Bando INAIL: apertura sportello fissata al 13 aprile 2026
- Apertura: 13 aprile 2026
- Chiusura: 28 maggio 2026 (ore 18:00)
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La funzionalità viene abilitata dal GSE solo per i Soggetti Beneficiari titolari di impianti di produzione:
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In data 3 marzo 2026 infatti, a seguito dell’elevato numero di richieste pervenute nei primi giorni di apertura del portale (le richieste pervenute ammontano a circa 1,3 miliardi di euro) il Gse ha ritenuto di adottare una sospensione prudenziale per compiere le attività di istruttoria e di verifica delle domande già presentate, nel rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e al fine di garantire la sostenibilità degli impegni finanziari.
Il portale sarà riattivato non appena concluse le necessarie verifiche operative.
Tutte le informazioni sul conto termico si trovano sul sito del GSE
Si allega la comunicazione ufficiale della sospensione.
(SN/am)
Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.
Con riferimento agli obblighi che riguardano i recipienti in pressione in uso presso diverse realtà produttive, si invitano le imprese a considerare gli obblighi vigenti come esposti nella scheda tematica che si allega.
Per chi fosse interessato, si segnala l’opportunità di un servizio di consulenza attraverso professionisti qualificati. La Direttiva PED (Pressure Equipment Directive) impone la conformità dei recipienti in pressione per la produzione di aria compressa, e la loro verifica periodica. In caso di nuova installazione, è necessaria la Dichiarazione di Messa in servizio sul portale Civa-INAIL.
Le attività includono:
1) sopralluoghi e ispezioni dettagliate nelle sale compressori per verificare lo stato e la conformità dei recipienti in pressione.
2) raccolta e verifica dei certificati e dei documenti necessari per garantire la conformità degli apparecchi.
3) redazione di documentazione tecnica, assistenza sul portale CIVA.
Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione servizi@confapi.lecco.it , facendo riferimento a Silvia Negri.
(SN/am)
(SN/am)
Numerose le novità; ad esempio, con riguardo ai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, si segnalano:
Per quanto riguarda il modello REDDITI SC, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita la c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il solo 2025 e in presenza di determinate condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% (art. 1 commi 436 – 444 della L. 207/2024).
Recepite altresì le disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2025 in merito al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, all’applicazione del principio di derivazione rafforzata da parte delle micro imprese e al regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili (artt. 10 e 11 del DLgs. 192/2024). In particolare, tra le fattispecie cui si applica tale regime, nei quadri RQ e RV vengono riportate le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili.
Dal 2025, poi, la deducibilità delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC) sostenute in Italia e di quelle di rappresentanza (ovunque sostenute) deve essere vagliata alla luce degli obblighi di tracciabilità dei versamenti introdotti dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e dal DL 84/2025. Analoghi obblighi si applicano agli esercenti arti e professioni.
Ulteriori novità riguardano la liquidazione volontaria. Apposite caselle nel Frontespizio vanno a contrassegnare le liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025; per queste ultime, è altresì gestito il complesso sistema di carry-back delle perdite fiscali, che consente di rideterminare con dichiarazioni integrative il reddito del periodo precedente di liquidazione.
Sono stati altresì integrati il quadro RQ, al fine di rendicontare l’affrancamento delle riserve operato sfruttando la proroga disposta dall’art. 1 commi 44-45 della L. 199/2025, e il quadro RS, con un nuovo prospetto in cui viene dichiarato il possesso della documentazione atta a consentire la disapplicazione delle sanzioni per i disallineamenti da ibridi.
Altre novità relative al quadro RF (quali gli iper-ammortamenti e le modifiche al regime di rateizzazione delle plusvalenze) riguardano, invece, i soli soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2026 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2026 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il presente modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2026 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione straordinaria).
Gli stessi soggetti, ricorrendone i presupposti, dichiareranno nel nuovo prospetto del quadro RS le informazioni relative alle cessioni di azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, operazioni per le quali l’art. 1 commi 131 e 132 della L. 199/2025 ha previsto deroghe al regime fiscale ordinario per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Infine, nel quadro RE dei modelli REDDITI SP e PF sono state recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese e del costo di acquisto della clientela, introdotte dal DLgs. 192/2024, la cui decorrenza era stata differita al periodo d’imposta 2025.
(MF/ms)
Nel corso del webinar sarà illustrata la voce di restrizione n. 78, il suo campo di applicazione, i periodi transitori, le deroghe e gli obblighi di informazione introdotti dalla restrizione stessa.
Tutte le informazioni, incluso il link per la registrazione, sono disponibili sul sito dell’Helpdesk REACH al seguente link https://reach.mise.gov.it/eventi2/388-save-the-date-24-marzo-2024-webinar-enea-mimit-confapi-sulle-microplastiche.
Il link per partecipare sarà inviato solo dopo l’avvenuta registrazione.
In allegato il programma del webinar.
(SN/am)
Ciò in linea con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024 (art. 4, comma 1, lettera a)).
In particolare, il nuovo servizio consente di riscontrare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e prestato la garanzia, laddove prevista.
L’intervento legislativo del D.Lgs. n. 13/2024, integrando l’art. 17 del Decreto IVA, ha infatti disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.
Il Mef con Decreto 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata.
I provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente:
Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.
Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita IVA ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:
Se in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività è richiesta anche l’inclusione nell’archivio VIES, il soggetto non residente, non stabilito in Paesi UE/SEE, dovrà presentare – presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante fiscale – la garanzia prevista dall’art. 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 aprile 2025, prot. n. 178713.
In sintesi, il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
(MF/ms)
Uno degli adempimenti connessi alla gestione delle holding di partecipazione riguarda le comunicazioni da inviare all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari.
L’art. 10, comma 10, D.Lgs. n. 141/2010, ha espressamente incluso tra i soggetti obbligati anche le società di partecipazione non finanziaria, superando definitivamente l’impostazione che circoscriveva l’adempimento ai soli intermediari finanziari in senso stretto. La disposizione impone a tali soggetti l’effettuazione di 2 distinte tipologie di comunicazioni:
L’obbligo prescinde dalla forma giuridica adottata, risultando pertanto applicabile anche alle holding costituite in forma di società di persone o di società semplice, laddove ricorrano i presupposti sostanziali richiesti dalla norma.
La prima questione da affrontare concerne l’individuazione del momento a partire dal quale sorge l’obbligo comunicativo, diverso a seconda che la società di partecipazione non finanziaria sia qualificabile come holding “statica” oppure “dinamica”.
Le prime, generalmente identificate dal codice ATECO 64.21.00 (attività delle società di partecipazione), si limitano alla detenzione di partecipazioni, senza svolgere attività ulteriori nei confronti delle partecipate. Le seconde, invece, oltre alla funzione di investimento, esercitano attività di direzione e coordinamento, forniscono servizi accentrati (amministrativi, finanziari, di pianificazione strategica) e di norma assumono come codice ATECO il 70.10.00 (attività di sedi centrali).
La distinzione non assume rilievo meramente descrittivo, ma incide direttamente sulla decorrenza dell’obbligo di comunicazione.
Per le holding statiche l’adempimento sorge dalla data di costituzione, in quanto l’attività tipica è intrinsecamente riconducibile alla gestione di rapporti di natura finanziaria.
Per le holding dinamiche, invece, la decorrenza è ancorata all’approvazione del bilancio dal quale deve emergere la prevalenza dell’attività finanziaria esercitata, circostanza che si verifica quando le immobilizzazioni di natura finanziaria sono pari almeno al 50% dell’attivo di bilancio.
Sotto il profilo oggettivo, l’obbligo comunicativo riguarda tutti i rapporti di natura finanziaria intrattenuti dalla holding (il cui elenco completo è contenuto nell’Allegato n. 2 al Provvedimento n. 13352/E/2016) e le operazioni extra-conto, ovvero quelle poste in essere con una controparte con la quale non sussiste un rapporto di tipo continuativo.
Una volta identificato cosa va comunicato e da quando, il passo successivo è capire come farlo.
Preliminarmente è necessario che la holding si accrediti al SID (Sistema di Interscambio Dati) e comunichi la propria PEC al REI (Registro Elettronico Indirizzi) entro 30 giorni dalla data di costituzione (nel caso delle holding pure) o dalla data dell’approvazione del bilancio in cui si verifica la prevalenza dell’attività finanziaria (per le holding dinamiche).
Si ricorda che, per quanto riguarda il SID, è direttamente la società a doversi accreditare, generare il proprio ambiente di sicurezza e ottenere il certificato triennale, non potendosi avvalere di un intermediario abilitato.
Il passaggio successivo riguarda il primo invio periodico che deve ricomprendere tutti i rapporti di natura finanziaria in essere.
Successivamente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, vanno comunicate solo le variazioni intervenute (tipicamente le aperture di nuovi rapporti o le chiusure di quelli in essere) nel mese precedente e le eventuali operazioni extra-conto.
Sulla base dei dati inviati, annualmente la holding riceverà a mezzo PEC la fotografia di consistenza che contiene l’elenco dei rapporti finanziari in corso alla data del 30 settembre dell’anno in corso.
Questo documento permette agli operatori finanziari di verificare i dati comunicati ed eventualmente inviare delle comunicazioni di rettifica.
Oltre agli invii mensili, la normativa prevede poi una comunicazione integrativa annuale, da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, contenente i saldi al 31 dicembre dei rapporti di cash-pooling e delle operazioni extra-conto.
In assenza di questa tipologia di operazioni la comunicazione integrativa non dovrà essere inviata.
Sia le comunicazioni mensili che quella annuale non possono essere inviate da un intermediario, il quale potrà offrire supporto nella generazione dei file, ma questi poi dovranno essere inviati direttamente dalla holding via PEC all’indirizzo PEC: sid1@pcertagenziaentrate.it.
Un ultimo aspetto da affrontare riguarda le sanzioni previste nel caso di mancato o errato invio delle comunicazioni.
La violazione degli obblighi relativi all’invio delle comunicazioni mensili è punita, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione amministrativa che va da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro che può essere ridotta alla metà se la trasmissione del file corretto avviene entro 15 giorni.
Se l’errore riguarda invece la comunicazione integrativa, le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997, e vanno da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.
(MF/ms)