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Compilazione di O.R.SO.: prorogata al 16 giugno 2021

La scadenza per la compilazione dell’ O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale Orso), normalmente fissata al 30 aprile di ogni anno come il Mud, è stata prorogata al 16 giugno 2021 coerentemente con la proroga già nota del Mud. La proroga è contenuta nella Dgr n. XI/4526 del 7 aprile 2021 pubblicata sul Burl n. 14 del 9 aprile 2021.
 
La scadenza riguarda i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento di rifiuti, che ogni anno devono comunicare i dati sull’attività svolta nell’anno precedente (quantità in tonnellate e percentuali di materiali recuperati) utilizzando l’applicativo web Orso. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) disponibile sulla pagina dedicata di  Arpa Lombardia.
 
(SN/bd)
 




Formaldeide: disponibile una consultazione pubblica fino al 3 maggio 2021

Comunichiamo che è aperta una consultazione pubblica nazionale riguardante la restrizione della formaldeide e delle sostanze che rilasciano formaldeide.

La consultazione è ospitata su questa piattaforma on line, messa a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica e resterà aperta fino al 3 maggio 2021.

Gli utenti possono partecipare commentando i documenti messi a disposizione sulla piattaforma e i commenti vengono poi raccolti e pubblicati in un’apposita pagina accessibile a tutti gli utenti per favorire la collaborazione istituzionale e la partecipazione civica online.

Per inviare il proprio contributo è necessario registrarsi nell’apposita sezione. Le osservazioni pervenute saranno valutate nell’ambito dei processi decisionali previsti dal Regolamento (Ce) n.1907/2006 (Regolamento Reach).

 
(SN/bd)




Tari per utenze non domestiche: scelta possibile entro il 31 maggio 2021

Il Decreto Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021, oltre a misure di sostegno economico, ha previsto anche alcune disposizioni inerenti alla Tari (Tassa Rifiuti) e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta, da parte delle utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani, di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Per “rifiuti urbani” si intende oggi quanto definito nel D.lgs. 116/2020 che modificava la definizione del Testo Unico Ambientale 152/2006 e smi, come indicato nella circolare Api n. 488 del 20 novembre 2020 e nei suoi allegati.

Il D.lgs. 116/2020 (art. 3 comma 12) aveva infatti stabilito che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della Tari); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

I comuni approvano i regolamenti della Tari e della tariffa entro il 30 giugno 2021, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, deve essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Chi volesse quindi valutare il ricorso ad un soggetto privato per consegnare rifiuti “urbani” ed evitare il pagamento della parte variabile della Tari dovrebbe farlo entro maggio per poter prendere la decisione. La materia tuttavia è ancora contraddittoria, come si può ricavare confrontando i “chiarimenti” del 12 aprile 2021 pervenuti dal Ministero della Transizione Ecologica e le obiezioni contenute nella risposta del 15 aprile 2021 dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che si allegano. Di fatto risulta urgente un intervento normativo senza il quale ci si aspetta che la eventuale scelta di non avvalersi più del servizio pubblico abbia decorrenza da gennaio 2022 e non sia applicabile all’anno in corso.

Api Lecco Sondrio sta seguendo la materia e vi comunicherà gli sviluppi non appena possibile. Vi invitiamo a segnalarci le eventuali indicazioni che vi arrivassero dai comuni su questo tema.

(SN/bd)

 




Riammissione al lavoro dopo assenza per Covid-19 correlata: nota della Regione Lombardia

In tema di riammissione al lavoro, dopo le importanti precisazioni e novità della scorsa settimana, pervenute dal Ministero della Salute e comunicate con la circolare Api n.209 del 15 aprile 2021, si segnala anche la breve nota di Regione Lombardia che si allega e che interviene sulla competenza della prenotazione del tampone e sugli oneri dopo il 21 esimo giorno di isolamento.
 
Con l’occasione si segnala il sito regionale aggiornato con le indicazioni per il rientro nella collettività.
 

(SN/bd)
 




Campagna vaccinale Regione Lombardia: da oggi si allarga la possibilità di prenotazione

Da questa sera 22 aprile 2021, anche le persone di età compresa tra i 64 e i 60 anni possono prenotare online il proprio appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19. Gli interessati possono consultare la piattaforma regionale e seguire le istruzioni disponibili.
 
Come già noto si approfitta per ricordare che anche i soggetti fragili e i loro conviventi possono chiedere e prenotare la vaccinazione seguendo l’apposita procedura. Per capire cosa si intende per “soggetti fragili” (estremamente vulnerabili o disabili) si rimanda alla definizione e alle Faq sul sito.
 
(SN/bd)
 




Mercato dell’export: un nuovo bando sblocca altre risorse

La Provincia di Lecco, 21 aprile 2021, parla Angelo Crippa export manager dell'Ufficio Estero




Inps: nuovo flusso Uniemens-Cig per il pagamento diretto ai lavoratori

Al fine di provvedere al pagamento diretto da parte dell’Inps degli interventi di integrazione salariale, sia con causale Covid19 che ordinarie, con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 l’istituto indica le prime istruzioni operative circa l’utilizzo del nuovo flusso UniEmens-Cig che andrà a sostituire il modello SR41 utilizzato sino ad ora.

È previsto, in ogni caso, un periodo transitorio di sei mesi fino al mese di settembre 2021 entro il quale entrambe le modalità potranno coesistere, in modo tale che le aziende e gli intermediari abilitati potranno apprendere la nuova modalità di invio ed adeguare i propri sistemi operativi.

È importante sottolineare che la scelta del nuovo flusso Uniemens-Cig genera un numero ticket definito “tipizzato” che dovrà essere sempre associato nella dichiarazione di tutte le richieste di pagamento successive al primo flusso inviato.

Il rispetto dei tempi di inoltro all’istituto rimangono invariati: le aziende e gli intermediari abilitati devono inviare il flusso di informazioni entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole.

L’istituto sottolinea cha la nuova procedura consentirà tempi più rapidi di analisi e verifica; potrà essere trasmessa senza dover attendere l’autorizzazione, poiché il riconoscimento avverrà attraverso l’associazione al ticket “tipizzato”; il pagamento sarà comunque effettuato solo dopo rilascio dell’autorizzazione da parte della sede competente per territorio.

Per i lavoratori beneficiari sprovvisti di conto corrente, l’istituto suggerisce di evitare la compilazione della casella “Iban” in modo da consentire l’attivazione automatica di un bonifico domiciliato presso Poste Italiane purchè sia di importo inferiore ai mille euro, limite determinato dalle norme antiriciclaggio: l’accorgimento consentirà di evitare blocchi e ritardi nell’accreditamento delle somme ai lavoratori.

Le istruzioni complete utili alla corretta compilazione del flusso UniEmens-Cig sono contenute nei documenti allegati.

(FP/fp)




Bando Linea Internazionalizzazione Plus: contributi a fondo perduto

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia mette a disposizione un bando a favore dell’internazionalizzazione delle pmi sul territorio lombardo. Sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, volti alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle pmi.
 
Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda le pmi iscritte e attive al registro imprese da almeno 24 mesi, che abbiano sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione dell’agevolazione.
 
Dotazione finanziaria 7.500.000 euro di cui:

  • 6.000.000 euro per la quota di finanziamento a valere sulle risorse disponibili del fondo internazionalizzazione (istituito con l.r. n. 35/2016 e già contabilmente impegnate per 13 mln. Euro, comprensive delle spese di gestione del fondo)
  • 1.500.000 euro per la quota di contributo a fondo perduto a valere su risorse autonome

 
Caratteristiche dell’agevolazione

  • L’agevolazione è concessa fino al 100% delle spese ammissibili, di cui l’80% sotto forma di finanziamento agevolato e il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto
  • Il tasso nominale annuo di interesse applicato al finanziamento è fisso ed è pari allo 0%
  • L’importo dell’agevolazione richiedibile è compreso tra un minimo di 40.000 euro e un massimo di 500.000 euro. La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.

 
Valutazione ed erogazione

  • I progetti verranno valutati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande tramite una procedura valutativa a sportello. Su questo bando si applica il nuovo credit scoring di regione Lombardia.
  • Il 50% dell’importo del finanziamento sarà erogato a titolo di anticipazione, il resto dell’agevolazione a saldo, compresa la quota a fondo perduto.

 
Presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma bandi online di Regione Lombardia a partire dalle ore 12.00 del 20 aprile 2021. L’accesso avviene tramite Spid.
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito web di Regione Lombardia o contattate Rete Ufficio Estero ai seguenti recapiti:
Tel.  +39 0341 286338
Cell. +39 338 3742861
Mail: info@ufficioestero.it
 
 
(GF/gf)

 



Credito imposta locazioni: riconosciuto sulle mensilità 2020 anche se il pagamento avviene nel 2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del Dl 34/2020 può spettare, con riferimento ai mesi del 2020 per cui è previsto, anche se i canoni vengono corrisposti nel 2021, ma solo dopo il pagamento (in caso di cessione al locatore, dopo il pagamento parziale), purché siano presenti tutte le condizioni richieste dalla normativa.

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 263, pubblicata il 19 aprile. 

Si rammenta che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del Dl 34/2020, riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d’azienda).

Per accedere al credito, i conduttori devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):

  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1 al Dl 137/2020 “Ristori”;
  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 2 al Dl 137/2020 convertito, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.
Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 602 della L. 178/2020) ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, specificando, poi (art. 2-bis del Dl 172/2020, come conv. dalla L. 6/2021) che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di riferimento dell’anno 2021 con gli stessi mesi dell’anno 2019 (e non 2020).

Il credito può essere utilizzato:

  • in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del Dl 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta ex art. 28 comma 5-bis del Dl 34/2020 convertito; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020, § 5).
Nel caso di specie, il contribuente istante si domandava se potesse accedere al tax credit locazioni con riferimento ai mesi agevolati del 2020, pur non avendo ancora pagato tali canoni. In particolare, egli intenderebbe cedere il credito al locatore e corrispondere, quindi, nel 2021, al locatore solo il 40% dei canoni 2020 oggetto di agevolazione. 

L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere al credito locazioni per le mensilità 2020 anche ove il canone venga corrisposto nel 2021 (come già affermato nel corso di Telefisco 2021, superando il dato letterale del comma 5 dell’art. 28 del Dl 34/2021, che fa riferimento a quanto “versato nel periodo d’imposta 2020”). Tale soluzione, d’altronde, pare necessitata a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, che, per taluni soggetti, ha ammesso il credito anche per le prime 4 mensilità del 2021. 

Infine, l’Agenzia precisa, nuovamente, che il credito locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni e, quindi, in caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché, peraltro, siano rispettate le prescrizioni in tema di efficacia della cessione del credito dettate dal provv. n. 250739/2020 e dai successivi provv. n. 378222/2020 e n. 43058/2021.

(MF/ms)




Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle politiche attive regionali

Con la delibera n.4398 del 10 marzo 2021 è stata approvata una nuova misura per potenziare l’efficacia delle azioni di reimpiego dei lavoratori, finanziate da Regione Lombardia, sostenere il rilancio dell’economia e delle politiche per il lavoro.
Ai datori di lavoro che assumeranno i destinatari delle politiche attive regionali, saranno riconosciuti incentivi occupazionali, aggiuntivi e complementari a quelli statali.
Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono i destinatari, presi in carico dagli operatori accreditati regionali o dai Centri per l’Impiego, che partecipano alle politiche attive nell’ambito di Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro fase I e II:

  • lavoratori disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia; 
  • occupati sospesi (in CIG) presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in aziende con previsione di esubero.

Le imprese interessate possono rivolgersi agli operatori accreditati regionali per i servizi al lavoro o ai centri per l’impiego. L’elenco completo è consultabile al seguente link
Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro:

  • lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €
  • lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 €
  • lavoratori over 55: 7.000 €
  • lavoratrici over 55: 9.000 €.

È previsto, per le micro e piccole imprese, un contributo aggiuntivo.

Gli importi sono maggiorati di 1.000 €:

  • per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti;
  • per le imprese costituite o acquisite da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”).

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione. 

La documentazione è reperibile sul sito di Regione Lombardia

(TM/tm)