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Assolvimento dell’imposta di bollo su registri contabili elettronici

Con la risposta a interpello n. 346, pubblicata il 17 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, precisando che il comma 4-quater dell’art. 7 del Dl 357/94, come modificato dal Dl 34/2019, consente di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi.

Inoltre, l’imposta di bollo sui registri contabili tenuti in modalità informatica è assolta secondo l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, senza poter ricorrere per il versamento al contrassegno telematico o al modello F23.

Il comma 4-quater dell’art. 7 del Dl 357/94 dispone, in deroga al precedente comma 4-ter, che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si consideri, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:

  • risulti aggiornato sui supporti elettronici;
  • sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Avvalendosi di tale norma, l’istante intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf») e versare l’imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in «pdf»)”, utilizzando, alternativamente, il modello F23 (con codice tributo “458T”) oppure il modello F24 (codice tributo “1552”).

Si segnala che la norma citata è stata recentemente oggetto di chiarimenti con la risposta a interpello n. 236/2021.

In tale occasione, partendo dal presupposto che tenuta e conservazione fossero “concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità”, era stato precisato che l’introduzione e la modifica del comma 4-quater non ha comportato una deroga agli ordinari obblighi di conservazione dei registri tenuti con sistemi informatici, da realizzarsi mediante stampa cartacea o conservazione elettronica.

Era stato chiarito, inoltre, che la tenuta dei registri contabili in modalità elettronica determina l’assolvimento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 “indipendentemente dalla successiva conservazione”.

Nella risposta a interpello non è stata ribadita la medesima impostazione.

L’Agenzia, infatti, riconosce la portata innovativa dell’art. 12-octies del Dl 34/2019 che, intervenendo sull’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94, ha esteso l’operatività della norma dai soli registri Iva a qualsiasi registro contabile. Attraverso tale disposizione diventa possibile “derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva”, adempimenti che, di regola, sarebbero da assolvere entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sotto il profilo dell’imposta di bollo, viene ribadita la distinzione tra registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, oppure tenuti in modalità informatica. 

Nel primo caso, l’imposta è:

  • dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti (art. 16 della Tariffa Parte I allegata al Dpr 642/72);
  • assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. n. 92/2001, § 2.1) o su un nuovo blocco di pagine (circ. nn. 9/2002, § 8.2, e 64/2002);
  • versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Se i registri sono tenuti invece in modalità informatica – caso che ricorre nella fattispecie oggetto di interpello – l’imposta di bollo è:
  • dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: ris. n. 161/2007);
  • versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del Dm 17 giugno 2014)
 (MF/ms)



Perdite su mini crediti: deducibilità a scelta dell’impresa

Deducibilità a scelta dell’impresa decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Con la risposta a interpello n. 342 del 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della deducibilità, ai fini Ires, delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi.

In via preliminare, si ricorda che, con le modifiche a suo tempo introdotte dal Dl 83/2012 e dalla L. 147/2013, sono state ampliate le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite relative a crediti vantati nei confronti sia di debitori assoggettati a procedure concorsuali (e istituti assimilati), sia di debitori non soggetti a tali procedure.

Riguardo a questi ultimi, l’art. 101 comma 5 del Tuir stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, tra l’altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”).

A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

  • 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (intendendosi per tali quelle che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro);
  • 2.500 euro, per le altre imprese.
Pertanto, la perdita afferente a un credito di 2.000 euro, “scaduto” il 25 maggio 2020 e non ancora incassato al 31 dicembre 2020, è deducibile nel periodo d’imposta 2020 “solare” (modello REDDITI 2021), previa imputazione del componente negativo a conto economico, senza la necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi “certi e precisi” (quali, ad esempio, la persistente assenza del debitore, i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive, ecc.).

La perdita è deducibile anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione.

In pratica, la svalutazione dei “mini crediti” può essere interamente dedotta ex art. 101 comma 5 del Tuir, senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 comma 1 dello stesso Tuir (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).

Quanto all’esercizio di deducibilità, con una disposizione di carattere interpretativo (e, dunque, con effetto retroattivo), l’art. 13 comma 3 del D.lgs. 147/2015 ha stabilito che le svalutazioni contabili dei suddetti “mini crediti”, deducibili a decorrere dall’esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

In pratica, viene consentito al contribuente di rinviare la deduzione, come perdite, delle svalutazioni relative ai c.d. “mini crediti” al momento dell’eliminazione del credito stesso dal bilancio, evitando così l’automatica “trasformazione” delle svalutazioni stesse in perdite e i connessi problemi di gestione.

Pertanto, come confermato dalla risposta n. 342/2021, per effetto di tale disposizione, compete all’impresa creditrice la scelta circa l’esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale (nel nostro caso, avvenuta scadenza del termine di pagamento da più di sei mesi).

In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili “analitiche” o “forfetarie”, la scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all’impresa creditrice, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

Ciò posto, laddove i “mini crediti” siano stati interamente svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita prima del loro stralcio dal bilancio, l’utilizzo del fondo svalutazione afferente ai medesimi crediti, all’atto della loro eliminazione dal bilancio, sarà fiscalmente irrilevante.

In altri termini, la cancellazione in bilancio dei “mini crediti” svalutati e dedotti in un esercizio precedente, non implicando più alcuna deduzione, non produce effetti fiscali.

Inoltre, se prima della cancellazione dal bilancio, i “mini crediti”, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, vengono incassati in tutto in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.

(MF/ms)
 




Elemaster: “La carenza di personale tecnico un possibile freno alla crescita”

La Provincia di Lecco del 19 maggio 2021, parla Valentina Cogliati della nostra azienda associata Elemaster.




Pmi lombarde: contributi a fondo perduto per la ricapitalizzazione

Regione Lombardia offre una opportunità di intervento finanziario mediante un contributo a fondo perso e finanziamento per investimenti, alle pmi costituite in società di capitali che aumentano il proprio patrimonio con conferimenti in capitale, oppure a professionisti, ditte individuali o società di persone che intendono trasformarsi in società di capitale.

Trasformazione in società di capitali

I professionisti, le ditte individuali o le società di persone che intendono trasformarsi in società di capitali e che deliberano un aumento di capitale di almeno 25.000,00 euro, possono ottenere un contributo a fondo perso del 30% con un massimo di 25.000,00 euro di contributo, che andrà iscritto a riserva non distribuibile.

Aumento di capitale di pmi già costituite

Se viene deliberato un aumento di capitale di almeno 75.000,00 euro è riconosciuto un contributo a fondo perso del 30% con un massimo di contributo di 100.000,00 euro. L’apporto di capitale può essere sottoscritto sia da soci pre esistenti che da nuovi ingressi nella compagine sociale. Il contributo sarà iscritto a riserva.

Le imprese che chiederanno il contributo per aumento di capitale sociale potranno contemporaneamente avere accesso anche ad un finanziamento agevolato destinato a sostenere programmi di investimento tra i quali quelli in beni strumentali. Il finanziamento potrà arrivare sino a 4 volte l’aumento di capitale deliberato, con un massimo di un milione, erogato da Finlombarda e garantito dalla Regione in alternativa al Fondo centrale/confidi. Il programma di investimento deve essere realizzato entro 12 mesi.

In tutti i casi gli aumenti di capitale dovranno apportare risorse nuove e non essere trasformazioni di accantonamenti, riserve o anticipazioni dei soci già esistenti.

La delibera di trasformazione in società di capitali, ovvero di aumento del capitale sociale, deve essere successiva alla data del 14 maggio 2021 e perfezionata con i conferimenti entro 60 giorni dalla concessione dell’agevolazione regionale di contributo a fondo perso.

La data di apertura del bando sarà fissata a breve, nel frattempo, alleghiamo i testi ufficiali relativi al nuovo strumento agevolativo.

Alleghiamo il testo integrale delle delibera di Regione Lombardia e la sintesi con le misure più significative. 

(MP/am)




Aumento prezzi materie prime, la lettera di Casasco al Governo

Come molti di voi sanno negli ultimi mesi c’è stato un forte rincaro dei prezzi delle materie prime (acciaio, plastica e legno su tutti).

Confapi da settimane sta cercando di porre l’attenzione su questo tema, a livello nazionale e europeo, che sta mettendo in seria difficoltà molte nostre aziende.

Lunedì 17 maggio scorso il presidente di Confapi Maurizio Casasco ha inviato una lettera, che vi alleghiamo, su questo argomento ai Ministri dell’Economia, Sviluppo Economico e Affari Esteri per cercare una soluzione il più in fretta possibile.

Appena ci saranno novità, sarà nostra premura informarvi tempestivamente.

(MP/am)




Webinar 24 maggio 2021: “Lombardia e Regno Unito: fare impresa dopo la Brexit”

Si terrà lunedì 24 maggio 2021, alle ore 14.30, il webinar “Lombardia e Regno Unito: fare impresa dopo la Brexit”, organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con il Dipartimento per il Commercio Internazionale del Consolato Generale Britannico di Milano.

Durante il seminario verranno presi in esame i cambiamenti e le novità di interesse delle imprese introdotti dalla Brexit.
 
La partecipazione è libera e non richiede registrazione. Per collegarsi è necessario cliccare il seguente link il giorno stesso del webinar, qualche minuto prima dell’inizio.

(SG/sg)
 




Industria 4.0: la parola alle nostre associate

La Provincia del 17 maggio 2021, approfondimento sull’industria 4.0 parlano le nostre associate Next-Stel con Stefano Isella e Riccardo Borgonovo della Novastilmec.




SmeUp avvia corsi online gratuiti

Il Giornale di Lecco del 17 maggio 2021, approfondimento sulla settimana della formazione promossa dalla nostra associata.




Inps, differimento contributivo per ferie collettive: invio della richiesta online

E’ ormai consolidata la possibilità per le aziende di chiedere all’Inps il differimento del versamento contributivo a causa della chiusura estiva per ferie collettive. La modalità di inoltro della richiesta, come altri servizi diffusi dall’istituto, avviene attraverso l’esclusivo canale telematico.
La compilazione online consente di indirizzare la richiesta al locale Comitato Provinciale Inps di appartenenza e riguarda esclusivamente gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cadono le ferie collettive (o il mese in cui cade la maggior parte di esse in caso di fruizione di ferie collettive a cavaliere di due mesi).
Di seguito illustriamo come procedere nelle operazioni di invio telematico.
 
Domanda
Le aziende interessate devono accedere al sito www.inps.it nella sezione “Servizi Online” con le proprie credenziali Pin e Password; quindi utilizzare, nella sezione “Cassetto Previdenziale”, la scelta “Invio istanze online”.
In seguito selezionare il codice “445” che identifica la “Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”; in questa sezione è possibile procedere con l’inserimento dei dati (si consiglia di stampare o consultare la guida alla compilazione dell’istanza che è contenuta nella sezione “Manuale” dello stesso codice “445”).
Una volta inviata l’istanza con successo, sarà successivamente possibile consultare la sezione “Lista Moduli inviati” e verificarne l’esito (positivo o negativo).
 
Termini
La domanda va inoltrata entro il 31 maggio 2021.
 
Modalità
La concessione del differimento è sempre subordinata alla decisione del locale Comitato Provinciale Inps di appartenenza. In caso di reiezione della domanda di differimento, è possibile presentare istanza di riesame al Consiglio di Amministrazione dell’Inps, per il tramite della sede provinciale.
Il differimento del termine del versamento dei contributi e la quota degli interessi dovuti non può andare oltre il giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento.
Il termini per la trasmissione del flusso Uniemens vengono spostati al mese successivo rispetto alla normale scadenza.
Gli interessi di differimento per i giorni di posticipo sono dovuti in unica soluzione, vanno versati unitamente al saldo contributivo tramite modello F24 e devono essere valorizzati con il codice “D100” in un rigo in bianco del quadro B-C del flusso Uniemens, preceduto dalla dicitura “Interessi” (nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “N. dipendenti”, “N. giornate” e “Retribuzioni”).
 
Esempio
La chiusura per ferie collettive è stabilita dal 2 al 27 agosto 2021.
Il differimento dei contributi relativi al mese di luglio 2021, il cui versamento scade il 20 agosto 2021, viene posticipato in data 16 settembre 2021 e così anche l’importo degli interessi dovuti.
La presentazione del flusso Uniemens, anziché entro il 31 agosto 2021, deve avvenire entro il 30 settembre 2021.

(FP/fp)




Rifiuti urbani dalle attività produttive: risposte dal ministero in tema di Tari

Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha risposto alla lettera di intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti presentata il 15 aprile 2021 al Ministero dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Api ne aveva dato conto nella circolare associativa n. 234 del 22 aprile 2021 (clicca qui).

La lettera dell’Anci, in particolare, sottolineava diverse criticità in tema di Tari, tra le quali:

  • l’esclusione assoluta dei rifiuti prodotti dalle attività industriali sulle superfici dove avviene la lavorazione industriale, a prescindere dalla loro effettiva natura (esclusione che la Circolare del Mite del 12 aprile vorrebbe estendere alle attività artigiane)
  • la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, non accompagnata dalla chiara indicazione del fatto che la decorrenza della scelta non può intervenire in corso d’anno 2021, se non a prezzo di squilibri finanziari irrecuperabili nella gestione del servizio
  • l’utilizzo del sistema di fuoriuscita dal servizio pubblico genera un concreto rischio di maggiori irregolarità nella gestione dei rifiuti, nonchè di un potenziale incremento degli scarti e delle frazioni non destinate al riciclo
Il Ministro Cingolani è intervenuto con la nota n. 8966 del 3 maggio 2021 (che si allega), chiarendo che:
  • L’estensione della Tari ai magazzini industriali contraddice lo spirito e le finalità del d.lgs. 116/2020; peraltro, già nel 2015 IFEL (Fondazione Anci) affrontava l’esclusione delle aree produttive e dei magazzini e sollecitava i Comuni ad aggiornare le metrature presenti nelle proprie banche dati attraverso inviti alle aziende
  • La nuova disciplina ha delineato un nuovo ruolo per i Comuni che prima dell’intervento del legislatore esercitavano un’azione caratterizzata da ampia discrezionalità. Ciò che appare essere rilevante è la criticità finanziaria attribuita alla riforma introdotta dal d.lgs. 116/2020, conseguenza dell’incidenza della Tari, talvolta utilizzata per colmare deficit di cassa. Se così è, allora è evidente che il servizio pubblico può fare un salto di qualità e, con senso di responsabilità, gli enti locali devono essere accompagnati e supportati in questo percorso di crescita. Le attività produttive che producono “rifiuto urbano” potrebbero continuare ad avvalersi dello stesso servizio ricevuto finora, attraverso convenzioni, in una logica di sana concorrenza con il servizio svolto dal privato
  • Non sussisterebbe il paventato maggiore rischio di “irregolarità nella gestione delle frazioni” se avviene al di fuori del sistema pubblico, dal momento che i rifiuti nei circuiti professionali “di mercato”, a livello nazionale, sono assoggettati ai medesimi adempimenti ambientali gravanti sui soggetti pubblici, finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti e al recupero.Il Ministro conclude la nota precisando che “supporterà i chiarimenti normativi atti a garantire il coordinamento delle fasi attuative della definizione della tariffa e la conferma per l’anno 2021 della sola modalità gestionale già in vigore, senza modificare la nozione di rifiuto urbano, che altrimenti comporterebbe l’apertura di una procedura di infrazione UE“.
Si preannuncia, inoltre, l’intenzione del Ministro di istituire un tavolo tecnico permanente con l’Anci, l’Autorità di regolazione, gli operatori e le loro associazioni, al fine di supportare la “transizione” al nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

Api Lecco Sondrio resta a disposizione per assistere gli associati su questa materia.

(SN/bd)