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Conou 2021: novità per i produttori di oli minerali

Ad inizio anno la presente circolare intende segnalare il sito internet del Consorzio degli Oli, al quale aderiscono per legge coloro che immettono sul mercato gli oli minerali. Si chiama Consorzio Nazionale per la gestione, la raccolta e il trattamento degli Oli minerali Usati e si occupa di garantire la raccolta degli oli usati e il loro trattamento per evitare inquinamento e recuperare materie prime.

Lo statuto è stato aggiornato nel 2017 ed è consultabile sul sito del consorzio.

Con Decreto Ministeriale (in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 gennaio 2021), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha aggiornato le modalità e i termini di accertamento, la riscossione e il versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Conou.

Il Conou, nato quasi 40 anni fa come Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con Dpr 691/1982 (in ottemperanza alla direttiva 75/439/Cee), è stato il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata di un rifiuto pericoloso. Assicura su tutto il territorio nazionale la raccolta degli oli minerali usati, che vengono destinati in via prioritaria all’industria della rigenerazione. I soggetti ai quali le aziende consegnano gli oli usati (codice Cer pericoloso, famiglia 13), appartengono a questo consorzio che si avvale di alcuni impianti sul territorio nazionale per il trattamento di questi oli, che possono essere soggetti a rigenerazione, combustione o termodistruzione, come da spiegazione nell’apposita pagina del sito del Conou.

(SN/bd)




Pile e accumulatori: comunicazione annuale 2021

La scadenza per la presentazione della comunicazione annuale è il 31 marzo 2021 ed è prevista dal D.Lgs. 188 del 2008. Il sistema è attivo dal 20 gennaio e richiede l’inserimento dei dati sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2020. Riguarda i produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori e le modalità di compilazione e trasmissione non sono variate rispetto all’anno precedente.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale Registro Pile cliccando su “Scrivania per i produttori”. L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso, la funzione da selezionare è “comunicazione pile”.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. Se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato, la comunicazione va presentata ugualmente, indicando valori pari a 0. La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina. La mancata compilazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

(SN/bd)




“Il disastro di interi settori si legge nei numeri del Pil”

La Provincia di Lecco 3 febbraio 2021, parla il presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini. 




Inps: nuova causale per integrazioni salariali Covid19

L’istituto ha pubblicato il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021 e fornisce le prime indicazioni operative utili alla trasmissione online delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale per Covid19.
Ricordiamo che, come da previsione della legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, gli interventi sono possibili per un massimo di n. 12 settimane nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021.
La nuova causale denominata “Covid19 L.178/20”, già disponibile nella procedura online, può essere utilizzata per gli interventi di cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario.
Tutti gli interventi di integrazione salariale non prevedono pagamenti di contributo addizionale da parte del datore di lavoro.
Viene mantenuto il criterio di trasmissione delle istanze entro la fine del mese successivo rispetto alla periodo in cui hanno avuto inizio le sospensioni: ad esempio, considerato che la legge di bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il termine ultimo per la trasmissione delle istanze iniziate nel mese di gennaio 2021 è il giorno 28 febbraio 2021.
Da

Webinar sulle novità fiscali 2021 in due parti

Api Lecco Sondrio, in collaborazione con lo Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco, organizza due seminari, di carattere tecnico, sui principali aspetti legati alla nuova Legge di Bilancio e decreto fiscale.

La prima giornata dal titolo “Agevolazioni fiscali e crediti di imposta” si terrà giovedì 18 febbraio: verranno approfondite le novità fiscali entrate in vigore dal 1° gennaio 2021, verrà fatto un riepilogo dei vari decreti “ristori” e delle indicazioni del decreto “Milleproroghe”.

Nel secondo incontro, in programma per giovedì 4 marzo, si parlerà invece di “Novità fiscali e adempimenti”. Qui sotto gli argomenti nel dettaglio che verranno discussi nei due incontri.

Giovedì 18 febbraio 2021 – Dalle ore 14.30 alle 16
“Agevolazioni fiscali e crediti di imposta”

  • Proroga delle detrazioni per il recupero edilizio e riqualificazione energetica
  • Contributi a fondo perduto
  • Nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
  • Proroga del credito d’imposta per la R&S e l’innovazione
  • Credito d’imposta per canoni di locazione e affitto
  • Agevolazioni per la capitalizzazione delle imprese
  • Altre novità in tema di agevolazioni
Domande e confronto

Per iscriversi cliccare QUI

Giovedì 4 marzo 2021 – Dalle ore 14.30 alle 16
“Novità fiscali e adempimenti”

  • Proroga dei termini di versamento e altri adempimenti fiscali
  • Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
  • Novità in materia di imposte dirette
  • Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici
  • Dilazione dei ruoli e altre novità in materia di riscossione
  • Assemblee societarie
  • Altre novità fiscali
Domande e confronto

Per iscriversi cliccare QUI 

RELATORE
Massimo Fumagalli
Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco
 

A seguito dell’iscrizione, prima dell’evento online, verrà inviato il link per il collegamento
 




Ccnl Uniontessile-Confapi: accordo su posticipo aumento tabellare gennaio 2021

Le aziende interessate potranno utilizzare le linee guida contenute nel verbale e sottoscrivere un accordo con le Rsu, unitamente alle OO.SS. territoriali.

In allegato il verbale dell'incontro. 

(FP/fp)

 




Covid sul lavoro, 3 morti e 900 casi

La Provincia di Lecco, 30 gennaio 2021, parla Mario Gagliardi, vice-direttore Api Lecco Sondrio.




Modello Ot23: scadenza febbraio 2021

Come ogni anno a fine febbraio è fissata la scadenza entro la quale si può presentare il modello on line per la richiesta di riduzione del tasso di premio Inail che l’azienda paga per ogni lavoratore. Il modello Ot23 (ex Ot24) è stato ristrutturato in modo significativo nel corso del 2020, come comunicato nelle circolari associative dedicate a questo tema.

Il modello da compilare è on line da tempo, si trova sul sito Inail scorrendo verso il basso fino all’ultima voce “riduzione del tasso medio per prevenzione, anno 2021”.

Come si anticipava nelle citate circolari di giugno (n. 280 del 11 giugno 2020 e anche n.292 del 18 giugno 2020), ci sono molte novità in tema di microformazione, controllo a distanza delle attrezzature antincendio, test alcolemici prima di mettersi alla guida, sistemi di aspirazione per allontanare inquinanti chimici, fisioterapia per contrastare disturbi muscolo scheletrici.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta e disposizione per venire incontro ad eventuali dubbi di merito o esigenze specifiche.

(SN/bd)




Le principali novità della dichiarazione Iva 2021

Con provvedimento n. 13095/2021 del 15.01.2021 è stato approvato il modello Iva 2021 e le relative istruzioni per la compilazione.
Tra le principali novità presenti nel modello di quest’anno, da trasmettere entro il 30 aprile, si evidenzia l’esenzione Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo, alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, nonché un nuovo rigo riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono state introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, a seguito della soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni ricevute dagli esportatori abituali.
Con riferimento alle cessioni di determinati beni utili a contrastare la diffusione del Covid-19, si ricorda che l’articolo 124 D.L. 34/2020 ha introdotto l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020; gli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2021 scontano l’Iva al 5%.
Inoltre, il comma 453 della Legge di bilancio 2021 ha previsto, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, l’esenzione Iva per le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini. Entrambe le disposizioni garantiscono il diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.
La dichiarazione Iva 2021 accoglie, pertanto, le operazioni attive e passive riferite alle cessioni esenti dei richiamati prodotti.
Dal lato vendite, il cedente dovrà indicare nel rigo VE33 l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’articolo 10 D.P.R. 633/1972, ricomprendendo anche le operazioni esenti di cui all’articolo 124 D.L. 34/2020 e all’articolo 1, comma 453, L. 178/2020.
Nel quadro VF, sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto, in sede di determinazione della percentuale di detrazione, delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 D.L. 34/2020 e all’articolo 1, comma 453, L. 178/2020.
Sul versante degli acquisti, invece, il cessionario espone nel Rigo VF16, campo 2, gli acquisti esenti Iva in argomento.
Nel quadro VA, sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti, emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, il rigo è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti Iva – compreso il saldo relativo al 2019 – avvalendosi delle disposizioni di sospensione.

In casella 1 occorre inserire il codice reperibile dalla “Tabella versamenti sospesi Covid-19” posta in Appendice. Il campo 2 accoglie l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.
I soggetti che, nel corso del periodo d’imposta, hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni dovranno compilare più campi per indicare gli importi sospesi, in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione Iva di gruppo, consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (circolare 11/E/2020, risposta 2.16).
Nel quadro VQ è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta.
I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali devono comunque indicare nel quadro VH (qualora debba essere compilato, ovvero nel quadro VP), in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto.
Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Per quanto riguarda, invece, gli oneri gravanti sui fornitori degli esportatori abituali, si ricorda che l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento prevedendo la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute in apposito quadro della dichiarazione annuale Iva, oltre che dell’obbligo di tenere un registro delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, il quadro VI è stato soppresso.
Resta fermo, invece, l’onere di verificare che la dichiarazione d’intento sia stata emessa prima dell’effettuazione dell’operazione, definita dall’articolo 6 D.P.R. 633/1972.
Tale adempimento può essere assolto, indistintamente, in uno dei seguenti modi:

  • avvalendosi della funzionalità offerta dall’Agenzia delle entrate – Consultazioni delle dichiarazioni d’intento destinatario – all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente;
  • utilizzando la procedura di controllo “senza registrazione”, inserendo il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre (es. 20060120341234567), la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (es. 000001).
Nel Quadro VO, sezione 1, è stato previsto infine il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’articolo 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata inserita la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari. (MF/ms)
 



Imposta di bollo su fattura elettronica

Come noto, sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) è dovuta l’imposta di bollo: è dovuta ad esempio sulle operazioni fuori campo Iva ex articolo 15 D.P.R. 633/1972 oppure ex articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, sulle operazioni non imponibili con dichiarazione di intento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, mentre non è applicata sulle operazioni relative a cessioni di beni all’estero non imponibili articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972.

A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, i termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su tali documenti, originariamente disciplinati dall’articolo 6, comma 2, D.M. 17.6.2017, sono stati ulteriormente oggetto di modifica ad opera del D.M. 4.12.2020 a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021.

Questo significa che per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel 4° trimestre 2020 ha continuato ad essere applicato il termine come modificato dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020): entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento doveva essere stato fatto entro lo scorso 20 gennaio.

Dal 01.01.2021 l’articolo 1 D.M. 4.12.2020 stabilisce che:

  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l‘ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio);
  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 30 settembre).

Inoltre viene precisato che:

  • nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (quindi 30 settembre);
  • nel caso in cui l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (quindi 30 novembre).

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con modalità telematiche entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Tuttavia, se il cedente o il prestatore, o l’intermediario delegato, ritiene che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati, eccetto che per il secondo trimestre solare dell’anno, dove il termine è fissato nel 10 settembre dell’anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

Si evidenzia che le modalità tecniche per l’effettuazione delle suddette integrazioni, della loro messa a disposizione, della consultazione e della variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, verranno stabilite con apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Poi l’Agenzia delle entrate deve rendere noto al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, sempre in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settembre per il secondo trimestre), l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite lo SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta e delle integrazioni eventualmente variate dal contribuente.

Il successivo versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia, nell’area riservata del soggetto passivo Iva, con addebito su conto corrente bancario o postale o tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: 2521 per il 1° trimestre; 2522 per il 2° trimestre; 2523 per il 3° trimestre; 2524 per il 4° trimestre.

(MF/ms)