Cena d’estate del Gruppo Giovani: mercoledì 7 luglio 2021
Si allega il modulo di adesione da inviare compilato entro il 2 luglio 2021 alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco alla mail stefania.giussani@api.lecco.it
(SG/sg)
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Si allega il modulo di adesione da inviare compilato entro il 2 luglio 2021 alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco alla mail stefania.giussani@api.lecco.it
(SG/sg)
Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 1.3% (variazione annuale) e a + 0,9% (variazione biennale).
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975% e + 0,675%.
(MP/bd)
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2021 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 161.9903 |
| Peso Argentino | 114,2081 |
| Dollaro Australiano | 1,5653 |
| Real Brasiliano | 6,4462 |
| Dollaro Canadese | 1,4732 |
| Corona Ceca | 25.5584 |
| Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 7,8109 |
| Corona Danese | 7,4362 |
| Yen Giapponese | 132,569 |
| Rupia Indiana | 88,9171 |
| Corona Norvegese | 10,0931 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6817 |
| Zloty Polacco | 4,5281 |
| Lira Sterlina | 0,86258 |
| Leu Rumeno | 4,925 |
| Rublo Russo | 89,8737 |
| Dollaro USA | 1,2146 |
| Rand Sud Africa | 17,0766 |
| Corona Svedese | 10,1471 |
| Franco Svizzero | 1,0968 |
| Dinaro Tunisino | 3,3211 |
| Hryvnia Ucraina | 33,5164 |
| Forint Ungherese | 353,6471 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/bd)
Si segnala l’opportunità di formazione offerta dalla Camera di Commercio Lecco – Como in tema di gestione rifiuti.
Le tre sessioni affrontano tre grossi capitoli del tema, approfondendo le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020.
Lunedì 28 giugno (3 ore): principi base di gestione rifiuti
Martedì 6 luglio (3 ore): sottoprodotti e “end of waste”
Lunedì 12 luglio (5 ore): gestione documentale + tema della manutenzione
Il corso si rivolge non soltanto a coloro che si occupano di gestione operativa e adempimenti obbligatori, ma ai titolari o rappresentanti delle imprese che vogliano un aiuto per poter accompagnare la transizione ecologica delle piccole e medie imprese del territorio verso un modello di economia circolare, il cui obiettivo è la riqualificazione e il riposizionamento competitivo delle imprese e delle filiere.
In allegato il calendario e il link al programma del ciclo di incontri, disponibile anche sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco, dove è possibile iscriversi anche solo ad alcune sessioni, per ricevere il link e poter partecipare.
(SN/bd)
Come si anticipava in aprile, il Rentri (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è in preparazione. Sulla homepage ufficiale del sistema è inserito un cronoprogramma che mostra i vari step che sono in corso.
A partire dalla fine giugno, per quattro mesi, le imprese possono testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore Ict, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.
Per allineare il nostro Paese alle attuali Direttive Comunitarie, è fondamentale l’adozione di un registro elettronico nazionale che favorisca il passaggio all’economia circolare. Stanno collaborando l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Unioncamere e il sistema camerale italiano, per garantire il rispetto della linea imposta dal Ministero della Transizione Ecologica e degli obiettivi esplicitati nel Pnrr.
(SN/bd)
Emerge che la produzione in Italia di rifiuti speciali (quelli prodotti dalle attività economiche) sfiora 154 milioni di tonnellate, in linea con la crescita del Pil (+7,3%): da attività manifatturiere deriva il 18,9% del totale. In termini quantitativi prevalgono i rifiuti da attività di costruzione e demolizione (45,5%) e quelli da attività di trattamento rifiuti e risanamento (25,1%).
Nel complesso risulta che le attività di gestione avviano a recupero il 68,9% dei rifiuti speciali, mentre solo il 7,3% viene smaltito in discarica. Tuttavia ci sono margini di miglioramento ad esempio per i veicoli fuori uso: l’Italia si attesta al di sotto della percentuale richiesta dall’Unione Europea in termini di recupero totale del veicolo (84,2% contro un target europeo del 95%).
(SN/bd)
(GF/gf)
(FV/fv)
Secondo il Ministro, “il 16 giugno l’Agenzia delle Entrate effettuerà un pagamento a tutti coloro che hanno beneficiato del primo intervento, dello stesso importo”.
Il numero delle domande relative all’agevolazione del decreto Sostegni è stato leggermente inferiore al previsto: le risorse non utilizzate sia nel Dl 41/2021, sia nell’intervento che ripete il Dl 41/2021 saranno poi utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto.
Nella medesima audizione il Ministero ha affermato che, accanto all’intervento che ripete quello del Dl 41/2021, si prevedono due misure integrative.
Una prima misura riguarda le partite Iva che possono chiedere un’integrazione basata sul calo medio mensile di fatturato 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
Secondo le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, riportate dal Ministro, circa 280.000 partite Iva dovrebbero ricevere un contributo maggiore con l’integrazione, mentre circa 360.000 partite Iva potrebbero ottenere un contributo per la prima volta (spostando il periodo di riferimento di tre mesi).
Per questi soggetti i coefficienti di calcolo previsti dal Dl Sostegni-bis sono più elevati rispetto a quelli del decreto precedente, secondo il Ministro, per compensarli del fatto che ricevono il contributo ora, una sola volta.
Stando a quanto affermato dal Ministro, il contributo integrativo potrà essere richiesto a partire dal 23 giugno e all’inizio di luglio verranno avviati i pagamenti.
La stima è che tali interventi valgano circa 3,4 miliardi.
La terza componente del fondo perduto si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.
Si prevede che i contribuenti (con fatturato inferiore a 10 milioni nel 2019) che hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio possano chiedere un contributo.
Questo intervento verrà attuato tenendo conto per ciascun contribuente dei ristori già percepiti nel 2020 e nella prima parte del 2021; si cercherà quindi di perequare, come affermato dal Ministro, “guardando chi ha avuto di più e chi ha avuto meno”.
Tali contributi saranno distribuiti al termine dell’estate prossima, sulla base dei risultati di esercizio.
Sul tema, si segnala che il CNDCEC il 15 giugno, ha presentato una lettera al Ministro dell’Economia Daniele Franco per denunciare l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “perequativo”.
Da qui la necessità, secondo il Consiglio nazionale, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.
La difficoltà era già stata segnalata durante l’audizione sul decreto “Sostegni-bis” dalla Commissione Bilancio della Camera del 3 giugno.
(MF/ms)
Tali disposizioni fanno parte del pacchetto di misure volte a riformare l’applicazione dell’Iva sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di paesi terzi.
Il decreto, molto atteso dagli operatori del settore, modifica in particolare il Dpr 633/72 e il Dl 331/93, riformando la disciplina delle vendite a distanza, introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella Ue ed estendendo l’ambito applicativo del regime dello sportello unico, che da Mini One Stop Shop (MOSS) diventa OSS (One Stop Shop).
Infatti, una delle principali novità della riforma concerne la possibilità di avvalersi del regime speciale (versione Ue e non Ue) non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma per una più vasta gamma di operazioni (la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella Ue, le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ecc.).
Anche per tali operazioni, perciò, sarà possibile dichiarare e versare l’Iva dovuta in altri Stati Ue nel solo stato di identificazione, mediante portale web, senza che il soggetto passivo sia tenuto a identificarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
Inoltre, posto che dal 1° luglio viene abolita l’esenzione Iva per le merci di valore trascurabile importate nella Ue, viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import One Stop Shop). Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro, è esente da Iva.
L’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 del Dpr 633/72).
Lo sportello unico “esteso”, dunque, contempla tre regimi speciali: OSS regime Ue, OSS regime non Ue e IOSS.
Possono registrarsi al regime Ue:
Infine, possono registrarsi all’IOSS tutti i soggetti passivi (stabiliti o meno nell’Unione, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro.
Tuttavia, i soggetti che non dispongono di una sede nell’Ue sono tenuti a nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l’Ue ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di Iva).
Alla luce di quanto descritto, dunque, un soggetto passivo con sede nell’Ue può avvalersi:
In concreto, un soggetto registrato in Italia all’OSS e/o all’IOSS trasmetterà in via elettronica le dichiarazioni indicanti le prestazioni/cessioni cui si applica il regime speciale e verserà in Italia l’Iva dovuta negli altri Stati membri.
La dichiarazione è presentata con cadenza trimestrale per l’OSS e con cadenza mensile per l’IOSS.
Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo.
Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.
La definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi speciali è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane e monopoli.
In ultimo, si precisa che il D.lgs. 83/2021 entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma che le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.
(MF/ms)