Ccnl Unionchimica Confapi: aumenti minimi tabellari dall’ 1 settembre 2021
I nuovi valori sono dettagliati nelle tabelle allegate.
(FP/fp)
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I nuovi valori sono dettagliati nelle tabelle allegate.
(FP/fp)
L’evento consisterà in una tavola rotonda, in modalità online, dove le pmi potranno ascoltare l’esperienza di altre aziende europee che si sono servite dell’accordo per l’accesso al mercato canadese e conoscere le opportunità offerte dal Ceta.
Le proposte concrete fatte nel corso della tavola rotonda verranno raccolte e presentate dalla Commissione per il piano d’azione Eu-Canada volto a migliorare l’assistenza alle pmi.
Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento potete cliccare qui.
(MP/am)
Dal 2022 Conai ha stabilito la diminuzione del Cac il Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, plastica e vetro. In dettaglio trovate la scheda allegata riporta le variazioni, qui si sottolinea in particolare la riduzione per l’acciaio (da 18 a 12 €/ton ovvero – 6 €/ton).
Inoltre, si modifica la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, le fasce passano da 4 a 5.
Nel comunicato disponibile sul sito Conai è consultabile una tabella riepilogativa delle variazioni intervenute.
Al momento opportuno saranno aggiornate le pagine del sito con gli importi del contributo ambientale.
L’informativa viene inviata agli amministratori/rappresentanti legali e ai referenti per la compilazione delle dichiarazioni del contributo ambientale Conai delle aziende consorziate interessate. Ovviamente le variazioni hanno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.
(SN/bd)
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/2021 (§ 6), ha affermato che, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.
Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta, rileva l’Agenzia, possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.
Tanto premesso, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare, l’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 9/2021, ha chiarito che:
Pertanto:
Cumulabilità con il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno
L’Agenzia delle Entrate, in alcune risposte a interpello, ha affermato la cumulabilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e con il credito di imposta sisma centro Italia ex art. 18-quater del DL 8/2017.
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali, essendo una misura di carattere generale, è infatti cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con le suddette agevolazioni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
La disciplina del credito di imposta Mezzogiorno (e di quello per il sisma centro Italia) esclude la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche de minimis, non escludendo tuttavia espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale (cfr. risposte interpello nn. 360/2020 e 157/2021.
(MF/ms)
Il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, ha introdotto importanti novità sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza e prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Un gas radioattivo che deve essere posto sotto vigilanza, sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni, è il Radon.
Chi è soggetto alle norme di prevenzione? l’art. 16 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce quali sono i luoghi di lavoro soggetti alla valutazione dell’esposizione al rischio radon:
Il decreto fissa i requisiti e i regimi di controllo relative alle diverse situazioni di esposizione. Nel caso in cui, non fossero attuate tutte le misure previste dal D.lgs. 101/2020 sono state previste delle sanzioni (Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”).
Quanto sopra discende dall’obbligo ministeriale di predisporre un piano nazionale d’azione per controllare il rischio di radiazioni derivanti da questo gas presente in natura, in modo non uniforme. Sul sito del Mite le informazioni di base relativamente alla natura del radon e al piano d’azione.
La norma nazionale sul Radon, il D.Lgs.101/2020 in vigore dal 27 agosto 2020, ha ridotto i limiti accettabili di concentrazione del gas ed è stata introdotta la misurazione obbligatoria anche al piano terra, con una frequenza di una misura ogni 8 anni, sia per le abitazioni che per i luoghi di lavoro.
Si suggerisce di coinvolgere Rspp e il consulente sicurezza per tutte le valutazioni del caso. Il servizio ambiente e sicurezza di Api resta a disposizione.
(SN/bd)
Per questo servizio potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it o telefonare: 0341.282822.
Si informano, infine, le aziende associate che Confapi sta chiedendo una indicazione normativa espressa che riguardi le aziende così da chiarire, senza dubbi, l’applicazione delle disposizioni. La Confederazione si è fatta parte attiva presso i competenti Ministeri, sarà nostra cura aggiornarvi sull’evoluzione del tema.
Le faq ministeriali sono tutte consultabili sull’apposita pagina del Mite.
(SN/bd)
Lo ha annunciato il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, con un apposito comunicato pubblicato il 31 agosto.
In particolare, viene reso noto che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 67, comma 10 del Dl 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).
Il Dipartimento ha quindi previsto che la finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio sia spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).
Si ricorda che con l’art. 67, comma 10 del Dl 73/2021 convertito (c.d. decreto “Sostegni-bis”) il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per entrambe le annualità il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del Dl 50/2017 deve quindi essere calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.
In linea generale, per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:
Il comunicato del 31 agosto ha quindi previsto lo slittamento ulteriore ad ottobre della finestra temporale di presentazione della citata comunicazione per l’accesso, precisando inoltre che resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.
Si ricorda inoltre che, ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale.
Valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2021
Come evidenziato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”), sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.
Dovrebbe essere comunque possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.
Salvo diversa indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrebbe poi essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 (periodo previsto “a regime”).
(MF/ms)
Nel rigo VP2 si deve riportare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti), comprese quelle non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale per le quali è obbligatoria la fatturazione (art. 21 comma 6-bis del Dpr 633/72). Sono da considerare anche le operazioni a esigibilità differita e quelle effettuate con applicazione del meccanismo del reverse charge o dello split payment.
Con riguardo alle operazioni in reverse charge, infatti, nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate il 26 maggio 2017 è stato chiarito che:
Analogamente, nell’ipotesi di operazioni soggette ad Iva con il meccanismo dello split payment, il cedente o prestatore è tenuto a riportare la sola base imponibile nel rigo VP2.
Ancora in tema di operazioni attive, qualora queste siano a esigibilità differita, è necessario che il cedente o prestatore riporti la base imponibile (rigo VP2) nel mese o trimestre di effettuazione dell’operazione e l’IVA (rigo VP4) nel periodo in cui si verifica l’esigibilità.
L’obbligo comunicativo sussiste anche nei casi in cui dalla liquidazione periodica emerga un’eccedenza a credito. Sono esonerati dall’adempimento, invece, coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno le predette condizioni di esonero (art. 21-bis comma 3 del Dl 78/2010).
Si pensi al caso dei soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54 e ss. della L. 190/2014), esonerati dalla dichiarazione Iva e dalle liquidazioni periodiche. Per questi ultimi soggetti risulta irrilevante persino l’eventuale insorgenza di un debito d’imposta connesso all’effettuazione di acquisti con il meccanismo del reverse charge.
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite il 26 maggio 2017, per i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione (né attiva né passiva), non sussiste l’obbligo di invio della relativa comunicazione, sempreché non vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente.
Sul fronte delle operazioni passive, invece, si ritiene che non debbano essere riportati nel rigo VP3 gli importi delle “fatture” di acquisto “fuori campo o non soggette a IVA”. Questa conclusione si fonda sulla circostanza che tali documenti, anche se annotati nel registro di cui all’art. 25 del Dpr 633/72 pur in assenza di un obbligo, non costituiscono fatture ai sensi dell’art. 21 del Dpr 633/72 (circ. Assonime n. 22/2017).
Ne consegue che non sarebbero da includere nella comunicazione, ad esempio, le operazioni passive fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale dell’imposta, così come le somme escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 del Dpr 633/72.
Registri precompilati disponibili dal terzo trimestre
L’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2021 è ancora “scollegato” dalla nuova disciplina di messa a disposizione delle bozze dei registri Iva “precompilati” da parte dell’Agenzia delle Entrate, in favore dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che liquidano l’imposta trimestralmente per opzione.
Quest’ultima disciplina, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 127/2015, concerne infatti le operazioni Iva effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021 (terzo trimestre 2021).
Si ricorda che, come stabilito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021 (§ 2 e 5), in relazione al trimestre per cui la bozza dei registri Iva sarà convalidata o integrata dal soggetto passivo, l’Agenzia delle Entrate elaborerà la bozza della comunicazione della liquidazione periodica Iva, la quale sarà messa a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
(MF/ms)
A norma dell’art. 1 comma 195 della L. 160/2019, in relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (beni “Industria 4.0”), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il suddetto onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del Dpr. 445/2000.
Tale disposizione è stata in sostanza riproposta nell’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, prevedendo tuttavia la redazione di una perizia “asseverata” e non più “semplice”.
Ai sensi del comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020, i soggetti beneficiari sono infatti tenuti a produrre, per i beni di costo superiore a 300.000 euro, una “perizia asseverata” o un attestato di conformità da cui risulti che:
La perizia asseverata deve invece contenere un’assunzione di responsabilità da parte del professionista in ordine alla certezza e veridicità dei suoi contenuti (si veda anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 9 ottobre 2020 n. 461 e il documento del Consiglio nazionale dei periti industriali “Linee guida Transizione 4.0” di maggio 2021).
Possono effettuare la perizia anche agli agronomi
Si rileva che l’art. 56-ter del DL 77/2021, inserito in sede di conversione in legge, ha integrato l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 (non anche l’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020), prevedendo che, relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da “un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario”.
Come rilevato dal Conaf in un comunicato del 20 luglio, “l’estensione del credito di imposta al settore primario è stata un’ottima intuizione del Governo, poiché consente alle imprese agricole di sfruttare importanti agevolazioni utili a stimolare gli investimenti e favorire la transizione digitale. Per portare a compimento l’obiettivo del legislatore, però, occorreva consentire l’intervento di specialisti con una profonda conoscenza di un settore peculiare com’è quello agricolo.”
Nel dossier relativo al Dl. 77/2021 si legge che “i beni strumentali in questione sono quelli cha dànno diritto alla fruizione dello specifico credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019)”.
La suddetta previsione dovrebbe tuttavia essere applicabile anche in relazione alla perizia asseverata richiesta ai fini del credito ex L. 178/2020, anch’esso fruibile dalle imprese agricole. Sul punto sarebbe tuttavia auspicabile una conferma ufficiale.
(MF/ms)
Lo ha reso noto lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 2926.
Si ricorda che con la circ. n. 95 dello scorso 2 luglio 2021, l’Inps ha stabilito che i Pin già rilasciati alla data del 1° ottobre 2020 – e rimasti in vigore nel periodo transitorio – saranno dismessi entro il 30 settembre 2021.
La stessa circolare aveva previsto che l’accesso mediante Pin, da parte di soggetti con profili diversi da quello di cittadino, sarebbe stato inibito dalla data del 1 ° settembre 2021.
Ciò per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 24 comma 4 del Dl 76/2020 convertito (Dl “Semplificazioni”).
Ciò avrebbe comportato che profili come quello da intermediario (ad esempio, il commercialista o il consulente del lavoro), per accedere al portale Inps ed effettuare gli adempimenti in favore dei propri delegati, avrebbero dovuto dotarsi necessariamente dello Spid, ovvero della Cie o Cns, entro il 31 agosto 2021.
Tra questi adempimenti, spicca sicuramente la presentazione della domanda per l’esonero contributivo introdotto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Tuttavia, a seguito delle diverse richieste pervenute da parte degli interessati, l’Inps ha ritenuto opportuno spostare il termine indicato con la citata circolare e permettere, anche dopo il 1° settembre 2021, di poter accedere mediante Pin anche ai profili diversi da quello di cittadino, quali: intermediario, azienda, associazione di categoria, Pubblica Amministrazione, professionista esercente l’attività di medico o di avvocato.
L’argomento attinente alla dismissione del PIN Inps e dell’utilizzo di strumenti alternativi (Spid, Cie e CNS) ha suscitato particolare interesse anche sotto un altro profilo, quello relativo alle deleghe delle identità digitali.
È di pochi giorni fa, infatti, la dibattuta circolare n. 127, attraverso cui l’Istituto previdenziale ha illustrato la procedura per il conferimento e la gestione delle deleghe per consentire, a decorrere dal 16 agosto 2021, al cittadino impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi on line, di delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.
Problematico il profilo relativo alle deleghe delle identità digitali
L’aspetto maggiormente criticato riguarda la modalità attraverso cui il delegante deve richiedere la delega, ovverosia recandosi di persona presso una qualsiasi struttura territoriale dell’Inps ed esibendo la documentazione richiesta (modulo AA08, richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale, e la copia del documento di riconoscimento del delegante).
La richiesta della registrazione della delega può essere effettuata da una persona diversa dal delegante esclusivamente in specifici casi (ad esempio per persone allettate di lungo periodo), ma anche in questo caso rimane obbligatorio recarsi presso la struttura Inps.
Considerato anche il periodo di emergenza sanitaria, sembra inadeguata la scelta dell’Inps di obbligare il delegante (o altra persona, in determinati casi) a recarsi presso una propria struttura territoriale per richiedere la delega all’identità digitale e non abbia, invece, attuato un meccanismo differente o alternativo, che avrebbe permesso di richiedere la delega anche telematicamente.
(MF/ms)