Il nuovo presidente di Api: “Tanta incertezza sul futuro”
Il Giornale di Lecco del 31 gennaio 2022, intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.
1
Il Giornale di Lecco del 31 gennaio 2022, intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.
Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2021)
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2021 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 157,1032 |
| Peso Argentino | 115,1179 |
| Dollaro Australiano | 1,5781 |
| Real Brasiliano | 6,3841 |
| Dollaro Canadese | 1,4463 |
| Corona Ceca | 25,2456 |
| Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 7,1993 |
| Corona Danese | 7,4362 |
| Yen Giapponese | 128,7996 |
| Rupia Indiana | 85,1762 |
| Corona Norvegese | 10,1308 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6649 |
| Zloty Polacco | 4,6137 |
| Lira Sterlina | 0,84875 |
| Leu Rumeno | 4,9492 |
| Rublo Russo | 83,4913 |
| Dollaro USA | 1,1304 |
| Rand Sud Africa | 17,9331 |
| Corona Svedese | 10,2726 |
| Franco Svizzero | 1,0408 |
| Dinaro Tunisino | 3,2635 |
| Hryvnia Ucraina | 30,7558 |
| Forint Ungherese | 367,4991 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/bd)
clicca qui) entro il 31 gennaio 2022: il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2021.
La novità riguarda la modifica delle sanzioni con decorrenza 1° gennaio 2022, ovvero il decreto ministeriale 194/2021 punisce l’omessa o tardiva trasmissione con una sanzione amministrativa subisce un incremento: dai precedenti 635,11 si passa a 702,43 euro e la maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo passa da 30,76 a 34,02 euro.
(RP/rp)Energia: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
Questi i principali interventi di interesse:
Per il punto 1) si attendono solo le delibere attuative dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a seguito delle quali automaticamente i venditori saranno tenuti ad attuare l’annullamento dell’addebito degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022.
Per il punto 2), nel testo del Decreto si precisa che “l’Agenzia delle entrate controlla la spettanza e la corretta fruizione del credito d’imposta, secondo le vigenti disposizioni”. Sarà nostra cura aggiornarvi non appena saranno rese note le procedure attuative.
In allegato l’estratto del Decreto con le norme di cui sopra.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
Radio Confapi intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.
Le informazioni complete del bando si trovano sulla pagina del sito Unioncamere.
L’ obiettivo è quello di supportare le attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale per sostenere e cofinanziare interventi finalizzati a: restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica; sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi; maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali; passaggio generazionale e trasmissione di impresa.
Chi può partecipare
Micro, piccole e medie imprese lombarde iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, commercianti o artigiani.
Spese ammissibili
Investimento minimo: 5.000 euro – Contributo massimo: 30.000 euro
a). allestimenti, attrezzature, arredi funzionali alla riqualificazione dell’unità locale
b). interventi innovativi di efficientamento energetico (coibentazione, sostituzione di serramenti, climatizzazione e riscaldamento, mediante l’utilizzo di materiali, prodotti e tecnologie innovative)
c). realizzazione o rifacimento di impianti (elettrico, termico, idrico, di sicurezza, di domotica, di robotica…)
d). opere murarie e assimilate, funzionali a interventi di riqualificazione, restauro e conservazione
e). acquisto di software (licenze per programmi e piattaforme e-commerce…)
f). installazione di connettività dedicata
g). interventi di restauro e/o conservazione di decori, di arredi mobili storici e/o di pregio, di insegne storiche e/o di pregio, di vetrine di pregio per il fronte stradale, di attrezzi, utensili e macchinari di particolare pregio e/o riferiti a tecniche di produzione tradizionali
h). acquisto di soluzioni e sistemi digitali per l’organizzazione del back-end
i). acquisto di soluzioni e sistemi digitali a supporto dell’omnicanalità e per lo sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto vendita
j). acquisto di tecnologie e/o soluzioni digitali per l’integrazione tra saper fare tradizionale e innovazione dei processi produttivi
k). acquisto e messa in opera, nelle unità locali di svolgimento dell’attività, di allestimenti relativi a progetti finalizzati ad accrescere l’attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio
Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10:00 del 15 dicembre 2021 alle ore 16:00 del 28 febbraio 2022.
(SN/am)
Per maggiori informazioni cliccare qui.
L’azione mira in particolare ad aiutare le PMI europee a sfruttare le loro risorse di proprietà intellettuale PI fornendo un sostegno finanziario. L’intento perseguito è evitare che le PMI che potrebbero trovarsi in una situazione di crisi economica siano tentate di tagliare i costi relativi al proprio patrimonio di PI e/o alla sua protezione. Visti i costi elevati dei brevetti e le limitate risorse finanziarie delle PMI, l’azione mira altresì a fornire un sostegno finanziario che consenta alle PMI di coprire determinati costi dei brevetti.
Chi può partecipare
Il fondo per le PMI è destinato direttamente alle piccole e medie imprese con sede nei 27 Stati membri dell’Unione Europea.
Spese ammissibili
Quelli elencati di seguito, fino a € 1.500:
Modalità e scadenza
Le domande possono essere presentate fino al 16 dicembre 2022.
All’attenzione del titolare dell’attività
e/o della figura incaricata di seguire i temi ambientali,
con l’obiettivo di supportare le piccole imprese negli adempimenti relativi alla corretta gestione delle risorse ambientali, invitiamo a rispondere online alle poche domande del link sotto dedicato al tema “acqua”.
L’obiettivo del questionario è valutare se e come impostare un incontro di approfondimento fra gli associati efficace sul tema, avvalendosi della competenza di figure esperte.
Per evitare di trovarsi in difficoltà quando le procedure ambientali sono già in corso, visto che le norme hanno una certa complessità non sempre conosciuta, Api intende organizzare brevi approfondimenti mirati a coloro che ne segnalassero il bisogno o l’interesse.
Si chiede di rispondere alle domande entro venerdì 4 febbraio 2022, così da organizzare eventualmente un seminario o webinar nel mese di febbraio.
Per compilare il questionario “Ambiente e pmi: acqua”: CLICCARE QUI
(SN/am)
Allo stato attuale, infatti, né il Dl 146/2021 (c.d. Dl “Fisco-lavoro”), né la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e nemmeno il Dl 228/2021 (c.d. Dl “Milleproroghe”) o, a quanto ci consta, la bozza del Dl “Sostegni-ter” hanno previsto la proroga del raddoppio a 516,46 euro della suddetta soglia di non imponibilità, così incrementata limitatamente al 2020 e 2021.
A norma dell’art. 51 comma 1 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).
I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del Tuir stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
L’art. 112 del Dl 104/2020 (c.d. Dl “Agosto”) era intervenuto su tale disposizione, prevedendo che, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir fosse elevato a 516,46 euro.
Successivamente, l’art. 6-quinquies del Dl 41/2021 (c.d. Dl “Sostegni”), introdotto in sede di conversione in legge, è intervenuto sull’art. 112 comma 1 del Dl 104/2020, sostituendo le parole “Limitatamente al periodo d’imposta 2020” con le parole “Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021”.
Sulla base delle citate disposizioni, il raddoppio della soglia di non imponibilità riguarda quindi solo il 2020 e il 2021, tornando dal 2022 alla misura “originaria” di 258,23 euro.
Tanto premesso, si ricorda che nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta, il valore dei beni e servizi in questione superi la soglia di esenzione di 258,23 euro, concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente l’intero importo riconosciuto e non l’eccedenza (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008, § 16).
Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel periodo d’imposta 2022 sia pari a 400 euro, l’importo che concorre a formare il reddito è pari a 400 euro (e non a 141,77 euro, differenza tra 400 euro e soglia di esenzione di 258,23 euro).
Si evidenzia che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.1).
In relazione alla soglia di esenzione, è stato altresì chiarito che (C.M. n. 326/97, § 2.3.1):
Non rientra, invece, nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del Tuir (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).
(MF/ms)