Api Lecco Sondrio: chiusura uffici per ferie dal 9 al 27 agosto 2021
Informiamo le aziende associate che gli uffici della nostra struttura rimarrano chiusi per ferie da lunedì 9 a venerdì 27 agosto 2021.
Riapriremo lunedì 30 agosto 2021.
(AM/am)
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Informiamo le aziende associate che gli uffici della nostra struttura rimarrano chiusi per ferie da lunedì 9 a venerdì 27 agosto 2021.
Riapriremo lunedì 30 agosto 2021.
(AM/am)
Il differimento del termine ordinario (previsto per il 31 luglio) è conseguenza del combinato disposto dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 (il quale differisce al primo giorno feriale successivo i termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo) e dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 (il quale, a sua volta, differisce gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno).
Si rammenta che non devono essere incluse nella comunicazione le operazioni documentate con una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, tanto con riferimento alle fatture emesse quanto alle fatture ricevute.
Inoltre, sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 130/2019).
In ragione di quanto appena esposto, anche l’emissione di una fattura elettronica via SdI su base facoltativa può consentire di non inviare i dati dell’operazione mediante il c.d. “esterometro”.
Si pensi al caso di una cessione intracomunitaria a una controparte francese o al caso di una prestazione di servizi resa a un soggetto stabilito in Germania, le quali non rientrerebbero negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, poiché effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.
Alle medesime conclusioni è possibile pervenire per i documenti di acquisto da soggetti non stabiliti in Italia.
Per gli acquisti da soggetti extra Ue, è stato espressamente confermato che l’emissione del documento (c.d. autofattura) in formato elettronico via SdI tiene luogo della comunicazione in esame (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019).
Successivamente, è stata implementata la procedura che consente di integrare la fattura ricevuta, per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue.
Anche l’integrazione elettronica della fattura da soggetti Ue genera un documento trasmesso al SdI e, pertanto, esclude la presentazione del c.d. “esterometro” (lo ha confermato la Guida alla fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate).
Nello specifico, il documento elettronico mediante il quale effettuare l’integrazione della fattura ricevuta da un soggetto non residente è contraddistinto da una delle seguenti codifiche “TipoDocumento”:
Nell’ipotesi di fattura immediata, ad esempio, l’emissione (vale a dire la trasmissione al SdI) deve avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (entro lo stesso termine previsto se si scegliesse l’emissione in formato analogico).
Per l’acquisto di beni/servizi da soggetto non residente, infine, occorre operare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell’Unione europea o in un Paese extra Ue. Nel primo caso, infatti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, l’annotazione del documento integrato deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione.
Qualora, invece, il cedente/prestatore sia soggetto passivo in uno Stato extra Ue, in base all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’autofattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (dovendo il committente nazionale sostituirsi al fornitore estero nell’adempimento degli obblighi IVA).
Sanzioni ridotte nei 15 giorni successivi alla scadenza
Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa applicabile, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, è pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Se entro 15 giorni dalla scadenza, è effettuata la comunicazione in precedenza omessa (o sono trasmessi i dati corretti), la sanzione è ridotta a un euro per ciascuna fattura omessa o errata, con il limite massimo di 500 euro.
(MF/ms)
È questo l’effetto della proroga contenuta nelle pieghe del Dl 105/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore dal 23 luglio scorso, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ex art. 14 del Dl medesimo).
Ai sensi dell’art. 6 del Dl 105/2021, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 (e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente).
Al n. 7 dell’allegato A è preso in considerazione l’art. 106 comma 7 del Dl 18/2020 convertito che, nel contesto delle norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, applicava le relative disposizioni alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
Ora, quindi, tali disposizioni potranno applicarsi fino al 31 dicembre 2021.
In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:
Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA, comitati esecutivi e Collegi sindacali. Riguardo a questi ultimi, in particolare, dal momento che l’art. 2404 c.c. non prevede la necessità di indicare il luogo in cui fisicamente il collegio si riunisce, potrebbe essere sufficiente indicare nel verbale che la riunione si è integralmente svolta fra i componenti del collegio in audio-video conferenza, evidenziando che ai vari membri del collegio è stata consentita una completa e contestuale informativa e la possibilità di uno scambio documentale (così i criteri applicativi della Norma di comportamento CNDCEC n. 2.1).
Come precisato dalla prima Q&A dettata da Assonime in materia di convocazione dell’assemblea nella fase dell’emergenza Covid 19, inoltre, spetta al CdA indicare – nei limiti della disciplina eccezionale e nel rispetto delle sue finalità – le modalità di partecipazione all’assemblea e di espressione del diritto di voto più idonee.
Nell’esercitare tale scelta, il CdA dovrà tenere in considerazione non solo il quadro normativo di riferimento, ma anche la concreta situazione della società.
Sarà, quindi, possibile prevedere, con l’avviso di convocazione, più di una modalità di partecipazione a distanza all’assemblea, anche cumulando tutti gli strumenti consentiti (voto per corrispondenza, partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione e delega al rappresentante designato).
Le società possono anche prevedere in via esclusiva la partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione (e il ricorso al rappresentante designato).
Si ritiene, peraltro, che laddove la convocazione preveda l’uso di una modalità in via esclusiva, ciò sia da riferire solo ai soci; ferma restando la possibilità di cumulo delle modalità e, comunque, di prevedere che gli altri legittimati ad intervenire all’assemblea (come ad esempio i consiglieri di amministrazione e i membri del Collegio sindacale) partecipino con mezzi di telecomunicazione.
A ogni modo, ancora attualmente appare valido il suggerimento in base al quale, a fronte di questa flessibilità e alla luce del quadro normativo di riferimento, appaia raccomandabile la scelta, anche in via esclusiva, di quelle modalità di partecipazione e voto che assicurino lo svolgimento dell’assemblea in assenza di partecipazione fisica dei soci.
Con particolare riguardo, infine, agli strumenti idonei allo svolgimento delle assemblee “a distanza”, sempre Assonime, nella prima Q&A sulle partecipazioni in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sottolinea come tra i vari strumenti ritenuti idonei, la videoconferenza appaia sicuramente quello più accessibile e che facilita la comunicazione e la interazione tra più persone dislocate in luoghi differenti.
Esso permette lo scambio di immagini, di dati, di documenti e/o dialoghi e consente l’interazione e la comunicazione a persone dislocate in diversi luoghi come se le stesse si trovassero in uno stesso luogo.
(MF/ms)
Il presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini e il consigliere Davide Gianola intervistati da Radio Confapi a Roma in occasione dell’assemblea.
Rivista ItaliaPiù, servizio sulla nostra associata Metallurgica Alta Brianza.
La Provincia del 4 agosto 2021, il direttore di Api Marco Piazza parla della proposta del Green Pass in azienda.
L’Inail informa che sul sito internet è disponibile il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022. Tale modello si riferisce agli interventi per la prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021, ai sensi dell’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Bisogna scorrere in basso alla pagina per consultare il modello e la guida.
Il modello 2022 riproduce sostanzialmente quello dell’anno precedente, seppur siano presenti alcune novità:
Inoltre, risultano migliorate le descrizioni degli interventi con aggiornamento della documentazione probante; l’aggiornamento vuole agevolare le aziende in sede di presentazione delle domande e semplificare le operazioni di verifica da parte del personale Inail.
Si consiglia di consultare fin da ora il modello scaricabile sul sito in modo da pianificare interventi coerenti con le voci suggerite e ottenere più facilmente lo sconto. Il servizio ambiente e sicurezza di Api Lecco Sondrio è disponibile per supportare l’analisi delle varie voci e dare indicazioni sulla documentazione probante da preparare.
(SN/bd)
| Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2020/2021 | |||
| Rata | Data scadenza | Data pagamento | Coefficiente |
| III rata | Lunedì 16 agosto 2021 | Venerdì 20 agosto 2021 | 0,00292575 |
(FP/fp)
La Provincia del 2 agosto 2021, intervista a Massimo Mortarotti presidente della nostra associata Dispotech e consigliere Api.
La Provincia del 2 agosto 2021, parla Luigi Pescosolido titolare della associata Rapitech e consigliere Api.