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Confapi all’Ambasciata di Haiti: al centro packaging e spreco alimentare

Anna Paola Cavanna, Delegata nazionale Confapi, ha incontrato a Roma l’Ambasciatore di Haiti, S.E. Gandy Thomas, presso l’Ambasciata haitiana, per un confronto sui temi del packaging e dello spreco alimentare. Al centro del dialogo, il ruolo strategico del packaging nella riduzione del food waste. In questo ambito, anche alla luce dell’incarico dell’Ambasciatore come Rappresentante permanente di Haiti presso la FAO, è emerso come soluzioni di confezionamento pratiche, sostenibili e innovative possano rappresentare un alleato fondamentale nella lotta allo spreco alimentare.
A margine dell’incontro, Cavanna ha consegnato il “White Paper” elaborato da Confapi e denominato “Packaging and Made in Italy: the language of sustainable innovation”. Un documento molto apprezzato dall’Ambasciatore che offre una panoramica approfondita del settore del packaging in Italia, con i dati relativi al 2024 e i preconsuntivi relativi al 2025, con un focus specifico proprio sul tema del food waste.

“Il White Paper propone una visione costruttiva e collaborativa, un percorso che vede la nostra Confederazione fortemente impegnata: sostenere l’industria italiana del packaging – sottolinea Cavanna – significa rafforzare il Made in Italy, valorizzare il contributo delle imprese, consolidare le filiere (in particolare quella alimentare, che assorbe il 77,9% della produzione), accompagnare la duplice transizione digitale e sostenibile e fornire un supporto concreto alla crescita dei distretti industriali. Un dialogo continuo e strutturato tra imprese, associazioni e istituzioni rappresenta la chiave per costruire una visione condivisa e sostenibile per il futuro del Paese”.

 




Packaging. Confapi, rischio per continuità produttiva pmi

“La filiera del packaging sta attraversando una fase di forte criticità, determinata dall’aumento dei costi energetici e dalla crescente instabilità nelle forniture di materie prime. Le tensioni geopolitiche e le difficoltà logistiche stanno generando rincari diffusi su plastiche, carta, alluminio, adesivi e componenti chimici, con effetti immediati sui costi di produzione e sulla capacità delle imprese di programmare le attività”. Lo afferma Anna Paola Cavanna, delegata nazionale al packaging di Confapi.

“Si tratta di una pressione che colpisce in modo diretto le Pmi del settore – aggiunge –, cuore della filiera, con impatti concreti sulla sostenibilità economica delle lavorazioni e sulla continuità delle forniture, in particolare nei comparti alimentare e farmaceutico. Il packaging è un elemento essenziale per il funzionamento delle filiere industriali e per la disponibilità dei prodotti sul mercato. Le imprese stanno affrontando uno shock simultaneo su energia, materie prime e logistica che richiede risposte rapide e concrete”.

“Per questo, si richiama oggi l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di interventi urgenti per contenere il costo dell’energia, garantire maggiore stabilità negli approvvigionamenti e preservare la competitività del sistema produttivo”, conclude Cavanna.
 




Camisa: ristabilite regole transizione 5.0, continuare collaborazione governo-imprese

 

“È stato un lavoro di squadra, abbiamo lavorato tutti perché indubbiamente era stata lesa la fiducia tra le Istituzioni e le rappresentanze datoriali”. Lo ha dichiarato il Presidente, Cristian Camisa, al termine del tavolo svoltosi al Mimit su Transizione 5.0. “La riunione – ha spiegato – ristabilisce quindi quelle regole che si devono avere. Siamo soddisfatti perché le imprese potranno avere quello che meritavano, quello che era stato promesso, ovvero il miliardo e mezzo per transizione 5.0. Viviamo già una situazione particolarmente complicata, quindi poter far sì che tutto quello che viene promesso sia portato avanti è una precondizione che avrà degli effetti benefici anche sulle future misure. Come mondo delle piccole industrie – ha aggiunto il Presidente – noi siamo stati quelli probabilmente maggiormente colpiti e qualora questo risultato non fosse stato raggiunto, le nostre imprese avrebbero avuto grandi problemi di liquidità. Bene così, avanti con questa collaborazione perché in un momento come questo – ha concluso Camisa – è fondamentale che le parti datoriali e le Istituzioni lavorino congiuntamente per cercare di arrivare a degli obiettivi concreti”.

 

 




Dividendi e partecipazioni

L’art. 11 del DL 38/2026 ha eliminato le previsioni che vincolavano l’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l’applicazione della participation exemption (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000 euro.

L’abrogazione decorre in modo retroattivo dal 1° gennaio 2026, rendendo sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Le norme ora abrogate dal decreto fiscale stabilivano, come si ricorderà, che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell’esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la partecipazione nell’emittente:

  • fosse almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
  • in alternativa, avesse un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.
Per le plusvalenze, l’ulteriore condizione della soglia di partecipazione avrebbe riguardato le azioni o quote acquisite dal 1° gennaio 2026; pertanto, le norme abrogate retroattivamente non avranno effetto sui soggetti che realizzano plusvalenze su partecipazioni nel 2026, tenuti a rendicontare la fiscalità delle cessioni solo nella dichiarazione da presentarsi nel 2027.

Analogo discorso vale per le disposizioni sui dividendi introdotte dalla L. 199/2025, le quali si dovevano applicare alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, in quanto i dividendi percepiti nel 2026 saranno rendicontati nel modello REDDITI 2027.

Più nell’immediato, vengono meno anche gli obblighi di ricalcolo dell’acconto 2026 di cui all’art. 1 comma 54 della L. 199/2025, i quali prevedevano in sostanza la rideterminazione dell’imposta storica del 2025 ipotizzando, solo a questi specifici fini, che le disposizioni allora introdotte in tema di dividendi e plusvalenze fossero già in vigore: sotto questo profilo, quindi, la determinazione degli acconti con il metodo storico seguirà le ordinarie regole.

In realtà, se a un primo esame l’intervento del DL 38/2026 ha fatto sì che le disposizioni in materia della L. 199/2025 siano tamquam non essent, vi potrebbero essere specifici casi in cui esse hanno già esplicato i propri effetti: si tratta delle situazioni, disciplinate dall’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73, in cui è previsto il prelievo della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in relazione ai quali era stata prevista la verifica del requisito partecipativo del 5% (o del valore fiscale di 500.000 euro della partecipazione) in capo alla società italiana che opera in qualità di sostituto d’imposta.

Fermo restando che doveva trattarsi di distribuzioni di utili o riserve deliberate dal 1° gennaio 2026, è possibile che, in difetto del requisito partecipativo, una società residente abbia erogato alla propria socia Ue con partecipazioni “sotto soglia” un dividendo operando la ritenuta convenzionale (di regola il 15%) anziché quella dell’1,20%.

Posto che il DL 38/2026 non regola tali situazioni, una soluzione può essere trovata ricordando che le ritenute sui dividendi erogati dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 devono essere versate entro il 16 aprile 2026 (artt. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97). Si potrebbe, conseguentemente, restituire al socio la differenza tra la ritenuta convenzionale operata e quella ridotta dell’1,20% prevista per le società Ue/See, e procedere al versamento della ritenuta dell’1,20% entro il prossimo 16 aprile.

Ad esempio, per un dividendo di 100.000 euro corrisposto alla partecipante che detiene una quota del 4%, l’importo netto pagato è pari a 85.000 euro, ipotizzando l’aliquota del 15%; la società italiana potrebbe quindi restituire alla partecipante 13.800 euro, pari alla differenza tra la ritenuta convenzionale applicata e la ritenuta di 1.200 euro prevista dal comma 3-ter dell’art. 27 del DPR 600/73, procedendo poi al versamento di quest’ultima.

Quanto alla documentazione, le condizioni sostanziali di legge (tipicamente, l’assoggettamento all’imposta sulle società del percipiente nel proprio Stato di residenza) risultano già dalla modulistica presentata alla società italiana ai fini del prelievo ridotto su base convenzionale (modello A), e la residenza del percipiente medesimo in uno Stato Ue/See idem.

Al fine di evitare qualsiasi tipo di contestazione (frequente in tali contesti) e di garantire la posizione della società italiana potrebbe, però, essere opportuna una integrazione di tale documentazione, al fine di formalizzare che, a seguito della sopravvenuta modifica normativa, il prelievo richiesto è quello di cui dall’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73 e che sussistono allo scopo i requisiti previsti dalla norma stessa.
 

(MF/ms)




Premiazione annuale aziende associate: anniversario di fondazione

Confapi Lecco Sondrio sta predisponendo l’elenco delle aziende associate che nel 2026 festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
 
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste fasce di inviare una mail all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di aggiornare i nostri database.

L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.
 
(SG/sg)




Messaggio del Presidente Camisa su “Transizione 5.0”: ripristinato il patto di fiducia con le imprese

Care Colleghe, Cari Colleghi,
 
vi informo che si è appena concluso presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo di confronto sul piano Transizione 5.0, convocato per risolvere le gravi criticità emerse a seguito dell’ultimo decreto fiscale, che aveva previsto un taglio lineare del 65% sul credito d’imposta richiesto dalle aziende.
 
Il Governo ha presentato una soluzione per tutelare gli investimenti già avviati, puntando al sostanziale ripristino delle risorse originali:
 
  • Ripristino della base di 1,3 miliardi di euro prevista dalla Legge di Bilancio (rispetto ai 537 milioni previsti nel Decreto Fiscale)
  • A questo plafond si aggiungeranno ulteriori 200 milioni di euro, per un totale complessivo di 1,5 miliardi di euro.
 
Le risorse sono destinate alle imprese che hanno prenotato i fondi tra il 7 e il 27 novembre, con domande tecnicamente ammissibili e investimenti già effettuati. Lo stanziamento permetterà di coprire circa il 90% della richiesta originale, neutralizzando quasi totalmente il taglio previsto dal Decreto Fiscale. Un risultato che rappresenta il massimo sforzo possibile alla luce dei vincoli di bilancio e del complesso quadro geopolitico attuale.
 
L’esito del tavolo rappresenta un segnale di responsabilità da parte del Governo nel ristabilire il clima di fiducia con il tessuto produttivo italiano.
 
Dopo giorni di confronto serrato e di costante pressing, condotto con determinazione da tutto il sistema Confapi a livello nazionale e territoriale, è stato finalmente rispettato il patto di fiducia con le imprese. Chi ha pianificato e investito basandosi sulle norme vigenti non poteva essere penalizzato a posteriori. La soluzione proposta oggi sarà inserita nel Decreto Fiscale in corso di conversione al Senato.
Non mancheremo di tenervi aggiornati.

 

Cristian Camisa
Presidente nazionale




ETS2: prima comunicazione annuale entro 30 aprile 2026

La precedente circolare Confapi in questa materia è stata la n. 234 del 27 Marzo 2025.

Ora si avvicina la scadenza della prima comunicazione annuale Ets2, quella del 30 aprile 2026; riguarda le emissioni climalteranti prodotte da edilizia, trasporti e dai settori energetici e manifatturieri esclusi dal mercato delle quote di emissione tradizionale Ets1. L’obbligo non ricade sull’utente finale (chi guida veicoli o chi riscalda case e imprese), ma sui fornitori che immettono in consumo i combustibili nei settori edifici, trasporto stradale e piccola industria.  
Si segnala l’avviso sul sito di Ecocamere del 2 marzo 2026.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite la Scrivania Telematica ETS2 del Portale EU ETS – Italia, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Qui la pagina web del sito del GSE

(SN/am)




Rentri: dal 14 aprile 2026 cessazione delle modalità operative di sicurezza

Nella sezione “avvisi” del  portale RENTRI è stata pubblicata la comunicazione di cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale.
L’evento di cui all’avviso del 13 febbraio 2026 alle ore 09:00, il quale ha causato la parziale e temporanea indisponibilità dei servizi RENTRI, è da considerarsi chiuso.
Pertanto, dal 14 aprile 2026, vi sarà il ripristino delle regolari modalità operative dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale e non è più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026. 

Considerato che la legge n. 26 del 27 febbraio 2026 prevede che dal 1 marzo al 15 settembre il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore, dal 14 aprile al 15 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI possono emettere il FIR nelle seguenti modalità:

  • digitale: resta digitale fino all’accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono digitalmente; la stampa non sostituisce il FIR digitale; è obbligatoria la trasmissione dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi;
  • cartaceo: gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve usare la stessa modalità. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.
La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera dovrà usare la stessa modalità.
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

La news è stata pubblicata anche sul sito istituzionale dell’Albo.

Si allegano le slides contenenti la descrizione in dettaglio delle modalità operative di gestione dei FIR fino al 15 settembre. Per l’assistenza in tema Rentri, in associazione è disponibile Silvia Negri.

(SN/am)




Lavoro agile: informativa annuale scritta obbligatoria in tema salute e sicurezza

Si segnala la novità introdotta dalla recente legge 11 marzo 2026, n. 34, rubricata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”: introduce importanti novità in tema salute e sicurezza per coloro che svolgono le prestazioni lavorative in modalità agile.
Nello specifico, all’art. 11 apporta una modifica all’articolo 3 del D.lgs. 81/2008 introducendo il comma 7-bis che, per quanto attiene all’utilizzo del videoterminale e degli altri dispositivi portatili (tablet, auricolari, smartphone), prevede la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale.

La norma stabilisce che quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo assolve agli obblighi di sicurezza (con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali) tramite la consegna di un’informativa scritta. Si tratta di spazi in cui il datore di lavoro non esercita alcun controllo diretto o potere di intervento. La norma non fornisce un elenco esplicito ma il concetto abbraccia tipicamente l’abitazione del lavoratore o altri luoghi privati e pubblici scelti da quest’ultimo per operare da remoto.
L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi a questa particolare modalità di esecuzione della prestazione. Resta in ogni caso fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. 
È prevista una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi o ammenda) a carico del datore di lavoro o del dirigente nel caso in cui omettano di adempiere a tale obbligo informativo.

La norma è pienamente operativa e non necessita di ulteriori decreti attuativi o adempimenti amministrativi per entrare in vigore. Dal momento che la mancata informativa espone il DL a una sanzione penale, è nel suo esclusivo interesse dimostrare in modo inequivocabile di aver adempiuto all’obbligo. 

Si allega il testo dell’informativa che era già disponibile ai sensi dell’art.22 comma 1 della legge 81/2017 e che può essere opportunamente personalizzata.
 
(SN/am)
 




DPI per la protezione delle vie respiratorie: fit test annuale

La novità riguarda i responsabili e gli addetti che hanno l’obbligo di indossare maschere di protezione per le vie respiratorie, in occasione dello svolgimento di mansioni che li espongono a rischi per la salute.
Il fit test è una prova indispensabile per proteggere i lavoratori dai rischi respiratori. L’esecuzione accurata del test da parte di personale competente sono essenziali per la sicurezza sul lavoro.

Fino ad ora, il fit test andava ripetuto in caso di:

  • Cambio di respiratore (taglia, stile, modello, materiale o marca)  
  • Almeno ogni 3 anni    
  • Cambiamenti fisici significativi del lavoratore (peso, viso, denti)  
La normativa recente sulla protezione delle vie respiratorie (APVR) nei luoghi di lavoro, aggiornata con la norma UNI 11719:2025 (in vigore da fine 2025), impone infatti nuovi obblighi rigorosi: 
  • Fit Test annuale per maschere a tenuta,
  • formazione e addestramento pratico obbligatori,
  • adozione di un Programma di Protezione (PPVR) strutturato per la scelta e manutenzione dei DPI
Il Fit Test serve a verificare la tenuta dei facciali (maschere) sul volto del lavoratore. Per le maschere a tenuta, non è consentito l’uso a personale portatore di barba, baffi o peluria che comprometta la tenuta.
Gli altri elementi di questa novità si possono così riassumere:
  • UNI 11719:2025: sostituisce la versione 2018, rappresentando la guida tecnica aggiornata per la scelta, l’uso e la manutenzione degli APVR.
  • Formazione e addestramento: i lavoratori che indossano APVR devono ricevere addestramento pratico, che include la prova di tenuta e le procedure di emergenza.
  • Programma di protezione (PPVR): le imprese devono implementare un programma strutturato che definisca ruoli (responsabile, addestratori) e manutenzione dei DPI.
  • Riferimento normativo: la legge 215/2021 ha modificato il D.lgs. 81/08, vincolando la scelta dei DPI alle norme UNI più recenti. 
La mancata applicazione di tali misure espone il datore di lavoro a sanzioni penali. 

(SN/am)