importo. Se tale condizione non si verifica, il TFM può essere dedotto nell’esercizio in cui è effettivamente corrisposto, secondo il criterio di cassa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13 ottobre 2017 n. 124 e Cass. 3 luglio 2025 n. 18026).

È alquanto diffusa tra le aziende la prassi di stipulare polizze assicurative a copertura dell’indennità di fine mandato spettante agli amministratori, che consentono di ottenere, al momento della cessazione del mandato, la restituzione di un importo minimo pari ai premi corrisposti (al netto delle spese), nonché il riconoscimento di eventuali rendimenti finanziari.

Il beneficiario della polizza (ossia il soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto) può essere l’amministratore o la società stessa.

In entrambi i casi, secondo l’impostazione contabile prevalente, la società contraente deve imputare a Conto economico l’accantonamento al fondo TFM per la quota di competenza dell’esercizio; il premio assicurativo è invece contabilizzato nella voce “crediti verso altri” (B.III.2) dell’attivo dello Stato patrimoniale (cfr. nota operativa Fondazione Accademia Romana di Ragioneria n. 1/2017).

A livello fiscale, l’accantonamento al fondo TFM è deducibile per competenza secondo i criteri previsti dall’art. 105 comma 4 del TUIR, anche qualora la società stipuli una polizza assicurativa a copertura del medesimo, mentre i premi assicurativi, rappresentando un credito immobilizzato, non sono deducibili.

Occorre tuttavia rilevare che secondo il documento OIC 31 (§ 42) “se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l’intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo”. Secondo la dottrina contabile rientra in tale fattispecie il caso in cui la polizza preveda che l’impresa di assicurazione corrisponda quanto dovuto direttamente all’avente diritto alla prestazione di quiescenza o similare. Se, al contrario, l’obbligazione per la corresponsione del trattamento di quiescenza resta in capo all’impresa, i premi pagati devono essere considerati investimenti finanziari, da contabilizzare nella voce B.III.2) dello Stato patrimoniale, come previsto per il TFR dei dipendenti (cfr. documento OIC 31, § 69).

Tale modalità di contabilizzazione sembrerebbe ammissibile anche quando si tratti di polizze TFM che prevedono il trasferimento dell’intera obbligazione per la corresponsione dell’indennità alla compagnia di assicurazione, che provvederà a liquidare le somme dovute, comprensive dell’eventuale rendimento di polizza, direttamente all’amministratore.

Quanto al trattamento fiscale dei premi assicurativi, secondo la giurisprudenza, se il beneficiario della polizza TFM è l’amministratore e la società imputa direttamente a Conto economico i premi assicurativi ad essa relativi, anche i premi assicurativi devono ritenersi deducibili per competenza secondo i criteri previsti dall’art. 105 comma 4 del TUIR.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “la forma data, nella specie, agli accantonamenti effettuati a titolo di trattamento di fine mandato in favore dell’amministratore (…), ossia il fatto che essi siano stati fatti confluire in premi di polizze assicurative, non incide sulla disciplina applicabile, costituendo essa una mera modalità dell’accantonamento, non incidente sul titolo dell’operazione” (Cass. 16 febbraio 2021 n. 3994 e Cass. 27 febbraio 2015 n. 4042).

Nello stesso senso si è espressa la C.G.T. II Piemonte 27 febbraio 2023 n. 70/3/23, secondo la quale l’accantonamento al fondo TFM e il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza TFM, contratta dalla società per costituirsi la provvista necessaria alla liquidazione al momento della cessazione dall’incarico dell’amministratore, sono equipollenti ai fini fiscali.

(MF/ms) 




In arrivo le risorse 2025 per i bandi “Brevetti+ Disegni+ e Marchi+”

Sono in arrivo le misure di sostegno alle Pmi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, ecco il link al sito del ministero: cliccare qui 

Il MIMIT (Ministero del Made in Italy) ha definito la programmazione annuale per il 2025 delle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, strumenti chiave per le PMI che desiderano valorizzare i propri titoli di proprietà industriale.

Il decreto del 6 agosto 2025 evidenzia che l’opportunità è significativa, infatti le risorse destinate a queste iniziative sono complessivamente 32 milioni di euro.

  • 20.000.000,00 € per la misura Brevetti+
  • 10.000.000,00 € per la misura Disegni+
  • 2.000.000,00 € per la misura Marchi+
In passato, le risorse si sono esaurite rapidamente, pertanto è essenziale prepararsi in anticipo sulla data di riapertura dei bandi, che è imminente.

Per valutare l’applicabilità di questi bandi al proprio business e per ricevere assistenza nelle domande di agevolazione, potete chiamare o scrivere in associazione (0341.282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it).

(SN/am)




Energia in rete: evento a Como per tecnici e installatori mercoledì 24 settembre 2025

Si segnala che la Camera di Commercio Como-Lecco e la Rete Lariana per la Sostenibilità hanno previsto un appuntamento dedicato ai tecnici e agli installatori, in tema di energia.

Mercoledì 24 settembre 2025 – dalle 16.00 alle 18.00 a Como, presso la Camera di Commercio
“Energia in rete: pratiche GSE e fondi PNRR – corso operativo”

L’incontro è un’occasione di informazione e formazione sulle pratiche con il Gse e le numerose opportunità di finanziamento dedicate agli impianti fotovoltaici. 

Si invita a consultare il programma nel sito camerale e nella locandina allegata e a procedere all’iscrizione.

(SN/am)

 




Confapi e Rete Ufficio Estero a “Go international”

Informiamo le aziende associate che domani, mercoledì 17, e giovedì 18 settembre Confapi e Rete Ufficio Estero saranno presenti con due stand alla fiera Go International, che si terrà presso l’Allianz MiCo di Milano, Viale Eginardo, angolo Via Colleoni, GATE 3.

“Go International” è la principale fiera italiana dedicata ai servizi per l’export e l’internazionalizzazione delle imprese.

Confapi sarà presente al Gate 3, Stand C33.

 

Rete Ufficio Estero sarà presente al Gate 3, stand C31.

(MP/am)




Webinar CBAM per importazione di merci extra UE: mercoledì 24 settembre 2025

Si segnala che la Camera di Commercio Como-Lecco ha previsto a settembre un seminario dedicato al CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: aspetti normativi e tecnico-operativi.

Martedì 23 settembre 2025 – dalle ore 9.30 modalità webinar
CBAM Lo stato dell’arte, le novità normative e l’avvio della fase definitiva

L’incontro intende offrire un quadro completo sugli obblighi e sulle procedure connesse all’importazione di merci responsabili dell’emissione di gas a effetto serra originati in Paesi terzi. Il webinar descrive le novità normative introdotte in materia di dazi ambientali, illustrando gli step necessari per conformarsi alle disposizioni stabilite dalla Commissione Europea nel percorso verso la neutralità climatica entro il 2050.

Il Regolamento (UE) 2023/956 disciplina infatti un sistema che prevede per gli importatori di cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica, ferro e acciaio da Paesi extra-UE l’obbligo di corrispondere un importo equivalente al costo delle emissioni che sarebbe stato sostenuto qualora i beni fossero stati prodotti nell’Unione Europea. Nel caso in cui il produttore non-UE dimostri di aver già sostenuto un costo per le emissioni nel proprio Paese (es. attraverso una carbon tax), l’importo potrà essere parzialmente o totalmente dedotto.
Il seminario offrirà inoltre un focus sulle novità previste per il 2025 e sul passaggio dalla fase transitoria a quella definitiva del CBAM.

Si invita a consultare il programma dettagliato nel sito camerale per procedere all’iscrizione.

(SN/am)




Firma digitale: blocco per alcuni dispostivi di firma

InfoCamere sta inviando una nota ai possessori di firma digitale in cui avverte che per alcuni dispositivi (sia token che smart card)  il 31 dicembre 2025 scadrà la certificazione del chip crittografico (JSIGN3 e COSMOV9), poiché tale certificazione non è stata rinnovata dal produttore.
 
Pertanto, il 31/12/2025, il certificatore InfoCamere sarà tenuto a revocare il certificato di sottoscrizione presente sul dispositivo per rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal Regolamento UE 910/2014 (come modificato dal Regolamento UE 1183/2024).

InfoCamere oltre ad informare gli utenti propone anche l’acquisto online di un nuovo dispositivo a un prezzo agevolato .

La scadenza dei microchip delle firme digitali non va confusa con la scadenza del certificato digitale che dura invece 3 anni

(MF/ms)




“Giovani, il futuro è qualcosa che va costruito”

Il Giornale di Lecco dell’8 settembre 2025, intervista al nostro consigliere Angelo Cortesi. 




Bando “Ri.Circo.Lo.” settore edilizia, costruzione e demolizione: domande dal 30 settembre 2025

Bando destinato a piccole imprese che producono materiali per l’edilizia, imprese edili, imprese di recupero rifiuti da C&D e da bonifica, imprese che effettuano bonifiche, etc.

Tutti i dettagli del bando sono consultabili nella pagina web dedicata.

Nel mese di luglio è avvenuta l’approvazione con dgr n. 4648 del 01/07/2025 dei criteri del bando su fondi FESR per lo sviluppo dell’economia circolare nella filiera delle costruzioni e delle bonifiche. In agosto invece è stato approvato e pubblicato il bando attuativo, con decreto n. 11309 del 07/08/2025.

E’ possibile presentare le domande dal 30 settembre 2025 fino al 7 novembre 2025.

(SN/am)




“Linea impresa efficiente”: bando regionale per efficientare le PMI, domande dal 16 settembre 2025

La misura è destinata a favorire investimenti per l’efficientamento energetico delle imprese, tramite l’adeguamento o il rinnovo degli impianti produttivi, anche con l’uso di energie rinnovabili, al fine di ridurre l’impatto ambientale, i consumi energetici e le emissioni di gas serra.

E’ stata approvata con decreto n. 9923 dell’11 luglio 2025 dal titolo “Investimenti – Linea impresa efficiente”. Alla pagina del sito di Regione Lombardia si trovano tutte le informazioni necessarie.

Possono presentare domanda le Pmi con sede in Lombardia a partire dal 16 settembre 2025. Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di invio. Gestore: Finlombarda.
I progetti devono riguardare investimenti dedicati all’efficientamento energetico; determinare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti registrate in Lombardia; avere un valore compreso tra un importo minimo di 100.000 € e un importo massimo di euro 5.000.000 €.
Il progetto deve essere corredato da una diagnosi energetica che può riguardare l’intera sede o uno o più processi produttivi svolti in tale sede. 

L’agevolazione si compone di:

  • un contributo a fondo perduto;
  • una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine concesso ed erogato dai soggetti finanziatori.
Per informazioni e supporto potete rivolgervi in associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)