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Concordato preventivo: quando emettere la nota di variazione

Con la Risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 276, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di emettere nota di variazione per la quota di credito falcidiata dal piano omologato, nonostante la presenza di due procedure concorsuali succedutesi nel tempo.

Fattispecie

Un’impresa vantava un credito verso una società debitrice soggetta a concordato preventivo omologato nel 2016, che prevedeva un pagamento del 10% del credito stesso. Successivamente, nel 2024, il tribunale:

  • senza aver preventivamente dichiarato la risoluzione del precedente concordato (causa intervenuta scadenza del termine annuale),
  • dichiarava aperta la liquidazione giudiziale, con conseguente riduzione del credito ammesso al passivo e falcidia del 90%.
Tanto premesso, l’istante chiedeva al Fisco di chiarire se e quando fosse possibile emettere la nota di variazione per recuperare l’IVA incorporata nella parte del credito non ammesso al passivo, considerando che tale quota era formalmente estinta per effetto della falcidia concordataria.

Normativa di riferimento

L’art. 26 del Decreto IVA dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25.

Il successivo comma 3-bis prevede che la disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3-bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
I chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia ricorda che in generale:

  • mentre per le procedure concorsuali aperte dopo il 26 maggio 2021 le note di variazione IVA possono essere emesse anche in assenza di esito infruttuoso della procedura,
  • per le procedure pendenti precedentemente al 26 maggio 2021, si applicano le regole ante-riforma, che prevedono l’attesa dell’accertamento definitivo dell’infruttuosità, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo;
Nel caso in esame, tuttavia, si ricade nell’ambito della c.d. “consecuzione tra procedure”, principio normato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (art. 69-bis, comma 2, l. fall. oggi art. 170, comma 2, del Codice della Crisi di impresa) che:
  • si riferisce letteralmente alla “confluenza” di una procedura concorsuale, inizialmente attivata dall’imprenditore, nel successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale),
  • prescinde dalla mera successione cronologica tra procedure e richiede che venga riscontrata l’unicità di causa (cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), che va accertata in concreto da parte dell’autorità giudiziaria.
Come evidenziato dalle Entrate “la consecuzione fra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale sembrerebbe, dunque, acclarata dal giudice, essendo le due procedure originate da un medesimo unico presupposto costituito dallo ‘stato d’insolvenza’”: quindi:
  • si applica la disciplina ante 26 maggio 2011,
  • la nota può essere emessa solo quando è certa l’infruttuosità della procedura (cfr. circolare n. 77/2000 e n. 8/2017).
In particolare, per la parte di credito falcidiato e non ammesso al passivo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa solo alla data di definitività del decreto di formazione dello stato passivo, che segna la certezza dell’impossibilità di recupero. Per la parte ammessa al passivo, invece, bisogna attendere la definitiva conclusione infruttuosa della procedura.
 

(MF/ms)




Spese di vitto, alloggio e viaggio tra trasparenza e incertezze

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter TUIR stabilisce che le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (definiti ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 21/1992), sostenute nel territorio dello Stato e riferite ai casi previsti dai commi 2 e 5 dello stesso articolo, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati effettuati tramite sistemi tracciabili: bonifico bancario o postale, oppure altri sistemi di pagamento tracciato previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Tipologie di rimborsi deducibili nel comma 5-bis:

  • vitto: ristoranti, bar, servizi di somministrazione alimenti e bevande, purché la spesa sia pagata in modo tracciabile
  • alloggio: spese per alberghi, residence, sistemazioni temporanee, sempre tramite sistema di pagamento tracciato
  • viaggio: biglietti ferroviari, aerei, marittimi, taxi e noleggi auto effettuati con pagamento elettronico
  • trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea: rimborsi per taxi, NCC e simili, come stabilito dalla Legge n. 21/1992, se il pagamento è tracciato.
Condizioni di deducibilità – Tali spese sono deducibili solo se documentate e se il pagamento avviene tramite:
  • versamento bancario
  • versamento postale
  • altri metodi di pagamento elettronico (carta di credito, bancomat, sistemi digitali conformi).
La ratio della norma va ricercata nell’intento di prevenire abusi e creare maggiore trasparenza nella deduzione dei rimborsi spese per lavori autonomi e trasferte e uniformare il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi nei confronti dei committenti e dei professionisti.​

Questa disciplina si applica a tutti i casi previsti dai commi 2 e 5 dell’articolo, con effetto sia per i lavoratori autonomi sia per i committenti, ogni volta che si effettuano rimborsi su base analitica delle spese indicate.​

La dottrina prevalente, coerentemente con un’interpretazione letterale e sistematica del TUIR, ritiene che le disposizioni “esterne” all’art. 66 non possano applicarsi alle imprese semplificate salvo specifico rinvio. 

L’ipotesi è che si tratti di una “svista” legislativa: l’omissione del rinvio potrebbe derivare da un difetto di coordinamento normativo, frequente nei testi di aggiornamento non organici. In assenza di una modifica testuale o di chiarimenti ufficiali, l’interpretazione prudenziale porta quindi a escludere l’applicabilità del comma 5-bis alle imprese in contabilità semplificata. 

Alla luce del quadro normativo attuale, si ritiene che il nuovo comma 5-bis non trovi applicazione per le imprese minori in contabilità semplificata. Solo un intervento successivo – legislativo o interpretativo – potrà chiarire definitivamente la portata della norma ed evitare future incertezze operative.
 

(MF/ms)




Convocazione Assemblea elettiva Confapi Lecco Sondrio: giovedì 4 dicembre 2025

Trasmettiamo alle Aziende Associate la convocazione, in allegato, dell’Assemblea elettiva di Confapi Lecco Sondrio in programma giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18.00 presso l’NH Pontevecchio Hotel di Lecco (Via Azzone Visconti 84, Lecco).

(MP/sg)




Strumenti del progetto RE-FIL ECO2: presentazione 19 novembre 2025 a Como

Si segnala un evento camerale di presentazione degli strumenti di sostenibilità scaturiti dal progetto REFILECO2, coordinato dalla camera di commercio, che ha coinvolto diverse imprese lariane.
Il Progetto RE-FIL ECO2, nell’ambito delle attività del Progetto SMART e della Rete Lariana per la Transizione Sostenibile, ha individuato strategie di circolarità per la decarbonizzazione, la produzione e il consumo sostenibili e la transizione alle energie verdi. 
Evento di presentazione e condivisione degli strumenti e dei risultati:

Mercoledì 19 novembre alle ore 15:00
presso la sede comasca della Camera di Commercio di Como-Lecco (Via Parini 16, Como).

L’evento vuole valorizzare e consolidare il lavoro dalle imprese partecipanti che hanno contribuito in maniera fattiva alla realizzazione di tali strumenti, che ora sono a disposizione di tutti.

Per iscriversi, visitare il sito camerale al seguente link

(SN/am)
 




Evento Ats per aziende, fra salute e fattori protettivi: martedì 18 novembre 2025

L’iniziativa è rivolta alle Aziende interessate a conoscere e a promuovere attivamente la salute e il benessere dei propri collaboratori, attraverso l’adozione di buone pratiche e la condivisione di esperienze virtuose.

I tempi e i modi del lavoro nel nuovo millennio: tra salute e fattori protettivi, il ruolo strategico delle Aziende
Martedì 18 novembre 2025  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso la sede di ATS Brianza in Viale Elvezia, 2 – Monza (auditorium)

Occasione per creare sinergie tra realtà aziendali e istituzionali del territorio e rafforzare l’impegno comune verso ambienti di lavoro più sani, inclusivi e sostenibili.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le aziende.
Si può condividere l’invito con altre aziende, imprese o cooperative con cui siete in contatto.

In allegato la locandina del programma e le istruzioni d’iscrizione al seminario.
                                                  
In caso di impossibilità a partecipare in presenza, dopo l’iscrizione inviare e-mail per ricevere link di collegamento a promozionesalute@ats-brianza.it
 

(SN/am)




Conai: novità relative a etichette e pallet

Si segnala che ci sono novità relative alle procedure applicabili sulle etichette e sui pallet.

Conai infatti ha pubblicato alcune delibere del cda che contengono semplificazioni o modifiche procedurali.

Circolare Conai del 30 ottobre 2025 disponibile al seguente link 
Procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo ambientale CONAI sulle etichette (mod. 6.14). Valori dei contributi forfettari per l’anno 2026 e ulteriori novità.

Circolare Conai del 30 ottobre 2025 disponibile al seguente link
Aggiornamento della procedura relativa ai “Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC)” con una precisazione avente efficacia dal 1° gennaio 2026.

Per tutti i dettagli consultare il sito del Conai: www.conai.org – Sezione “Download documenti/Circolari applicative”.

 

(SN/am)




Break formativi: risorse da Opnm

Si ricorda che restano a disposizione fino alla fine dell’anno le risorse di OPNM Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici, destinate a coprire i costi di realizzazione dei Break Formativi.

Sulla pagina del sito Opnm si trova il bando 2025.

I break non hanno valenza come formazione obbligatoria ma si configurano come “aggiuntivi” e coinvolgono personale aziendale come Rspp – preposto – Rls o Rlst nel ruolo di formatore (senza le qualifiche previste dal decreto 6 marzo 2013 per i docenti-formatori).

Per dettagli su cosa si intende con break formativo, si rimanda alla precedente circolare Confapi n.122 di febbraio 2025 sullo stesso tema.

Confapi Lecco Sondrio intende supportare coloro che volessero sperimentare questa modalità di “formazione sul campo” sia dal punto di vista della progettazione e realizzazione, sia da quello della domanda di rimborso.

Se siete interessati, chiamate 0341.282822 o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

Le domande di rimborso dovranno essere presentate attraverso l’accesso all’Area Riservata EBM.

(SN/am)
 




Mase: effetti della nuova classificazione Ateco 2025

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, si è reso necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell’Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (CEEAG) e nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, adottati prima dell’entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l’obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Csea e alle imprese che, tramite il portale dedicato, presentano la dichiarazione per l’inserimento nell’elenco delle imprese elettrivore e/o gasivore ai fini dell’accesso all’agevolazione.
 
Il Mase, al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l’aggiornamento normativo nell’ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che “il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza riportata in allegato (Allegato A).
 
Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa, le imprese sono tenute a indicare, nel campo “Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”.
 
Il requisito d’accesso sarà verificato in relazione al citato Allegato A.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Contratti di locazione: chiarimenti sulle sanzioni in caso di tardiva registrazione

Con la risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani pluriennali, ai sensi dell’art. 69, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con D.P.R. n. 131/1986, allineandosi all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha ridefinito il criterio di commisurazione della sanzione.

L’art. 69, TUR, prevede una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, in caso di omessa registrazione, ridotta al 45%, con un minimo di 150 euro, se la registrazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni.

Per i contratti pluriennali, l’art. 17, TUR, consente 2 modalità alternative di versamento dell’imposta di registro:

  • annuale, sul canone relativo a ciascun anno;
  • in unica soluzione, sull’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata contrattuale.
Proprio questa duplice possibilità ha generato, negli anni, dubbi applicativi in merito all’applicazione della sanzione; ossia, se il contribuente ha scelto il pagamento annuale, la sanzione deve essere calcolata sull’imposta dovuta per l’intera durata del contratto oppure solo su quella relativa alla prima annualità?

A partire dal 2022, numerose pronunce della Corte di cassazione hanno affrontato la questione, fino a consolidare, nel 2024, un orientamento univoco. Le sentenze n. 1981, n. 2357, n. 2585, n. 2606, n. 10504 e n. 17657 del 2024 hanno stabilito che la sanzione per tardiva registrazione deve essere commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità, quando il contribuente abbia optato per il pagamento rateizzato anno per anno.

La Suprema Corte ha evidenziato che l’imposta di registro sui contratti di locazione conserva natura annuale, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 461/2006.

Il pagamento in unica soluzione, introdotto dalla Legge n. 449/1997, costituisce solo una facoltà concessa al contribuente e non incide sulla struttura del tributo.

Pertanto, la sanzione deve mantenere proporzionalità rispetto all’illecito commesso: se la violazione riguarda la mancata o tardiva registrazione riferita alla prima annualità, non può essere commisurata a importi che comprendono canoni futuri non ancora esigibili.

La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che un’interpretazione diversa, che penalizzerebbe chi sceglie il pagamento annuale rispetto a chi versa in un’unica soluzione, sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione. Nella risoluzione n. 56/E/2025, l’Agenzia fa proprie le conclusioni dei giudici di legittimità, superando parzialmente quanto affermato nella circolare n. 26/E/2011.

Quest’ultima, infatti, riteneva che la sanzione dovesse essere sempre calcolata sull’imposta dovuta per l’intera durata del contratto, indipendentemente dalla modalità di versamento scelta.

Ora, invece, l’Amministrazione riconosce che:
–  se il contribuente ha scelto il pagamento annuale, la sanzione ex art. 69, TUR, deve essere commisurata all’imposta calcolata sul canone della prima annualità;
– per le annualità successive, in caso di ritardato versamento, si applica la sanzione per tardivo pagamento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997;
resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Gli uffici territoriali sono, quindi, invitati a riesaminare i procedimenti pendenti, anche in sede
contenziosa, adeguandosi ai nuovi criteri.

La risoluzione precisa, inoltre, che, nei casi in cui il contratto sia soggetto a cedolare secca, la tardiva registrazione comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa prevista dall’art. 69 pari a 150 euro, per tardiva registrazione, o 250 euro, per omessa registrazione, anche se non è dovuta l’imposta di registro.

(MF/ms)




Corso AI Confapi Lecco Sondrio – Politecnico di Lecco: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la conferenza stampa di presentazione. 

La Provincia, in allegato: Confapi e Politecnico Un corso sull’Ai a misura di impresa

Il Giornale di Lecco, in allegato: Le pmi di Confapi vanno a lezione di IA

 
Lecconotizie: Le Pmi di Confapi Lecco Sondrio a lezione di intelligenza artificiale
 
LeccoToday: PMI lecchesi a scuola di intelligenza artificiale: “Così miglioreremo il lavoro di tutti i giorni”

Lecco FM: intervista a Luigi Pescosolido “Ai in azione: strumenti pratici per l’efficienza aziendale”