1

Invito a sostenere l’evento nazionale “Valorizzazione eccellenze scuola superiore MIM”

Desideriamo sottoporre all’attenzione delle Aziende Associate la richiesta di sostegno da parte dell’Istituto Parini di Lecco.

L’I.I.S. “G. Parini” di Lecco, vincitore nel maggio 2025 di tre Gare Nazionali per istituti tecnici – Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Sistemi Informativi Aziendali (SIA) e Relazioni Internazionali e Marketing (RIM) – è stato incaricato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) di organizzare, nell’anno scolastico 2025/2026, le competizioni nazionali per tutti e tre gli indirizzi.

L’organizzazione di queste tre gare comporta un impegno considerevole, in particolare dal punto di vista finanziario. L’evento attirerà studenti e docenti da tutta Italia, garantendo una visibilità potenziata a livello nazionale a tutti gli attori che decideranno di contribuire.

Nel caso in cui vogliate approfondire e/o contribuire, è possibile contattare direttamente la Professoressa referente del progetto: prof. Chiara Panzeri (per la Dirigente Scolastica prof. Raffaella Crimella) chiara.panzeri@isgparinilecco.edu.it

(SB/tm)




Rentri: rilascio nuove funzionalità in piattaforma

L’utilizzo del Rentri (Registro Elettronico per la Registrazione dei Rifiuti) è ormai obbligatorio per tutte le attività che hanno oltre 10 addetti. Il mese di settembre è di fatto il mese in cui tutti coloro che si sono dovuti iscrivere entro il 15 agosto 2025 (seconda finestra), stanno imparando ad utilizzare il sistema digitale.

Il gestore della piattaforma, in data 18 settembre ha rilasciato delle modifiche per migliorare la funzionalità e la fruibilità. Le novità riguardano molti aspetti tecnici tra cui l’interoperabilità e la app digitale, che sono indicate nell’apposito link

Qui riportiamo solo gli aggiornamenti dell’area riservata dedicata agli “operatori”

  • Implementato un controllo per impedire la restituzione della copia del FIR cartaceo in caso di FIR annullato
  • Fir digitale (solo ambiente DEMO)
    • Gestita la possibilità di rollback dell’ultima firma apposta
    • Migliorata la consultazione delle informazioni FIR digitale con riferimento al firmatario
    • Gestita la possibilità da parte del produttore o del trasportatore di apporre annotazioni in caso di rifiuto respinto o accettato parzialmente e non destinato ad altro impianto.
  • Servizi di supporto per la compilazione del registro di carico e scarico: gestita la possibilità di compilare il Produttore in caso di registrazione DT
  • Bugfix e miglioramenti alla compilazione o alla messaggistica
Per qualsiasi supporto nell’uso del Rentri, potete rivolgervi in associazione chiedendo di Silvia Negri.

(SN/am)
 




FGAS: banca dati per tutti i soggetti coinvolti

I Gas fluorurati, detti Fgas, sono gas climalteranti, responsabili di contribuire all’effetto serra, cioè all’aumento della concentrazione in atmosfera di molecole che contribuiscono al riscaldamento globale.

Il portale nazionale dedicato agli operatori che si occupano di questi gas contiene una banca dati importante, utile ai diversi “attori” di questa filiera, ovvero:

  • Ai venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas: per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
  • imprese e persone in possesso di certificato: per comunicare i dati relativi agli interventi di installazionecontrollo delle perditemanutenzioneriparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
  • Agli operatori: per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
Le imprese e i professionisti che sono inseriti nella gestione degli Fgas possono consultare e utilizzare la banca dati nelle modalità indicate sul sito.

(SN/am)
 
 




Piombo e Adr: riviste le novità sul trasporto valide dall’1 settembre 2025

Le leghe metalliche, dall’entrata in vigore lo scorso 1 settembre del Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), sarebbero state sottoposte all’assoggettamento all’ADR in quanto considerate materie pericolose per l’ambiente.

Però, in data 8 agosto 2025 il MIMIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l’accordo multilaterale M366 per semplificare il trasporto di piombo (sia in forma massiva che in polvere) secondo la normativa ADR, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento Delegato (UE) 2024/197. Consultare il sito del Mimit.

Con la successiva e recente sottoscrizione da parte della Slovenia, tale accordo diventa immediatamente efficace e applicabile sul territorio italiano e negli altri paesi sottoscrittori e sarà valido fino al 31 agosto 2027. In seguito potranno essere introdotte nuove disposizioni all’interno dell’edizione 2027 della normativa ADR.
In base a tale accordo, applicabile solo per il codice UN 3077 (attribuibile proprio a causa della presenza di piombo), le leghe metalliche contenenti piombo potranno essere trasportate senza rispettare le disposizioni previste dall’ADR, a condizione che:

•    non soddisfino i criteri di nessuna classe diversa dalla classe 9
•    siano poco solubili in acqua
•    vengano trasportate

  1. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi a tenuta stagna e resistenti all’acqua o dotati di un rivestimento a tenuta stagna e resistente all’acqua
oppure
  1. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2
 
Per usufruire di tali deroghe è necessario conservare una copia dell’accordo a bordo del veicolo che trasporta la lega in piombo.

Ecco il link per scaricare l’accordo multilaterale M366.

(SN/am)




Fringe benefit: chiarimenti sulla ricarica auto elettrica

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 237 del 10 settembre, ha affermato che la ricarica elettrica delle auto in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una card con addebito del costo a carico della società, non costituisce fringe benefit tassato in capo al dipendente.

Nel caso di specie, i dipendenti che sceglieranno un’autovettura elettrica o ibrida plug in dal parco auto aziendale avranno a disposizione un’apposita card per ricaricare l’auto presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla società, anche per l’uso privato del mezzo, ma entro un determinato limite annuo.

Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all’uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito.

La società ha quindi chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR alla fattispecie.

L’Agenzia, dopo aver richiamato l’attuale versione della norma e riportati i chiarimenti della C.M n. 326/97 (§ 2.3.2.1), nonché la risposta a interpello n. 421/2023 (in relazione alla tassazione dei rimborsi spese per la ricarica elettrica domestica delle auto), ha rilevato che l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR disciplina esclusivamente la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI.

Nella determinazione di tali valori, l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.

Al riguardo, l’Agenzia rappresenta che nelle “Considerazioni metodologiche” predisposte dall’ACI a supporto dell’elaborazione delle citate tabelle, ivi incluse quelle relative agli autoveicoli elettrici e ibridi plugin, risulta che le stime sul calcolo del carburante sono effettuate per le seguenti tipologie di carburante: benzina senza piombo, gasolio, GPL, metano ed elettricità.

Ai fini del calcolo del costo chilometrico d’esercizio dei veicoli elettrici e plugin, le tabelle ACI considerano, quindi, anche il costo dell’energia elettrica.

L’Agenzia afferma quindi che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

Venendo al caso di specie, in relazione alla possibilità di attribuire ai dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della società, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.

La società ha fatto poi presente che ciascun dipendente sarà tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell’ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla società, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’energia elettrica relativo all’uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.

Sul punto, l’Agenzia ribadisce che l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo e che, come chiarito nella C.M. n. 326/97, è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle.

Ne consegue che le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI, al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.

Eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l’uso privato del veicolo assegnato dovranno quindi essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
 

(MF/ms)




Cessioni crediti edilizi: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 240/2025 del 15 settembre 2025, interviene su una delle principali criticità emerse dopo le recenti modifiche normative alla cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi, chiarendo i limiti e le possibilità operative a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 e della relativa Legge di conversione.

Nuovi divieti sulla cessione del credito: il contesto – Dal 29 maggio 2024 è stato introdotto il divieto per i beneficiari delle detrazioni previste dall’art. 121, comma 2 , D.L. n. 34/2020, di optare per la cessione delle rate residue non ancora fruite delle detrazioni stesse. Il blocco riguarda i cosiddetti “bonus edilizi” e si applica a coloro che, avendo sostenuto spese per interventi agevolati negli anni 2020-2024, intendevano cedere solo le rate residue delle detrazioni aspettanti, non ancora godute tramite dichiarazione dei redditi.

Chiarimenti operativi dell’Agenzia: chi è bloccato e chi no – L’Agenzia specifica che il divieto non si applica alle aziende o ai soggetti che abbiano già acquisito il credito tramite sconto in fattura, e che risultano cessionari dei crediti. In sostanza:

  • il beneficiario originario della detrazione non può più “smobilizzare” le rate residue cedendole a terzi dopo il 29 maggio 2024;
  • tuttavia, il cessionario che, ad esempio, abbia acquisito il credito a seguito di sconto in fattura (o altra forma di cessione), può continuare a cedere i crediti ancora presenti in piattaforma e non ancora utilizzati in compensazione, conformemente alle regole (limiti e tracciabilità) dell’art. 121 D.L. n. 34/2020.
In pratica, la “catena” successiva di cessioni dei crediti già circolanti nel sistema (purché rispettino i vincoli di numero e tipologia di cessionari previsti) NON è interrotta dal nuovo divieto, che si applica solo ai beneficiari originari e solo alle rate residue non ancora fruite.

Rilevanza fiscale per i professionisti – È confermato che la cessione dei crediti a fronte di prestazioni professionali rappresenta un provento imponibile, da tassare ai sensi dell’art. 54 TUIR. Questo aspetto resta invariato.

Raccomandazioni pratiche – I commercialisti devono distinguere tra beneficiario originario della detrazione e cessionario del credito in relazione ai limiti posti dal D.L. n. 39/2024. Le aziende che abbiano maturato crediti tramite sconto in fattura e li detengano nel proprio cassetto fiscale possono utilizzarli per compensare debiti tributari, oppure possono ancora cederli (nei limiti delle norme vigenti). È necessario porre la massima attenzione alle modalità e ai limiti di ulteriori cessioni, che restano soggette alle restrizioni del sistema (numero massimo e soggetti abilitati alla ricezione).

Tabella di sintesi – Cessione dei crediti edilizi post D.L. n. 39/2024
 

Soggetto coinvolto Cosa può fare dopo il 29/05/2024 Limiti/Note principali
Beneficiario originario (detentore detrazione non fruita) Non può più cedere le rate residue di detrazione Divieto assoluto su rate residue
Cessionario (ad es. impresa che ha operato sconto in fattura) Può continuare a cedere i crediti presenti nel cassetto fiscale Nei limiti, secondo art. 121 D.L. n. 34/2020
Ulteriori cessionari (banche, intermediari, assicurazioni) Possono ricevere crediti secondo regole “tracciate” Consentite solo cessioni qualificate
Compensazione tramite F24 Resta sempre possibile su crediti disponibili Necessario rispetto delle regole generali

 
(MF/ms)




Assegnazione agevolata ai soci entro il 30 settembre

In vista della scadenza del 30 settembre 2025 per l’effettuazione delle operazioni di assegnazione agevolata ex L. 207/2024 è utile riepilogare le indicazioni fornite dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria e notarile con specifico riguardo ai soci assegnatari.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 31 della L. 207/2024, le agevolazioni sono concesse a condizione che i soci siano iscritti a libro soci, ove prescritto, al 30 settembre 2024, o che lo siano entro il 31 gennaio 2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

La disposizione ha la ratio di evitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare in prossimità dell’atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delle agevolazioni.

La norma dispone l’iscrizione a libro soci, “ove prescritto”, entro il 30 settembre 2024; per le società di persone e le altre società non obbligate alla tenuta del libro soci, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2026 (cap. I, Parte I, § 2) occorre che, alla data di riferimento, la qualifica di socio sia
provata con titoli idonei aventi data certa.

L’ingresso nella compagine sociale di uno o più soggetti dopo il 30 settembre 2024 non fa venir meno i benefici; questi ultimi vengono però riservati ai soci che erano tali alla data del 30 settembre 2024 (gli altri soci, scontano invece l’imposizione ordinaria).

Nel rispetto del requisito di “socio” nei termini sopra descritti, non sussistono limitazioni legate alla natura giuridica (persone fisiche o giuridiche), né al regime fiscale (IRPEF o IRES), né alla residenza fiscale (italiana o estera). È però utile prendere in considerazione alcune casistiche particolari.

Lo Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 46-2023/T (§ C.3.1) ha precisato che il socio che può godere dell’agevolazione deve essere titolare della proprietà della partecipazione o almeno esserne nudo proprietario; l’usufruttuario di una partecipazione, invece, non essendo considerato socio dal Fisco (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) non potrà godere dei vantaggi fiscali previsti (sul punto, esistono però orientamenti contrastanti della giurisprudenza).

Più in generale, in merito alle eventuali modifiche della quota di partecipazione, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. I, Parte I, § 2) ha precisato che la percentuale a cui fare riferimento al fine di attribuire la parte corretta del patrimonio sociale all’atto dell’assegnazione è quella esistente al momento dell’assegnazione medesima.

In presenza di un socio assegnatario in comunione legale dei beni, secondo la soluzione preferibile dai notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.2), “si potrà godere dell’agevolazione per intero e non limitatamente alla metà corrispondente all’assegnazione in suo favore”; tuttavia, proseguono i notai, qualche dubbio potrebbe emergere partendo dalla contraria posizione dell’Amministrazione finanziaria in ordine alle agevolazioni prima casa (applicabile nella misura del 50% ove uno solo dei coniugi acquirenti in comunione legale sia in possesso dei requisiti; cfr. circ. n. 38/2005, § 2.1).

Il regime agevolato, secondo la prassi notarile (studio n. 46-2023/T, § C.3.3) e dell’Amministrazione finanziaria (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) è ammesso anche nel caso di subentro dell’erede nella qualità di socio successivamente alla data del 30 settembre 2024, a seguito della accettazione dell’eredità da parte dell’erede medesimo; infatti, in questa ipotesi, non si realizza una cessione volontaria della partecipazione.

Tra le casistiche particolari, è stato poi esaminato il caso del socio assegnatario in caso di subentro per fusione e per scissione, nonché il caso delle partecipazioni intestate a società fiduciarie (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2.1 e studio n. 46-2023/T, § C.3.4 e C.3.5).

In ossequio al principio di continuità fiscale, è ammessa l’assegnazione agevolata nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, purché questi siano tali alla data di riferimento, fissata, come detto, al 30 settembre 2024.

Inoltre, possono risultare assegnatarie anche le società fiduciarie purché iscritte tra i soci alla data di riferimento e sia provato che il rapporto fiduciario sia sorto in data anteriore.

Non è invece pacifica l’applicazione delle disposizioni agevolative in caso di assegnazione di beni immobili in favore di terzi, per scelta del socio. I notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.7) specificano, infatti, che se il “terzo” non è un socio o è divenuto tale in data successiva al 30 settembre 2024, si dovrebbe, in linea di principio, concludere per la soluzione negativa stante la mancanza della qualifica di socio in capo al soggetto assegnatario. Tuttavia, una possibile apertura potrebbe delinearsi, secondo i notai, nel caso in cui tra la società e il socio sia stipulato un contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.): in tal caso, l’acquisto si perfezionerebbe medio tempore in capo al socio, fino a quando il terzo non dichiari di “volerne profittare”. Non esistono però conferme sul punto da parte del Fisco.
 

(MF/ms)




“Il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile del territorio”: incontro a Como con la prof.ssa Dubini

La Rete Lariana per la Sostenibilità prosegue gli incontri di approfondimento sul tema dell’identità del territorio del Lario. Il prossimo appuntamento riguarda l’aspetto della cultura, per lo sviluppo sostenibile, ed è previsto a Como, nella sede della camera di commercio Como Lecco.

“Il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile del territorio”, martedì 30 settembre 2025, dalle 10.30 a  Como, Via Parini 16 (sede Camera di Commercio Como Lecco).

Interviene la prof.ssa Paola Dubini, che ha un’esperienza che le consente di portare al pubblico riflessioni e prospettive su come cultura, creatività e sostenibilità possano intrecciarsi per generare valore a lungo termine, contribuendo alla costruzione di ecosistemi culturali resilienti e inclusivi.

La partecipazione è gratuita, per procedere all’iscrizione si invita a consultare il sito camerale con il programma, alleghiamo locandina.

(SN/am)




Presentazione vademecum CONAI sul Nuovo regolamento imballaggi: webinar 30 settembre 2025

Conai ha lavorato ad un vademecum relativo al tema imballaggi e rifiuti derivanti da imballaggi.
A fine mese di settembre, propone un webinar in cui presentare il nuovo strumento a servizio di tutti gli operatori coinvolti:

“Nuovo Regolamento imballaggi: presentazione vademecum CONAI sulle misure di prevenzione e sui criteri di progettazione”
Martedì 30 settembre 2025 – dalle ore 11.00 alle 12.00.

Il webinar è fruibile ESCLUSIVAMENTE IN STREAMING e la partecipazione è gratuita.

Una volta confermata la presenza tramite registrazione sul sito, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo e-mail indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.

L’oggetto dell’incontro è la presentazione del nuovo vademecum CONAI di ricognizione normativa del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) che focalizza l’attenzione sulle principali prescrizioni di sostenibilità per le imprese legate alla progettazione degli imballaggi.
Durante l’evento verrà presentato il documento che raccoglie le misure di prevenzione e gli obblighi che ne derivano per le imprese secondo il nuovo Regolamento 2025/40.
Lo strumento è pensato per supportare aziende e associazioni nell’identificazione degli ambiti di intervento necessari per garantire la conformità alla nuova normativa europea.
Il webinar, a carattere operativo, sarà inoltre un’occasione per presentare le novità in corso sul fronte della legislazione secondaria e della standardizzazione tecnica a livello europeo.

(SN/am)
 




Bando Imprese Femminili 2025: valorizzare l’innovazione e la creatività

La Camera di Commercio di Como-Lecco ha avviato la prima edizione del Premio “Imprese Femminili 2025: valorizzare l’innovazione e la creatività”, un’iniziativa pensata per sostenere e valorizzare le imprese femminili del territorio che si distinguono per innovazione, creatività, sostenibilità e attenzione al benessere dei lavoratori.

Il Premio mette a disposizione una dotazione complessiva di € 15.000,00, suddivisa in cinque riconoscimenti da € 3.000,00 ciascuno, destinati alle imprese e professioniste che sapranno interpretare al meglio le potenzialità di sviluppo locale, anche in connessione con i grandi eventi e riconoscimenti che interesseranno il nostro territorio: dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al Bicentenario di Alessandro Volta del 2027, fino al riconoscimento di Como come Città Creativa UNESCO.

Le candidature possono essere presentate dal 15 settembre al 10 ottobre 2025, esclusivamente via PEC, secondo le modalità indicate nell’avviso ufficiale.

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco: https://www.comolecco.camcom.it/archivio27_bandi-ed-opportunita_0_180.html

Per chiarimenti e ulteriori dettagli: progetti.strategici@comolecco.camcom.it – PEC: cciaa@pec.comolecco.camcom.it

(MP/am)